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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1016/2024 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa RI UA TE n.
4146/2023, deliberata il 2.11.2023 e pubblicata il 3.11.2023 (n. 700334/2013 RG);
TRA
p.i. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. Giovanni Leuci (c.f.
) C.F._1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, p.i. ,
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“… con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...] esponeva che: - con contratto di permuta Controparte_1 per Notaio del 10.08.1983, registrato il 20.10.1983 al n. 16021 e trascritto Persona_1 presso la competente Conservatoria il 19.11.1983 al n. 22383, il Comune di CP_1 trasferiva, ad esso istante, una quota di proprietà - pari al 50% - dell'immobile sito in
, alla via Turati 28/30, riportato al Catasto Fabbricati di al foglio 500, CP_1 CP_1
p.lla 1431 sub 7; - nel predetto atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione,
l'anzidetto immobile veniva erroneamente identificato con la particella 1341/sub 7 (in luogo della corretta particella 1431/sub 7); - con atto per Notaio del Per_2
21.09.2009, il Comune di vendeva tramite procedura pubblica, alla CP_1 [...]
l'intero immobile sopra descritto (disponendo, quindi, anche del 50% Parte_1 già oggetto di permuta in favore dell' ); -con atto di rettifica del 19.03.2012, ex art. CP_1
59 bis, L. 89/1913 (Legge Notarile), il Notaio provvedeva a rettificare il proprio Per_1 rogito affetto dall'errore, attestando il corretto numero della particella oggetto della permuta tra il Comune e l' ; - tale rettifica veniva trascritta presso l'Agenzia del CP_1
Territorio di Caserta con nota del 17.04.2012 al reg. gen. 13962, reg. part. 10126; - esso istante aveva tentato di definire bonariamente la vicenda con esito infruttuoso;
-anche la procedura di mediazione esperita in data 25.07.2012 dava esito negativo, per la mancata presenza dei convenuti.
Tanto premesso, l' conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale- CP_1 ex sezione distaccata di Caserta, il il Notaio rogante e Controparte_2 Per_3 la al fine di sentir accertare e dichiarare che l'immobile sopra Parte_1 descritto era di proprietà di esso istante, per una quota pari al 50%, giusta acquisto a titolo derivativo di cui all'atto di permuta del 10.08.1983, ovvero a titolo originario per averlo usucapito in virtù del possesso pacifico, pubblico e ininterrotto per oltre venti anni;
per l'effetto per sentir conseguentemente accertare e dichiarare che la suddetta quota del 50% della detta particella non era di proprietà né del né Controparte_2 della ed ancora per sentir accertare che la quota di proprietà di Parte_1 esso istante corrispondeva alla parte di immobile costituita dal locale terraneo dato in locazione alla ANRC sin dal 1964 e, per l'effetto, ordinare il frazionamento della particella 1431 sub 7, con la costituzione di due distinte e autonome particelle;
vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.05.2013, si costituiva il
Notaio il quale, impugnando estensivamente quanto dedotto ed eccepito da Per_3 controparte, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendosi estraneo
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alla faccenda sottoposta ad esame ed instava per il rigetto della domanda attrice per infondatezza, col favore delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.04.2013, si costituiva il
il quale impugnava e contestava quanto ex adverso sostenuto, di Controparte_2 cui richiedeva il reietto e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti del Notaio
al fine di sentire accertare la responsabilità dello stesso per i fatti di causa, con Per_1 conseguente richiesta di essere dallo stesso manlevato in caso di accoglimento della domanda attorea, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.11.2013, si costituiva la
la quale, contestava energicamente la domanda formulata Parte_1 dall' richiedendone il reietto per totale infondatezza e precisava di aver CP_1 acquistato l'immobile oggetto di controversia in perfetta buona fede, libero e franco da qualunque formalità di trascrizione a suo carico, come risultante dai RR.II.; in subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, formulava domanda nei confronti del convenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1480 e 1485 c.c. e CP_2 chiedendo la condanna di quest'ultimo alla riduzione del corrispettivo oltre il 50% dell'importo versato per l'acquisto dell'immobile; al rimborso, a titolo di danni, degli oneri sostenuti per la manutenzione del bene;
al riconoscimento delle maggiori spese sostenute (imposte, tasse e oneri notarili); alla ripetizione delle spese condominiali e giudiziali;
oltre al risarcimento del maggior danno;
il tutto con vittoria di spese di causa.”.
Il Tribunale di Santa RI UA TE, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa le spese di giudizio tra le parti in causa;
3) Pone le spese della ctu espletata a carico di parte attrice in via definitiva.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame la
[...]
ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di NAPOLI, disattesa ogni contraria e diversa istanza, riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Santa RI UA
TE n. 4146/2023, quarta sezione civile [r.g. n. 700334/2013], resa il 02.11.23 e depositata il 03.11.2023, non notificata dall' limitatamente al solo capo 2) della CP_1 sentenza “ spese e competenze compensate”, cioè per quanto attiene il regolamento delle spese, per tutti i motivi articolati:
1°) Erronea ed inconferente motivazione in contraddittorietà con la restante motivazione pronunciata con la decisione di soccombenza totale delle domande di parte
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attorea nel merito, e stante la vigenza del pacifico principio applicato e previsto dalle norme ex art. 2644 cc e ss.
2°) Violazione dell'art. 111 della Costituzione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c., neppure richiamati, ed in difetto di motivazione circa un fatto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) nonché in violazione dei generali principi di causalità e soccombenza;
3°) Assenza di questioni di particolare peculiarità e delicatezza delle questioni trattate, e comunque non intercorrenti né prima e/o nel corso del giudizio mutamenti nel quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento, e neppure ricorre nella fattispecie la particolarità e presunta qualità delle parti tra appellante ed appellata che non avevano alcun rapporto in corso.
4°) Vittoria di spese, di primo e secondo grado come da tariffe forensi in applicazione del valore del giudizio di primo grado.”.
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.1.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso preventiva assegnazione di termini abbreviati per note di conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, a norma dell'art. 352 cod. proc. civ., come innovato dal d.lgs. 149/2022.
§ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
, che non si è costituito in questo giudizio di secondo grado,
[...] nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, eseguita a mezzo p.e.c. inoltrata in data 26.2.2024 al difensore precedentemente nominato, con il rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 342 ultimo comma cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con d.lgs. 149/2022.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI CP_3
ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Parte_1
Tribunale di Santa RI UA TE, pur avendo rigettato la domanda dell' non ha condannato quest'ultimo al pagamento delle spese, ma le ha CP_1 compensate integralmente, con la formula erronea ed inconferente che
“Sussistono giusti motivi, stante la peculiarità e delicatezza delle questioni trattate, nonché la natura delle parti del giudizio, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa.”.
Ha ricordato che la compensazione è irragionevole proprio in considerazione dell'avventatezza della domanda dell' e del principio di CP_1 diritto applicato e fissato dall'art. 2644 cod. civ., in base al quale “… il soggetto che ha trascritto l'atto per primo prevale su chiunque abbia trascritto successivamente
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un atto incompatibile con la prima trascrizione (prior in tempore potior in iure).”.
L' era pienamente consapevole che la aveva CP_1 Parte_1 trascritto il proprio atto di acquisto prima della presentazione della nota di trascrizione dell'atto di rettifica della particella catastale, che non poteva che costituire una nuova formalità, senza alcuna incidenza con il precedente atto contenente dati catastali errati ed inesistenti, e che aveva preso il grado ed aveva svolto i suoi effetti solo dal giorno della sua effettuazione;
per cui giammai l' avrebbe dovuto estendere la domanda nei confronti del terzo CP_1 legittimo proprietario in base al principio della priorità delle trascrizioni precedentemente eseguite contro lo stesso autore. In altri termini, l' CP_1 attore aveva piena consapevolezza che la trascrizione dell'atto di rettifica dell'errore nel numero della particella catastale (inesattamente indicata come n.
1341), era stata eseguita successivamente alla trascrizione dell'atto di acquisto di essa e, quindi, avrebbe dovuto astenersi dal citare Parte_1 in giudizio quest'ultima, legittima proprietaria dell'immobile, il cui titolo era prevalente, nel rispetto dell'ordinaria disciplina dettata in tema di priorità della trascrizione (art. 2644 cod. civ.).
Ha aggiunto che la pronuncia di compensazione delle spese è stata resa in violazione dell'art. 111 cost. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto tale ultima norma prevede che solo in caso di “… soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Poiché nel caso de quo il
Giudice di merito ha rigettato tutte e solo le domande di accertamento del diritto di proprietà formulate dall'istituto anche nei confronti della CP_1
“in quanto la trascrizione dell'atto di acquisto in favore Parte_1 dell' avvenuta il 17.04.2012 è successiva rispetto a quella effettuata, nell'anno CP_1
2009, dal terzo con conseguente inopponibilità nei suoi Parte_1 confronti del diritto di proprietà di cui all'atto di permuta del 10.08.1983.”, il
Tribunale avrebbe dovuto condannare l'IACP al pagamento delle spese a favore di essa convenuta-appellante.
Ha prospettato, inoltre, che la fattispecie portata all'esame del Tribunale non ha riguardato né questioni peculiari, nè delicate, e nemmeno sono intervenuti, prima e/o nel corso del giudizio, mutamenti nel quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento, e neppure il comportamento
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IV sezione civile processuale della ha inciso nel processo. Il Tribunale, Parte_1 tentando di esplicitare i motivi della compensazione si è basato sulla presunta qualità delle parti e sulla particolare complessità e novità delle questioni, che, invece, nella fattispecie non sussistono, per cui ha reso un'incoerente formula del tutto criptica, che non consente il controllo sulla motivazione e sulla congruità delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Ha chiesto, in definitiva, porsi a carico dell' le spese del giudizio di CP_1 primo grado, in tal modo riformando il solo capo 2) della sentenza impugnata.
I motivi meritano accoglimento.
Il Tribunale di Santa RI UA TE ha rigettato la domanda dell' ed ha compensato le spese di lite con la motivazione che “Sussistono CP_1 giusti motivi, stante la peculiarità e delicatezza delle questioni trattate, nonché la natura delle parti del giudizio, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa.”. Tale motivazione è inadeguata.
Il procedimento è iniziato nell'anno 2013, per cui occorre fare riferimento all'art. 92 comma II cod. proc. civ., nella formulazione vigente a quel momento.
La norma in esame, così come novellata con l'art. 45 comma 11 legge 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, recitava: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”. Il primo presupposto è venuto a mancare, perché la domanda dell' nei confronti di CP_1 [...]
è stata rigettata integralmente, sicchè non vi è stata Parte_1 soccombenza reciproca. Pertanto, la discrezionalità del Tribunale di Santa RI
UA TE, nel procedere alla compensazione delle spese del giudizio, avrebbe potuto incontrare soltanto il (secondo) presupposto, quello della sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” ed il relativo dovere di esplicitarle nella motivazione. Tuttavia, quel giudice si è ingiustificatamente sottratto a tale onere.
Non è certamente adeguato il riferimento alla “… peculiarità e delicatezza delle questioni trattate …”, perché la domanda introdotta dall'IACP non presentava alcuna particolarità o controvertibilità, vertendosi in materia di un'ordinaria azione inerente al conflitto tra titoli di acquisto dello stesso immobile, da risolversi – così come è stato fatto – sulla scorta della mera applicazione del principio della priorità della trascrizione (art. 2644 cod. civ.).
Non è adeguato neppure il richiamo a “… la natura delle parti del giudizio …”, perché il Tribunale non ha esplicitato in cosa consista la caratteristica soggettiva dei contendenti (si tratta di un IACP e di una società privata) che lo ha indotto
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IV sezione civile alla compensazione e, peraltro, si tratta di un criterio che non è affatto codificato dall'art. 92 citato.
Ed allora, il Tribunale di Santa RI UA TE, pur potendo procedere a compensazione delle spese, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, avrebbe dovuto, tuttavia, applicare l'art. 92 comma II cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, e, conseguentemente, esplicitare nella motivazione le “gravi ed eccezionali ragioni” che lo hanno indotto a regimentare in quel modo le spese di lite. Ma ciò non ha fatto, sicchè la statuizione investita dall'impugnazione sollevata da Parte_1 dev'essere annullata e spetta a questa Corte di Appello adottare, nell'esercizio del giudizio rescissorio, il corretto regime delle spese del primo grado di giudizio.
Sul punto, va osservato che la domanda introdotta dall avanti al CP_1
Tribunale di Santa RI UA TE (n. 700334/2013 RG), è stata integralmente rigettata.
Il diritto invocato dall'Istituto attore, per sentirsi riconoscere la proprietà del 50% dell'immobile sito in , via Turati n. 28/30, in catasto al fol. 500, CP_1
p.lla 1431 sub 7, a seguito dell'acquisto avvenuto con l'atto notar Persona_4 in data 10.8.1983, trascritto il 19.11.1983 al n. 22383, ove l'immobile era
[...] stato erroneamente indicato con la p.lla 1341, successivamente rettificato con atto ricevuto dal medesimo notaio in data 19.3.2012 e Persona_4 trascritto il 17.4.2012 al n. 13962/10126, è stato escluso dal Tribunale di Santa
RI UA TE, per avere la trascritto il proprio Parte_1 titolo (atto per notar del 21.9.2009) in data 20.10.2009 al n. Per_2
44721/28844, anteriormente all'atto di rettifica predetto. Il Tribunale, inoltre, ha rigettato anche la domanda subordinata di usucapione, avanzata dall' CP_1
La vicenda giudiziaria che ha coinvolto l' dunque, lo ha visto CP_1 totalmente sconfitto.
In ragione delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene di fare applicazione della regola generale della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) ed, in riforma della sentenza gravata, di condannare l' Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore di
[...]
Parte_1
Le spese medesime si liquidano sulla scorta del d.m. 55/2014 e dei parametri vigenti al momento della decisione del Tribunale di Santa RI
UA TE (2.11.2023), introdotti con d.m. 147/2022, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 d. cit. ed al valore indeterminato/bile (art. 5 comma
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IV sezione civile
6 d. cit.) della controversia, non risultando in atti il prezzo dell'immobile, né la rendita castale (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale – scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado vanno poste a carico dell' per CP_1 effetto della rinnovata soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore da € 26.000,01 ad €
52.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa RI UA
TE n. 4146/2023, deliberata il 2.11.2023 e pubblicata il 3.11.2023 (n.
700334/2013 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2) accoglie l'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., e, per l'effetto,
3) in parziale riforma della predetta sentenza, condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore di
[...]
che liquida in € 4.800,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. Parte_1
e rimborso spese generali al 15%;
4) condanna l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in favore di che liquida in € 382,50 Parte_1 per esborsi ed € 5.200,00 per onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, in data 21 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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