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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 2/2025 RGA., avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n.928/2024 pubblicata il 03.07.2024, non notificata;
avente ad oggetto: contributo di solidarietà, promossa da:
Parte_1
(codice fiscale
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempre, P.IVA_1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, agli avv.ti Arturo
AR e AR ON del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianfranco Foscherini, sito in Bologna via Val
d'Aposa n.13, come da procura agli atti;
appellante; nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Gianfrancesco TT e Filippo
TO e elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Rimini,
Corso D'Augusto, n.134, come da procura in atti;
- appellato;
1 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 30//2025, udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. ritualmente notificato, il Dott. adiva il Tribunale Ordinario di Bologna, in funzione Parte_2 del giudice del lavoro, affermando di essere titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia erogato dalla
[...]
- di seguito indicata - dal Parte_3 CP_1 giorno 01-07-2003 e che sulla pensione in oggetto la aveva operato una Pt_1 trattenuta per contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 22 del regolamento della approvato con D.M. 14/7/2004 e delle delibere n. 4 del CP_1
28.10.2008, del 27.6.2013 e n. 10 del 29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati, così corrispondentemente decurtando mensilmente l'assegno di pensione a lui spettante.
2. Tanto dedotto, contestata la legittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate di pensione alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, chiedeva al Giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di vecchiaia del Dott. per i motivi in fatto ed in diritto di Parte_2 cui in narrativa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del
14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
Delibera CP_1 dell'Assemblea dei Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il
21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017 con cui la ha prorogato tale prelievo anche per il Pt_1 quinquennio 2019-2023.
2 Voglia, quindi, l'Ill.mo Tribunale di BOLOGNA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, affermare, così come sancito dalla Suprema Corte di
Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la a favore dei Parte_3 [...]
è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione senza Parte_1
l'applicazione del contributo di solidarietà. In conseguenza CONDANNARE
La Controparte_2 alla restituzione a favore dello stesso delle ritenute operate a
[...] tale titolo e dichiarare non più operabile detta detrazione per il contributo di solidarietà per il futuro. Spese rifuse. Salvis iuribus late”.
3. Si costituiva in giudizio deducendo - in via preliminare di CP_1 rito - l'improcedibilità del ricorso avversario ex art. 443 c.p.c. sull'assunto che il ricorrente non avesse esperito, prima dell'introduzione del giudizio, tutti i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa ai sensi degli artt. 57 e ss. del Regolamento Unitario della Cassa;
nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso avversario, affermando la piena legittimità del contributo di solidarietà e comunque contestando la somma dovuta in restituzione, eccependo la prescrizione quinquennale del diritto ad ottenere le somme asseritamente trattenute prima del quinquennio.
4. Dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio ed istruita la causa in via documentale, il Tribunale di Bologna, con la gravata sentenza, respingeva, in via preliminare, l'eccezione di improcedibilità e, comunque, dichiarava la carenza di interesse della parte ricorrente ad ottenere la condanna della a non applicare per il futuro il detto contributo. Pt_1
Nel merito accoglieva il ricorso affermando, previo richiamo del consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato dalla ai ratei di pensione del Pt_1 ricorrente, contestando le deduzioni difensive dello stesso ente affermando:
“Pertanto, va condivisa e integralmente richiamata in questa sede la giurisprudenza di legittimità in base alla quale la norma introdotta con la L.
27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 763, concerne provvedimenti che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti, ma non comprendono ambiti del tutto estranei poteri delle
3 Casse, tra cui rientra il contributo di solidarietà oggetto della presente controversia: dunque, il prelievo a tale titolo, per essere legittimato, avrebbe dovuto essere introdotto dal legislatore e non costituire un criterio diretto di determinazione del trattamento pensionistico”.
Quanto all'eccezione di prescrizione, decideva come segue: “In ultimo non può essere accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente. Infatti, sia l'art. 2948 n. 4 cod. civ., che Parte_1 assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza ad un anno, ovvero in termini inferiori, che l'art. 129, primo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 in tema di prescrizione per le rate di pensione o di indennità non riscossa con decorrenza dalla loro scadenza e l'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 (dettato dal Legislatore con specifico riferimento alla secondo il quale «Con il decorso di cinque anni si Parte_1 prescrive il diritto alle prestazioni della »), devono presupporre la Pt_1 liquidità e la esigibilità del credito. Ne deriva il principio generale che nel caso, come quello in esame, in cui sia contestata l'esatta entità della prestazione, con riferimento alla sua determinazione in base a parametri comparativi, non si applica la prescrizione quinquennale, ma l'ordinaria prescrizione decennale, «quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, ne' messa a disposizione» (cfr. Cass. 9 febbraio 2016 n. 2563). In sostanza, «La ha Pt_1 esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale» (cfr., Cass. S.L. sent. n. 31527/2022). Deve dunque applicarsi il generale termine di prescrizione decennale ed entro tale limite (ovvero dal 30 aprile 2013, decennio anteriore al deposito del ricorso) la deve essere Pt_1 condannata alla restituzione di quanto trattenuto a titolo di contributo di solidarietà.”.
5. Il Tribunale pertanto decideva come segue: “Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
4 - accerta l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione della parte ricorrente;
- per l'effetto, condanna parte resistente alla restituzione a favore della parte ricorrente delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate sui ratei della pensione, tenuto conto della prescrizione decennale maturata fino ad aprile 2014, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.291,00 per compensi di avvocato, € 43,00 per CU, oltre spese forfettarie ex lege, IVA CPA, da distrarsi in favore degli avv. ti
TO e TT, dichiaratisi antistatari”.
6. La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale CP_1 di Bologna, articolando i seguenti motivi di gravame:
I. Erroneità della sentenza per non aver considerato l'autonomia normativa della riproponendo argomentazioni già svolte in I grado;
Pt_1
II. Erroneità della sentenza per avere omesso di valutare la documentazione versata in atti ed, in particolare, il Bilancio tecnico attuariale del 2001 - da cui emergeva che, in mancanza di una oculato intervento, dal
2031 si sarebbero azzerate le provviste per il pagamento delle prestazioni pensionistiche;
proiezione di lungo periodo sulla base della quale la si Pt_1 era, appunto, determinata ad introdurre - ex art. 22 del Reg. - il contributo di solidarietà sulle pensioni erogate, così da riequilibrare, in modo proporzionale, le uscite previdenziali;
III. Erroneità della sentenza per non avere ritenuto quinquennale il termine prescrizionale (ribadendo le difese gi svolte in I grado);
IV. In via subordinata: ritenendo erronea la sentenza nella individuazione del dies a quo della prescrizione decennale, ritiene che occorrerebbe aver riguardo non alla data di deposito del ricorso bensì alla data di notifica del ricorso (peraltro rilevando l'erroneità della anche laddove indica come data di deposito del ricorso, l'aprile 2013 in luogo dell'aprile 2024).
5 L'appellante chiedeva - previa riforma della sentenza - in via principale, il rigetto delle “…domande formulate nel ricorso introduttivo dal dott.
Parte_2
In subordine, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la a restituire al dott. gli importi trattenuti a titolo CP_1 Pt_2 di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici nel termine decennale di prescrizione in luogo di quello quinquennale.
In via di ulteriore subordine, Voglia la Corte adita riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha considerato prescritte le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà nel termine decennale dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso (fino ad aprile 2014) in luogo di quello della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della
(sino al 21.5.2014). Pt_1
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
7. L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione, svolgendo deduzioni di ordine giuridico, in particolare con riguardo alla illegittimità del contributo di solidarietà oggetto di disamina.
8. L'appello è infondato con riguardo ai primi tre motivi di appello per le ragioni appresso indicate.
9. Occorre premettere che si si ritiene di dover trattare congiuntamente i primi due motivi di appello in quanto entrambi afferenti alla valutazione circa la legittimità o meno del contributo di solidarietà oggetto di controversia.
10. Ebbene, con riguardo a tale tematica, si ritiene infatti che il giudice di primo grado abbia fatto buon governo dei principi elaborati in materia dalla
Suprema Corte di Cassazione la quale, in merito alla questione controversa con orientamento ormai consolidato - è giunta ad affermare che gli enti previdenziali privatizzati, nell'esercizio della loro autonomia, non possono adottare atti o provvedimenti tali da introdurre previsioni quali una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.
11. Si ritiene di richiamare in materia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto consente di fornire risposta esaustiva ai principali argomenti
6 difensivi qui riproposti da in particolare con riguardo CP_1 all'evoluzione del quadro normativo, la sentenza n. 7489 emessa da Cass., L, il 20.3.2024 in cui, nella parte di interesse si evince che: “Con varie pronunce
(a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del 2019, Cass.28054/20,
Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che:
- l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, Pt_1 co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
(quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da
Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
- l'art. 1, co. 488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.
Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es.
Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà.
Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all'art.3, co.12 legge n.335/95 dall'art. 1, co. 763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli
7 interventi adottabili dalla in sede regolamentare, senza considerare che Pt_1
- come già sottolineato dalle citate pronunce - la base giuridica dell'art.22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della risiede nel CP_1 testo dell'art.3, co. 12 legge n.335/95 previgente la modifica apportata nel
2006.
A ogni modo, pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell'attuale formulazione,
l'art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla il potere di istituire un Pt_1 contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell'art.1, co. 763 legge n.296/06.
I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa
Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte:
Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).
Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, co. 24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.
Si tratta, pertanto, di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale
8 della e non con una norma di legge”. (cfr. altresì, come precedente CP_1 conforme più recente Cass. Sez. L., Ordinanza n. 29600 del 18/11/2024-
VERFICARE PRONUNCE PIU' RECENTI).
12. Si ritiene, inoltre, che non soccorra nemmeno l'art. 1, comma 486, della l. n. 147/2013 e all'interpretazione datane dalle più recenti sentenze del giudice delle leggi, operato dalla appellante, sia eccentrico rispetto al caso di Pt_1 specie.
Sul punto specifico si ritiene di richiamare, ancora una volta ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto espresso dalla Cassazione nella pronuncia del
14.4.2023, n. 10047, laddove si legge: “6.- Quanto alla sentenza n. 173 del
2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603, e 10 dicembre
2018, n. 31875, per entrambe le sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente, in senso conforme, Cass., sez. VI-L, 19 luglio 2019, n.
19561).
La Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame non è acquisito al patrimonio dello Stato (punto 9 del Considerato in diritto).
Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, presenta tutti i tratti distintivi delle "prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost." (punto 10 del Considerato in diritto).
Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost. L'assenza di un divieto d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della , Pt_1 non ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost., non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati.
L'autonomia non è legibus soluta.
9 L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054).
La carenza di base legale si rivela dirimente e impedisce di reputare legittimo il contributo”.
13. Ora, il Collegio non ravvisa – anche in assenza di elementi di novità proposti dall'appellante e ritenendo, comunque, ininfluente a tal fine anche l'esame del documento costituito dalla previsione di bilancio sino al 2031 – alcuna ragione giuridica sostenibile per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito con Ordinanza n.
16028/2025 (data pubblicazione 16.6.2025 definendo – con rigetto – il giudizio in Cassazione promosso avverso sentenza di questa Corte) in cui si legge, per quanto di interesse: “Circa l'illegittimità del contributo di solidarietà in questione sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte che ha esaminato tutte le disposizioni invocate dalla parte ricorrente. In tal senso si consideri che: «in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono Parte_3 Parte_1 adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore» (Cass. 10/12/2018, n. 31875; Cass. 09/12/2022, n. 36096 per una ipotesi, analoga a quella oggetto di controversia di pensione maturata dopo il
2004 e, di seguito, fino ai più recenti arresti quali Cass. 20684/2024; Cass.
20694/2024; 20710/2024 che confermano l'orientamento consolidato quale diritto vivente)”
Si perviene così al rigetto del motivo di appello appena esaminato.
10 14. Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di appello afferente alla prescrizione, ritenuta quinquennale dalla per le ragioni già esposto Pt_1 da ritenersi in parte qua richiamate.
Ebbene, si ritiene che il Tribunale di Bologna, nella gravata sentenza - nel ritenere applicabile il termine ordinario decennale in luogo di quello quinquennale, con riguardo alla cui applicazione insiste la in tale sede - Pt_1 abbia dato applicazione al consolidato orientamento - al quale si ritiene di dar seguito, non essendovi ragioni giuridicamente valide per una sua rimeditazione
– con riguardo al quale si richiama nuovamente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia n. 6170 resa dalla Cassazione il 7.3.2024, secondo cui (nel punto di interesse): “Questa Corte (Cass.31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla , ha CP_1 affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico
(cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es.
Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23).
11 Dato il differente ambito applicativo dell'art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d'essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost.” (cfr. conforme Cass., sez. L., Ord. n. 29600 del 18/11/2024).
15. Si ritiene invece di dovere accogliere il quarto – ed ultimo - dei motivi di gravame, con cui parte appellante ha censurato la sentenza appellata ritenendola erronea nella individuazione del dies a quo della prescrizione decennale, affermando che occorrerebbe aver riguardo non alla data di deposito del ricorso bensì alla data di notifica del ricorso.
Ebbene la fondatezza di tale motivo segue all'applicazione del principio secondo cui “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto (Cass. 6 marzo 2003, n. 3373; Cass. 24 giugno
2009, n. 14862; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24031)” (cfr. Cass. – Ordinanza n.
279 depositata il 4 gennaio 2024).
16. Tirando le fila di quanto esposto, alla luce del parziale accoglimento dell'appello – limitatamente al quarto motivo di gravame – si perviene alla riforma in parte qua della sentenza appellata, dovendosi quindi sostituire la parte di sentenza inerente il periodo prescrizionale incidente sul periodo di debenza della restituzione delle illecite trattenute, nei seguenti termini:
“condanna parte resistente alla restituzione … nei limiti del decennio anteriore alla notifica del ricorso di I grado”, con conferma della sentenza in ogni altra sua parte.
17. Quanto alle spese del grado d'appello, si ritiene che il parziale accoglimento dello stesso – per la limitata incidenza temporale (alla luce dell'insignificante scarto tra la data di deposito del ricorso di I grado –
30/4/2024 - e la sua notifica, effettuata in data 21/5/2024, come indicato in atto di appello e non contestato ex adverso) e conseguentemente economica - non incida sulla valutazione della soccombenza che rimane, quanto alla questione di merito da ritenersi centrale, integralmente a carico della Pt_1 pertanto, quest'ultima è tenuta al pagamento delle spese sostenute dal Pt_2
12 nei termini liquidati in parte dispositiva, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato, in punto a parametri, dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 928/2024 del Tribunale di
Bologna pubblicata il giorno 03/07/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello,
1. condanna la Controparte_3
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di
[...]
, delle trattenute effettuate a titolo di contributo di solidarietà Parte_2 sui ratei della pensione, nei limiti del decennio anteriore alla notifica del ricorso di I grado;
2. conferma per il resto la sentenza appellata;
3. condanna Controparte_3
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida:
- quanto al I grado di giudizio, in € 3.291,00 per compensi, € 43,00 per
CU, oltre spese forfettarie ex lege, IVA CPA;
- quanto al II grado di giudizio, in € 2000,00 oltre al rimborso del 15% per spese generali, IVA, C.P.A., come per legge,
spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso a Bologna, il 30/10/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
13