Art. 1.
La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
Si intende per tara tutto cio' che avvolge o contiene la merce da vendere o e' unito ad essa e con essa viene venduto.
Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunita' economica europea.
La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
Si intende per tara tutto cio' che avvolge o contiene la merce da vendere o e' unito ad essa e con essa viene venduto.
Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunita' economica europea.