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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1206 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 2 maggio
2024 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Roma via Paolo Emilio n.57, presso P.IVA_1
lo studio degli avv.ti Giovanni Luigi Allegro e Alba Rina Baldieri che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
1 (C.F , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma via Luigi Credaro n.
19, presso lo studio dell'Avv. Carla Foschini che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione,
Appellata-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3632/19 emessa dal Tribunale di Roma e depositata il 16.02.2019.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda proposta dalla nei suoi confronti per danni Controparte_1
da perdite finanziarie sul capitale investito dall'avente causa della e CP_1
l'aveva condannata a titolo risarcitorio al pagamento di €. 315.370,34 oltre €.
100.940,97 per interessi moratori e compensazione di spese.
L'impugnazione censurava la motivazione del giudice di primo grado -rilevandone la nullità- per violazione dell'art. 112 cpc, per aver fondato la decisione su eccezioni mai proposte da parte attrice, (ovvero aver ritenuto la responsabile di non aver CP_2
fornito al de cuius tutte le informazioni relative ai prodotti finanziari acquistati,
laddove l'attrice aveva lamentato una mancanza di informativa riguardo al periodo successivo al decesso di ); per illegittimità della sentenza per Persona_1
non aver rilevato l'assenza del nesso causale tra la asserita mancata consegna dei documenti ed il danno subito;
per genericità del motivo sulla mancata consegna dei contratti stipulati;
per erroneo conteggio del quantum;
per contraddittorietà della motivazione;
per non aver ammesso le istanze istruttorie.
Concludeva, in riforma della sentenza, accertarsi l'infondatezza della domanda, con condanna della alla restituzione delle somme eventualmente incassate in CP_1
2 esecuzione della sentenza di primo grado, nonché delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 16.5.2019, si costituiva la Controparte_1
la quale chiedeva il rigetto dell'appello per assoluta infondatezza e
[...]
l'accoglimento dell'appello incidentale proposto in ordine alla quantificazione del danno, deducendo che il primo giudice aveva omesso la liquidazione del lucro cessante pure dovuto.
Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 2.5.2024,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'assenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cpc che inficerebbe la validità della sentenza.
Il motivo va disatteso in quanto non coglie il disposto della sentenza impugnata.
E difatti il primo giudice, dopo aver lungamente esposto la disciplina generale sulla caratteristica degli investimenti e sulla necessità della informativa al “soggetto debole -investitore-“, ha esaminato il caso concreto premettendo di dover accertare
“se l'investitore- id est il suo successore a titolo universale e, nelle more, il suo
gestore- ha avuto conoscenza del tipo di investimento scelto attraverso
un'informazione esauriente “ e concludendo che “nessun obbligo informativo è stato
rispettato atteso che non si è data prova del contratto quadro e della sua
adeguatezza a rendere consapevole il cliente dello strumento operativo che si
apprestava a utilizzare”.
Il tribunale ha precisato, pertanto, che nel caso in esame, per cliente deve intendersi non solo il de cuius (colui che ha sottoscritto i contratti), ma anche l'erede (la
3 e, prima della sua costituzione, l'esecutore testamentario), subentrato in CP_1
detti contratti, che ha provato di aver ripetutamente chiesto alla Banca la informativa necessaria per conoscere la tipologia degli investimenti in essere, senza alcun esito.
Sicchè è in atti la prova dell'inadempimento informativo della banca nei confronti dell'erede dell'investitore che ha avuto copia dei contratti solo in corso di causa in ottemperanza all'ordine impartito dal giudice ex art. 210 cpc.
D'altra parte è pacifico che in questo giudizio, l'oggetto del contendere attiene alla gestione patrimoniale dei prodotti finanziari, destinati per testamento alla costituenda , nel periodo intercorso tra la data del decesso di CP_1 [...]
-13.2.2011- e la costituzione della (erede) ad opera Persona_1 CP_1
dell'esecutore testamentario;
prodotti finanziari quantificati dalla stessa banca “ai fini successori” in €. 966.569,24 alla data dell'apertura della successione e poi liquidati in €. 564.000,58. Con una perdita di valore di €. 315.370,34.
La banca appellante, non avendo dato riscontro alla richiesta di informativa inoltrata dall'erede (e prima dall'esecutore testamentario che ne aveva titolo) in merito alla tipologia di investimenti che il de cuius aveva stipulato, ha di fatto negato a questi ogni possibile valutazione in ordine alla opportunità di rimanere o meno sul mercato o, comunque, di adottare ogni accorgimento per evitare o contenere le perdite. Ed in ogni caso di tutelare il patrimonio investito.
Si aggiunga, venendo così a trattare il secondo motivo di gravame relativamente al nesso causale, che la giurisprudenza è puntuale nell'affermare che “In tema di
intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di
adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso
causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova
contraria da parte dell'intermediario; quest'ultima, tuttavia, non può risolversi nella
dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte
pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di
4 fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le
parti.” Cass. Ord.19322/23. Ed ancora: In tema di intermediazione finanziaria, l'onere
probatorio a carico dell'intermediario di aver adempiuto agli obblighi informativi nei
confronti del cliente sussiste indipendentemente dalla valutazione di adeguatezza
dell'operazione; la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni, peraltro,
determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del
cliente, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è,
in ogni caso, fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di
investimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in contrasto
con il suindicato principio, aveva ritenuto inammissibile l'appello sul presupposto che
l'invarianza del livello di rischio e il difetto di prova in merito al nesso di causalità tra
violazione degli obblighi informativi e danno costituivano autonome "rationes
decidendi" rispetto alla dedotta violazione degli obblighi stessi). Cass. Ord. 7288/23
D'altra parte la successione dell'investitore nei contratti a causa di morte, obbliga la banca a fornire al subentrante erede ogni ragguaglio in ordine alla tipologia degli investimenti in essere al pari della instaurazione di un nuovo rapporto, come ben motivato dal Tribunale. Specie in presenza di un patrimonio a rischio elevato, come quello di specie. E ciò è vero non solo in base alla disciplina bancaria citata dall'appellante (TUB n. 385/93 e dgl58/98), ma anche in base ai principi generali di correttezza e buona fede cui l'ordinamento è improntato (art. 1175 cc e segg.).
Sicchè spettava all' superare la presunzione del nesso eziologico Controparte_3
tra l'inadempimento informativo ed il danno patito dall'investitore attraverso la prova di aver correttamente adempiuto (Cass., ord. 4727 del 28.02.2018. Con la stessa sentenza la S.C. pone, sul tema della distribuzione degli oneri probatori, ormai a carico degli investitori il solo onere di allegare puntualmente il danno subito,
gravando invece sull'intermediario finanziario l'onere di provare l'avvenuto corretto adempimento degli obblighi informativi).
5 Su tale aspetto il Giudice di prime cure ha correttamente argomentato assumendo che l'omessa consegna della documentazione informativa, contratti, investimenti,
conti correnti a firma del de cuius, avvenuta solo in corso di causa, ha comportato la grave responsabilità della per non aver messo l'esecutore testamentario CP_2
prima, la fondazione erede poi, in condizioni di conoscere effettivamente sia lo status
di investitore qualificato o meno rivestito dal de cuius, sia delle caratteristiche dei
prodotti da questo firmati e dalla fondazione ereditate, nonché valutare l'opportunità
o meno di continuare quell'investimento.
Né possono considerarsi pertinenti le deduzioni svolte dall'appellante in ordine alla effettuata consegna all'esecutore testamentario prima dell'inizio del giudizio dell'elenco dei titoli oggetto di successione;
o l'impossibilità dell'erede di procedere al disinvestimento dei titoli in assenza di autorizzazione ex art. 703, IV comma, cc..
Quanto al primo rilievo perché l'elenco analitico dei titoli non soddisfa l'obbligo di informativa dovuto e, quanto al secondo, perché il rispetto da parte della Banca della normativa sulla corretta informativa degli strumenti finanziari in essere, doveva precedere la decisione dell'erede sui tempi e le modalità di un eventuale disinvestimento.
Come pure generiche ed inconsistenti devono ritenersi le censure relative alla mancata specificazione in sentenza dei contratti oggetto di causa, laddove era la banca a dover fornire completa informativa mediante la consegna di tutta la documentazione all'erede subentrato nel rapporto.
Quanto alla rilevata erroneità nel conteggio del quantum.
L'appello censura la sentenza che avrebbe ritenuto non contestata la somma dovuta,
e precisa che in più parti della comparsa di costituzione (pag. 4. 13, 15, pag 6 della memoria n. 2, pag. 3 e 8 della conclusionale e pag 6 della memoria di replica) la ha avuto modo di indicare, contestando l'assunto attoreo, che il controvalore CP_2
6 dei titoli alla data di apertura della successione fosse pari ad €. 822.296,15 anzicchè
di €. 966.569,24, come dichiarato nell'atto introduttivo.
Pur dovendo dare atto della contestazione di sull'importo risultante dagli Parte_1
atti (comparsa di costituzione in primo grado contesta il valore del patrimonio indicato dalla , contrapponendo quello più ridotto di €. 822.296,15), è pur CP_1
vero -come affermato dal primo giudice- che la banca non ha mai disconosciuto il proprio documento del 14.7.2011 consegnato all'erede testamentario “per uso successione” in cui ha indicato la consistenza patrimoniale all'apertura della successione, data dal controvalore dei titoli in €. 966.569,24. Documento che,
provenendo dalla stessa banca e non essendo mai stato disconosciuto nè nel corso delle pratiche successorie, né specificatamente impugnato in giudizio, ha valore confessorio, ed è stato correttamente dal tribunale posto a base della sentenza di primo grado.
Sicchè la contestazione generica della banca relativamente all'importo, senza alcun accenno al proprio documento esibito da controparte, non ha alcun rilievo.
In più va detto che l'estratto conto allegato da Intesa San Psolo e posto a base del motivo di appello (doc.4), riporta entrambi gli importi, senza alcuna nota che renda esplicite le ragioni per le quali il controvalore dei titoli è differente dal controvalore dei titoli indicato a fini successori.
Inoltre occorre precisare che l'importo del patrimonio (ovvero il controvalore dei titoli) va valutato al momento dell'apertura della successione (ovvero alla data di morte del de cuius) non alla data di costituzione della (come lascia CP_1
intendere la banca). Né rileva, ai fini della determinazione del controvalore dei titoli,
la data della richiesta di liquidazione dei titoli stessi.
Nella rilevata mancata informativa in ordine alla tipologia e contenuto dei contratti intercorsi, presupposto fondante dell'azione risarcitoria proposta e presunzione del correlato danno, in assenza di prova del corretto adempimento in ordine alla
7 informativa bancaria, restano assorbite tutte le altre questioni proposte come la mancata ammissione delle istanze istruttorie da considerarsi defatigatoria rispetto al raggiungimento della prova raggiunta nel corso del giudizio con l'ordine di esibizione della documentazione emessa dal tribunale cui la banca è stata costretta a dare seguito.
Quanto alla eccepita e riproposta eccezione di carenza di legittimazione della a proporre l'azione relativa al periodo di vigenza dell'esecutore CP_1
testamentario, va rilevato che, come correttamente è stato osservato dal primo giudice, l'erede (nascituro) -come deve intendersi la costituenda fondazione-
subentra nei rapporti del de cuius dalla data dell'apertura della successione.
Conseguentemente la aveva piena legittimazione a proporre l'azione CP_1
come proposta anche per il periodo precedente la sua costituzione.
Quanto all'appello incidentale la sentenza ha ben motivato le ragioni per cui è stata disattesa la richiesta di condanna al lucro cessante in considerazione della mancanza di prova specifica sul punto e della considerazione che il nuovo soggetto (esecutore-
) per perseguimento del suo scopo non avrebbe potuto immobilizzare le CP_1
somme, seppure temporaneamente. Motivazione che si condivide, non avendo l'appello incidentale fornito prova specifica di un maggior danno subito.
Per quanto innanzi detto la sentenza va confermata con conseguente rigetto dell'appello principale ed il rigetto di quello incidentale.
Le spese del presente grado di giudizio sono compensate per la metà in ragione della reciproca soccombenza e la restante metà posta a carico della banca e liquidata come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 3632/2019, conferma la stessa e così provvede:
8 - rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna , al pagamento del 50% delle spese Controparte_4 Parte_1
del presente grado di giudizio nei confronti di Controparte_1
che liquida in €. 10.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
[...]
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di
parte appellante.
Roma, 20.1.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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