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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 449/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellanti -
elettivamente domiciliati in PADOVA, VIA COSSA n. 10, con il patrocinio degli avv.ti
DESTRO GIORGIO e POMARO SERENA,
pagina 1 di 19 contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
, Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellati -
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIAVE n. 52, con il patrocinio degli avv.ti
COLANGELO MAURIZIO e D'AGOSTINO ANTONIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1504/22, pubblicata in data
30.8.22.
Conclusioni degli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Vicenza del cui appello si tratta ed in accoglimento dei motivi del presente appello si tratta, respinta ogni contraria e diversa istanza:
In via preliminare:
- sospendere l'esecutività della sentenza impugnata n. 1504/2022 Rg a norma degli art. 283 e 351 cpc con riguardo alla parte in cui gli appellanti vengono condannati al rimborso delle spese legali per l'importo di € 8.000,00 oltre accessori di legge (per un totale complessivo di oltre € 11.000,00) e quindi la sua esecuzione se già iniziata ritenuta la sussistenza di gravi motivi già specificati nella parte motiva del presente atto.
Nel merito:
- In accoglimento dei motivi di cui al presente appello, respinta ogni eccezione e/o domanda formulata da parte convenuta, in riforma della sentenza n. 1504/2022 Rg
pagina 2 di 19 pubblicata in data 30.08.2022 pronunciata nella causa n.621/2020 Rg Trib. Vicenza,
Voglia la Corte d'Appello di Venezia annullare l'impugnata sentenza;
- Voglia la Corte d'Appello di Venezia accogliere le eccezioni, conclusioni e domande svolte dall'appellante in primo grado e quindi:
Nel merito: IN PRINCIPALITA'
Voglia il la Corte, contrariis reiectis, condannare le società convenute in solido tra loro a pagare, per quanto esposto, documentato in corso di causa ed emerso in sede di istruttoria processuale, a titolo di risarcimento dei danni patiti quali danni esistenziali da danno ambientale nella misura relativamente a: la somma di euro Parte_1
15.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia;
la somma di euro Parte_2
15.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia;
la somma di euro Parte_3
15.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia;
oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo nonché le spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie affinché non si debbano ritenere rinunciate con particolare riguardo alla richiesta di prove orali e di quelle formulate a prova contraria (CTU medico – legale nei termini e con i quesiti già indicati in seconda memoria attorea volta ad accertare la fondatezza dei disagi lamentati dagli attori sia con riguardo al disagio derivante dai rumori di cantiere sia con riguardo all'impatto ambientale causato dalle polveri provenienti dal cantiere e la loro incidenza sulla salute degli attori, volta ad accertare altresì il nesso di causalità con l'attività svolta dalle società convenute, con riserva di replica in terza memoria autorizzata sulle istanze istruttorie dedotte da controparte) per l'ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
pagina 3 di 19 Quanto alla PROVA PER INTERPELLO E TESTI la stessa, una volta ammessa, verterà
sui seguenti capitoli:
1) Vero che la teste conferma il contenuto dei propri elaborati tecnici (doc. 9 e doc. 11
con allegati) con particolare, ma non esclusivo, riguardo ai sopraluoghi effettuati in prossimità del cantiere per verifica dello stato dei luoghi, verifica dell'inquinamento acustico e prelievo di polveri;
Si indica a teste la Dott. Tes_1
2) Vero che il teste conferma la propria valutazione medica e quanto scritto nel certificato prodotto in atti come da doc.7 e da doc. 8 che si rammostra al teste. Si indica a teste il Dott. , la Dott.ssa e il Dott. . Testimone_2 Persona_1 Testimone_3
Conclusioni degli appellati:
A) in Via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1504/2022 – pubbl. il 30.8.2022 del Tribunale di Vicenza, in assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
B) Nel merito, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri , Parte_1
e , perché infondato in fatto ed in Parte_2 Parte_3
diritto, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado n. 1504/2022 –
pubbl. il 30.8.2022 del Tribunale di Vicenza;
C) Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre Spese generali di
Studio (15%), Cpa ed Iva come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, , Parte_1
e , premettendo: Parte_2 Parte_3
- di far parte di un'unica famiglia con residenza in Malo al civico n. 174 di via
Vallugana,
pagina 4 di 19 - che la propria abitazione distava meno di 400 mt. dal cantiere per la costruzione della Galleria naturale “Malo” da parte della Controparte_1
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Controparte_2
[...]
- che da circa due anni erano quindi iniziati in loco gli scavi, compiuti utilizzando materiale esplosivo fatto brillare, giusta autorizzazione da parte del Sindaco di
Malo, sia nelle ore diurne che in quelle notturne,
- che la ben consapevole che l'attività di Controparte_1
cantiere avrebbe creato gravi disagi per gli abitanti della zona situata in prossimità
del cantiere, aveva proposto con missiva del 7.5.19, un'indennità finalizzata, in alternativa, alla sostituzione degli infissi con altri idonei a mitigare il rumore all'interno degli edifici ovvero per sostenere i costi di una locazione temporanea altrove, sino a conclusione dello scavo,
- che siffatte proposte non erano state da loro accettate in quanto gli infissi non avrebbero risolto il problema delle vibrazioni e, per altro verso, sarebbe stato impossibile trovare alloggi di pari dignità nelle vicinanze,
- che dall'inizio dei lavori avevano quindi dovuto sopportare gravissimi disagi derivanti non solo dallo scoppio diuturno delle mine ma anche dal rumore assordante dei camion in movimento impiegati per trasportare il materiale estratto dalla galleria, oltre che dall'enorme polvere sollevata dal movimento del materiale roccioso,
- che il Sindaco di Malo, sollecitato da numerose denunzie, aveva quindi emesso in data 24.10.19 l'ordinanza n. 239 con cui ordinava al : CP_2
o di attivare presso il cantiere un adeguato sistema di abbattimento delle polveri mediante bagnatura dei cumuli di materiale escavato e del fronte di pagina 5 di 19 carico degli automezzi,
o di rimuovere l'accumulo del materiale escavato depositato in prossimità
delle abitazioni limitrofe al cantiere,
o di evitare qualsiasi movimentazione del materiale escavato nell'area esterna alla galleria,
o di limitare l'uso di acqua nelle aree di transito degli automezzi così da non causare il trascinamento di fanghiglia sulla pubblica via,
o di mantenere spenti i motori degli autocarri in sosta e di tutti gli altri mezzi d'opera quando non impiegati,
o di provvedere prontamente a coprire il cassone degli autocarri con l'apposito telone non appena completato il carico,
o di attivare in modo sistematico il segnale acustico preventivamente rispetto al brillamento delle mine,
- che a causa dei disagi patiti, comprovati da CTP realizzata in loco, essi avevano riportato sia turbe psichiche, derivanti dal disturbo del sonno e della serenità
domestica, sia problemi fisici di natura otorinolaringoiatrica a causa delle polveri nocive presenti nell'area, documentati da appositi certificati medici,
hanno convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni in questione, quantificati nell'importo di € 30.000,00
ciascuno quanto a e e di € 40.000,00 quanto a Parte_1 Parte_2
, ovvero di quello diverso ritenuto di giustizia, oltre interessi di Parte_3
legge dal dovuto al saldo.
Costituitesi in giudizio, le convenute:
- precisavano, innanzi tutto, che l'infrastruttura in oggetto costituiva un intervento strategico di interesse nazionale in forza della delibera CIPE n. 121 del 21.12.21,
pagina 6 di 19 essendo finalizzata a risolvere lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Treviso e Vicenza,
- osservavano che gli attori non contestavano loro la violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 239/2019, sulla quale pure fondavano le loro richieste risarcitorie,
- ribadivano che gli standard di sicurezza imposti al cantiere erano sempre stati rispettati, sottolineando che le problematiche lamentate erano del tutto fisiologiche nella realizzazione di un'opera di simile rilevanza,
- sostenevano che l'attività di cantiere svolta avrebbe anche potuto definirsi intrinsecamente pericolosa per le sue caratteristiche, ancorché gli attori non avessero mai chiarito i presupposti normativi che assumevano violati, ma notavano come questi ultimi non avessero comunque fornito alcuna prova in ordine all'esistenza dei danni lamentati ed al nesso eziologico intercorrente fra i medesimi e l'attività in questione,
- ricordavano di aver stipulato con il un accordo finalizzato a CP_3
riconoscere ai soggetti residenti un indennizzo idoneo a consentire il montaggio di pannelli fonoassorbenti ovvero il trasferimento temporaneo in unità abitative di pari dignità, non accettato dagli attori che, a quanto pareva, intendevano perseguire intenti meramente lucrativi,
- affermavano che le verifiche compiute a mezzo di geosonde e rilevatori fonometrici avevano consentito di dimostrare scientificamente come i livelli di emissione fossero contenuti e comunque inidonei ad interferire sul clima acustico dell'area abitata della valle e posta ad oltre 140 mt. dal confine del cantiere,
- sostenevano non sussistere alcuna prova circa la concreta sussistenza di una condotta antigiuridica, di un effettivo danno personale e di un nesso eziologico tra le pagina 7 di 19 lesioni asseritamente subite e le immissioni acustiche prodotte dalle attività di cantiere,
- instavano quindi per il rigetto delle avverse domande, deducendo che la condotta degli attori giustificava una loro condanna ex art. 96 cpc per responsabilità
aggravata.
Procedutosi alla istruzione del giudizio con l'assunzione delle prove orali e limitata la domanda attorea al solo risarcimento dei danni patiti per il disagio derivato dalle attività
del cantiere, di cui veniva invocata la liquidazione in via equitativa, con opposizione sul punto da parte dei convenuti, i quali lamentavano essersi in presenza di una inammissibile mutatio libelli rispetto all'originaria richiesta di ristoro del solo danno biologico, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1504/22, pubblicata in data
30.8.22, in forza della quale il Tribunale:
- opinato che gli attori avessero sin dalla citazione inteso formulare un'ampia domanda risarcitoria attinente a qualsiasi tipo di danno non patrimoniale, da ritenersi comprensiva non solo dei pregiudizi di natura più propriamente fisica ma anche quelli di carattere morale,
- ritenuto di qualificare poi la predetta domanda alla stregua della previsione di cui all'art. 2043 cc anziché all'art. 2050 cc,
- osservato, in proposito, che gli attori non avevano peraltro assolto agli oneri probatori su di loro gravanti non avendo ritenuto di far precedere la causa dall'esperimento di una procedura di ATP e non essendosi nemmeno peritati di richiedere l'effettuazione di una CTU volta a determinare i livelli relativi alle immissioni acustiche ed alla diffusione delle polveri,
- richiamato inoltre il principio di tolleranza di pregiudizi di carattere futile o minimale e tenuto conto che le convenute avevano proposto ai residenti nella zona pagina 8 di 19 misure di mitigazione e di compensazione dei fastidi subiti, la cui sopportazione doveva derivare dalla necessità di consentire la realizzazione di un'opera pubblica di sicuro giovamento per la comunità,
rigettava le domande formulate dagli attori, ponendo a loro carico la refusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando due motivi di appello, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità
dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne hanno comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Respinta l'istanza di inibitoria e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da entrambe le parti appellate, ricorda questa
Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative pagina 9 di 19 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n.
27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Con il primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della omessa valutazione o comunque del travisamento delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, quali le risultanze delle CTP dimesse, dei certificati ospedalieri depositati in atti e delle testimonianze assunte, in quanto in realtà decisive ai fini della dimostrazione della sussistenza delle lamentate immissioni rumorose e di polvere, così come della omessa e/o insufficiente motivazione su punti determinanti della causa sia in fatto che in diritto.
In particolare, si censura il fatto che il giudice di primo grado:
- pur avendo riconosciuto l'intervenuto prodursi di fenomeni di inquinamento acustico e da produzione di polveri sottili, ciò nonostante abbia poi dispensato le convenute appellate da ogni obbligo risarcitorio correlando i disagi al tipo di opera eseguita e minimizzando al contempo l'efficacia delle prove allegate, tanto da aver pagina 10 di 19 privato di qualsiasi rilievo le risultanze della CTP, la quale aveva accertato il superamento dei valori di PH previsti dal Codice dell'Ambiente nelle acque provenienti dal cantiere nonché la presenza di polveri sottili, tra cui smarino, zinco,
arsenico, manganese, piombo, cobalto, nichel, vanadio e bario, in quantità superiore al normale in tutta la zona della ed altresì il superamento Parte_4
nell'ambito di una zona acusticamente omogenea del limite di tolleranza delle immissioni rumorose, fissato dal Comune di Malo nella soglia di 70 dB diurni e di
60 dB notturni,
- non abbia tenuto conto del fatto che ulteriore prova basilare ed inconfutabile della sussistenza dell'inquinamento atmosferico da polveri scaturenti dagli scavi e delle immissioni rumorose originate dal brillamento delle mine e dall'utilizzo di autocarri costantemente in movimento risultava fornita dal tenore dell'ordinanza n. 239,
emessa dal Sindaco di Malo in data 24.10.19, la quale prescriveva appunto una serie di stringenti misure volte a contrastare i predetti fenomeni,
- abbia omesso di valutare i certificati medici a riprova delle patologie contratte a seguito dell'esposizione a polveri e rumori.
Le appellate sostengono, al contrario, che ai sensi dell'art. 2043 cc spettava alla controparte la prova di tutti gli elementi che compongono in astratto l'illecito extracontrattuale e che le relazioni tecniche predisposte dalla dott.ssa Tes_1
rappresentano mere allegazioni di parte, rettamente valutate dal Tribunale di Vicenza
nel senso che non valgano a dimostrare il superamento dei limiti imposti dall'ordinanza
Co del Sindaco Malo del 24.10.19 anche in ragione del fatto che il perito si era limitato ad eseguire un unico monitoraggio acustico il 2.6.20 nel quale sarebbe stato riscontrato pagina 11 di 19 il superamento del limite di tolleranza fissato dal a 70 dB, senza che CP_3
peraltro vi sia la prova che il ricettore fosse stato posizionato all'interno dell'abitazione degli appellanti. Affermano, inoltre, che l'emissione dell'ordinanza sindacale sopra richiamata, le cui misure erano state da loro diligentemente rispettate, non poteva rappresentare prova delle asserite violazioni in quanto unicamente determinata dalla presenza di uno strato di fanghiglia creato dai getti d'acqua utilizzati per mitigare l'innalzamento delle polveri, comunque certamente non tale da aver generato i danni lamentati dagli appellanti.
Le censure di parte appellante non colgono nel segno.
Sotto un primo profilo va, invero, ricordato come, nel caso di specie, la condotta delle società appellate debba essere valutata ai sensi dell'art. 2043 cc e non con riferimento ad altre norme che prevedono forme di responsabilità aggravata – siccome già affermato nella sentenza di primo grado, con statuizione non fatta oggetto di impugnazione –
sicché l'onere della prova ricade interamente sulle parti danneggiate, alle quali incombe il compito di dimostrare ex art. 2967 cc tanto il danno causato dall'attività di cantiere quanto le condotte colpose delle società che lo gestivano.
Sotto un secondo profilo va, inoltre, sottolineato come il risarcimento richiesto non attenga al danno biologico derivante da una menomazione permanente e/o temporanea dell'integrità psico fisica dei danneggiati ma ad un pregiudizio esistenziale, sicché non si spiegano le doglianze relative al mancato esame della documentazione medica ed i riferimenti a fessurazioni verificatesi in un immobile, le quali si riferiscono semmai ad un danno alla salute ed a danni materiali alle cose.
Sotto un terzo profilo, infine, va escluso che il giudice di prime cure abbia mai pagina 12 di 19 riconosciuto l'esistenza dei disagi essendosi a pag. 11 limitato a svolgere in proposito un ragionamento ipotetico, siccome dimostrato dall'uso del tempo condizionale, e non invece ad affermare le predette circostanze alla stregua di fatti accertati (“Non è
sufficiente – come pure asserisce la consulente di parte dott.ssa … sottolineare Tes_1
che i lavori di escavazione della galleria avrebbero ripetutamente prodotto fenomeni di
inquinamento acustico (in particolare per lo scoppio anche in tempo di notte delle
mine) e da produzione di polveri (sottili) ovvero di altri materiali asseritamente anche
cancerogeni …”).
Ciò posto, deve poi anche sottolinearsi come le consulenze di parte non costituiscano vere e proprie prove ma mere allegazioni difensive di contenuto tecnico (Cass.19.1.22
n. 1614 e 6.8.15 n. 16552), le cui risultanze non possono essere surrettiziamente introdotte in giudizio mediante l'escussione a testimone del perito che le abbia redatte dal momento che una testimonianza non può contenere giudizi e/o valutazioni di carattere tecnico. Sicché, ai fini probatori, restano prive di qualsiasi rilievo le dichiarazioni rese all'udienza del 16.6.21 dalla dott.ssa Tes_1
A fronte delle quali circostanze deve allora ritenersi sfornita di prova la dedotta sussistenza delle lamentate immissioni acustiche e di polveri eccedenti la normale tollerabilità, mancando un accertamento tecnico svolto nel contraddittorio delle parti –
al fine di verificare le condizioni di misurazione e l'idoneità degli strumenti utilizzati –
che valga a dimostrare tale assunto. Il che sarebbe stato tanto più necessario ove si consideri che, discutendosi di un cantiere temporaneo, e quindi di una situazione destinata a modificarsi nel tempo, l'accertamento tecnico preventivo avrebbe costituito il procedimento da privilegiare quale mezzo di prova eminentemente oggettivo.
pagina 13 di 19 Mentre, sotto un ulteriore profilo, deve anche notarsi come nemmeno l'ordinanza sindacale del 24.10.19 valga di per sé a dimostrare la ricorrenza del danno esistenziale in esame, mancando, a detta del giudice di primo grado, la prova:
- che la stessa sia stata adottata a fronte della reiterata violazione da parte di chi gestiva il cantiere di provvedimenti amministrativi volti a tutelare gli abitanti della zona,
- ovvero che nel cantiere non fossero usati gli accorgimenti tecnici necessari per limitare l'impatto ambientale dei lavori.
Riguardo alla quale situazione nessuno specifico elemento idoneo a contrastare la predetta valutazione del Tribunale è stato fornito in causa dagli appellanti oltre a quelli appena menzionati e la cui valenza probatoria è già stata sottoposta a critica.
Dovendosi, al contrario, osservare che l'accordo sottoscritto in data 18.4.19 tra il convenuto e il di Malo per derogare ai livelli di rumorosità CP_2 CP_3
nell'esecuzione dei lavori di scavo della galleria a fronte della prevista adozione di misure di mitigazione e di compensazione in favore delle popolazioni interessate non dimostra, di per sé, la pregressa commissione di atti illeciti da parte delle odierne appellate ma prova solo che l'autorità amministrativa consentì delle deroghe per lo svolgimento di attività rumorose in orario notturno, preoccupandosi di ottenere delle forme di compensazione per rendere maggiormente accettabile i disagi per gli abitanti della zona. Sicché resta tuttora carente la prova che le attività rumorose abbiano comunque assunto connotazioni tali da recare un pregiudizio esistenziale.
3.3 Con il secondo motivo di appello viene invece contestato l'errato utilizzo, da parte del Tribunale di Vicenza, del principio di tolleranza, il quale non potrebbe certo essere pagina 14 di 19 invocato in presenza di gravi disagi da classificarsi ben oltre la soglia di normale tollerabilità al fine di escludere il diritto dei danneggiati al ristoro integrale delle conseguenze pregiudizievoli patite nell'ambito della sfera dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, laddove tali da giungere a configurare un danno esistenziale inteso quale compromissione dell'estrinsecazione della propria personalità
nell'ambito del mondo esterno e dei rapporti con gli altri consociati, nella fattispecie protrattosi per oltre trentasei mesi, con frequenza sistematicamente quotidiana.
Gli appellati affermano, al contrario, che il principio di tolleranza è stato debitamente richiamato una volta appurata la totale assenza di antigiuridicità nelle condotte da loro poste in essere ed accertato, pertanto, che al più sarebbe spettato agli attori un ristoro indennitario, peraltro dai medesimi rifiutato.
Anche tali ragioni di censura sono infondate.
Ed invero, pur concordandosi in merito al rilievo che non esisterebbe una norma giuridica idonea ad affermare una tolleranza indiscriminata e illimitata dei disagi derivanti alle persone dalla realizzazione di opere di pubblico interesse, va comunque sottolineato come il Tribunale di Vicenza si sia limitato a evidenziare la necessità di bilanciare interessi diversi, tutti meritevoli di tutela, quali il benessere degli abitanti di un'area coinvolta da lavori con un consistente impatto ambientale e l'esigenza di realizzare opere d'interesse pubblico, correttamente sottolineando che, se l'attività
svolta può considerarsi lecita, il disagio arrecato, non definibile come danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cc, può semmai trovare compensazione in forme d'indennizzo come quella concordata fra l'autorità comunale e il . CP_2
D'altro canto, una volta ricordato come gli appellanti abbiano precisato che non pagina 15 di 19 intendono richiedere il ristoro di un danno biologico, appare di difficile inquadramento un pregiudizio esistenziale da danno ambientale.
Esso, infatti, distinto dal danno biologico, può assumere rilievo, qualunque ne sia la causa e quindi anche in caso di danno ambientale, secondo le note sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite sul danno non patrimoniale, solo entro il limite della ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno sicché non qualunque modificazione delle abitudini di vita di segno negativo giustifica il risarcimento del danno ma solo quella che impinga in valori riconosciuti dalla Carta fondamentale.
E tanto meno può essere ritenuto un danno in re ipsa, come ipotizzano gli appellanti,
dovendosi ritenere ormai superato il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.
184 del 1986, riguardo alla quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che va respinta “la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso”
affermando che “la tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da
questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante
costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno
sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe
concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena
privata per un comportamento lesivo” (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
Il principio della risarcibilità del solo danno conseguenza, da allora costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, è stato poi ribadito qualche anno più tardi a proposito del danno tanatologico, statuendosi che la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale ha comportato l'obliterazione della pagina 16 di 19 funzione sanzionatoria e di deterrenza, di tal che “i danni risarcibili sono solo quelli che
consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica
soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo, in sé considerato” (Cass. Sez. Un.
22.7.15 n. 15350).
D'altro canto, lo stress, il nervosismo e l'irascibilità lamentati dagli appellanti siccome determinati da cause esogene possono costituire una condizione abituale o momentanea.
Escluso che nella fattispecie si faccia riferimento alla prima delle due ipotesi – giacché
la stessa, protraendosi, tende ad arrecare un vero e proprio danno psichico, che peraltro gli appellanti hanno dichiarato di non volersi vedere risarcito – resta allora da esaminare la seconda, riguardo alla quale però, trattandosi di un disturbo minore, non direttamente tutelato dalla costituzione, occorre contemperare le esigenze del singolo con quelle della collettività, facendosi appunto riferimento nel codice, in tema di immissioni moleste,
alla nozione di normale tollerabilità.
Ed infatti – sebbene sia vero che nessuno solitamente apprezza la presenza di un cantiere che impatta sull'ambiente nelle vicinanze della propria abitazione – è
altrettanto innegabile che se l'attività ivi svolta rispetta le regole tecniche e gli atti amministrativi diretti a disciplinarla e se manca inoltre la prova di un danno alla salute o di una compromissione delle soglie di normale tollerabilità, la stessa deve essere tollerata in quanto rispondente a un interesse generale.
Il superamento di tali limiti, però, nel caso in esame non è stato provato con accertamenti tecnici affidabili svolti in contraddittorio da un soggetto terzo, di tal che la domanda risarcitoria non può essere accolta.
4. Le spese di lite
pagina 17 di 19 Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la pagina 18 di 19 parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n.
1504/22, pubblicata in data 30.8.22;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 449/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Parte_2
(C.F. ) C.F._2
, Parte_3
(C.F. ) C.F._3
- appellanti -
elettivamente domiciliati in PADOVA, VIA COSSA n. 10, con il patrocinio degli avv.ti
DESTRO GIORGIO e POMARO SERENA,
pagina 1 di 19 contro
, Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
, Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellati -
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIAVE n. 52, con il patrocinio degli avv.ti
COLANGELO MAURIZIO e D'AGOSTINO ANTONIO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1504/22, pubblicata in data
30.8.22.
Conclusioni degli appellanti:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in riforma della impugnata sentenza del
Tribunale di Vicenza del cui appello si tratta ed in accoglimento dei motivi del presente appello si tratta, respinta ogni contraria e diversa istanza:
In via preliminare:
- sospendere l'esecutività della sentenza impugnata n. 1504/2022 Rg a norma degli art. 283 e 351 cpc con riguardo alla parte in cui gli appellanti vengono condannati al rimborso delle spese legali per l'importo di € 8.000,00 oltre accessori di legge (per un totale complessivo di oltre € 11.000,00) e quindi la sua esecuzione se già iniziata ritenuta la sussistenza di gravi motivi già specificati nella parte motiva del presente atto.
Nel merito:
- In accoglimento dei motivi di cui al presente appello, respinta ogni eccezione e/o domanda formulata da parte convenuta, in riforma della sentenza n. 1504/2022 Rg
pagina 2 di 19 pubblicata in data 30.08.2022 pronunciata nella causa n.621/2020 Rg Trib. Vicenza,
Voglia la Corte d'Appello di Venezia annullare l'impugnata sentenza;
- Voglia la Corte d'Appello di Venezia accogliere le eccezioni, conclusioni e domande svolte dall'appellante in primo grado e quindi:
Nel merito: IN PRINCIPALITA'
Voglia il la Corte, contrariis reiectis, condannare le società convenute in solido tra loro a pagare, per quanto esposto, documentato in corso di causa ed emerso in sede di istruttoria processuale, a titolo di risarcimento dei danni patiti quali danni esistenziali da danno ambientale nella misura relativamente a: la somma di euro Parte_1
15.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia;
la somma di euro Parte_2
15.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia;
la somma di euro Parte_3
15.000,00 o quella diversa ritenuta di giustizia;
oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo nonché le spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie affinché non si debbano ritenere rinunciate con particolare riguardo alla richiesta di prove orali e di quelle formulate a prova contraria (CTU medico – legale nei termini e con i quesiti già indicati in seconda memoria attorea volta ad accertare la fondatezza dei disagi lamentati dagli attori sia con riguardo al disagio derivante dai rumori di cantiere sia con riguardo all'impatto ambientale causato dalle polveri provenienti dal cantiere e la loro incidenza sulla salute degli attori, volta ad accertare altresì il nesso di causalità con l'attività svolta dalle società convenute, con riserva di replica in terza memoria autorizzata sulle istanze istruttorie dedotte da controparte) per l'ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie.
pagina 3 di 19 Quanto alla PROVA PER INTERPELLO E TESTI la stessa, una volta ammessa, verterà
sui seguenti capitoli:
1) Vero che la teste conferma il contenuto dei propri elaborati tecnici (doc. 9 e doc. 11
con allegati) con particolare, ma non esclusivo, riguardo ai sopraluoghi effettuati in prossimità del cantiere per verifica dello stato dei luoghi, verifica dell'inquinamento acustico e prelievo di polveri;
Si indica a teste la Dott. Tes_1
2) Vero che il teste conferma la propria valutazione medica e quanto scritto nel certificato prodotto in atti come da doc.7 e da doc. 8 che si rammostra al teste. Si indica a teste il Dott. , la Dott.ssa e il Dott. . Testimone_2 Persona_1 Testimone_3
Conclusioni degli appellati:
A) in Via preliminare, respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1504/2022 – pubbl. il 30.8.2022 del Tribunale di Vicenza, in assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
B) Nel merito, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri , Parte_1
e , perché infondato in fatto ed in Parte_2 Parte_3
diritto, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado n. 1504/2022 –
pubbl. il 30.8.2022 del Tribunale di Vicenza;
C) Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre Spese generali di
Studio (15%), Cpa ed Iva come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, , Parte_1
e , premettendo: Parte_2 Parte_3
- di far parte di un'unica famiglia con residenza in Malo al civico n. 174 di via
Vallugana,
pagina 4 di 19 - che la propria abitazione distava meno di 400 mt. dal cantiere per la costruzione della Galleria naturale “Malo” da parte della Controparte_1
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Controparte_2
[...]
- che da circa due anni erano quindi iniziati in loco gli scavi, compiuti utilizzando materiale esplosivo fatto brillare, giusta autorizzazione da parte del Sindaco di
Malo, sia nelle ore diurne che in quelle notturne,
- che la ben consapevole che l'attività di Controparte_1
cantiere avrebbe creato gravi disagi per gli abitanti della zona situata in prossimità
del cantiere, aveva proposto con missiva del 7.5.19, un'indennità finalizzata, in alternativa, alla sostituzione degli infissi con altri idonei a mitigare il rumore all'interno degli edifici ovvero per sostenere i costi di una locazione temporanea altrove, sino a conclusione dello scavo,
- che siffatte proposte non erano state da loro accettate in quanto gli infissi non avrebbero risolto il problema delle vibrazioni e, per altro verso, sarebbe stato impossibile trovare alloggi di pari dignità nelle vicinanze,
- che dall'inizio dei lavori avevano quindi dovuto sopportare gravissimi disagi derivanti non solo dallo scoppio diuturno delle mine ma anche dal rumore assordante dei camion in movimento impiegati per trasportare il materiale estratto dalla galleria, oltre che dall'enorme polvere sollevata dal movimento del materiale roccioso,
- che il Sindaco di Malo, sollecitato da numerose denunzie, aveva quindi emesso in data 24.10.19 l'ordinanza n. 239 con cui ordinava al : CP_2
o di attivare presso il cantiere un adeguato sistema di abbattimento delle polveri mediante bagnatura dei cumuli di materiale escavato e del fronte di pagina 5 di 19 carico degli automezzi,
o di rimuovere l'accumulo del materiale escavato depositato in prossimità
delle abitazioni limitrofe al cantiere,
o di evitare qualsiasi movimentazione del materiale escavato nell'area esterna alla galleria,
o di limitare l'uso di acqua nelle aree di transito degli automezzi così da non causare il trascinamento di fanghiglia sulla pubblica via,
o di mantenere spenti i motori degli autocarri in sosta e di tutti gli altri mezzi d'opera quando non impiegati,
o di provvedere prontamente a coprire il cassone degli autocarri con l'apposito telone non appena completato il carico,
o di attivare in modo sistematico il segnale acustico preventivamente rispetto al brillamento delle mine,
- che a causa dei disagi patiti, comprovati da CTP realizzata in loco, essi avevano riportato sia turbe psichiche, derivanti dal disturbo del sonno e della serenità
domestica, sia problemi fisici di natura otorinolaringoiatrica a causa delle polveri nocive presenti nell'area, documentati da appositi certificati medici,
hanno convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni in questione, quantificati nell'importo di € 30.000,00
ciascuno quanto a e e di € 40.000,00 quanto a Parte_1 Parte_2
, ovvero di quello diverso ritenuto di giustizia, oltre interessi di Parte_3
legge dal dovuto al saldo.
Costituitesi in giudizio, le convenute:
- precisavano, innanzi tutto, che l'infrastruttura in oggetto costituiva un intervento strategico di interesse nazionale in forza della delibera CIPE n. 121 del 21.12.21,
pagina 6 di 19 essendo finalizzata a risolvere lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Treviso e Vicenza,
- osservavano che gli attori non contestavano loro la violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale n. 239/2019, sulla quale pure fondavano le loro richieste risarcitorie,
- ribadivano che gli standard di sicurezza imposti al cantiere erano sempre stati rispettati, sottolineando che le problematiche lamentate erano del tutto fisiologiche nella realizzazione di un'opera di simile rilevanza,
- sostenevano che l'attività di cantiere svolta avrebbe anche potuto definirsi intrinsecamente pericolosa per le sue caratteristiche, ancorché gli attori non avessero mai chiarito i presupposti normativi che assumevano violati, ma notavano come questi ultimi non avessero comunque fornito alcuna prova in ordine all'esistenza dei danni lamentati ed al nesso eziologico intercorrente fra i medesimi e l'attività in questione,
- ricordavano di aver stipulato con il un accordo finalizzato a CP_3
riconoscere ai soggetti residenti un indennizzo idoneo a consentire il montaggio di pannelli fonoassorbenti ovvero il trasferimento temporaneo in unità abitative di pari dignità, non accettato dagli attori che, a quanto pareva, intendevano perseguire intenti meramente lucrativi,
- affermavano che le verifiche compiute a mezzo di geosonde e rilevatori fonometrici avevano consentito di dimostrare scientificamente come i livelli di emissione fossero contenuti e comunque inidonei ad interferire sul clima acustico dell'area abitata della valle e posta ad oltre 140 mt. dal confine del cantiere,
- sostenevano non sussistere alcuna prova circa la concreta sussistenza di una condotta antigiuridica, di un effettivo danno personale e di un nesso eziologico tra le pagina 7 di 19 lesioni asseritamente subite e le immissioni acustiche prodotte dalle attività di cantiere,
- instavano quindi per il rigetto delle avverse domande, deducendo che la condotta degli attori giustificava una loro condanna ex art. 96 cpc per responsabilità
aggravata.
Procedutosi alla istruzione del giudizio con l'assunzione delle prove orali e limitata la domanda attorea al solo risarcimento dei danni patiti per il disagio derivato dalle attività
del cantiere, di cui veniva invocata la liquidazione in via equitativa, con opposizione sul punto da parte dei convenuti, i quali lamentavano essersi in presenza di una inammissibile mutatio libelli rispetto all'originaria richiesta di ristoro del solo danno biologico, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1504/22, pubblicata in data
30.8.22, in forza della quale il Tribunale:
- opinato che gli attori avessero sin dalla citazione inteso formulare un'ampia domanda risarcitoria attinente a qualsiasi tipo di danno non patrimoniale, da ritenersi comprensiva non solo dei pregiudizi di natura più propriamente fisica ma anche quelli di carattere morale,
- ritenuto di qualificare poi la predetta domanda alla stregua della previsione di cui all'art. 2043 cc anziché all'art. 2050 cc,
- osservato, in proposito, che gli attori non avevano peraltro assolto agli oneri probatori su di loro gravanti non avendo ritenuto di far precedere la causa dall'esperimento di una procedura di ATP e non essendosi nemmeno peritati di richiedere l'effettuazione di una CTU volta a determinare i livelli relativi alle immissioni acustiche ed alla diffusione delle polveri,
- richiamato inoltre il principio di tolleranza di pregiudizi di carattere futile o minimale e tenuto conto che le convenute avevano proposto ai residenti nella zona pagina 8 di 19 misure di mitigazione e di compensazione dei fastidi subiti, la cui sopportazione doveva derivare dalla necessità di consentire la realizzazione di un'opera pubblica di sicuro giovamento per la comunità,
rigettava le domande formulate dagli attori, ponendo a loro carico la refusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno proposto gravame gli originari attori formulando due motivi di appello, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno eccepito l'inammissibilità
dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis cpc e ne hanno comunque chiesto il rigetto in quanto infondato.
Respinta l'istanza di inibitoria e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da entrambe le parti appellate, ricorda questa
Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative pagina 9 di 19 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n.
27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Con il primo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della omessa valutazione o comunque del travisamento delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, quali le risultanze delle CTP dimesse, dei certificati ospedalieri depositati in atti e delle testimonianze assunte, in quanto in realtà decisive ai fini della dimostrazione della sussistenza delle lamentate immissioni rumorose e di polvere, così come della omessa e/o insufficiente motivazione su punti determinanti della causa sia in fatto che in diritto.
In particolare, si censura il fatto che il giudice di primo grado:
- pur avendo riconosciuto l'intervenuto prodursi di fenomeni di inquinamento acustico e da produzione di polveri sottili, ciò nonostante abbia poi dispensato le convenute appellate da ogni obbligo risarcitorio correlando i disagi al tipo di opera eseguita e minimizzando al contempo l'efficacia delle prove allegate, tanto da aver pagina 10 di 19 privato di qualsiasi rilievo le risultanze della CTP, la quale aveva accertato il superamento dei valori di PH previsti dal Codice dell'Ambiente nelle acque provenienti dal cantiere nonché la presenza di polveri sottili, tra cui smarino, zinco,
arsenico, manganese, piombo, cobalto, nichel, vanadio e bario, in quantità superiore al normale in tutta la zona della ed altresì il superamento Parte_4
nell'ambito di una zona acusticamente omogenea del limite di tolleranza delle immissioni rumorose, fissato dal Comune di Malo nella soglia di 70 dB diurni e di
60 dB notturni,
- non abbia tenuto conto del fatto che ulteriore prova basilare ed inconfutabile della sussistenza dell'inquinamento atmosferico da polveri scaturenti dagli scavi e delle immissioni rumorose originate dal brillamento delle mine e dall'utilizzo di autocarri costantemente in movimento risultava fornita dal tenore dell'ordinanza n. 239,
emessa dal Sindaco di Malo in data 24.10.19, la quale prescriveva appunto una serie di stringenti misure volte a contrastare i predetti fenomeni,
- abbia omesso di valutare i certificati medici a riprova delle patologie contratte a seguito dell'esposizione a polveri e rumori.
Le appellate sostengono, al contrario, che ai sensi dell'art. 2043 cc spettava alla controparte la prova di tutti gli elementi che compongono in astratto l'illecito extracontrattuale e che le relazioni tecniche predisposte dalla dott.ssa Tes_1
rappresentano mere allegazioni di parte, rettamente valutate dal Tribunale di Vicenza
nel senso che non valgano a dimostrare il superamento dei limiti imposti dall'ordinanza
Co del Sindaco Malo del 24.10.19 anche in ragione del fatto che il perito si era limitato ad eseguire un unico monitoraggio acustico il 2.6.20 nel quale sarebbe stato riscontrato pagina 11 di 19 il superamento del limite di tolleranza fissato dal a 70 dB, senza che CP_3
peraltro vi sia la prova che il ricettore fosse stato posizionato all'interno dell'abitazione degli appellanti. Affermano, inoltre, che l'emissione dell'ordinanza sindacale sopra richiamata, le cui misure erano state da loro diligentemente rispettate, non poteva rappresentare prova delle asserite violazioni in quanto unicamente determinata dalla presenza di uno strato di fanghiglia creato dai getti d'acqua utilizzati per mitigare l'innalzamento delle polveri, comunque certamente non tale da aver generato i danni lamentati dagli appellanti.
Le censure di parte appellante non colgono nel segno.
Sotto un primo profilo va, invero, ricordato come, nel caso di specie, la condotta delle società appellate debba essere valutata ai sensi dell'art. 2043 cc e non con riferimento ad altre norme che prevedono forme di responsabilità aggravata – siccome già affermato nella sentenza di primo grado, con statuizione non fatta oggetto di impugnazione –
sicché l'onere della prova ricade interamente sulle parti danneggiate, alle quali incombe il compito di dimostrare ex art. 2967 cc tanto il danno causato dall'attività di cantiere quanto le condotte colpose delle società che lo gestivano.
Sotto un secondo profilo va, inoltre, sottolineato come il risarcimento richiesto non attenga al danno biologico derivante da una menomazione permanente e/o temporanea dell'integrità psico fisica dei danneggiati ma ad un pregiudizio esistenziale, sicché non si spiegano le doglianze relative al mancato esame della documentazione medica ed i riferimenti a fessurazioni verificatesi in un immobile, le quali si riferiscono semmai ad un danno alla salute ed a danni materiali alle cose.
Sotto un terzo profilo, infine, va escluso che il giudice di prime cure abbia mai pagina 12 di 19 riconosciuto l'esistenza dei disagi essendosi a pag. 11 limitato a svolgere in proposito un ragionamento ipotetico, siccome dimostrato dall'uso del tempo condizionale, e non invece ad affermare le predette circostanze alla stregua di fatti accertati (“Non è
sufficiente – come pure asserisce la consulente di parte dott.ssa … sottolineare Tes_1
che i lavori di escavazione della galleria avrebbero ripetutamente prodotto fenomeni di
inquinamento acustico (in particolare per lo scoppio anche in tempo di notte delle
mine) e da produzione di polveri (sottili) ovvero di altri materiali asseritamente anche
cancerogeni …”).
Ciò posto, deve poi anche sottolinearsi come le consulenze di parte non costituiscano vere e proprie prove ma mere allegazioni difensive di contenuto tecnico (Cass.19.1.22
n. 1614 e 6.8.15 n. 16552), le cui risultanze non possono essere surrettiziamente introdotte in giudizio mediante l'escussione a testimone del perito che le abbia redatte dal momento che una testimonianza non può contenere giudizi e/o valutazioni di carattere tecnico. Sicché, ai fini probatori, restano prive di qualsiasi rilievo le dichiarazioni rese all'udienza del 16.6.21 dalla dott.ssa Tes_1
A fronte delle quali circostanze deve allora ritenersi sfornita di prova la dedotta sussistenza delle lamentate immissioni acustiche e di polveri eccedenti la normale tollerabilità, mancando un accertamento tecnico svolto nel contraddittorio delle parti –
al fine di verificare le condizioni di misurazione e l'idoneità degli strumenti utilizzati –
che valga a dimostrare tale assunto. Il che sarebbe stato tanto più necessario ove si consideri che, discutendosi di un cantiere temporaneo, e quindi di una situazione destinata a modificarsi nel tempo, l'accertamento tecnico preventivo avrebbe costituito il procedimento da privilegiare quale mezzo di prova eminentemente oggettivo.
pagina 13 di 19 Mentre, sotto un ulteriore profilo, deve anche notarsi come nemmeno l'ordinanza sindacale del 24.10.19 valga di per sé a dimostrare la ricorrenza del danno esistenziale in esame, mancando, a detta del giudice di primo grado, la prova:
- che la stessa sia stata adottata a fronte della reiterata violazione da parte di chi gestiva il cantiere di provvedimenti amministrativi volti a tutelare gli abitanti della zona,
- ovvero che nel cantiere non fossero usati gli accorgimenti tecnici necessari per limitare l'impatto ambientale dei lavori.
Riguardo alla quale situazione nessuno specifico elemento idoneo a contrastare la predetta valutazione del Tribunale è stato fornito in causa dagli appellanti oltre a quelli appena menzionati e la cui valenza probatoria è già stata sottoposta a critica.
Dovendosi, al contrario, osservare che l'accordo sottoscritto in data 18.4.19 tra il convenuto e il di Malo per derogare ai livelli di rumorosità CP_2 CP_3
nell'esecuzione dei lavori di scavo della galleria a fronte della prevista adozione di misure di mitigazione e di compensazione in favore delle popolazioni interessate non dimostra, di per sé, la pregressa commissione di atti illeciti da parte delle odierne appellate ma prova solo che l'autorità amministrativa consentì delle deroghe per lo svolgimento di attività rumorose in orario notturno, preoccupandosi di ottenere delle forme di compensazione per rendere maggiormente accettabile i disagi per gli abitanti della zona. Sicché resta tuttora carente la prova che le attività rumorose abbiano comunque assunto connotazioni tali da recare un pregiudizio esistenziale.
3.3 Con il secondo motivo di appello viene invece contestato l'errato utilizzo, da parte del Tribunale di Vicenza, del principio di tolleranza, il quale non potrebbe certo essere pagina 14 di 19 invocato in presenza di gravi disagi da classificarsi ben oltre la soglia di normale tollerabilità al fine di escludere il diritto dei danneggiati al ristoro integrale delle conseguenze pregiudizievoli patite nell'ambito della sfera dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, laddove tali da giungere a configurare un danno esistenziale inteso quale compromissione dell'estrinsecazione della propria personalità
nell'ambito del mondo esterno e dei rapporti con gli altri consociati, nella fattispecie protrattosi per oltre trentasei mesi, con frequenza sistematicamente quotidiana.
Gli appellati affermano, al contrario, che il principio di tolleranza è stato debitamente richiamato una volta appurata la totale assenza di antigiuridicità nelle condotte da loro poste in essere ed accertato, pertanto, che al più sarebbe spettato agli attori un ristoro indennitario, peraltro dai medesimi rifiutato.
Anche tali ragioni di censura sono infondate.
Ed invero, pur concordandosi in merito al rilievo che non esisterebbe una norma giuridica idonea ad affermare una tolleranza indiscriminata e illimitata dei disagi derivanti alle persone dalla realizzazione di opere di pubblico interesse, va comunque sottolineato come il Tribunale di Vicenza si sia limitato a evidenziare la necessità di bilanciare interessi diversi, tutti meritevoli di tutela, quali il benessere degli abitanti di un'area coinvolta da lavori con un consistente impatto ambientale e l'esigenza di realizzare opere d'interesse pubblico, correttamente sottolineando che, se l'attività
svolta può considerarsi lecita, il disagio arrecato, non definibile come danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cc, può semmai trovare compensazione in forme d'indennizzo come quella concordata fra l'autorità comunale e il . CP_2
D'altro canto, una volta ricordato come gli appellanti abbiano precisato che non pagina 15 di 19 intendono richiedere il ristoro di un danno biologico, appare di difficile inquadramento un pregiudizio esistenziale da danno ambientale.
Esso, infatti, distinto dal danno biologico, può assumere rilievo, qualunque ne sia la causa e quindi anche in caso di danno ambientale, secondo le note sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite sul danno non patrimoniale, solo entro il limite della ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno sicché non qualunque modificazione delle abitudini di vita di segno negativo giustifica il risarcimento del danno ma solo quella che impinga in valori riconosciuti dalla Carta fondamentale.
E tanto meno può essere ritenuto un danno in re ipsa, come ipotizzano gli appellanti,
dovendosi ritenere ormai superato il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.
184 del 1986, riguardo alla quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto modo di precisare che va respinta “la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso”
affermando che “la tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da
questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante
costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno
sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe
concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena
privata per un comportamento lesivo” (Cass. Sez. Un. 11.11.08 n. 26972).
Il principio della risarcibilità del solo danno conseguenza, da allora costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, è stato poi ribadito qualche anno più tardi a proposito del danno tanatologico, statuendosi che la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale ha comportato l'obliterazione della pagina 16 di 19 funzione sanzionatoria e di deterrenza, di tal che “i danni risarcibili sono solo quelli che
consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica
soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo, in sé considerato” (Cass. Sez. Un.
22.7.15 n. 15350).
D'altro canto, lo stress, il nervosismo e l'irascibilità lamentati dagli appellanti siccome determinati da cause esogene possono costituire una condizione abituale o momentanea.
Escluso che nella fattispecie si faccia riferimento alla prima delle due ipotesi – giacché
la stessa, protraendosi, tende ad arrecare un vero e proprio danno psichico, che peraltro gli appellanti hanno dichiarato di non volersi vedere risarcito – resta allora da esaminare la seconda, riguardo alla quale però, trattandosi di un disturbo minore, non direttamente tutelato dalla costituzione, occorre contemperare le esigenze del singolo con quelle della collettività, facendosi appunto riferimento nel codice, in tema di immissioni moleste,
alla nozione di normale tollerabilità.
Ed infatti – sebbene sia vero che nessuno solitamente apprezza la presenza di un cantiere che impatta sull'ambiente nelle vicinanze della propria abitazione – è
altrettanto innegabile che se l'attività ivi svolta rispetta le regole tecniche e gli atti amministrativi diretti a disciplinarla e se manca inoltre la prova di un danno alla salute o di una compromissione delle soglie di normale tollerabilità, la stessa deve essere tollerata in quanto rispondente a un interesse generale.
Il superamento di tali limiti, però, nel caso in esame non è stato provato con accertamenti tecnici affidabili svolti in contraddittorio da un soggetto terzo, di tal che la domanda risarcitoria non può essere accolta.
4. Le spese di lite
pagina 17 di 19 Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 9.991,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 2.977,00
Fase introduttiva II^ grado € 1.911,00
Fase decisionale II^ grado € 5.103,00
Totale € 9.991,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la pagina 18 di 19 parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n.
1504/22, pubblicata in data 30.8.22;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 9.991,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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