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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3022/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LOREDANA ZANOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
25.07.1985, rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA VOLANTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025.
oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni CONGIUNTE delle parti:
1) Affidamento condiviso del minore con collocamento paritario del medesimo presso i due genitori
pagina 1 di 4 nelle modalità già vigenti, ovvero:
I settimana: martedì, mercoledì e venerdì (3 giorni) con il padre, gli altri giorni (lunedì, giovedì, sabato e domenica) con la madre;
II settimana;
martedì, mercoledì, sabato domenica (4 giorni) con il padre, gli altri giorni (lunedì, giovedì e venerdì) con la madre.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, 15 giorni consecutivi e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1° gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
La residenza anagrafica del minore rimarrà presso l'abitazione materna.
2) In conseguenza a quanto sopra, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio. Stante l'attuale disparità economica tra i due genitori, il sig. provvederà a Pt_1
versare in favore della sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la CP_1 somma mensile di € 200 entro il giorno 5 di ogni mese
3) Le spese straordinarie così come regolate dal protocollo del Tribunale di Alessandria del 20 luglio
2016 Punto 6 saranno a carico dei genitori nella misura del 50%.
4) L'assegno unico relativo al minore sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
5) Le parti si danno preventivamente reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o documento equipollente per l'espatrio del minore.
6) Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico ancora intercorrente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 19.12.2024, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno rappresentato alle condizioni riportate in epigrafe.
Tanto esposto, le parti rassegnavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte che appaiono adeguate al rispetto della bigenitorialità ed alle condizioni reddituali delle parti: a tale conclusione si giunge in quanto il padre percepisce un reddito di euro 1.800,00 mensili mentre la madre è titolare di un reddito mensile di euro 1.400,00;
*****
Le condizioni congiunte devono – pertanto - essere omologate non risultando, alla luce della sommaria pagina 2 di 4 istruttoria prevista dalla legge, contrarie all'interesse dei figli né alle norme imperative di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede
dispone
l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario del medesimo Per_1
presso le abitazioni di entrambi i genitori nelle modalità già vigenti, ovvero:
I settimana: martedì, mercoledì e venerdì (3 giorni) con il padre, gli altri giorni (lunedì, giovedì, sabato e domenica) con la madre;
II settimana;
martedì, mercoledì, sabato domenica (4 giorni) con il padre, gli altri giorni (lunedì, giovedì e venerdì) con la madre.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, 15 giorni consecutivi e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1° gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
La residenza anagrafica del minore rimarrà presso l'abitazione materna.
dispone altresì che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio. Stante l'attuale disparità economica tra i due genitori, il sig. provvederà a versare in favore della sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 200,00 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Le spese straordinarie così come regolate dal protocollo del Tribunale di Alessandria del 20 luglio
2016 Punto 6 saranno a carico dei genitori nella misura del 50%.
4) L'assegno unico relativo al minore sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
prende atto che
5) Le parti si danno preventivamente reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o documento equipollente per l'espatrio del minore.
6) Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico ancora intercorrente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Spese compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Così deciso in Alessandria, Camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 3022/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato ad [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LOREDANA ZANOTTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
25.07.1985, rappresentata e difesa dall'avv. GIANLUCA VOLANTE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 16/01/2025.
oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni CONGIUNTE delle parti:
1) Affidamento condiviso del minore con collocamento paritario del medesimo presso i due genitori
pagina 1 di 4 nelle modalità già vigenti, ovvero:
I settimana: martedì, mercoledì e venerdì (3 giorni) con il padre, gli altri giorni (lunedì, giovedì, sabato e domenica) con la madre;
II settimana;
martedì, mercoledì, sabato domenica (4 giorni) con il padre, gli altri giorni (lunedì, giovedì e venerdì) con la madre.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, 15 giorni consecutivi e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1° gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
La residenza anagrafica del minore rimarrà presso l'abitazione materna.
2) In conseguenza a quanto sopra, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio. Stante l'attuale disparità economica tra i due genitori, il sig. provvederà a Pt_1
versare in favore della sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la CP_1 somma mensile di € 200 entro il giorno 5 di ogni mese
3) Le spese straordinarie così come regolate dal protocollo del Tribunale di Alessandria del 20 luglio
2016 Punto 6 saranno a carico dei genitori nella misura del 50%.
4) L'assegno unico relativo al minore sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
5) Le parti si danno preventivamente reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o documento equipollente per l'espatrio del minore.
6) Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico ancora intercorrente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 19.12.2024, le parti hanno domandato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e hanno rappresentato alle condizioni riportate in epigrafe.
Tanto esposto, le parti rassegnavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte che appaiono adeguate al rispetto della bigenitorialità ed alle condizioni reddituali delle parti: a tale conclusione si giunge in quanto il padre percepisce un reddito di euro 1.800,00 mensili mentre la madre è titolare di un reddito mensile di euro 1.400,00;
*****
Le condizioni congiunte devono – pertanto - essere omologate non risultando, alla luce della sommaria pagina 2 di 4 istruttoria prevista dalla legge, contrarie all'interesse dei figli né alle norme imperative di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede
dispone
l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario del medesimo Per_1
presso le abitazioni di entrambi i genitori nelle modalità già vigenti, ovvero:
I settimana: martedì, mercoledì e venerdì (3 giorni) con il padre, gli altri giorni (lunedì, giovedì, sabato e domenica) con la madre;
II settimana;
martedì, mercoledì, sabato domenica (4 giorni) con il padre, gli altri giorni (lunedì, giovedì e venerdì) con la madre.
Il minore trascorrerà con ciascun genitore nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, 15 giorni consecutivi e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1° gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
La residenza anagrafica del minore rimarrà presso l'abitazione materna.
dispone altresì che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio. Stante l'attuale disparità economica tra i due genitori, il sig. provvederà a versare in favore della sig. Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di € 200,00 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese.
3) Le spese straordinarie così come regolate dal protocollo del Tribunale di Alessandria del 20 luglio
2016 Punto 6 saranno a carico dei genitori nella misura del 50%.
4) L'assegno unico relativo al minore sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
prende atto che
5) Le parti si danno preventivamente reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o documento equipollente per l'espatrio del minore.
6) Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico ancora intercorrente e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Spese compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Così deciso in Alessandria, Camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 4 di 4