CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/12/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1479/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Bonalume;
APPELLANTE
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore (c.f. ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 598, pubblicata il 29 marzo 2024, il giudice unico del Tribunale di
Ragusa, sull'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1290/2018 emesso il 15 giugno 2018 su ricorso di (col quale Parte_2 veniva ingiunto ad esso opponente il pagamento della somma di € 77.636,11, oltre interessi maturati e maturandi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 a decorrere dalle scadenze delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo e spese di procedura monitoria), revocava il decreto opposto, condannava parte opponente al pagamento, in favore di Parte_3
, intervenuta in giudizio ex art. 111 cpc quale cessionaria del credito oggetto dell'opposta
[...] ingiunzione, della somma di € 71.269,33, oltre interessi legali, regolando le spese secondo il principio della soccombenza.
Il primo giudice ha ritenuto l'infondatezza dei motivi su cui si fondava l'opposizione e Contr rilevavo che “Costituitasi ex art. 111 cpc la società cessionaria quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ....... evidenziava e dava atto che nelle more del giudizio, il credito originariamente ingiunto pari ad € 77.636,11, a fronte dei pagamenti eseguiti dal si era ridotto dapprima ad € 74.454,31 in linea capitale ..... come da CP_1 elenco fatture versato in atti (cfr. doc. 6) e successivamente si era ulteriormente ridotto all'importo residuo pari ad € 71.269,33 per sorte capitale (come da allegato B prodotto in atti)”.
Avverso tale decisione, ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 29 ottobre 2024, sulla base di una ragione di censura.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
Motivi della decisione
Va anzitutto dichiarata la contumacia del , non costituitosi Controparte_1 in giudizio, nonostante sia stato regolarmente chiamati a parteciparvi.
Con l'impugnazione la società appellante lamenta che il primo giudice ha riconosciuto gli interessi legali in luogo degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale non pagata di € 71.269,33 e ha omesso di condannare il Controparte_1 al pagamento degli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale
[...] monitoriamente azionata e pagata dal . Controparte_1
Il motivo è fondato.
Ed invero, ha errato il primo giudice, in primo luogo, laddove non ha riconosciuto gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale non pagata di € 71.269,33, ricorrendone le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame.
Deve, infatti, rilevarsi che il Dlgs. N. 231/2002 si applica al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e, per espressa previsione legislativa dell'art. 2, per "transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominali, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". La normativa richiamata prevede che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
(art. 3 d. lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 d. lgs. 231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito
(art. 6 c. 2 d. lgs. 231/2002).
La Corte di legittimità ha, peraltro, precisato che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. n. 14911/2019).
Da ciò consegue la legittimità della richiesta, peraltro, già espressamente avanzata in via monitoria, avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento.
Il va, altresì, condannato al pagamento degli interessi di CP_1 Controparte_1 cui al D. Lgs. 231/2002 sulla sorte capitale monitoriamente pagata dal
[...]
, pari alla differenza tra l'importo ingiunto di € 77.636,11 e l'importo residuo Controparte_1 di € 71.269,33, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo.
L'appello va, quindi, accolto, discendendone la riforma della sentenza nei termini sopra rilevati, confermandola per il resto.
Ritiene equo la Corte compensare le spese del grado, avuto riguardo alla circostanza che il , contumace nel presente grado di giudizio, non ha Controparte_1 contestato, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, il diritto del creditore al riconoscimento degli interessi moratori sulla sorte capitale ingiunta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 598, pubblicata il 29 marzo 2024, del giudice unico del Tribunale di
Ragusa, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna il al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma in sorte capitale di € 71.269,33, oltre gli interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/02,
a decorrere dalle scadenze delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
condanna il al pagamento, in favore di degli Controparte_1 Parte_1 interessi di mora di cui al D. Lgs. n. 231/02, sulla sorte capitale pagata, pari alla differenza tra l'importo ingiunto di € 77.636,11 e l'importo residuo di € 71.269,33, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Conferma, per il resto, la sentenza gravata.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte,
l'11 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena