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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1089/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1089/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Parte_1 C.F._1 via Tisia n. 24, presso lo studio dell'avv. ANNA FERLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P.IVA: – C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, E,
PER ESSA, QUALE PROCURATRICE, (P.IVA: – C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE ZURLO e dall'avv. ANDREA ORNATI, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio ha chiesto revocarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1948/2020 con il quale il Tribunale di Siracusa le aveva ingiunto di pagare ad CP_1
– e, per essa, quale procuratrice, – la somma di €. 65.455,34, oltre accessori e
[...] Controparte_2
spese del procedimento monitorio, in dipendenza di contratto di credito stipulato originariamente con
Controparte_3
A supporto della propria prospettazione l'opponente ha sostenuto: - di non aver sottoscritto il testo contrattuale posto da controparte alla base della domanda d'ingiunzione;
- che il contratto sotteso al ricorso monitorio sarebbe stato prodotto esclusivamente in copia, non munita di attestazione di conformità all'originale, priva di data, incompleta nei suoi elementi essenziali ed illeggibile nelle sue clausole;
- la insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per la emissione del decreto ingiuntivo, stante la mancata corrispondenza tra il numero di rapporto indicato nella domanda d'ingiunzione e quello riportato dalla documentazione prodotta dalla società ingiungente;
- la nullità del contratto sotteso al ricorso monitorio per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, con specifico riguardo all'importo finanziato ed all'ammontare complessivo da restituire, nonché per omessa specificazione delle modalità di restituzione, del T.A.E.G. e degli oneri di mora;
- che la società ingiungente non avrebbe dimostrato di essere titolare del credito azionato, non essendo in particolare stati prodotti documenti idonei a dar conto del contenuto della cessione intercorsa tra
(o Agos Ducato s.p.a.) e Banca Ifis s.p.a., individuata da quale Controparte_3 Controparte_1
propria dante causa;
- la illegittimità degli interessi moratori addebitati, non rinvenendosi alcuna pattuizione in proposito nel prodotto testo contrattuale;
- che il credito oggetto di causa si sarebbe integralmente prescritto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio – e, per essa, quale Controparte_1
procuratrice, -, chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione. Controparte_2
Concessa solo parzialmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed espletata con esito negativo la mediazione, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica grafologica.
Tentata inutilmente la conciliazione e non essendo necessaria altra istruttoria, il procedimento è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui esso è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta per l'assorbente ragione della mancata prova, da parte della società ingiungente, della titolarità del credito azionato con il ricorso monitorio.
In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, spetta alla parte opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre è invece compito di quest'ultima fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533). Così ricostruito l'onere probatorio gravante sul creditore, rientra tra le circostanze che lo stesso è tenuto a provare anche la titolarità del credito fatto valere.
In linea con la superiore impostazione, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
I 2.3.2016, n. 4116).
Venendo al caso di specie, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 18.2.2017 emerge che CP_1 ha acquistato da Banca Ifis s.p.a. svariati crediti, tra cui quelli ceduti a quest'ultima da Agos
[...]
Ducato s.p.a. e da mediante molteplici atti di cessione individuati attraverso Controparte_3
l'indicazione della data di perfezionamento (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio).
Di tali negozi di trasferimento tuttavia non è stata fornita adeguata prova.
Con riguardo a siffatti atti traslativi intercorsi tra Agos Ducato s.p.a. o e Banca Controparte_3
Ifis s.p.a. non è stato in primo luogo prodotto il contratto di cessione.
In assenza di prova diretta sul contenuto di quest'ultimo, occorre poi chiedersi se gli elementi raccolti in giudizio consentano di ritenere dimostrata in via presuntiva la inclusione del credito oggetto di causa in uno dei suddetti negozi di trasferimento.
Anche in tale materia, infatti, deve considerarsi lecito il ricorso alle presunzioni, avendo il Supremo
Collegio evidenziato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (così Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944; v. già Cass. Civ.
Sez. I 28.2.2020, n. 5617, per cui “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”).
Al superiore quesito deve fornirsi risposta negativa.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Con specifico riguardo alla materia in esame, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v.
Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, il contenuto delle cessioni intercorse tra Agos Ducato s.p.a. o Controparte_3
e Banca Ifis s.p.a. non risulta in alcun modo ricostruibile attraverso il ricorso alle pubblicazioni
[...]
effettuate nella Gazzetta Ufficiale.
Di tali specifici trasferimenti, infatti, non sono stati depositati in giudizio gli avvisi pubblicati ex art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993.
L'unico documento formato ai sensi di siffatta norma investe la successiva operazione intercorsa tra e la citata Banca Ifis s.p.a. e non reca indicazione analitica dei criteri di individuazione Controparte_1
delle posizioni creditorie ricomprese nelle richiamate cessioni effettuate in favore di quest'ultima da
Agos e da CP_3 Controparte_3 Nessun altro significativo elemento valorizzabile quale indice presuntivo può poi ritenersi acquisito in giudizio.
Non dirimente appare anzitutto la raccomandata di cessione invocata da parte opposta (v. all. 6 del ricorso monitorio).
In essa, invero, si rinvengono esclusivamente comunicazioni provenienti da e da Banca Controparte_1
Ifis s.p.a. mentre non si riscontra alcuna dichiarazione della società che ha assunto il ruolo di cedente nella pregressa operazione traslativa, da identificarsi – come si è visto – in Agos Ducato s.p.a. o in
Controparte_3
Neppure decisivo può considerarsi il documento denominato “estratto conto”.
Quest'ultimo, pur riportando nella intestazione la denominazione di Agos Ducato s.p.a. – senza che sia precisato come essa si sia avvicendata a con cui era stato stipulato il Controparte_3
contratto oggetto di causa (v. all. 4 del ricorso monitorio) -, non reca alcuna sottoscrizione (v. pagg.
1-8 dell'all. 5 del ricorso monitorio).
Il suddetto allegato, oltretutto, individua quale “data di efficacia della cessione del credito” il
31.8.2013, che non corrisponde cronologicamente ad alcuna delle operazioni traslative intercorse tra Agos Ducato s.p.a. o e Banca Ifis s.p.a., singolarmente richiamate Controparte_3 nell'unico avviso redatto ex art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 relativo alla cessione operata da quest'ultima in favore di (cfr. pag. 1 dell'all. 5 del ricorso monitorio, in cui si riporta Controparte_1 la data del 31.8.2013, e pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, contenente l'avviso della cessione intercorsa tra e Banca Ifis s.p.a., pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.2.2017, che fa Controparte_1 menzione dei soli trasferimenti operati in favore di quest'ultima da Agos Ducato s.p.a. in data
23.4.2008, 24.11.2009, 27.4.2010, 24.9.2010, 26.9.2011 e 22.12.2015 e da in Controparte_3
data 19.12.1997, 18.12.1998, 16.12.1999, 28.12.2000, 28.6.2001, 13.12.2001, 20.6.2002,
19.12.2002, 18.12.2003, 14.12.2004, 27.11.2009 e 24.12.2009).
Infine, non risolutivo appare il documento denominato “lista crediti ceduti”, atteso che esso non reca alcuna sottoscrizione né alcuna data (v. all. 8 del ricorso monitorio).
Il deficit probatorio sopra evidenziato è stato specificamente portato all'attenzione dell'opposta dall'ingiunta che, fin dalla citazione introduttiva dell'odierno giudizio, ha Parte_1 testualmente affermato: “dall'esame della documentazione della ricorrente allegata alla fase monitoria, emerge che non è stato prodotto alcun documento teso a provare l'effettiva cessione del credito da parte del primo soggetto titolare del presunto credito, ovvero prima dalla Controparte_3 alla Agos Ducato s.p.a., poi da quest'ultima alla Banca Ifis s.p.a. e ancora da quest'ultima con
[...]
la e che nello specifico tra i crediti ceduti in blocco ad fosse compreso Controparte_1 Controparte_1 proprio e tra gli altri quello correlabile al finanziamento oggetto della presente causa” (v. pagg. 3-
4 della citazione in opposizione).
Pur nondimeno, con la comparsa di costituzione e risposta l'opposta si è limitata a produrre raccomandate inoltrate da da Banca Ifis s.p.a. e da (v. all. 4, 6 e 8 Controparte_1 Controparte_2
della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), che nessuna indicazione forniscono sul pregresso trasferimento operato da Agos Ducato s.p.a. o da Controparte_3
Ancora, la creditrice ingiungente nulla ha depositato con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c.
Non potendosi per quanto sopra ritenere provato che Banca Ifis s.p.a. abbia acquistato da Agos
Ducato s.p.a. o da il credito vantato nei confronti di e lo abbia Controparte_3 Parte_1 poi legittimamente ceduto a quest'ultima – gravata, come si è visto, dall'onere della Controparte_1
prova del titolo – deve reputarsi soccombente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
Donde la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Essendosi rivelata fondata la contestazione mossa dall'ingiunta in merito alla titolarità del credito azionato da controparte, rimane assorbita ogni considerazione relativa alle ulteriori doglianze articolate da parte opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opposta.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
Dal momento che risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, – Parte_1 Controparte_1
e, per essa, quale procuratrice, - va condannata a pagare le spese in favore dello Stato, Controparte_2
senza alcuna dimidiazione.
Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Civ. Sez. II
11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Civ. Sez. II 3.1.2020, n. 19).
I costi della consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidati, vanno posti definitivamente a carico di – e, per essa, quale procuratrice, -, poiché soccombente. Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1089/2021, ogni altra questione assorbita:
- in accoglimento della opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1948/2020, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna – e, per essa, quale procuratrice, – a pagare in favore di Controparte_1 Controparte_2
– e, per essa, in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 – le Parte_1 spese di lite, che liquida in €. 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone in via definitiva i costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come già in atti liquidati, a carico di e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Siracusa, il 12.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1089/2021 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Parte_1 C.F._1 via Tisia n. 24, presso lo studio dell'avv. ANNA FERLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P.IVA: – C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, E,
PER ESSA, QUALE PROCURATRICE, (P.IVA: – C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELE ZURLO e dall'avv. ANDREA ORNATI, giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la citazione introduttiva del presente giudizio ha chiesto revocarsi il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1948/2020 con il quale il Tribunale di Siracusa le aveva ingiunto di pagare ad CP_1
– e, per essa, quale procuratrice, – la somma di €. 65.455,34, oltre accessori e
[...] Controparte_2
spese del procedimento monitorio, in dipendenza di contratto di credito stipulato originariamente con
Controparte_3
A supporto della propria prospettazione l'opponente ha sostenuto: - di non aver sottoscritto il testo contrattuale posto da controparte alla base della domanda d'ingiunzione;
- che il contratto sotteso al ricorso monitorio sarebbe stato prodotto esclusivamente in copia, non munita di attestazione di conformità all'originale, priva di data, incompleta nei suoi elementi essenziali ed illeggibile nelle sue clausole;
- la insussistenza delle condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per la emissione del decreto ingiuntivo, stante la mancata corrispondenza tra il numero di rapporto indicato nella domanda d'ingiunzione e quello riportato dalla documentazione prodotta dalla società ingiungente;
- la nullità del contratto sotteso al ricorso monitorio per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, con specifico riguardo all'importo finanziato ed all'ammontare complessivo da restituire, nonché per omessa specificazione delle modalità di restituzione, del T.A.E.G. e degli oneri di mora;
- che la società ingiungente non avrebbe dimostrato di essere titolare del credito azionato, non essendo in particolare stati prodotti documenti idonei a dar conto del contenuto della cessione intercorsa tra
(o Agos Ducato s.p.a.) e Banca Ifis s.p.a., individuata da quale Controparte_3 Controparte_1
propria dante causa;
- la illegittimità degli interessi moratori addebitati, non rinvenendosi alcuna pattuizione in proposito nel prodotto testo contrattuale;
- che il credito oggetto di causa si sarebbe integralmente prescritto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio – e, per essa, quale Controparte_1
procuratrice, -, chiedendo il rigetto dell'avversaria opposizione. Controparte_2
Concessa solo parzialmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed espletata con esito negativo la mediazione, la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica grafologica.
Tentata inutilmente la conciliazione e non essendo necessaria altra istruttoria, il procedimento è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni in cui esso è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta per l'assorbente ragione della mancata prova, da parte della società ingiungente, della titolarità del credito azionato con il ricorso monitorio.
In via preliminare, occorre ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, spetta alla parte opposta – attrice in senso sostanziale – dimostrare il titolo fatto valere ed allegare l'inadempimento di controparte, mentre è invece compito di quest'ultima fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533). Così ricostruito l'onere probatorio gravante sul creditore, rientra tra le circostanze che lo stesso è tenuto a provare anche la titolarità del credito fatto valere.
In linea con la superiore impostazione, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che spetta a colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 il compito di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione della posizione creditoria oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez.
I 2.3.2016, n. 4116).
Venendo al caso di specie, dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 18.2.2017 emerge che CP_1 ha acquistato da Banca Ifis s.p.a. svariati crediti, tra cui quelli ceduti a quest'ultima da Agos
[...]
Ducato s.p.a. e da mediante molteplici atti di cessione individuati attraverso Controparte_3
l'indicazione della data di perfezionamento (v. pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio).
Di tali negozi di trasferimento tuttavia non è stata fornita adeguata prova.
Con riguardo a siffatti atti traslativi intercorsi tra Agos Ducato s.p.a. o e Banca Controparte_3
Ifis s.p.a. non è stato in primo luogo prodotto il contratto di cessione.
In assenza di prova diretta sul contenuto di quest'ultimo, occorre poi chiedersi se gli elementi raccolti in giudizio consentano di ritenere dimostrata in via presuntiva la inclusione del credito oggetto di causa in uno dei suddetti negozi di trasferimento.
Anche in tale materia, infatti, deve considerarsi lecito il ricorso alle presunzioni, avendo il Supremo
Collegio evidenziato che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (così Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944; v. già Cass. Civ.
Sez. I 28.2.2020, n. 5617, per cui “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”).
Al superiore quesito deve fornirsi risposta negativa.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646).
Ancora, in tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Con specifico riguardo alla materia in esame, la giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse
e approfondite notizie”, sicché, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v.
Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”).
Nel caso di specie, il contenuto delle cessioni intercorse tra Agos Ducato s.p.a. o Controparte_3
e Banca Ifis s.p.a. non risulta in alcun modo ricostruibile attraverso il ricorso alle pubblicazioni
[...]
effettuate nella Gazzetta Ufficiale.
Di tali specifici trasferimenti, infatti, non sono stati depositati in giudizio gli avvisi pubblicati ex art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993.
L'unico documento formato ai sensi di siffatta norma investe la successiva operazione intercorsa tra e la citata Banca Ifis s.p.a. e non reca indicazione analitica dei criteri di individuazione Controparte_1
delle posizioni creditorie ricomprese nelle richiamate cessioni effettuate in favore di quest'ultima da
Agos e da CP_3 Controparte_3 Nessun altro significativo elemento valorizzabile quale indice presuntivo può poi ritenersi acquisito in giudizio.
Non dirimente appare anzitutto la raccomandata di cessione invocata da parte opposta (v. all. 6 del ricorso monitorio).
In essa, invero, si rinvengono esclusivamente comunicazioni provenienti da e da Banca Controparte_1
Ifis s.p.a. mentre non si riscontra alcuna dichiarazione della società che ha assunto il ruolo di cedente nella pregressa operazione traslativa, da identificarsi – come si è visto – in Agos Ducato s.p.a. o in
Controparte_3
Neppure decisivo può considerarsi il documento denominato “estratto conto”.
Quest'ultimo, pur riportando nella intestazione la denominazione di Agos Ducato s.p.a. – senza che sia precisato come essa si sia avvicendata a con cui era stato stipulato il Controparte_3
contratto oggetto di causa (v. all. 4 del ricorso monitorio) -, non reca alcuna sottoscrizione (v. pagg.
1-8 dell'all. 5 del ricorso monitorio).
Il suddetto allegato, oltretutto, individua quale “data di efficacia della cessione del credito” il
31.8.2013, che non corrisponde cronologicamente ad alcuna delle operazioni traslative intercorse tra Agos Ducato s.p.a. o e Banca Ifis s.p.a., singolarmente richiamate Controparte_3 nell'unico avviso redatto ex art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 relativo alla cessione operata da quest'ultima in favore di (cfr. pag. 1 dell'all. 5 del ricorso monitorio, in cui si riporta Controparte_1 la data del 31.8.2013, e pag. 2 dell'all. 1 del ricorso monitorio, contenente l'avviso della cessione intercorsa tra e Banca Ifis s.p.a., pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.2.2017, che fa Controparte_1 menzione dei soli trasferimenti operati in favore di quest'ultima da Agos Ducato s.p.a. in data
23.4.2008, 24.11.2009, 27.4.2010, 24.9.2010, 26.9.2011 e 22.12.2015 e da in Controparte_3
data 19.12.1997, 18.12.1998, 16.12.1999, 28.12.2000, 28.6.2001, 13.12.2001, 20.6.2002,
19.12.2002, 18.12.2003, 14.12.2004, 27.11.2009 e 24.12.2009).
Infine, non risolutivo appare il documento denominato “lista crediti ceduti”, atteso che esso non reca alcuna sottoscrizione né alcuna data (v. all. 8 del ricorso monitorio).
Il deficit probatorio sopra evidenziato è stato specificamente portato all'attenzione dell'opposta dall'ingiunta che, fin dalla citazione introduttiva dell'odierno giudizio, ha Parte_1 testualmente affermato: “dall'esame della documentazione della ricorrente allegata alla fase monitoria, emerge che non è stato prodotto alcun documento teso a provare l'effettiva cessione del credito da parte del primo soggetto titolare del presunto credito, ovvero prima dalla Controparte_3 alla Agos Ducato s.p.a., poi da quest'ultima alla Banca Ifis s.p.a. e ancora da quest'ultima con
[...]
la e che nello specifico tra i crediti ceduti in blocco ad fosse compreso Controparte_1 Controparte_1 proprio e tra gli altri quello correlabile al finanziamento oggetto della presente causa” (v. pagg. 3-
4 della citazione in opposizione).
Pur nondimeno, con la comparsa di costituzione e risposta l'opposta si è limitata a produrre raccomandate inoltrate da da Banca Ifis s.p.a. e da (v. all. 4, 6 e 8 Controparte_1 Controparte_2
della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), che nessuna indicazione forniscono sul pregresso trasferimento operato da Agos Ducato s.p.a. o da Controparte_3
Ancora, la creditrice ingiungente nulla ha depositato con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c.
Non potendosi per quanto sopra ritenere provato che Banca Ifis s.p.a. abbia acquistato da Agos
Ducato s.p.a. o da il credito vantato nei confronti di e lo abbia Controparte_3 Parte_1 poi legittimamente ceduto a quest'ultima – gravata, come si è visto, dall'onere della Controparte_1
prova del titolo – deve reputarsi soccombente, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c.
Donde la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Essendosi rivelata fondata la contestazione mossa dall'ingiunta in merito alla titolarità del credito azionato da controparte, rimane assorbita ogni considerazione relativa alle ulteriori doglianze articolate da parte opponente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opposta.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificato dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per le fasi di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa azionata e disattesa (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
Dal momento che risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, – Parte_1 Controparte_1
e, per essa, quale procuratrice, - va condannata a pagare le spese in favore dello Stato, Controparte_2
senza alcuna dimidiazione.
Ed infatti, in conformità all'indirizzo espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Civ. Sez. II
11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Civ. Sez. II 3.1.2020, n. 19).
I costi della consulenza tecnica d'ufficio, per come in atti già liquidati, vanno posti definitivamente a carico di – e, per essa, quale procuratrice, -, poiché soccombente. Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1089/2021, ogni altra questione assorbita:
- in accoglimento della opposizione proposta da , revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1948/2020, emesso dal Tribunale di Siracusa, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna – e, per essa, quale procuratrice, – a pagare in favore di Controparte_1 Controparte_2
– e, per essa, in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 – le Parte_1 spese di lite, che liquida in €. 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- pone in via definitiva i costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata, per come già in atti liquidati, a carico di e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Siracusa, il 12.4.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti