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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 18263/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano, l'11.11.1971
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Chiara Rossano presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Controparte_1
Nata a Cernusco sul Naviglio, il 16.10.1977
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mirko Talivo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bareggio (MI) in data 12 luglio 1997
(anno 1997 atto n. 24 parte II serie A)
Divorziati con sentenza n. 5729/2022 emessa in data 27 aprile 2022 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
, nata l'[...] Parte_2
, nata il [...] Persona_1 , nata il [...] Persona_2
, nato il [...] Per_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 17.05.2024 il Sig. ha chiesto la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 5729/2022 emessa in data 27 aprile 2022 del Tribunale di
Milano.
Con atto depositato in data 30.09.2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale Controparte_1 si è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 03 dicembre 2024, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) Revoca del contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti e con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024; Pt_2 Per_1
2) Riquantificazione, con decorrenza da maggio 2024, del contributo al mantenimento di
e , in euro 550,00 al mese (euro 275,00 per figlio), da rivalutarsi Per_2 Per_3 annualmente secondo gli indici istat;
3) Conferma per il resto, per quanto di ragione;
4) Spese di lite compensate tra le Parti.”
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5729/2022 emessa in data 27 aprile 2022 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.05.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano, l'11.11.1971
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Chiara Rossano presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Controparte_1
Nata a Cernusco sul Naviglio, il 16.10.1977
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mirko Talivo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bareggio (MI) in data 12 luglio 1997
(anno 1997 atto n. 24 parte II serie A)
Divorziati con sentenza n. 5729/2022 emessa in data 27 aprile 2022 del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
, nata l'[...] Parte_2
, nata il [...] Persona_1 , nata il [...] Persona_2
, nato il [...] Per_3
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 17.05.2024 il Sig. ha chiesto la Parte_1 modifica della sentenza di divorzio n. 5729/2022 emessa in data 27 aprile 2022 del Tribunale di
Milano.
Con atto depositato in data 30.09.2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale Controparte_1 si è opposta alle domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 03 dicembre 2024, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) Revoca del contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti e con decorrenza dalla mensilità di maggio 2024; Pt_2 Per_1
2) Riquantificazione, con decorrenza da maggio 2024, del contributo al mantenimento di
e , in euro 550,00 al mese (euro 275,00 per figlio), da rivalutarsi Per_2 Per_3 annualmente secondo gli indici istat;
3) Conferma per il resto, per quanto di ragione;
4) Spese di lite compensate tra le Parti.”
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 5729/2022 emessa in data 27 aprile 2022 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni