CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 4234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4234 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 11.11.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 197/25 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Pianese Parte_1 appellante e
in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Avellino l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.. Ebbene, la docente domandava la condanna dell'amministrazione a corrispondere la "Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici dal
2017/18 al 2021/22, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i “precari” da tale elargizione.
Il Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto, escludendone la debenza solo per l'anno scolastico
2017/18 in ragione della eccepita prescrizione quinquennale, ma ha interamente compensato le spese di lite. Avverso la sentenza in oggetto n. 685/24 ha proposto appello la ricorrente chiedendo il pagamento delle spese processuali del primo grado quantificate in euro 4280,38, oltre quelle per il presente grado.
L'amministrazione si è costituita anche nel presente grado di giudizio, resistendo al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, quindi meritevole di accoglimento nei limiti delle seguenti motivazioni.
Va tenuto conto della complessiva motivazione adottata dal primo Giudice per la contestata compensazione. Questa, infatti è avvenuta “in ragione dell'esito del giudizio e i mutamenti giurisprudenziali”.
Ebbene, la argomentazione dell'appellante circa tali “mutamenti”, secondo cui la pronuncia di Corte di Cassazione n. 29961/23 non costituirebbe una “novità” -risultando una sorta di compendio di quanto già affermato da Consiglio di Stato e Cgue e anche dal merito-, non è per nulla da condividere
(“……Essa, infatti, prende atto del sacrosanto diritto dei docenti precari ad ottenere la “carta docenti”, pacificamente riconosciuto ripetutamente anche dalla giurisprudenza di merito ordinaria, non mutando nulla sul punto.……….”). Tale visuale oblitera la funzione nomofilattica della nostra
Corte Suprema.
Ciò che non consente a questa Corte di allinearsi a quel profilo di motivazione di compensazione è che tale pronuncia è precedente alla introduzione del giudizio di primo grado, che risulta realizzata con il deposito del ricorso il 28.12.23.
Il concorrente, sopra citato, profilo di motivazione della compensazione è altresì da condividere, risultando la pretesa accolta non integralmente. Epperò una compensazione integrale, a fronte di una domanda giudiziale avviata successivamente ad una statuizione favorevole sulla questione in sede di legittimità, non appare giusta conseguenza della pur doverosa applicazione del principio della soccombenza.
Pertanto, ritiene questa Corte dovuta una refusione delle spese in ragione dell'esito della lite epperò compensata, parzialmente, per la solida ragione ex art. 92 c.p.c. rappresentata dall'accoglimento parziale della pretesa (siccome, si ripete, limitato a solo alcuni degli anni scolastici in relazione ai quali la ricorrente invocava il diritto al beneficio della “carta docente”); compensazione parziale che stimasi equo individuare nella frazione di un terzo delle spese dovute;
spese dovute certamente avendo a parametro i valori “minimi” dello scaglione di riferimento (nella specie il secondo, ovvero quello per cause di valore tra euro 1100,00 ed euro 5200,00) in ragione della evidente serialità, ripetitività del caso di specie e della altrettanto evidente assenza di una fase “istruttoria” nel primo grado;
quindi partendo dal valore di euro 1030,00 viene liquidata la cifra definitivamente individuata,
a seguito della annunciata compensazione, in dispositivo con attribuzione al procuratore della ricorrente, antistatario, il tutto in riforma parziale della sentenza impugnata, condannando questa
Corte il in persona del ministro p.t. al relativo pagamento. Controparte_1
Le spese del presente grado, calcolate su di un valore parametrato all'importo delle spese di lite riconoscibili per il primo grado -che costituisce l'oggetto della pretesa per il gravame- vengono liquidate come da dispositivo, parimenti a carico del soccombente, secondo analoghi valori CP_1
“minimi” ed assenza di fase “istruttoria” con uguale attribuzione al procuratore della ricorrente, antistatario -come richiesto -.
PQM
La Corte così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il in persona del ministro p.t. al pagamento Controparte_1 delle spese di lite del primo grado liquidate, previa compensazione per un terzo, definitivamente in euro 650,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente, antistatario.
2. Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate CP_1 in euro 250,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente, antistatario.
Così deciso in Napoli l'11.11.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 11.11.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 197/25 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Pianese Parte_1 appellante e
in persona del ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Avellino l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3,35 e 97 Cost.. Ebbene, la docente domandava la condanna dell'amministrazione a corrispondere la "Carta Elettronica del Docente" per gli anni scolastici dal
2017/18 al 2021/22, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i “precari” da tale elargizione.
Il Giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto, escludendone la debenza solo per l'anno scolastico
2017/18 in ragione della eccepita prescrizione quinquennale, ma ha interamente compensato le spese di lite. Avverso la sentenza in oggetto n. 685/24 ha proposto appello la ricorrente chiedendo il pagamento delle spese processuali del primo grado quantificate in euro 4280,38, oltre quelle per il presente grado.
L'amministrazione si è costituita anche nel presente grado di giudizio, resistendo al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, quindi meritevole di accoglimento nei limiti delle seguenti motivazioni.
Va tenuto conto della complessiva motivazione adottata dal primo Giudice per la contestata compensazione. Questa, infatti è avvenuta “in ragione dell'esito del giudizio e i mutamenti giurisprudenziali”.
Ebbene, la argomentazione dell'appellante circa tali “mutamenti”, secondo cui la pronuncia di Corte di Cassazione n. 29961/23 non costituirebbe una “novità” -risultando una sorta di compendio di quanto già affermato da Consiglio di Stato e Cgue e anche dal merito-, non è per nulla da condividere
(“……Essa, infatti, prende atto del sacrosanto diritto dei docenti precari ad ottenere la “carta docenti”, pacificamente riconosciuto ripetutamente anche dalla giurisprudenza di merito ordinaria, non mutando nulla sul punto.……….”). Tale visuale oblitera la funzione nomofilattica della nostra
Corte Suprema.
Ciò che non consente a questa Corte di allinearsi a quel profilo di motivazione di compensazione è che tale pronuncia è precedente alla introduzione del giudizio di primo grado, che risulta realizzata con il deposito del ricorso il 28.12.23.
Il concorrente, sopra citato, profilo di motivazione della compensazione è altresì da condividere, risultando la pretesa accolta non integralmente. Epperò una compensazione integrale, a fronte di una domanda giudiziale avviata successivamente ad una statuizione favorevole sulla questione in sede di legittimità, non appare giusta conseguenza della pur doverosa applicazione del principio della soccombenza.
Pertanto, ritiene questa Corte dovuta una refusione delle spese in ragione dell'esito della lite epperò compensata, parzialmente, per la solida ragione ex art. 92 c.p.c. rappresentata dall'accoglimento parziale della pretesa (siccome, si ripete, limitato a solo alcuni degli anni scolastici in relazione ai quali la ricorrente invocava il diritto al beneficio della “carta docente”); compensazione parziale che stimasi equo individuare nella frazione di un terzo delle spese dovute;
spese dovute certamente avendo a parametro i valori “minimi” dello scaglione di riferimento (nella specie il secondo, ovvero quello per cause di valore tra euro 1100,00 ed euro 5200,00) in ragione della evidente serialità, ripetitività del caso di specie e della altrettanto evidente assenza di una fase “istruttoria” nel primo grado;
quindi partendo dal valore di euro 1030,00 viene liquidata la cifra definitivamente individuata,
a seguito della annunciata compensazione, in dispositivo con attribuzione al procuratore della ricorrente, antistatario, il tutto in riforma parziale della sentenza impugnata, condannando questa
Corte il in persona del ministro p.t. al relativo pagamento. Controparte_1
Le spese del presente grado, calcolate su di un valore parametrato all'importo delle spese di lite riconoscibili per il primo grado -che costituisce l'oggetto della pretesa per il gravame- vengono liquidate come da dispositivo, parimenti a carico del soccombente, secondo analoghi valori CP_1
“minimi” ed assenza di fase “istruttoria” con uguale attribuzione al procuratore della ricorrente, antistatario -come richiesto -.
PQM
La Corte così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna il in persona del ministro p.t. al pagamento Controparte_1 delle spese di lite del primo grado liquidate, previa compensazione per un terzo, definitivamente in euro 650,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente, antistatario.
2. Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate CP_1 in euro 250,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente, antistatario.
Così deciso in Napoli l'11.11.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone