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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4466/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LB ET Presidente
dott. LU MI Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4466/2025, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMORE ENRICO che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. BIANCIOTTO SABRINA che lo rappresenta e CP_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale di udienza del 17/11/2025:
“-pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio -assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti pari ad euro 150 cadauno, 300 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dal mese di gennaio 2026.
-spese legali compensate fra le parti.”
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Torino il 04/08/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino
(atto n. 744 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/02/2002 e il 26/12/2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15/12/2023.
Con ricorso depositato il 04/03/2025 la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio domandando, altresì, di disporsi a carico di parte resistente un contributo mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 01/10/2025 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
nulla opponendo in punto cessazione effetti civili del matrimonio e contestando la CP_1 richiesta ex adverso dedotta di incremento del contributo al mantenimento per i figli, domandando la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
All'udienza del 17/11/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo congiunto. I difensori chiedevano di precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis 22 co. 4 c.p.c., insistendo affinchè il Collegio recepisse l'accordo raggiunto. Il giudice, a quel punto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato. domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui al verbale di udienza del
17/11/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE che il sig. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento per i CP_1 due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, la somma di euro 150,00 mensili cadauno (per complessivi 300,00 euro mensili), oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie in misura pari al 50%, con decorrenza dal mese di gennaio 2026.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
LU MI LB ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. LB ET Presidente
dott. LU MI Giudice
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4466/2025, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AMORE ENRICO che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. BIANCIOTTO SABRINA che lo rappresenta e CP_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale di udienza del 17/11/2025:
“-pronuncia cessazione degli effetti civili del matrimonio -assegno di mantenimento per i due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti pari ad euro 150 cadauno, 300 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dal mese di gennaio 2026.
-spese legali compensate fra le parti.”
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Torino il 04/08/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino
(atto n. 744 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 06/02/2002 e il 26/12/2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15/12/2023.
Con ricorso depositato il 04/03/2025 la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio domandando, altresì, di disporsi a carico di parte resistente un contributo mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 01/10/2025 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
nulla opponendo in punto cessazione effetti civili del matrimonio e contestando la CP_1 richiesta ex adverso dedotta di incremento del contributo al mantenimento per i figli, domandando la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
All'udienza del 17/11/2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo congiunto. I difensori chiedevano di precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 473 bis 22 co. 4 c.p.c., insistendo affinchè il Collegio recepisse l'accordo raggiunto. Il giudice, a quel punto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato. domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui al verbale di udienza del
17/11/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto,
DISPONE che il sig. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento per i CP_1 due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, la somma di euro 150,00 mensili cadauno (per complessivi 300,00 euro mensili), oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie in misura pari al 50%, con decorrenza dal mese di gennaio 2026.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
LU MI LB ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.