Accoglimento
Sentenza 6 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 5 luglio 2024
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Decreto collegiale 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 03/03/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02027/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2024, proposto dai
signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Regione Campania, in persona del Vice Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Consoli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Roma, Via Poli, n. 29;
per l’ottemperanza
della sentenza della Sezione, 6 dicembre 2023, n. 10566, resa tra le parti, notificata il 15 dicembre 2023 ed avente ad oggetto il provvedimento di diniego dell’assegno di cura;
Visto il ricorso per ottemperanza e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza della Sezione 5 luglio 2024, n. 5976;
Visto l’incidente di esecuzione depositato il 17 febbraio 2025;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Considerato che
- con sentenza 5 luglio 2024, n. 5976, così come emendata con ordinanza 25 ottobre 2024, n. 8532, la Sezione, in accoglimento del ricorso per l’ottemperanza della sentenza della Sezione 6 dicembre 2023, n. 10566, resa tra le parti e notificata in data 18 dicembre 2023, ha così così stabilito:
“ definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza della sentenza di questa Sezione (n.r.g. 2027/2024) come in epigrafe proposto, lo accoglie nei seni e nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di -OMISSIS- di dare esecuzione integrale alla sentenza della Sezione 6 dicembre 2024, n. 10566;
- riserva, nell’ipotesi di eventuale ulteriore inadempimento e su richiesta della parte interessata, la nomina del Commissario ad acta, individuato fin d’ora nella persona del Prefetto di Napoli, o suo delegato, che provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente;
- condanna le Amministrazioni indicate al risarcimento del danno ex articolo 114, comma 2, c.p.a., che liquida nella somma di € 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Spese compensate ”
- il Commissario ad acta , nominato in qualità di delegato dal Prefetto di Napoli con decreto -OMISSIS-, con incidente di esecuzione depositato il 17 febbraio 2025, ha formulato il seguente quesito, chiedendo alla Sezione di “ voler chiarire se sentenza indicata in oggetto si ritiene ottemperata nei termini sopra descritti, ovvero con il riconoscimento al minore -OMISSIS- della disabilità gravissima ai sensi del Verbale UVI -OMISSIS- e dunque, di conseguenza, del beneficio dell’assegno di cura a decorrere da giugno 2024 fino a maggio 2025, o se, diversamente, nel riesercizio della funzione da parte dell’amministrazione intimata deve rientrare anche l’erogazione degli arretrati quantificati in due annualità, relativi all’anno 2022 (FNA 2020) e 2023 (FNA 2021), allorquando il minore -OMISSIS- veniva escluso in maniera illegittima dalla platea dei beneficiari perché ritenuto erroneamente un disabile grave anziché gravissimo, motivo per cui faceva ricorso alla Giustizia Amministrativa per il riconoscimento dei propri diritti.
Qualora dovesse prevalere quest’ultima ipotesi, si rappresenta che, attesa l’indisponibilità di altre forme di finanziamento, nel caso di specie occorre necessariamente ricorrere ad un debito fuori bilancio da parte del Comune di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 194 TUEL.
Ciò comporterebbe, inevitabilmente, un ulteriore aggravio per le casse dell’ente locale, sulle quali
già pende il risarcimento del danno ex art. 114, co. 2, c.p.p. di 50 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo, disposto con la sentenza di ottemperanza n. 5976/2024 emessa dalle SS.VV. Ill.me in data 06/07/2024, in relazione al quale, anche alla luce di quanto rappresentato finora, il sottoscritto commissario chiede alle SS.VV. Ill.me di chiarire da quando decorre il calcolo delle somme da versare alla parte a titolo di risarcimento e se vi è un tetto massimo ”;
- l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente è affidata esclusivamente al Commissario ad acta , fisiologicamente estraneo all’apparato burocratico tenuto all’esecuzione, del quale, tuttavia, l’organo può ben avvalersi, pur restando le sue determinazioni riconducibili alla sua esclusiva responsabilità (cfr. ex plurimis , Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 28 febbraio 2020, n. 142), non potendo il Commissario ad acta per ragioni burocratiche astenersi dall’eseguire la decisione del giudice e sottrarsi così al suo dovere d’ufficio (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 28 agosto 2001, n. 4583; vedi anche Consiglio di Stato, Sezione V, 13 dicembre 2005, n. 7044);
- specularmente, l’Amministrazione a sua volta è tenuta a prestare al Commissario ad acta tutta la collaborazione necessaria, non potendo frapporre ostacoli alla sua attività, pena la possibile configurazione di illeciti penali, amministrativi, contabili e disciplinari;
Osservato che
- in linea generale, l’attività del Commissario ad acta deve concludersi con l’adozione dei provvedimenti che tale organo ausiliario del giudice e sotto la propria responsabilità è chiamato ad adottare in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, fatta salva e impregiudicata la facoltà di quest’ultima di provvedere nelle more in maniera spontanea;
- nel caso di specie, il Commissario ad acta non ha ancora provveduto ad adottare alcun provvedimento diretto a dare effettiva esecuzione ai dicta del g.a. limitandosi a formulare la citata richiesta di chiarimenti, come è sua facoltà, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 112, comma 5, e 114, comma 7, c.p.a., che legittima al riguardo solo l’Amministrazione intimata e il Commissario ad acta , come stabilito dalla giurisprudenza, secondo cui “ nell’ambito del giudizio di ottemperanza la parte privata vittoriosa in sede di cognizione non è legittimata a chiedere chiarimenti al giudice amministrativo in ordine alle modalità di ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione soccombente, potendo agire per l’ottemperanza della sentenza ogni qualvolta la parte pubblica soccombente non vi provveda; è invece quest’ultima, oltre che il commissario ad acta, la parte titolata a chiedere chiarimenti al giudice sui punti del decisum che presentano elementi di dubbio o di non immediata chiarezza (Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2022, n. 2521; Sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7089; Sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 6468; Sez. V, 19 giugno 2013, n. 3339) ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 dicembre 2022, n. 11708);
Ritenuto che
- dalla documentazione versata in atti e secondo quanto dichiarato dai ricorrenti senza alcuna contestazione delle controparti, devono ancora essere liquidati gli importi dovuti per le annualità 2020-2021, oltre interessi da ogni singola rata al saldo e l’applicazione di una penale giornaliera di € 50,00 da calcolare con decorrenza dal 5 luglio 2024, data di pubblicazione della sentenza n. 5976, e per la quale non sussiste un limite massimo;
- il Commissario ad acta dovrà concludere le proprie attività entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza attraverso l’adozione di tutti i provvedimenti idonei e necessari ad assicurare il soddisfacimento della pretesa alla parte privata, fatta salva la possibilità per i ricorrenti di presentare eventuali reclami avverso i detti provvedimenti commissariali, ai sensi dell’articolo 114, comma 6, c.p.a.;
- per l’esecuzione del suo incarico, il Commissario ad acta potrà continuare ad accedere agli uffici dell’Amministrazione e avvalersi del suo apparato burocratico, con invito a segnalare al Consiglio di Stato ogni difficoltà o condotta ostruzionistica che dovesse incontrare;
- si debba disporre che la presente ordinanza sia comunicata alle parti e al Commissario ad acta ;
- le spese del presente incidente di esecuzione possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), fornisce i chiarimenti indicati in parte motiva, disponendo che la presente ordinanza sia comunicata alle parti e al Commissario ad acta .
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone fisiche o giuridiche comunque ivi citate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.