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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 18966 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 18966/2024 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Patisso Anna in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Lapenna Elisa e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Lezzi Ilaria in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
A- Modificare il provvedimento relativo all'assegno di mantenimento e disporre a carico del signor la corresponsione della relativa somma nella misura di euro 250,00 mensili, per ciascuna CP_1 delle figlie minori, oltre euro 150,00 per la moglie, attualmente disoccupata.
B- Prevedere l'obbligo di contribuzione per le spese straordinarie, scolastiche e mediche, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore,
C- Disporre a carico del signor la restituzione della somma di euro 1.634, 50 a favore CP_1 della signora relativa all'assegno unico, illegittimamente riscosso, da febbraio ad Parte_1 agosto 2024;
D- Stabilire l'aumento automatico dell'assegno di mantenimento, secondo gli indici ISTAT, in considerazione della continua svalutazione monetaria.
E- Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Per parte resistente:
Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, così giudicare:
-In via principale: rigettare il ricorso dichiarandone l'improcedibilità stante la mancata allegazione e prova dei giustificati motivi;
-In via subordinata: modificare le disposizioni relative ai rapporti economici disciplinati con la sentenza del 04/12/2023 n. 1713, emessa dal Tribunale di Prima Istanza di ME (Marocco), e per l'effetto ridurre gli importi dovuti per il mantenimento delle figlie a fronte delle attuali condizioni economiche del sig. e richiedere l'affidamento condiviso. CP_2
-In via di ulteriore subordine: mantenere immutate le condizioni economiche, come previste dalla sentenza del 04/12/2023 n. 1713, emessa dal Tribunale di Prima Istanza di ME
(Marocco);
-Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il PM: nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024, ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 la modifica della sentenza di divorzio marocchina limitatamente ai profili economici e segnatamente instando per l'aumento del contributo economico dovuto per il mantenimento della prole e per la previsione di un assegno divorzile in proprio favore nonché per la restituzione della somma ad ella spettante a titolo di assegno unico indebitamente percepito dal resistente.
Con memoria difensiva depositata il 21.3.2025, si è costituito in giudizio CP_1 eccependo l'improcedibilità della domanda e chiedendone perciò il rigetto;
in via
[...] subordinata, ha instato per la riduzione del contributo dovuto alla ricorrente per il mantenimento delle figlie nonché per l'affidamento condiviso delle figlie;
in estremo subordine, ha instato per la conferma delle statuizioni economiche della sentenza di divorzio marocchina.
All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e, in assenza di istanze istruttorie, il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal resistente.
Quest'ultimo ha motivato l'eccezione, deducendo l'assenza del presupposto richiesto dall'art. 473bis 29 cpc per la modifica del provvedimento oggetto di causa, costituito dalla sopravvenienza di “giustificati motivi”.
L'eccezione è infondata, atteso che -contrariamente all'assunto difensivo del resistente- il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi ex art. 473bis 29 cpc non integra una
“condizione di procedibilità” della domanda, bensì è questione che attiene al merito della domanda, determinandone la fondatezza o meno.
Ciò chiarito, il ricorso è solo parzialmente accoglibile per i motivi che seguono.
La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo dovuto dalla controparte per il mantenimento delle figlie, quantificandolo in complessivi E. 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la previsione di un assegno divorzile in proprio favore, assumendo il miglioramento della situazione reddituale del resistente, atteso che al tempo della sentenza divorzile marocchina egli risultava disoccupato, mentre attualmente svolge attività di lavoro dipendente. La circostanza addotta dalla ricorrente a motivo della domanda non è stata contestata dal resistente e risulta, anzi, provata dalla sentenza di divorzio marocchina nella quale è dato leggere che il resistente, in quella sede, ha dichiarato di essere disoccupato (cfr. doc. 1).
Si precisa che la sentenza straniera risulta pronunciata allorquando la ricorrente, unitamente alle figlie minori, viveva stabilmente in Marocco, circostanza che oltre ad essere stata allegata dal resistente e non contestata dalla ricorrente, si evince dalla relazione sociale in atti.
Ciò posto, è incontestato e documentale che il convenuto oggi svolga attività di lavoro alle dipendenze di con un reddito annuo imponibile, nel 2023, pari a circa Parte_2
E. 27.000, corrispondente cioè ad un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di circa
E.
1.800 al mese, calcolato su 12 mensilità (cfr. CU 2024).
Vero è che il resistente ha documentato l'intervenuta trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (cfr. doc. 2 memoria difensiva), ma tale circostanza, intervenuta a ridosso dell'udienza, non è stata in alcun modo giustificata e si ritiene perciò ininfluente ai fini della valutazione della capacità economica, e segnatamente reddituale, del resistente.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti (la ricorrente ha allegato di essere priva di un'occupazione lavorativa ma dalla relazione sociale risulta che la stessa percepisce l'assegno di inclusione e l'assegno unico per le figlie, considerati i compiti di accudimento e di mantenimento diretto delle bambine gravanti in via prevalente sulla madre, le spese locatizie sopportate dal resistente relative all'immobile in cui vive (pari ad E. 400/mese, cfr. doc. 4 memoria difensiva) e la circostanza che entrambe le parti hanno ciascuna un altro figlio minore nato da diversa relazione sentimentale, il Collegio stima congruo determinare in complessivi E. 300 al mese il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, la domanda non merita accoglimento per i seguenti motivi: (i) è pacifico, perché risulta dalla relazione sociale, che la ricorrente convive stabilmente con un nuovo compagno (con il quale, peraltro, suddivide i compiti di gestione delle minori), sicchè difettano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorziale nella componente assistenziale (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 32198/2021); (ii) non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorziale nella diversa componente compensativa poiché la ricorrente ha del tutto omesso di allegare, prima ancora che provare, di aver rinunciato, per scelta condivisa con il coniuge, ad occasioni di lavoro e di crescita professionale così contribuendo alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 18287 del 2018; Cass. Civ. Sez. Unite 32198/21).
Per tali assorbenti motivi, la domanda attorea intesa ad ottenere la previsione di un assegno divorzile è respinta.
Quanto alla richiesta attorea di ripetizione della somma di E. 1.634,50 a titolo di assegno unico indebitamente percepito dal resistente per il periodo da febbraio ad agosto 2024, la domanda è inammissibile per difetto di connessione forte ex art. 40 cpc.
Infine, dev'essere altresì respinta la domanda del resistente di modifica del regime di affidamento delle minori (domanda formulata solo in via subordinata), avendo quest'ultimo del tutto omesso di allegare e provare circostanze nuove sopravvenute rispetto alla sentenza di divorzio marocchina tali da giustificare la chiesta revisione.
Dalla relazione sociale risulta, peraltro, che le minori sono adeguatamente accudite dalla madre, che non sono stati rilevati elementi di preoccupazione in relazione ad esse, che le bambine sono in prevalenza gestite dalla madre, aiutata dal di lei compagno, che le insegnanti delle minori non hanno mai incontrato il padre delle bambine, il quale è parso poco chiaro nella motivazione a mantenere incontri regolari con le figlie (v. rel. SS in atti). Per quanto sopra, la domanda del resistente è respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (stante l'accoglimento solo parziale del ricorso), sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza di divorzio marocchina, così provvede:
DISPONE che a far data dal deposito del ricorso, corrisponda a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di Pt_1
€ 300 al mese (E. 150/mese per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui richiamato;
DICHIARA inammissibile la domanda attorea di ripetizione di somme;
RESPINGE le restanti domanda formulate dalle parti;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 18966/2024 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Patisso Anna in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Lapenna Elisa e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Lezzi Ilaria in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
A- Modificare il provvedimento relativo all'assegno di mantenimento e disporre a carico del signor la corresponsione della relativa somma nella misura di euro 250,00 mensili, per ciascuna CP_1 delle figlie minori, oltre euro 150,00 per la moglie, attualmente disoccupata.
B- Prevedere l'obbligo di contribuzione per le spese straordinarie, scolastiche e mediche, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore,
C- Disporre a carico del signor la restituzione della somma di euro 1.634, 50 a favore CP_1 della signora relativa all'assegno unico, illegittimamente riscosso, da febbraio ad Parte_1 agosto 2024;
D- Stabilire l'aumento automatico dell'assegno di mantenimento, secondo gli indici ISTAT, in considerazione della continua svalutazione monetaria.
E- Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Per parte resistente:
Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, così giudicare:
-In via principale: rigettare il ricorso dichiarandone l'improcedibilità stante la mancata allegazione e prova dei giustificati motivi;
-In via subordinata: modificare le disposizioni relative ai rapporti economici disciplinati con la sentenza del 04/12/2023 n. 1713, emessa dal Tribunale di Prima Istanza di ME (Marocco), e per l'effetto ridurre gli importi dovuti per il mantenimento delle figlie a fronte delle attuali condizioni economiche del sig. e richiedere l'affidamento condiviso. CP_2
-In via di ulteriore subordine: mantenere immutate le condizioni economiche, come previste dalla sentenza del 04/12/2023 n. 1713, emessa dal Tribunale di Prima Istanza di ME
(Marocco);
-Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per il PM: nulla oppone
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.10.2024, ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 la modifica della sentenza di divorzio marocchina limitatamente ai profili economici e segnatamente instando per l'aumento del contributo economico dovuto per il mantenimento della prole e per la previsione di un assegno divorzile in proprio favore nonché per la restituzione della somma ad ella spettante a titolo di assegno unico indebitamente percepito dal resistente.
Con memoria difensiva depositata il 21.3.2025, si è costituito in giudizio CP_1 eccependo l'improcedibilità della domanda e chiedendone perciò il rigetto;
in via
[...] subordinata, ha instato per la riduzione del contributo dovuto alla ricorrente per il mantenimento delle figlie nonché per l'affidamento condiviso delle figlie;
in estremo subordine, ha instato per la conferma delle statuizioni economiche della sentenza di divorzio marocchina.
All'udienza del 2.4.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni e, in assenza di istanze istruttorie, il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
In via preliminare, dev'essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal resistente.
Quest'ultimo ha motivato l'eccezione, deducendo l'assenza del presupposto richiesto dall'art. 473bis 29 cpc per la modifica del provvedimento oggetto di causa, costituito dalla sopravvenienza di “giustificati motivi”.
L'eccezione è infondata, atteso che -contrariamente all'assunto difensivo del resistente- il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi ex art. 473bis 29 cpc non integra una
“condizione di procedibilità” della domanda, bensì è questione che attiene al merito della domanda, determinandone la fondatezza o meno.
Ciò chiarito, il ricorso è solo parzialmente accoglibile per i motivi che seguono.
La ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo dovuto dalla controparte per il mantenimento delle figlie, quantificandolo in complessivi E. 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la previsione di un assegno divorzile in proprio favore, assumendo il miglioramento della situazione reddituale del resistente, atteso che al tempo della sentenza divorzile marocchina egli risultava disoccupato, mentre attualmente svolge attività di lavoro dipendente. La circostanza addotta dalla ricorrente a motivo della domanda non è stata contestata dal resistente e risulta, anzi, provata dalla sentenza di divorzio marocchina nella quale è dato leggere che il resistente, in quella sede, ha dichiarato di essere disoccupato (cfr. doc. 1).
Si precisa che la sentenza straniera risulta pronunciata allorquando la ricorrente, unitamente alle figlie minori, viveva stabilmente in Marocco, circostanza che oltre ad essere stata allegata dal resistente e non contestata dalla ricorrente, si evince dalla relazione sociale in atti.
Ciò posto, è incontestato e documentale che il convenuto oggi svolga attività di lavoro alle dipendenze di con un reddito annuo imponibile, nel 2023, pari a circa Parte_2
E. 27.000, corrispondente cioè ad un reddito mensile, al netto di ritenute Irpef e addizionali, di circa
E.
1.800 al mese, calcolato su 12 mensilità (cfr. CU 2024).
Vero è che il resistente ha documentato l'intervenuta trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (cfr. doc. 2 memoria difensiva), ma tale circostanza, intervenuta a ridosso dell'udienza, non è stata in alcun modo giustificata e si ritiene perciò ininfluente ai fini della valutazione della capacità economica, e segnatamente reddituale, del resistente.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti (la ricorrente ha allegato di essere priva di un'occupazione lavorativa ma dalla relazione sociale risulta che la stessa percepisce l'assegno di inclusione e l'assegno unico per le figlie, considerati i compiti di accudimento e di mantenimento diretto delle bambine gravanti in via prevalente sulla madre, le spese locatizie sopportate dal resistente relative all'immobile in cui vive (pari ad E. 400/mese, cfr. doc. 4 memoria difensiva) e la circostanza che entrambe le parti hanno ciascuna un altro figlio minore nato da diversa relazione sentimentale, il Collegio stima congruo determinare in complessivi E. 300 al mese il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, la domanda non merita accoglimento per i seguenti motivi: (i) è pacifico, perché risulta dalla relazione sociale, che la ricorrente convive stabilmente con un nuovo compagno (con il quale, peraltro, suddivide i compiti di gestione delle minori), sicchè difettano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorziale nella componente assistenziale (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 32198/2021); (ii) non sussistono neppure i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorziale nella diversa componente compensativa poiché la ricorrente ha del tutto omesso di allegare, prima ancora che provare, di aver rinunciato, per scelta condivisa con il coniuge, ad occasioni di lavoro e di crescita professionale così contribuendo alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 18287 del 2018; Cass. Civ. Sez. Unite 32198/21).
Per tali assorbenti motivi, la domanda attorea intesa ad ottenere la previsione di un assegno divorzile è respinta.
Quanto alla richiesta attorea di ripetizione della somma di E. 1.634,50 a titolo di assegno unico indebitamente percepito dal resistente per il periodo da febbraio ad agosto 2024, la domanda è inammissibile per difetto di connessione forte ex art. 40 cpc.
Infine, dev'essere altresì respinta la domanda del resistente di modifica del regime di affidamento delle minori (domanda formulata solo in via subordinata), avendo quest'ultimo del tutto omesso di allegare e provare circostanze nuove sopravvenute rispetto alla sentenza di divorzio marocchina tali da giustificare la chiesta revisione.
Dalla relazione sociale risulta, peraltro, che le minori sono adeguatamente accudite dalla madre, che non sono stati rilevati elementi di preoccupazione in relazione ad esse, che le bambine sono in prevalenza gestite dalla madre, aiutata dal di lei compagno, che le insegnanti delle minori non hanno mai incontrato il padre delle bambine, il quale è parso poco chiaro nella motivazione a mantenere incontri regolari con le figlie (v. rel. SS in atti). Per quanto sopra, la domanda del resistente è respinta.
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (stante l'accoglimento solo parziale del ricorso), sono interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica della sentenza di divorzio marocchina, così provvede:
DISPONE che a far data dal deposito del ricorso, corrisponda a Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di Pt_1
€ 300 al mese (E. 150/mese per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui richiamato;
DICHIARA inammissibile la domanda attorea di ripetizione di somme;
RESPINGE le restanti domanda formulate dalle parti;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.