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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/07/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 769 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di IN
- OPPONENTE -
E
n.q. di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Caruso, per procura in
[...] P.IVA_2 atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n.1742/20
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1742/20, notificatogli l'11.1.2021, con il quale gli aveva ingiunto di pagare a , legale rappresentante della Controparte_1 [...]
la somma di euro 34.160,00 oltre interessi moratori dalla domanda al Controparte_2 soddisfo e le spese del procedimento monitorio.
Premetteva che la aveva stipulato un subcontratto con la Controparte_2 [...]
e con la che stavano eseguendo dei lavori di Controparte_3 Parte_3 restauro del portuale, del padiglione centrale e del padiglione delle illustre di arte e del turismo nel quartiere fieristico di IN.
Deduceva che le fatture 2/2019 e 4/2019, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, erano state integralmente pagate alle società esecutrici dei lavori e produceva SAL
n.5 e SAL n.6.
Evidenziava che, trattandosi di lavori eseguiti nel regime del d.lgs. 163/06, con il subappalto non si crea un rapporto diretto di debito-credito tra la stazione appaltante e i subappaltatori, escludendosi, pertanto, una responsabilità solidale della stazione appaltante.
Si costituiva in giudizio , n.q. di legale rappresentante della Controparte_1 [...]
che deduceva di avere fornito i beni per i lavori di restauro all'ATI Controparte_2 costituita dalla (che ha pagato) e la che non ha pagato, CP_4 Parte_3 nonostante abbia ricevuto beni per un ammontare di euro 34.160,00 (fattura n.2/19 del
28.6.2019 e fattura n.4/2019 dell'ammontare di euro 17.080,00 ciascuna).
Evidenziava di avere messo in mora la e di non avere Parte_4 ottenuto risposta, per cui ha diritto al pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 5, n.13 d.lgs. 50/16 e succ.mod., in quanto la
[...] rientra tra le microimprese non avendo dipendenti. CP_2
Con ordinanza del 29.9.2021 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 26.5.2022 il Giudice rigettava la prova per testi chiesta dall'opposta e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 All'udienza a trattazione scritta del 17 aprile 2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, essendo attore in senso sostanziale, deve dimostrare il fondamento del proprio credito, ovvero la fonte del credito e la sua entità, mentre l'opponente deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, in data 19.4.2017, veniva stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di restauro nel quartiere della Fiera tra l'Autorità portuale di IN
(committente) e l'ATI costituita dalla e dall' Controparte_3 Parte_3
A loro volta, la in data 1.6.2019, Controparte_5 affidavano alla l'esecuzione dell'impianto di condizionamento, Controparte_2 prevedendo espressamente che le forniture hanno una netta prevalenza rispetto all'impiego di mano d'opera per la collocazione dei materiali.
Non vi è dubbio, pertanto, che il contratto tra l'ATI e la piuttosto Controparte_2 che atteggiarsi come subappalto, integri un contratto di fornitura d'opera.
L'opposto, che ha eseguito la fornitura, ha dimostrato la stipula del contratto.
La regolare esecuzione della prestazione, peraltro, non è contestata dall'opponente, pertanto, la ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa incombeva. Controparte_2
L'opponente ha prodotto il certificato n.5 per il pagamento della somma di euro
287.087,00 e il certificato n.6 per il pagamento della somma di euro 188.427,00 oltre iva.
Inoltre, ha prodotto il mandato di pagamento n.847 del 2019 di euro 154.739,89 relativo alla fattura n.12/19 e il mandato di pagamento n. 552 del 2020 per il pagamento della somma di euro 101.562,15 per il pagamento della fattura 5/2020 relativo al SAL n.6 (allegato alla memoria ex art. 183 cpc), dimostrando, così, il pagamento.
pagina 3 di 5 Quello che occorre verificare è se tale adempimento abbia avuto effetto liberatorio per il debitore.
Nel caso di specie si applica il d.lgs. 50/2016, vigente al momento della stipula del contratto.
Il decreto 50 all'art. 105, comma 13, ha introdotto l'obbligatorietà del pagamento diretto del subfornitore da parte della stazione appaltante, nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa (lett.a) e in caso di inadempimento dell'appaltatore
(lett.b). Nel caso di specie non risulta provata la ricorrenza di cui alla lett. a, in quanto un'impresa per essere qualificata microimpresa deve avere meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a due milioni di euro. Orbene, il bilancio della non è stato allegato e la comunicazione all' e all' sull'assenza di CP_2 CP_6 CP_7 dipendenti nel 2019 (data di stipula del contratto di subfornitura), non è, pertanto, sufficiente.
Tuttavia, nel caso di specie risulta provata la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lett. b, risultando che l'appaltatore è stato inadempiente.
Ebbene, atteggiandosi il pagamento diretto come un obbligo per la stazione appaltante, il pagamento all'appaltatore non ha liberato del debito la stazione appaltante.
Del resto il mandato di pagamento n.552, relativo al SAL n.6, è del 15 giugno 2020, successivo alla pec dell'8 giugno 2020 (allegato alla memoria ex art. 183 cpc), con la quale la comunicava all'Autorità Portuale l'inadempimento della CP_2 Parte_3 comunicazione che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a sospendere il pagamento per effettuare le necessarie verifiche.
Per queste ragioni, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Tenuto conto della natura della causa e del valore della controversia, applicando i parametri medi per fase introduttiva e studio e i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale in considerazione della semplicità delle questioni poste, le spese processuali si liquidano in euro 5.261,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro pagina 4 di 5 1.701,00 per fase studio (valore medio), euro 1.204,00 per fase introduttiva (valore medio), euro 903,00 per istruttoria e trattazione (valore minimo), euro 1.453,00 per fase decisionale
(valore minimo)
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1742/20;
-condanna l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto a pagare le spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante NO, che Controparte_2 CP_2 liquida in euro 5.261,00 oltre spese generali, iva e cpa
IN, 29 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 769 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di IN
- OPPONENTE -
E
n.q. di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Caruso, per procura in
[...] P.IVA_2 atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n.1742/20
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1742/20, notificatogli l'11.1.2021, con il quale gli aveva ingiunto di pagare a , legale rappresentante della Controparte_1 [...]
la somma di euro 34.160,00 oltre interessi moratori dalla domanda al Controparte_2 soddisfo e le spese del procedimento monitorio.
Premetteva che la aveva stipulato un subcontratto con la Controparte_2 [...]
e con la che stavano eseguendo dei lavori di Controparte_3 Parte_3 restauro del portuale, del padiglione centrale e del padiglione delle illustre di arte e del turismo nel quartiere fieristico di IN.
Deduceva che le fatture 2/2019 e 4/2019, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, erano state integralmente pagate alle società esecutrici dei lavori e produceva SAL
n.5 e SAL n.6.
Evidenziava che, trattandosi di lavori eseguiti nel regime del d.lgs. 163/06, con il subappalto non si crea un rapporto diretto di debito-credito tra la stazione appaltante e i subappaltatori, escludendosi, pertanto, una responsabilità solidale della stazione appaltante.
Si costituiva in giudizio , n.q. di legale rappresentante della Controparte_1 [...]
che deduceva di avere fornito i beni per i lavori di restauro all'ATI Controparte_2 costituita dalla (che ha pagato) e la che non ha pagato, CP_4 Parte_3 nonostante abbia ricevuto beni per un ammontare di euro 34.160,00 (fattura n.2/19 del
28.6.2019 e fattura n.4/2019 dell'ammontare di euro 17.080,00 ciascuna).
Evidenziava di avere messo in mora la e di non avere Parte_4 ottenuto risposta, per cui ha diritto al pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 5, n.13 d.lgs. 50/16 e succ.mod., in quanto la
[...] rientra tra le microimprese non avendo dipendenti. CP_2
Con ordinanza del 29.9.2021 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 26.5.2022 il Giudice rigettava la prova per testi chiesta dall'opposta e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 All'udienza a trattazione scritta del 17 aprile 2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto, essendo attore in senso sostanziale, deve dimostrare il fondamento del proprio credito, ovvero la fonte del credito e la sua entità, mentre l'opponente deve provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere.
Nel caso di specie, in data 19.4.2017, veniva stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di restauro nel quartiere della Fiera tra l'Autorità portuale di IN
(committente) e l'ATI costituita dalla e dall' Controparte_3 Parte_3
A loro volta, la in data 1.6.2019, Controparte_5 affidavano alla l'esecuzione dell'impianto di condizionamento, Controparte_2 prevedendo espressamente che le forniture hanno una netta prevalenza rispetto all'impiego di mano d'opera per la collocazione dei materiali.
Non vi è dubbio, pertanto, che il contratto tra l'ATI e la piuttosto Controparte_2 che atteggiarsi come subappalto, integri un contratto di fornitura d'opera.
L'opposto, che ha eseguito la fornitura, ha dimostrato la stipula del contratto.
La regolare esecuzione della prestazione, peraltro, non è contestata dall'opponente, pertanto, la ha assolto all'onere probatorio che sulla stessa incombeva. Controparte_2
L'opponente ha prodotto il certificato n.5 per il pagamento della somma di euro
287.087,00 e il certificato n.6 per il pagamento della somma di euro 188.427,00 oltre iva.
Inoltre, ha prodotto il mandato di pagamento n.847 del 2019 di euro 154.739,89 relativo alla fattura n.12/19 e il mandato di pagamento n. 552 del 2020 per il pagamento della somma di euro 101.562,15 per il pagamento della fattura 5/2020 relativo al SAL n.6 (allegato alla memoria ex art. 183 cpc), dimostrando, così, il pagamento.
pagina 3 di 5 Quello che occorre verificare è se tale adempimento abbia avuto effetto liberatorio per il debitore.
Nel caso di specie si applica il d.lgs. 50/2016, vigente al momento della stipula del contratto.
Il decreto 50 all'art. 105, comma 13, ha introdotto l'obbligatorietà del pagamento diretto del subfornitore da parte della stazione appaltante, nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa (lett.a) e in caso di inadempimento dell'appaltatore
(lett.b). Nel caso di specie non risulta provata la ricorrenza di cui alla lett. a, in quanto un'impresa per essere qualificata microimpresa deve avere meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a due milioni di euro. Orbene, il bilancio della non è stato allegato e la comunicazione all' e all' sull'assenza di CP_2 CP_6 CP_7 dipendenti nel 2019 (data di stipula del contratto di subfornitura), non è, pertanto, sufficiente.
Tuttavia, nel caso di specie risulta provata la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lett. b, risultando che l'appaltatore è stato inadempiente.
Ebbene, atteggiandosi il pagamento diretto come un obbligo per la stazione appaltante, il pagamento all'appaltatore non ha liberato del debito la stazione appaltante.
Del resto il mandato di pagamento n.552, relativo al SAL n.6, è del 15 giugno 2020, successivo alla pec dell'8 giugno 2020 (allegato alla memoria ex art. 183 cpc), con la quale la comunicava all'Autorità Portuale l'inadempimento della CP_2 Parte_3 comunicazione che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a sospendere il pagamento per effettuare le necessarie verifiche.
Per queste ragioni, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Tenuto conto della natura della causa e del valore della controversia, applicando i parametri medi per fase introduttiva e studio e i valori minimi per la fase di trattazione e decisionale in considerazione della semplicità delle questioni poste, le spese processuali si liquidano in euro 5.261,00 oltre spese generali, iva e cpa, importo così determinato: euro pagina 4 di 5 1.701,00 per fase studio (valore medio), euro 1.204,00 per fase introduttiva (valore medio), euro 903,00 per istruttoria e trattazione (valore minimo), euro 1.453,00 per fase decisionale
(valore minimo)
P.Q.M.
Il Tribunale disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1742/20;
-condanna l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto a pagare le spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante NO, che Controparte_2 CP_2 liquida in euro 5.261,00 oltre spese generali, iva e cpa
IN, 29 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
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