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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa
OS US, nella causa civile iscritta al N. 17819/2024 R.G.L. promossa da
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cassata C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
-resistente -
Avente ad oggetto: recupero indebito assistenziale.
All'udienza del 12.12.2025, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, definitivamente pronunciando, ha dato lettura della seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
In accoglimento del ricorso, dichiara irripetibile la somma di € 590,72 e, per l'effetto, annulla l'indebito di cui alla nota del 04.07.2024; CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00, oltre rimborso spese CP_1
forfetario, ed oltre CPA ed IVA se dovuti e che distrae in favore dell'Avv. Marco Cassata, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, il proponente chiedeva che venisse annullato l'indebito di
CP_
€ 590,72 attesa la prescrizione e/o la nullità e/o la illegittimità del provvedimento dell' notificato il 16.09.2024, con il quale era stata rideterminata la prestazione di invalidità civile. Assumeva la prescrizione e la decadenza dal diritto a chiedere la restituzione delle somme atteso che, trattandosi di redditi del 2021, il termine ultimo per la richiesta era il 31.12.2023.
In ogni caso citava la giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto rilevando in primo luogo che quello CP_1
contestato è un indebito assistenziale per il quale risulta non applicabile la disciplina di cui all'art. 52
L. 88/ 1989 e la norma di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/91 e che esso deriva dalla ricostruzione operata in data 1^ luglio 2024 sulla base dei redditi comunicati nel 2021 stante che nel periodo 12/2021 – 04/2024, il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile totale, fascia 30, quindi beneficiario del c.d. “incremento al milione”.
Trattandosi di prestazione quest'ultima legata al reddito ed avendo il ricorrente superato il limite stabilito per legge, la prestazione avrebbe dovuto essere erogata in misura parziale di talchè si è determinato l'indebito contestato.
La causa, rinviata all'udienza di oggi e precisate dalle parti le conclusioni, viene decisa come in epigrafe.
*
Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, l'asserito indebito afferisce a somme percepite sulla pensione n. 044-550007151135 Cat. INVCIV pertanto assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale.
Vertendosi in materia d'indebito assistenziale (non potendosi fare applicazione della disciplina della
L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal Supremo
Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021 n. 24133;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo. Nella fattispecie è da escludere il dolo del ricorrente atteso che questi ha comunicato all'amministrazione finanziaria i propri redditi consentendo così di verificare il superamento dei limiti reddituali per il diritto alla maggiorazione sociale.
Ed infatti i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, sono tenuti ad inoltrare
CP_ apposita dichiarazione all' mentre coloro che hanno regolarmente comunicato i dati reddituali all'Agenzia delle Entrate sono esclusi da tale obbligo.
Alla luce del superiore principio nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, va escluso il diritto dell'ente previdenziale di ripetere le somme richieste dato che manca qualsiasi prova
(anche di carattere indiziario) circa il dolo del ricorrente e quindi deve ritenersi legittimo l'affidamento sulle somme erogate.
Il ricorso pertanto va accolto e va dichiarata l'irripetibilità delle somme.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione al procuratore antistatario.
PQM
Come in epigrafe.
Palermo, 12.12.2025
Il Giudice onorario
OS US
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa
OS US, nella causa civile iscritta al N. 17819/2024 R.G.L. promossa da
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cassata C.F._1
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e CP_1 P.IVA_1
domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
-resistente -
Avente ad oggetto: recupero indebito assistenziale.
All'udienza del 12.12.2025, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, definitivamente pronunciando, ha dato lettura della seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
In accoglimento del ricorso, dichiara irripetibile la somma di € 590,72 e, per l'effetto, annulla l'indebito di cui alla nota del 04.07.2024; CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 250,00, oltre rimborso spese CP_1
forfetario, ed oltre CPA ed IVA se dovuti e che distrae in favore dell'Avv. Marco Cassata, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, il proponente chiedeva che venisse annullato l'indebito di
CP_
€ 590,72 attesa la prescrizione e/o la nullità e/o la illegittimità del provvedimento dell' notificato il 16.09.2024, con il quale era stata rideterminata la prestazione di invalidità civile. Assumeva la prescrizione e la decadenza dal diritto a chiedere la restituzione delle somme atteso che, trattandosi di redditi del 2021, il termine ultimo per la richiesta era il 31.12.2023.
In ogni caso citava la giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava quanto dedotto rilevando in primo luogo che quello CP_1
contestato è un indebito assistenziale per il quale risulta non applicabile la disciplina di cui all'art. 52
L. 88/ 1989 e la norma di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/91 e che esso deriva dalla ricostruzione operata in data 1^ luglio 2024 sulla base dei redditi comunicati nel 2021 stante che nel periodo 12/2021 – 04/2024, il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile totale, fascia 30, quindi beneficiario del c.d. “incremento al milione”.
Trattandosi di prestazione quest'ultima legata al reddito ed avendo il ricorrente superato il limite stabilito per legge, la prestazione avrebbe dovuto essere erogata in misura parziale di talchè si è determinato l'indebito contestato.
La causa, rinviata all'udienza di oggi e precisate dalle parti le conclusioni, viene decisa come in epigrafe.
*
Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, l'asserito indebito afferisce a somme percepite sulla pensione n. 044-550007151135 Cat. INVCIV pertanto assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale.
Vertendosi in materia d'indebito assistenziale (non potendosi fare applicazione della disciplina della
L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale) come affermato dal Supremo
Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021 n. 24133;
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ne consegue che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali, che qui viene in rilievo, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo. Nella fattispecie è da escludere il dolo del ricorrente atteso che questi ha comunicato all'amministrazione finanziaria i propri redditi consentendo così di verificare il superamento dei limiti reddituali per il diritto alla maggiorazione sociale.
Ed infatti i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, sono tenuti ad inoltrare
CP_ apposita dichiarazione all' mentre coloro che hanno regolarmente comunicato i dati reddituali all'Agenzia delle Entrate sono esclusi da tale obbligo.
Alla luce del superiore principio nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, va escluso il diritto dell'ente previdenziale di ripetere le somme richieste dato che manca qualsiasi prova
(anche di carattere indiziario) circa il dolo del ricorrente e quindi deve ritenersi legittimo l'affidamento sulle somme erogate.
Il ricorso pertanto va accolto e va dichiarata l'irripetibilità delle somme.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione al procuratore antistatario.
PQM
Come in epigrafe.
Palermo, 12.12.2025
Il Giudice onorario
OS US
Firmato digitalmente