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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante R.G. n. 2355/2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, come in atti, Parte_1
dall' Avv. Casaburo Lucia presso il cui studio elett.te domicilia
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in CP_1 atti, dall' Avv. Nannucci Elisa, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola (Avvocatura CP_1 CP_1
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.04.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni avverso le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 4529/2021 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (pensione di inabilità, come da domanda limitata con note del 11.1.22 di parte istante depositate nel procedimento atp).
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa, con riferimento al CP_1
merito della pretesa (chiedendo confermarsi le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p.) ed alla domanda di condanna al pagamento della prestazione richiesta.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla consulenza tecnica d' ufficio deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Tanto premesso, il requisito è soddisfatto in riferimento a tutti i parametri evocati.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
In via preliminare, giova ribadire che oggetto del presente giudizio è l'accertamento dei requisiti sanitari per accedere alla sola pensione di inabilità, attesa la limitazione della domanda effettuata già in fase atp con note del 11.1.22.
Tanto chiarito e circoscritta l'indagine alla sola pensione di inabilità, sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso – incentrate, essenzialmente, sulla sottostima dello stato patologico del ricorrente in riferimento all' apparato osteoarticolare;
sull' aggravamento dello stato di salute di parte istante;
sulla mancata valutazione di alcune patologie, quali l'obesità ed il disturbo depressivo – e di nuova documentazione medica prodotta (cfr. cartella clinica del 2023; certif. med. del 19.01.23; certif. med. del 24.04.23 allegati al ricorso di opposizione e depositati il 27.04.23), è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali (cfr. verbale dell' udienza del 1.10.24).
Ebbene, da un' attenta lettura dell' ultimo elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Giudicante - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità, motivando ampiamente sulle generali condizioni dello stesso, addivenendo alla conclusione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del solo assegno di invalidità, a decorrere da gennaio 2023. Tale prestazione, tuttavia, non è oggetto di giudizio. Il ctu ha, dunque, escluso vi siano i presupposti per accedere alla pensione di inabilità.
Segnatamente, il c.t.u, sulla scorta dell' esame obiettivo e di più recente documentazione medica specialistica acquisita (cfr. certif. med. del 2.02.23; del 13.03.23; del 20.03.23; del
3.07.23; del 20.03.24; dell' 8.04.24; del 24.04.24; del 6.05.24 allegati alle note di trattazione scritta dell' udienza del 25.06.24 e depositati il 19.06.24; cfr. certif. med. del 16.10.24 depositato il 17.10.24), evidenzia quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
Esame obiettivo generale: Soggetto normotipo, di sesso maschile, 58enne, in buone condizioni fisiche generali. Cute e mucose rosee e sanguificate. Cicatrici chirurgiche in fossa iliaca destra, sulla faccia laterale dell'anca destra e sulla faccia anteriore del ginocchio sinistro. Pannicolo adiposo normalmente rappresentato, regolarmente distribuito. Masse muscolari toniche e trofiche relativamente all'età, al sesso, al tipo costituzionale. Indenni, alla palpazione, le principali stazioni linfoghiandolari di repere.
Non cianosi, non ittero, non edemi declivi. Altezza: cm 173. Peso: Kg 90. BMI = 30,1.
Apparato cardiovascolare: assenza di bozze o rientramenti intercostali. Itto al IV s.i.s.
Assenza di fremiti. Aia cardiaca in sede. Toni parafonici, ritmici, normofrequenti. Polsi periferici validi e simmetrici. PA = 130/80.
Apparato respiratorio: torace tronco-conico, simmetrico, espansibile con gli atti del respiro. FVT normotrasmesso. Suono chiaro polmonare. MV fisiologico. Apparato digerente: Addome globoso, trattabile, indolente. Organi ipocondriaci in sede.
Non rilevabili masse solide e/o raccolte liquide nel cavo addominale.
Apparato osteo-articolare: Modesta scoliosi lombare sinistro-convessa. Rachide mobile, dolente alla digitopressione delle spinose cervicali e lombari. Limitazione funzionale antalgica, ai gradi elevati, delle fisiologiche escursioni articolari di flesso-estensione, inclinazione laterale e rotazione della colonna vertebrale. Ipotonotrofia della muscolatura del cingolo scapolo-omerale, bilateralmente, prevalente a destra. Deficit di grado notevole, più accentuato a destra, della abduzione, elevazione, proiezione in avanti ed all'indietro e della circumduzione delle scapolo-omerali. Ridotte e dolenti le escursioni articolari della metacarpo-falangea del I dito bilateralmente, prevalentemente a sinistra. Dismetria degli arti inferiori per risalita del destro di circa 1 cm. ridotte di circa ¾ a destra e di ¼ Per_1
a sinistra, la abduzione, intra/extrarotazione e la circumduzione delle coxo-femorali.
Dolente, ridotta di circa 1/3, la flessione attiva e passiva delle ginocchia. Rallentati i passaggi posturali. Deambulazione con sfumata zoppia di caduta a destra.
Esame neuropsichico: Nervi cranici indenni. Assenza di segni di lato. ROT normoelicitabili e simmetrici. Prove cerebellari correttamente eseguite. Psiche lucida. Non deficit cognitivi.
Tono umorale ed affettivo normo-orientati.
Apparato genitourinario: clinicamente indenne.
Apparato endocrino: clinicamente indenne.
Organi di senso: clinicamente indenni.
DIAGNOSI
I risultati dell'esame clinico-anamnestico e la valutazione della documentazione tecnica allegata agli atti consentono di formulare la seguente diagnosi: “Scoliosi lombare sinistro- convessa, spondilodiscoartrosi, artrosi scapolo-omerale con degenerazione massiva della cuffia dei rotatori, rizoartrosi bilaterale, coxartrosi e gonartrosi con esiti di artroprotesi totale dell'anca destra (complicata da distacco del grande trocantere e voluminosa calcificazione dei tessuti molli periarticolari) e del ginocchio sinistro a marcata incidenza funzionale”.
DISCUSSIONE MEDICO-LEGALE
Le patologie presentate dal periziato emergono dall'esame clinico-anamnestico e sono confermate dalla documentazione tecnica allegata agli atti. Le stesse, per natura ed entità, sono da ritenersi permanenti e non emendabili. L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità delle patologie obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante.
L'intero quadro patologico-menomativo, riscontrato al periziato e riportato in diagnosi, risulta a carico dell'apparato osteo-articolare:
1) “Scoliosi lombare sinistro-convessa e spondilodiscoartrosi”. Per artrosi si intende un'artropatia cronica, a carattere evolutivo, consistente inizialmente in alterazioni regressive della cartilagine articolare e secondariamente in modificazioni delle altre strutture che compongono l'articolazione (tessuto osseo, sinovia, capsula). L'artrosi, che si manifesta clinicamente con dolore, limitazione funzionale e atteggiamenti viziosi, si instaura in un'articolazione quando in essa si verifica, per fattori generali o locali, uno squilibrio tra resistenza della cartilagine e sollecitazioni funzionali. Le principali localizzazioni dell'artrosi sono, come nel caso di specie, all'anca, alla colonna vertebrale e al ginocchio. Alla colonna vertebrale si localizza frequentemente al tratto cervicale e lombare. La spondilodiscoartrosi è una patologia conseguente alla progressiva disidratazione, degenerazione e schiacciamento di uno o più dischi intervertebrali adiacenti. I dischi intervertebrali sono composti da un anello fibroso e da un nucleo polposo: il primo rappresenta la porzione periferica, di natura consistente ed elastica, costituito da lamelle disposte concentricamente, formate da fibre collagene ed elastiche, mentre il secondo è costituito da una massa gelatinosa sferoidale posta al centro del disco intervertebrale con funzione di assorbire e ridistribuire uniformemente sulle superfici cartilaginee dei corpi vertebrali contigui, le sollecitazioni statico-dinamiche ricevute. Dopo
l'età di 40-50 anni tutti i dischi (ma soprattutto quelli del tratto inferiore del rachide lombare) vanno incontro a fenomeni regressivi: riduzione del tenore idrico del nucleo e perdita delle proprietà elastiche dell'anulus. A causa della degenerazione discale le sollecitazioni di pressione si concentrano sui bordi dei corpi vertebrali, con sclerosi reattiva delle limitanti somatiche superiore ed inferiore e proliferazione osteofitaria marginale che, insieme alla riduzione dello spazio intersomatico, costituiscono la triade radiografica della spondilodiscoartrosi. Il disco intervertebrale ha perduto la sua consistenza e la sua capacità di ammortizzare i carichi delle vertebre. Quando comincia a deformarsi, assume forme e spessori anomali e, modificandosi, “protrude”, ovvero deborda dai corpi vertebrali, oppure fuoriesce (“ernia”) attraverso una fissurazione ed invade spazi non dovuti, arrivando, nei casi peggiori, a comprimere radici nervose (radicolopatia irritativa o deficitaria) e/o il midollo spinale (mielopatia). Nel caso di cui trattasi la patologia ha comportato, oltre a modesti segni di artrosi somatica ed interapofisaria dei corpi vertebrali, “protrusione” dei dischi intersomatici del tratto lombare con impronta sul sacco durale ed impegno dei forami di coniugazione. Tali alterazioni morfologiche, significative per natura ed entità, anche in rapporto all'età non avanzata del periziato, sono foriere di un quadro sintomatologico, caratterizzato da rachialgie recidivanti e frequenti episodi di sciatalgia. A tale patologia, tenuto conto che le tabelle allegate al DM 5/2/92 assegnano (cod. 7010) un valore del 31-40% alla “Anchilosi del rachide lombare”, va riconosciuto, con criterio proporzionale, un valore del 20%.
2) “Artrosi scapolo-omerale con degenerazione massiva della cuffia dei rotatori”. Nel caso di cui trattasi i riverberi funzionali della patologia artrosica a carico delle spalle risultano amplificati dalla degenerazione massiva bilaterale della cuffia dei rotatori. La cuffia dei rotatori è una struttura muscolare e tendinea che collega omero, clavicola e scapola. È composta da quattro muscoli e quattro tendini che permettono il movimento dell'articolazione e mantengono la stabilità e la tenuta della spalla. Si parla di rottura della cuffia dei rotatori quando uno o più di questi quattro tendini si lacerano in modo parziale o totale con perdita permanente della capacità di movimento e debolezza dell'arto e compromissione progressiva dell'articolazione. La causa più comune della rottura della cuffia dei rotatori è la degenerazione del tessuto tendineo causata dal logoramento. L'usura dei tendini può essere una conseguenza dell'avanzare dell'età. Con il passare degli anni, infatti, diminuisce l'apporto di sangue all'articolazione, e questo rallenta i processi di autoriparazione dei tessuti. Inoltre, come conseguenza dell'artrosi, possono formarsi sulla spalla piccole escrescenze di osso, detti “osteofiti”, che possono interferire nei movimenti dei tendini, causando infiammazioni o lacerazioni. A tale patologia, notevole per entità e conseguenti notevoli riverberi funzionali, atteso che le tabelle su richiamate riconoscono
(cod. 7208) un valore 30% alla “Anchilosi di spalla in posizione favorevole”, in rapporto alla sua bilateralità, va assegnato un valore del 30%.
3) “Rizoartrosi bilaterale. Coxartrosi e gonartrosi con esiti di artroprotesi totale dell'anca destra (complicata da distacco del grande trocantere e voluminosa calcificazione dei tessuti molli periarticolari) e del ginocchio sinistro”. La rizoartrosi è un'artrosi cioè una usura delle cartilagini che colpisce l'articolazione trapezio metacarpale situata alla base del pollice. Tale articolazione consente il movimento di rotazione del pollice rendendo possibile la presa bidigitale. Le attività lavorative e non che implicano movimenti ripetitivi provocano una usura progressiva delle cartilagini di rivestimento del trapezio e della base del primo metacarpo. Tra i sintomi della rizoartrosi quello predominante è il dolore localizzato alla base del primo raggio, in corrispondenza dell'articolazione trapezio- metacarpale. Questo dolore è provocato dalla mobilizzazione attiva e passiva dell'articolazione e la persona non riesce a compiere gesti molto semplici come girare la chiave in una serratura o svitare il tappo di una bottiglia. La patologia artrosica degenerativa ha interessato, nel caso di specie, anche le anche e le ginocchia, avendo già necessitato di sostituzione protesica della coxo-femorale destra (05/2020) e del ginocchio sinistro (01/2023). A tale patologia, notevole per natura ed entità, atteso che le tabelle allegate al DM 5/2/92, assegnano un valore del 30% agli “Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio (cod. 7221) e del 31-40% agli “Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca (cod. 7223)”, va riconosciuto, con criterio proporzionale, un valore del 50%.
Le menomazioni, riscontrate al periziato e riportate in diagnosi, interessando lo stesso apparato osteo-articolare, sono da considerarsi “concorrenti”, per cui, per la valutazione complessiva della invalidità, va applicata la cosiddetta “formula salomonica”
(“l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1 e IP2, diminuita della metà del loro prodotto”). Nel caso in oggetto l'applicazione della suddetta formula dà una invalidità totale dell'85% (ottantacinque%).
Infatti: (0,30 + 0,20) – (0,30 x 0,20)/2 = 0,47
(0,47 + 0,50) – (0,47 x 0,50)/2 = 0,85 e quindi, 85%.
Esaminata la documentazione tecnica agli atti e tenuto conto della storia clinica naturale delle patologie riscontrate, si ritiene che il complesso patologico-menomativo, oggetto della presente valutazione medico-legale, abbia raggiunto l'attuale entità (85%) a far data dal gennaio 2023, epoca dell'intervento di artroprotesi totale del ginocchio sinistro e che non determini una perdita totale delle capacità lavorative generiche del periziato (100%).
RISPOSTE AI QUESITI
1. Il sign. è, allo stato, affetto dalle infermità enunciate nelle Parte_1
sovraesposte conclusioni diagnostiche. La valutazione della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa consente di ritenere che il complesso morboso, presentato dal periziato, fosse presente solo in parte alla data di presentazione dell'istanza amministrativa (11/9/20).
2. 3. La valutazione delle risultanze dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione tecnica allegata al fascicolo di causa, considerata la storia clinica naturale delle patologie presentate dal periziato, avuto riguardo alla natura ed all'entità delle menomazioni riscontrate, consente di ritenere, sulla scorta delle considerazioni su esposte e di quant'altro nel caso di specie a rilevanza medico-legale, che il complesso morboso presentato dal periziato determini, a far data dal gennaio 2023, una invalidità complessiva dell'85% (ottantacinque%) e che, pertanto, lo stesso non si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali (legge 30/3/71 n° 118 e successive modifiche)” (cfr. pagg. da 7 a 14 della relazione peritale).
Il c.t.u. ha, altresì, risposto alla richiesta di integrazione della bozza di perizia pervenutagli da parte ricorrente (tramite pec), avanzata alla luce di ulteriore documentazione medica autorizzata ed acquisita dalla scrivente in data 22.04.25 (cfr. relazione di dimissione del
10.04.2025; attestato di ricovero del 10.04.2025; modulo di richiesta della copia della cartella clinica del 10.04.2025 depositati in data 11.04.25)
Il c.t.u. osserva:
“Tale documentazione tecnica è costituita dalla relazione di dimissione del periziato della
Clinica “Malzoni” di Avellino, ove il paziente è stato ricoverato presso la locale UO di
Ortopedia dall'8/4/25 al 10/4/25 per “Artropatia della spalla sinistra per lesione massiva non riparabile della cuffia dei rotatori”.
Tale relazione testualmente riporta: “ … Il giorno 8/4/25 è stato sottoposto ad intervento di artroplastica con protesi inversa spalla sinistra. Il decorso post-operatorio è stato regolare. Ha praticato controlli seriati emocromo, rx post-operatoria. Durante la degenza il paziente ha iniziato programma di FKT … Indicazioni post-operatorie: il paziente deve mantenere il tutore così posizionato per ulteriori 25 giorni, rimuovendolo 3-4/die per mobilizzazione di gomito, polso e mano. Iniziare cauta mobilizzazione gleno-omerale sin da subito. Controllo condizioni vascolo-nervose. Medicazione a giorni alterni. Visita urgente se problemi. Prognosi: gg. 30”.
La protesi inversa è una protesi di spalla “montata al contrario”, in cui la parte concava
(inserto) viene adattata allo stelo omerale, mentre la parte sferica costituisce l'impianto scapolare (glenosfera). La protesi di spalla inversa è necessaria quando le normali strutture tendinee non sono più presenti o nei casi in cui la cuffia dei rotatori è così degenerata da essere, come nel caso di specie, irreparabile. Con la protesi inversa di spalla viene modificato la posizione del centro di rotazione dell'articolazione gleno- omerale, migliorando così diversi parametri biomeccanici: il centro di rotazione viene medializzato e abbassato, allungando così il deltoide, migliorandone braccio di leva e momento d'azione tramite l'allungamento delle sue fibre. Il principio della protesi inversa alla spalla è di compensare la carenza funzionale della cuffia dei rotatori, ottimizzando la funzione deltoidea e creando un braccio di leva. La riabilitazione dei pazienti con protesi inversa è differente rispetto agli altri interventi di protesi, principalmente a causa dei cambiamenti biomeccanici sull'articolazione, per la ridotta funzionalità o completa assenza della cuffia dei rotatori e per le diverse precauzioni post-operatorie. Secondo i dati presenti in letteratura, difficilmente si riuscirà a ripristinare il ROM completo, ma ci si aspetta di raggiungere livelli di mobilità funzionali, con elevazione media intorno a
120° ed extrarotazione fino a 30° circa. Inoltre, il tempo per il recupero ottimale è di circa
6 mesi, in relazione alle condizioni pre e post-operatorie e all'integrità dei tessuti, soprattutto degli extrarotatori e del sottoscapolare.
Le conclusioni diagnostiche, ripotate nel nostro elaborato peritale, sono rappresentate da:
“Scoliosi lombare sinistro-convessa, spondilodiscoartrosi, artrosi scapolo- omerale con degenerazione massiva della cuffia dei rotatori, rizoartrosi bilaterale, coxartrosi e gonartrosi con esiti di artroprotesi totale dell'anca destra (complicata da distacco del grande trocantere e voluminosa calcificazione dei tessuti molli periarticolari) e del ginocchio sinistro a marcata incidenza funzionale”. Di tale complesso patologico- menomativo, alla patologia degenerativa alle spalle è stato assegnato, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle tabelle allegate al DM 5/2/92, un valore del 30%.
Orbene, premesso che le suddette tabelle assegnano (Cod. 7224) un valore del 25% agli
“Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi scapolo-omerale”, va precisato che l'intervento di protesizzazione della spalla sinistra recentemente eseguito dovrebbe, a meno di complicazioni al momento non prevedibili, migliorare in maniera sensibile la funzionalità complessiva dell'articolazione, la cui valutazione clinica, peraltro, non può essere formulata se non dopo sei mesi circa, al termine di un prolungato e corretto iter di riabilitazione fisio-chinesi-terapica e che, comunque, non potrebbe, in ogni caso, consentire di raggiungere una invalidità complessiva del 100%, atteso che le suddette tabelle di legge assegnano (cod. 4208) un valore del 30% alla “Anchilosi di spalla in posizione favorevole”, ossia alla perdita totale ed irreversibile di tutte le fisiologiche escursioni articolari della spalla.
Per quanto su dettagliatamente discusso, si ritiene di poter confermare le conclusioni valutative già riportate nel nostro elaborato peritale, di cui queste note integrative vanno considerate parte integrante” (cfr. pagg. da 15 a 17 della relazione peritale).
Le conclusioni del c.t.u, dunque, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; cfr. Cass.
2151/2004; cfr. Cass. 11054/2003).
Pertanto, l'opposizione va respinta.
Parte istante va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. Att. Cpc.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara parte istante non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di C.T.U., per entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, si pongono a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 13.05.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma