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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai ConIGlieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo ConIGliere
Dott. Maria Vittoria Valente ConIGliere
Riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2651/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/3/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. MARTA MEREU
Appellante
E
CP_1
Avv. SAMUELA PISCHEDDA
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
3354/2022 pubblicata in data 12/4/2022.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“…riformare la sentenza n. 3354/2022 del 12/04/2022 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Antoniana Colli … - in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della revoca del reddito di cittadinanza a favore della IG.ra , perché Parte_1 fondata sull'errato presupposto che nel 2019 il patrimonio mobiliare della ricorrente fosse maggiore di € 6.000,00, ovvero che nel 2019 la ricorrente abbia incrementato di € 5.000 il proprio patrimonio mobiliare;
- per l'effetto condannare l' a ripristinare l'erogazione del CP_1 reddito di cittadinanza a favore della IG.ra , con Parte_1 pagamento delle mensilità arretrate dal mese di marzo 2021 fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, onorari dei due gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
Per l' appellato: CP_1
“…respingere l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.6.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo, previa declaratoria CP_1 dell'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza, la condanna dell' al ripristino dell'erogazione del beneficio, con favore delle CP_1 spese di lite.
Ha dedotto a sostegno della domanda:
- di aver ricevuto nel marzo 2021 la comunicazione di decadenza dal beneficio, per superamento della soglia economica del requisito relativo al “patrimonio mobiliare”;
2 - che, tuttavia, risultava in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore alla soglia di € 6.000,00;
- di aver utilizzato l'importo di € 5.000,00 sull'unico conto corrente intestato per l'acquisto, in data 7.11.2018, di buoni fruttiferi postali, residuando un saldo attivo di € 371,75;
- che, dunque, era stata solo trasformata la forma di risparmio (da giacenza sul c/c ad acquisto di titoli rimando al disotto della soglia di legge di € 6.000,00) mentre l' ha erroneamente incrementato il CP_1 valore di patrimonio mobiliare, pur essendo rimasto invariato, sommando il valore dei titoli acquistati nel novembre 2019 con la giacenza media del medesimo conto corrente sul quale non erano state versate somme di danaro.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' ha insistito CP_1 nel rigetto del ricorso per difetto del requisito economico in relazione al patrimonio mobiliare, evidenziando i criteri seguiti per il calcolo del patrimonio mobiliare e deducendo che la revoca era dipesa dall'erronea indicazione dei dati reddituali nella compilazione del modello ISEE da parte della richiedente, non più modificabile.
Il Tribunale, richiamata la normativa applicabile di cui al d.l. n. 4/2019, sulla ricorrenza del requisito economico, ha rilevato che:
“In particolare, per quanto concerne i rapporti di conto corrente, è necessario che venga dall'istante indicata la giacenza media annua di tutti i rapporti finanziari intrattenuti, valore che consiste nell'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno.
Viene, quindi, richiesta l'indicazione nella DSU, del valore del saldo e della giacenza per ciascun rapporto finanziario di titolarità del nucleo, ed il valore complessivo per ciascuna delle suddette componenti.
Ai fini del calcolo, infatti, del valore del patrimonio mobiliare, se la differenza tra totale saldo e totale giacenza è positiva, l'ISEE è calcolato
3 sul saldo;
se è negativa l'ISEE è calcolato sulla giacenza media. Se la giacenza media è superiore al saldo e però sono stati fatti nell'anno precedente acquisti netti di beni immobiliari (ad es. acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad es. acquisto di titoli di stato) o trasferimenti ad altri componenti il nucleo familiare per un ammontare superiore o uguale in valore assoluto alla differenza, allora l'ISEE è calcolato sul saldo. In tal caso occorre barrare la relativa casella, affinché il sistema automatizzato possa effettuare correttamente il calcolo.
Quanto risultante dall'ISEE e DSU, ha efficacia di autodichiarazione da parte dell'istante, ai fini della verifica della correttezza delle dichiarazioni riportate nei moduli predisposti, utili per l'attestazione del possesso dei requisiti necessari al riconoscimento della prestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, l' ha dedotto e provato, mediante CP_1 produzione della DSU di parte ricorrente (correttamente acquisita e lavorata dal sistema, come risulta anche dalla correlata attestazione
ISEE, in atti e riferita alla medesima dichiarazione), che la stessa in data 08 febbraio 2021, ha omesso di spuntare la barra richiesta dal sistema, per effettuare il calcolo del patrimonio mobiliare, relativo ai conti corrente, sulla base del saldo, anziché sulla base della giacenza media.
Tale situazione in fatto è pacifica e non è contestata da parte della ricorrente.
Così come non è contestato che la ricorrente non abbia prodotto a CP_1 nei termini previsti dalla normativa in merito, dichiarazione integrativa dei dati riportati in maniera irregolare, benché ne avesse avuto la facoltà”.
In ordine alla possibilità di correggere l'errore, il primo giudice ha evidenziato, in particolare, il contenuto di cui all'art. 11 co. 5 DPCM
159/2013 in base al quale “Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una
4 nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante
l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni
o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione”.
Conclude il Tribunale evidenziando che, se la ricorrente avesse compilato correttamente o rettificato nel termine di 60 giorni, il calcolo di valore del patrimonio immobiliare sarebbe stato effettuato sul valore del saldo di ammontare pari a € 368,00 e dunque ha respinto la domanda per errore imputabile alla stessa ricorrente.
Avverso la pronuncia ha interposto appello la insistendo Pt_1 nell'accoglimento dell'originaria domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha correttamente valutato il contenuto della difesa dell' il quale, CP_1 verificata la documentazione deposita in giudizio, non ha mai negato il diritto della ricorrente di percepire il reddito di cittadinanza per essere il valore del patrimonio immobiliare nel 2019 (anno d riferimento per
ISEE 2021) inferiore a € 6.000,00, ma si è limitato a contestazioni formali attinenti all'errata compilazione del modello ISEE.
Evidenzia che lo stesso Tribunale ha dato atto che, in caso di corretta compilazione, il valore risultante sarebbe stato pari € 368,00 in luogo di quello utilizzato della giacenza media. Ha aggiunto che l'errore non Contr è dipeso dalla ricorrente ma da che si è occupato della compilazione e della trasmissione all' mentre quest'ultimo ha CP_1 omesso di informare tempestivamente la ricorrente della possibilità di correggere l'errore. Ha pertanto concluso come in epigrafe.
5 Ritiene la Corte che l'appello sia fondato. Analizzando i dati a disposizione come risulta dai documenti depositati – non oggetto di contestazione – il residuo sul conto corrente al 31.12.2019 ammontava a € 371,75; al fine di individuare il complesso del patrimonio mobiliare,
a tale somma deve essere pure sommato il valore dei buoni postali
(acquistati il 7.11.2019 con i fondi giacenti presso il conto corrente) tenendo tuttavia tali buoni sono stati acquistati con le somme già depositate presso il conto corrente che ammontavo precedentemente, prima dell'acquisto, a € 5.000,00. Pertanto, la somma dei due importi non supera la soglia di legge di € 6.000,00.
Alla stessa conclusione di mancato superamento del limite reddituale si perverrebbe se si tenesse conto del diverso e alternativo parametro della giacenza media al 31.12.2019, pari a € 4.663,00, mentre non è corretto cumulare gli importi dei buoni postali (€ 5.000,00) e della giacenza media (€ 4.663,00), non trattandosi di somme separate da cumulare, ma di trasformazione delle somme giacenti sul conto corrente in buoni fruttiferi.
La consistenza del patrimonio mobiliare non è posta in contestazione dall' che poggia piuttosto il rigetto della domanda sulla legittimità CP_1 del provvedimento dell'amministrazione sulla base dell'erronea complicazione del modulo imputabile alla richiedente per omesso sbarramento della casella del quadro FC2 della DSU ai fini ISEE “Nel secondo anno precedente la DSU, l'incremento di altre componenti il patrimonio mobiliare e immobiliare è stato superiore o uguale alla differenza tra la giacenza media e il saldo al 31 dicembre”.
Si osserva, sotto tale profilo, che il giudice del lavoro non statuisce non giudice dell'atto bensì del rapporto e dunque, ancorché l' abbia CP_1 agito sulla base di una compilazione inesatta imputabile alla ricorrente, non può prescindersi in sede giurisdizionale dall'accertamento della verità materiale, verifica che ha condotto all'accertamento del requisito reddituale utile per beneficiare della prestazione sin dal marzo 2021,
6 epoca del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza già erogato in favore della . Deve rilevarsi, infine, che, peraltro, Pt_1 che i modelli da utilizzare per la comunicazione dichiarazione sostitutiva unica possono non apparire a tutti di immediata comprensibilità e indurre inavvertitamente in errori di compilazione.
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto con riconoscimento del diritto della ricorrente al reddito di cittadinanza oggetto di revoca, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei non erogati da marzo CP_1
2021 fino alla permanenza dei requisiti di legge richiesti per il riconoscimento del beneficio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al reddito di cittadinanza revocato con provvedimento dell' come da comunicazione del 23.3.2021, CP_1 con condanna dell' alla corresponsione dei ratei non erogati da CP_1 marzo 2021, fino alla permanenza dei requisiti di legge richiesti per il riconoscimento del beneficio;
- condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1 doppio grado che liquida in complessivi € 1.865,00, quanto al primo grado e in complessivi € 1.984,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 18/3/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai ConIGlieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo ConIGliere
Dott. Maria Vittoria Valente ConIGliere
Riunita in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2651/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/3/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. MARTA MEREU
Appellante
E
CP_1
Avv. SAMUELA PISCHEDDA
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
3354/2022 pubblicata in data 12/4/2022.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“…riformare la sentenza n. 3354/2022 del 12/04/2022 emessa dal
Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Antoniana Colli … - in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della revoca del reddito di cittadinanza a favore della IG.ra , perché Parte_1 fondata sull'errato presupposto che nel 2019 il patrimonio mobiliare della ricorrente fosse maggiore di € 6.000,00, ovvero che nel 2019 la ricorrente abbia incrementato di € 5.000 il proprio patrimonio mobiliare;
- per l'effetto condannare l' a ripristinare l'erogazione del CP_1 reddito di cittadinanza a favore della IG.ra , con Parte_1 pagamento delle mensilità arretrate dal mese di marzo 2021 fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese di lite, onorari dei due gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.
Per l' appellato: CP_1
“…respingere l'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.6.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' chiedendo, previa declaratoria CP_1 dell'illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza, la condanna dell' al ripristino dell'erogazione del beneficio, con favore delle CP_1 spese di lite.
Ha dedotto a sostegno della domanda:
- di aver ricevuto nel marzo 2021 la comunicazione di decadenza dal beneficio, per superamento della soglia economica del requisito relativo al “patrimonio mobiliare”;
2 - che, tuttavia, risultava in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore alla soglia di € 6.000,00;
- di aver utilizzato l'importo di € 5.000,00 sull'unico conto corrente intestato per l'acquisto, in data 7.11.2018, di buoni fruttiferi postali, residuando un saldo attivo di € 371,75;
- che, dunque, era stata solo trasformata la forma di risparmio (da giacenza sul c/c ad acquisto di titoli rimando al disotto della soglia di legge di € 6.000,00) mentre l' ha erroneamente incrementato il CP_1 valore di patrimonio mobiliare, pur essendo rimasto invariato, sommando il valore dei titoli acquistati nel novembre 2019 con la giacenza media del medesimo conto corrente sul quale non erano state versate somme di danaro.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' ha insistito CP_1 nel rigetto del ricorso per difetto del requisito economico in relazione al patrimonio mobiliare, evidenziando i criteri seguiti per il calcolo del patrimonio mobiliare e deducendo che la revoca era dipesa dall'erronea indicazione dei dati reddituali nella compilazione del modello ISEE da parte della richiedente, non più modificabile.
Il Tribunale, richiamata la normativa applicabile di cui al d.l. n. 4/2019, sulla ricorrenza del requisito economico, ha rilevato che:
“In particolare, per quanto concerne i rapporti di conto corrente, è necessario che venga dall'istante indicata la giacenza media annua di tutti i rapporti finanziari intrattenuti, valore che consiste nell'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno.
Viene, quindi, richiesta l'indicazione nella DSU, del valore del saldo e della giacenza per ciascun rapporto finanziario di titolarità del nucleo, ed il valore complessivo per ciascuna delle suddette componenti.
Ai fini del calcolo, infatti, del valore del patrimonio mobiliare, se la differenza tra totale saldo e totale giacenza è positiva, l'ISEE è calcolato
3 sul saldo;
se è negativa l'ISEE è calcolato sulla giacenza media. Se la giacenza media è superiore al saldo e però sono stati fatti nell'anno precedente acquisti netti di beni immobiliari (ad es. acquisto di una casa) o di altre componenti il patrimonio mobiliare (ad es. acquisto di titoli di stato) o trasferimenti ad altri componenti il nucleo familiare per un ammontare superiore o uguale in valore assoluto alla differenza, allora l'ISEE è calcolato sul saldo. In tal caso occorre barrare la relativa casella, affinché il sistema automatizzato possa effettuare correttamente il calcolo.
Quanto risultante dall'ISEE e DSU, ha efficacia di autodichiarazione da parte dell'istante, ai fini della verifica della correttezza delle dichiarazioni riportate nei moduli predisposti, utili per l'attestazione del possesso dei requisiti necessari al riconoscimento della prestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, l' ha dedotto e provato, mediante CP_1 produzione della DSU di parte ricorrente (correttamente acquisita e lavorata dal sistema, come risulta anche dalla correlata attestazione
ISEE, in atti e riferita alla medesima dichiarazione), che la stessa in data 08 febbraio 2021, ha omesso di spuntare la barra richiesta dal sistema, per effettuare il calcolo del patrimonio mobiliare, relativo ai conti corrente, sulla base del saldo, anziché sulla base della giacenza media.
Tale situazione in fatto è pacifica e non è contestata da parte della ricorrente.
Così come non è contestato che la ricorrente non abbia prodotto a CP_1 nei termini previsti dalla normativa in merito, dichiarazione integrativa dei dati riportati in maniera irregolare, benché ne avesse avuto la facoltà”.
In ordine alla possibilità di correggere l'errore, il primo giudice ha evidenziato, in particolare, il contenuto di cui all'art. 11 co. 5 DPCM
159/2013 in base al quale “Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una
4 nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante
l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni
o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione”.
Conclude il Tribunale evidenziando che, se la ricorrente avesse compilato correttamente o rettificato nel termine di 60 giorni, il calcolo di valore del patrimonio immobiliare sarebbe stato effettuato sul valore del saldo di ammontare pari a € 368,00 e dunque ha respinto la domanda per errore imputabile alla stessa ricorrente.
Avverso la pronuncia ha interposto appello la insistendo Pt_1 nell'accoglimento dell'originaria domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non ha correttamente valutato il contenuto della difesa dell' il quale, CP_1 verificata la documentazione deposita in giudizio, non ha mai negato il diritto della ricorrente di percepire il reddito di cittadinanza per essere il valore del patrimonio immobiliare nel 2019 (anno d riferimento per
ISEE 2021) inferiore a € 6.000,00, ma si è limitato a contestazioni formali attinenti all'errata compilazione del modello ISEE.
Evidenzia che lo stesso Tribunale ha dato atto che, in caso di corretta compilazione, il valore risultante sarebbe stato pari € 368,00 in luogo di quello utilizzato della giacenza media. Ha aggiunto che l'errore non Contr è dipeso dalla ricorrente ma da che si è occupato della compilazione e della trasmissione all' mentre quest'ultimo ha CP_1 omesso di informare tempestivamente la ricorrente della possibilità di correggere l'errore. Ha pertanto concluso come in epigrafe.
5 Ritiene la Corte che l'appello sia fondato. Analizzando i dati a disposizione come risulta dai documenti depositati – non oggetto di contestazione – il residuo sul conto corrente al 31.12.2019 ammontava a € 371,75; al fine di individuare il complesso del patrimonio mobiliare,
a tale somma deve essere pure sommato il valore dei buoni postali
(acquistati il 7.11.2019 con i fondi giacenti presso il conto corrente) tenendo tuttavia tali buoni sono stati acquistati con le somme già depositate presso il conto corrente che ammontavo precedentemente, prima dell'acquisto, a € 5.000,00. Pertanto, la somma dei due importi non supera la soglia di legge di € 6.000,00.
Alla stessa conclusione di mancato superamento del limite reddituale si perverrebbe se si tenesse conto del diverso e alternativo parametro della giacenza media al 31.12.2019, pari a € 4.663,00, mentre non è corretto cumulare gli importi dei buoni postali (€ 5.000,00) e della giacenza media (€ 4.663,00), non trattandosi di somme separate da cumulare, ma di trasformazione delle somme giacenti sul conto corrente in buoni fruttiferi.
La consistenza del patrimonio mobiliare non è posta in contestazione dall' che poggia piuttosto il rigetto della domanda sulla legittimità CP_1 del provvedimento dell'amministrazione sulla base dell'erronea complicazione del modulo imputabile alla richiedente per omesso sbarramento della casella del quadro FC2 della DSU ai fini ISEE “Nel secondo anno precedente la DSU, l'incremento di altre componenti il patrimonio mobiliare e immobiliare è stato superiore o uguale alla differenza tra la giacenza media e il saldo al 31 dicembre”.
Si osserva, sotto tale profilo, che il giudice del lavoro non statuisce non giudice dell'atto bensì del rapporto e dunque, ancorché l' abbia CP_1 agito sulla base di una compilazione inesatta imputabile alla ricorrente, non può prescindersi in sede giurisdizionale dall'accertamento della verità materiale, verifica che ha condotto all'accertamento del requisito reddituale utile per beneficiare della prestazione sin dal marzo 2021,
6 epoca del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza già erogato in favore della . Deve rilevarsi, infine, che, peraltro, Pt_1 che i modelli da utilizzare per la comunicazione dichiarazione sostitutiva unica possono non apparire a tutti di immediata comprensibilità e indurre inavvertitamente in errori di compilazione.
Conclusivamente, l'appello deve essere accolto con riconoscimento del diritto della ricorrente al reddito di cittadinanza oggetto di revoca, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei non erogati da marzo CP_1
2021 fino alla permanenza dei requisiti di legge richiesti per il riconoscimento del beneficio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al reddito di cittadinanza revocato con provvedimento dell' come da comunicazione del 23.3.2021, CP_1 con condanna dell' alla corresponsione dei ratei non erogati da CP_1 marzo 2021, fino alla permanenza dei requisiti di legge richiesti per il riconoscimento del beneficio;
- condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1 doppio grado che liquida in complessivi € 1.865,00, quanto al primo grado e in complessivi € 1.984,00, quanto al giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 18/3/2025
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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