Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 3710 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3710 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pasqualina Noviello, presso il cui studio, sito in Villa Literno (CE) al C.so Umberto I n.
52, elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 C.F._2 in atti dall'avv. Pasqualina Noviello, presso il cui studio, sito in Villa Literno (CE) al C.so Umberto
I n. 52 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 28.11.2024 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 5.12.2024, il difensore costituito ha chiesto di omologare la
Il Pubblico Ministero in data 29.10.2024 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 04.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in San IA d'AV (CE) il 30.05.2008 e che dalla loro unione erano nati due figli - IA (nato il [...]) e (nata il [...]) -, Per_1
chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 29.10.2024 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“• I coniugi e sono autorizzati a vivere separati nel mutuo Parte_1 Parte_2
rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. • I coniugi, prima dell'udienza di prima comparizione e dopo aver sottoscritto il presente ricorso, possono vivere separati, secondo le modalità di seguito meglio precisate.”
• I figli minorenni e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_2 Persona_3
genitori.
• I genitori si impegneranno a garantire ai figli il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
• Le decisioni le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi. • I due figli e , affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2 Persona_3
vivranno con la madre presso la casa coniugale sita in Villa di Briano (CE) alla Via Pico Della
Mirandola n. 2.
• Essendo l'immobile adibito a casa coniugale abbastanza grande, i coniugi hanno convenuto di dare mandato ad un tecnico per la separazione di fatto dell'unità abitativa in due unità abitative distinte. Il sig. dimorerà temporaneamente altrove, al termine dei lavori quindi potrà Per_2
dimorare nell'unità abitativa a lui riservata.
• Il sig. si impegna a sostenere tutte le spese per i lavori di divisione Parte_1
dell'immobile.
• Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi infrasettimanali, nonché dalle 9.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica a settimane alterne. Dalle ore 9.00 del 23 dicembre alle ore 21.00 del 26 dicembre e dalle ore 9.00 del 30 dicembre alle ore 21.00 del 2 gennaio ad anni alterni;
dalle ore 9.00 del venerdì di Pasqua alle ore
21.00 del lunedì in albis ad anni alterni.
• Le vacanze estive saranno concordate almeno 1 mese prima, prevedendo 15 gg a luglio o agosto ad anni alterni. Quelle invernali ed eventuali vacanze fuori periodo saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi.
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 30 del mese mediante bonifico sul Per_2 Pt_2
conto corrente nr. [...] la somma di €. 400,00, di cui €. 200,00 per il mantenimento di ciascuno dei figli. La somma potrà essere corrisposta anche secondo altre modalità concordate tra i coniugi, lasciando in ogni caso traccia dell'avvenuto adempimento.
• I coniugi concordano che l'assegno unico sarà ripartito nella misura del 50% tra i coniugi;
• Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche, ecc.) previamente concordate, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
• Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
• Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
• I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 Parte_2
29.09.1977) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San IA D'AV (CE) (atto n. 15, parte 2,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in AV, camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio