TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15836 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38677/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38677/2024
TRA
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 12 novembre 2025, alle ore 10: 44 innanzi al Giudice dott.ssa IA RA TI, sono comparsi: ER e , l'avv. SALVATORE Parte_1 Parte_2
RD in sostituzione dell'avv. MAURO MALTESE ER , nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni. L'avv. Pappalardo, per parte ricorrente precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti e, dopo breve discussione orale, chiede che la causa sia decisa. Il Giudice differisce a fine udienza la decisione della causa da allegare al presente verbale.
Il Giudice
IA RA TI
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA RA TI, al termine della discussione orale svoltasi all'udienza del 12 novembre 2025 e all'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 38677/2024
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia n. 388, presso C.F._2 lo studio degli Avv.ti Mauro Maltese e Salvatore IA Pappalardo, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti. RICORRENTI E
(C.f. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE Avente ad oggetto: comodato CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_3 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
pagina 2 di 7 conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale Voglia: - previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente e previo esperimento, ove possibile del tentativo di mediazione, ordinare al SI. (CF: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente al VICOLO DEI MODELLI N. 61, l'immediata riconsegna dei boxes indicati in premessa ai legittimi proprietari superficiari e segnatamente:
- ai SI.ri e , il box auto sito in Roma, con accesso dalla Parte_1 Parte_2
Via Riccardo Bianchi n. 4 (00149) Roma, contrassegnato e distinto con il n. 11, individuato al catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1185, sub 11;
- alla SI.ra , il box auto sito in Roma, con accesso dalla Via Nicola Parte_2
Pellati n. 4 (00149) Roma, contrassegnato e distinto con il n. 30, individuato al Catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1186, sub 28;
- condannare il SI. (CF: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
01/05/1954 ed ivi residente al VICOLO DEI MODELLI N. 61, al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di indennità di occupazione, dell'importo di € 125,00 mensili per ciascun box auto, o della maggior o minore somma ritenuta di giustizia, dalla richiesta di restituzione al rilascio.” Hanno esposto:
- di essere fratelli germani e superficiari, nella misura di ½ ciascuno, del box auto sito in Roma, con accesso dalla Via Riccardo Bianchi n. 4, contrassegnato e distinto con il n. 11, individuato al catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1185, sub 11, per successione della madre, SI.ra ; ERsona_1
- che la ricorrente è, altresì, superficiaria, in via esclusiva, del box Parte_2 auto sito in Roma, con accesso dalla Via Nicola Pellati n. 4 contrassegnato e distinto con il n. 30, individuato al Catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1186, sub 28;
- di aver concesso in comodato d'uso i boxes auto sopra descritti nel 2019, su richiesta del resistente Controparte_1
- che nonostante la richiesta di restituzione dei predetti immobili avanzata, dapprima per le vie brevi e, successivamente, mediante raccomandata a.r. n. 200633925492 del 18.7.2024, il resistente, di fatto, si rendeva irreperibile;
- che è interesse e diritto dei ricorrenti ottenere la restituzione dei due box illegittimamente occupati, nonché il ristoro dei danni per illegittima occupazione pari ad euro 125,00 mensili per ciascun box, sulla scorta delle valutazioni OMI. Il resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 15 gennaio 2025.
pagina 3 di 7 Escussi i testi chiamati da parte ricorrente, la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione finale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 12 novembre 2025, con concessione del termine per note conclusive. All'esito della discussione orale la stessa è decisa ed allegata al verbale di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
* * * * * * * La domanda è fondata e merita accoglimento. Il rapporto istaurato tra le parti è senz'altro da qualificare come comodato che, come prescrive l'art. 1803 c.c., è un contratto essenzialmente gratuito che consiste nell'attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui. Il contratto di comodato infatti è un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante (ed a vantaggio del solo comodatario) quale strumento effettuale della costituzione di un diritto personale di godimento. E' un negozio attributivo, traslativo d'uso di godimento, ad efficacia meramente obbligatoria e si perfeziona con la consegna della cosa di cui il comodatario diventa detentore;
è a forma libera anche se lo stesso ha per oggetto beni immobili ed anche se di durata ultranovennale. Nel caso in cui non è stato fissato un termine per la restituzione del bene oggetto di comodato, si è in presenza della fattispecie di cui all'articolo 1810 c.c. (comodato c.d.
“precario”) sicché il comodatario è tenuto alla restituzione su semplice richiesta del comodante. Ne consegue che laddove il comodante abbia esercitato, come nel caso in esame, il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi immediatamente cessato. Ora, in difetto di contratto di comodato scritto cui fare riferimento, la causa va decisa ricorrendo ai comuni principi sull'onere della prova. E' da premettere che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta consegna della cosa (in questo caso l'immobile) e il rifiuto di restituzione del bene, spettando al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Orbene, nel caso in esame, l'avvenuta consegna dei beni e l'attuale occupazione degli stessi da parte del resistente si desume chiaramente dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio (udienza del 2.7.2025) dove i due testi escussi, Testimone_1
(amministratore dello stabile condominiale di Via Riccardo Bianchi n. 4 ove è situato il pagina 4 di 7 box n. 11) e (portiere dello stabile condominiale di Via Felice Poggi n. 39 Tes_2 ove è situato il box n. 30) hanno entrambi dichiarato di aver visto recentemente il sig. occupare i due box che detiene da più di quattro anni. CP_1
Tali testimonianze hanno piena valenza dimostrativa sia per la concordanza delle dichiarazioni rese, sia per l'attendibilità dei resoconti offerti. In tema di termine di durata la Suprema Corte ha affermato che “nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano “ab origine” di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante, a norma del medesimo ar. 1810 c.c.” (cfr. C. Cass. 15877/2013 e C. Cass. 3168/2011). In altri termini, ove la durata del contratto non sia stata convenzionalmente stabilita, né la stessa possa determinarsi sulla base dell'uso previsto, la richiamata disposizione di cui all'art. 1810 c.c. riconnette la cessazione del vincolo esclusivamente alla volontà del comodante al fine di evitare che il rapporto medesimo possa protrarsi all'infinito con immotivato pregiudizio dei diritti di quest'ultimo. Nel caso di specie, dunque, si è in presenza di un comodato c.d. precario in relazione al quale i comodanti hanno formalmente richiesto la restituzione di entrambi i box con la comunicazione del 18.7.2024, beni che non sono stati restituiti e che sono tuttora occupati dal resistente. ERtanto, tenuto conto di tali evidenze, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, va dichiarato cessato il contratto di comodato interpartes e, per l'effetto, poiché il resistente detiene beni altrui sine titulo, va condannato a Controparte_1 rilasciare, in favore dei ricorrenti, superficiari nella misura di ½ ciascuno, il box sito in Roma, Via Riccardo Bianchi n. 4, contrassegnato e distinto con il n. 11 (individuato al catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1185, sub 11) e alla SI.ra Parte_2
, il box auto sito in Roma, Via Nicola Pellati n. 4 , contrassegnato e distinto con il
[...]
n. 30, (individuato al Catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1186, sub 28) libero e vuoto di persone e di cose, anche interposte, di sua pertinenza. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile basata su presupposto che nella specie il danno sia in re ipsa, vanno richiamati i principi di diritto enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite (le pronunce gemelle S.S.U.U. n. 33645/2022 e S.S.U.U. n. 33659/2022) investita del compito di dirimere precedenti contrasti giurisprudenziali e chiarire l'annosa questione della prova del pagina 5 di 7 danno nell'ipotesi di occupazione abusiva di immobili, in particolare se, in tale materia, il pregiudizio debba o meno considerarsi in re ipsa. Tre sono i principi di diritto enunciati dalla Corte:
1. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
2. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";
3. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato". Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, pertanto, fondamento del danno emergente risarcibile in ipotesi di occupazione sine titulo è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene da parte del proprietario, considerata come conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto di proprietà. ERtanto, una volta che il proprietario abbia allegato la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, il danno emergente si presume, e, se non provato nel suo specifico ammontare, può essere liquidato in via equitativa dal giudice, se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato. Tuttavia, il risarcimento del danno non è sottratto all'onere di allegazione specifica. Il proprietario spogliato del bene avrà dunque l'onere di provare la mancata possibilità di locare o vendere l'immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha in alcun modo allegato (né tantomeno provato) di aver subito un danno dalla mancata disponibilità dell'immobile (sotto il profilo del non averne potuto godere direttamente, ovvero sotto il profilo della perdita di potenziali canoni di locazione avendo l'intenzione di metterlo a reddito, o altro). I ricorrenti si sono limitati a richiedere la condanna di controparte al pagamento di una somma parametrata al valore locatizio dell'immobile (ed anche di tale elemento ha fornito solo dei parametri non supportati da alcun documento utile alla sua quantificazione).
pagina 6 di 7 L'onere di provare il danno può essere si assolto con il ricorso a presunzioni semplici, ma è necessario che siano almeno dedotti i fatti che attraverso l'adempimento di tale onere devono essere accertati. Poiché nel caso di specie ciò non è avvenuto, la domanda risarcitoria va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, letti gli artt. 426 e 429 c.p.c., così provvede:
- dichiara cessato il contratto di comodato concluso tra le parti e per l'effetto, condanna a rilasciare, in favore di e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, il box sito in Roma, Via Riccardo Bianchi n. 4, contrassegnato e distinto
[...] con il n. 11 (individuato al catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1185, sub 11) ed in favore di , il box auto sito in Roma, Via Nicola Parte_2
Pellati n. 4 contrassegnato e distinto con il n. 30, (individuato al Catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1186, sub 28) libero e vuoto di persone e cose;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti;
- condanna alla refusione, in favore dei ricorrenti delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 6.164,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Sentenza resa in Roma il 12 novembre 2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ed allegata al verbale di causa chiuso alle ore 13:00
Il Giudice
IA RA TI
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38677/2024
TRA
Parte_1
Parte_2
RICORRENTI E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 12 novembre 2025, alle ore 10: 44 innanzi al Giudice dott.ssa IA RA TI, sono comparsi: ER e , l'avv. SALVATORE Parte_1 Parte_2
RD in sostituzione dell'avv. MAURO MALTESE ER , nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice invita le parti presenti a precisare le conclusioni. L'avv. Pappalardo, per parte ricorrente precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle in atti e, dopo breve discussione orale, chiede che la causa sia decisa. Il Giudice differisce a fine udienza la decisione della causa da allegare al presente verbale.
Il Giudice
IA RA TI
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA RA TI, al termine della discussione orale svoltasi all'udienza del 12 novembre 2025 e all'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 38677/2024
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia n. 388, presso C.F._2 lo studio degli Avv.ti Mauro Maltese e Salvatore IA Pappalardo, che li rappresentano e difendono, come da procura in atti. RICORRENTI E
(C.f. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE Avente ad oggetto: comodato CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447bis c.p.c. i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_3 convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
pagina 2 di 7 conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale Voglia: - previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente e previo esperimento, ove possibile del tentativo di mediazione, ordinare al SI. (CF: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente al VICOLO DEI MODELLI N. 61, l'immediata riconsegna dei boxes indicati in premessa ai legittimi proprietari superficiari e segnatamente:
- ai SI.ri e , il box auto sito in Roma, con accesso dalla Parte_1 Parte_2
Via Riccardo Bianchi n. 4 (00149) Roma, contrassegnato e distinto con il n. 11, individuato al catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1185, sub 11;
- alla SI.ra , il box auto sito in Roma, con accesso dalla Via Nicola Parte_2
Pellati n. 4 (00149) Roma, contrassegnato e distinto con il n. 30, individuato al Catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1186, sub 28;
- condannare il SI. (CF: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
01/05/1954 ed ivi residente al VICOLO DEI MODELLI N. 61, al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di indennità di occupazione, dell'importo di € 125,00 mensili per ciascun box auto, o della maggior o minore somma ritenuta di giustizia, dalla richiesta di restituzione al rilascio.” Hanno esposto:
- di essere fratelli germani e superficiari, nella misura di ½ ciascuno, del box auto sito in Roma, con accesso dalla Via Riccardo Bianchi n. 4, contrassegnato e distinto con il n. 11, individuato al catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1185, sub 11, per successione della madre, SI.ra ; ERsona_1
- che la ricorrente è, altresì, superficiaria, in via esclusiva, del box Parte_2 auto sito in Roma, con accesso dalla Via Nicola Pellati n. 4 contrassegnato e distinto con il n. 30, individuato al Catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1186, sub 28;
- di aver concesso in comodato d'uso i boxes auto sopra descritti nel 2019, su richiesta del resistente Controparte_1
- che nonostante la richiesta di restituzione dei predetti immobili avanzata, dapprima per le vie brevi e, successivamente, mediante raccomandata a.r. n. 200633925492 del 18.7.2024, il resistente, di fatto, si rendeva irreperibile;
- che è interesse e diritto dei ricorrenti ottenere la restituzione dei due box illegittimamente occupati, nonché il ristoro dei danni per illegittima occupazione pari ad euro 125,00 mensili per ciascun box, sulla scorta delle valutazioni OMI. Il resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 15 gennaio 2025.
pagina 3 di 7 Escussi i testi chiamati da parte ricorrente, la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione finale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del 12 novembre 2025, con concessione del termine per note conclusive. All'esito della discussione orale la stessa è decisa ed allegata al verbale di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
* * * * * * * La domanda è fondata e merita accoglimento. Il rapporto istaurato tra le parti è senz'altro da qualificare come comodato che, come prescrive l'art. 1803 c.c., è un contratto essenzialmente gratuito che consiste nell'attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui. Il contratto di comodato infatti è un negozio gratuito con attribuzione patrimoniale a carico del solo comodante (ed a vantaggio del solo comodatario) quale strumento effettuale della costituzione di un diritto personale di godimento. E' un negozio attributivo, traslativo d'uso di godimento, ad efficacia meramente obbligatoria e si perfeziona con la consegna della cosa di cui il comodatario diventa detentore;
è a forma libera anche se lo stesso ha per oggetto beni immobili ed anche se di durata ultranovennale. Nel caso in cui non è stato fissato un termine per la restituzione del bene oggetto di comodato, si è in presenza della fattispecie di cui all'articolo 1810 c.c. (comodato c.d.
“precario”) sicché il comodatario è tenuto alla restituzione su semplice richiesta del comodante. Ne consegue che laddove il comodante abbia esercitato, come nel caso in esame, il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi immediatamente cessato. Ora, in difetto di contratto di comodato scritto cui fare riferimento, la causa va decisa ricorrendo ai comuni principi sull'onere della prova. E' da premettere che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta consegna della cosa (in questo caso l'immobile) e il rifiuto di restituzione del bene, spettando al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Orbene, nel caso in esame, l'avvenuta consegna dei beni e l'attuale occupazione degli stessi da parte del resistente si desume chiaramente dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio (udienza del 2.7.2025) dove i due testi escussi, Testimone_1
(amministratore dello stabile condominiale di Via Riccardo Bianchi n. 4 ove è situato il pagina 4 di 7 box n. 11) e (portiere dello stabile condominiale di Via Felice Poggi n. 39 Tes_2 ove è situato il box n. 30) hanno entrambi dichiarato di aver visto recentemente il sig. occupare i due box che detiene da più di quattro anni. CP_1
Tali testimonianze hanno piena valenza dimostrativa sia per la concordanza delle dichiarazioni rese, sia per l'attendibilità dei resoconti offerti. In tema di termine di durata la Suprema Corte ha affermato che “nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano “ab origine” di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante, a norma del medesimo ar. 1810 c.c.” (cfr. C. Cass. 15877/2013 e C. Cass. 3168/2011). In altri termini, ove la durata del contratto non sia stata convenzionalmente stabilita, né la stessa possa determinarsi sulla base dell'uso previsto, la richiamata disposizione di cui all'art. 1810 c.c. riconnette la cessazione del vincolo esclusivamente alla volontà del comodante al fine di evitare che il rapporto medesimo possa protrarsi all'infinito con immotivato pregiudizio dei diritti di quest'ultimo. Nel caso di specie, dunque, si è in presenza di un comodato c.d. precario in relazione al quale i comodanti hanno formalmente richiesto la restituzione di entrambi i box con la comunicazione del 18.7.2024, beni che non sono stati restituiti e che sono tuttora occupati dal resistente. ERtanto, tenuto conto di tali evidenze, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, va dichiarato cessato il contratto di comodato interpartes e, per l'effetto, poiché il resistente detiene beni altrui sine titulo, va condannato a Controparte_1 rilasciare, in favore dei ricorrenti, superficiari nella misura di ½ ciascuno, il box sito in Roma, Via Riccardo Bianchi n. 4, contrassegnato e distinto con il n. 11 (individuato al catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1185, sub 11) e alla SI.ra Parte_2
, il box auto sito in Roma, Via Nicola Pellati n. 4 , contrassegnato e distinto con il
[...]
n. 30, (individuato al Catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1186, sub 28) libero e vuoto di persone e di cose, anche interposte, di sua pertinenza. Quanto alla domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile basata su presupposto che nella specie il danno sia in re ipsa, vanno richiamati i principi di diritto enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite (le pronunce gemelle S.S.U.U. n. 33645/2022 e S.S.U.U. n. 33659/2022) investita del compito di dirimere precedenti contrasti giurisprudenziali e chiarire l'annosa questione della prova del pagina 5 di 7 danno nell'ipotesi di occupazione abusiva di immobili, in particolare se, in tale materia, il pregiudizio debba o meno considerarsi in re ipsa. Tre sono i principi di diritto enunciati dalla Corte:
1. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta";
2. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato";
3. "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato". Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, pertanto, fondamento del danno emergente risarcibile in ipotesi di occupazione sine titulo è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene da parte del proprietario, considerata come conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto di proprietà. ERtanto, una volta che il proprietario abbia allegato la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, il danno emergente si presume, e, se non provato nel suo specifico ammontare, può essere liquidato in via equitativa dal giudice, se del caso, adottando come parametro il canone di locazione di mercato. Tuttavia, il risarcimento del danno non è sottratto all'onere di allegazione specifica. Il proprietario spogliato del bene avrà dunque l'onere di provare la mancata possibilità di locare o vendere l'immobile ad un prezzo superiore a quello di mercato. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha in alcun modo allegato (né tantomeno provato) di aver subito un danno dalla mancata disponibilità dell'immobile (sotto il profilo del non averne potuto godere direttamente, ovvero sotto il profilo della perdita di potenziali canoni di locazione avendo l'intenzione di metterlo a reddito, o altro). I ricorrenti si sono limitati a richiedere la condanna di controparte al pagamento di una somma parametrata al valore locatizio dell'immobile (ed anche di tale elemento ha fornito solo dei parametri non supportati da alcun documento utile alla sua quantificazione).
pagina 6 di 7 L'onere di provare il danno può essere si assolto con il ricorso a presunzioni semplici, ma è necessario che siano almeno dedotti i fatti che attraverso l'adempimento di tale onere devono essere accertati. Poiché nel caso di specie ciò non è avvenuto, la domanda risarcitoria va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, letti gli artt. 426 e 429 c.p.c., così provvede:
- dichiara cessato il contratto di comodato concluso tra le parti e per l'effetto, condanna a rilasciare, in favore di e Controparte_1 Parte_2 Parte_1
, il box sito in Roma, Via Riccardo Bianchi n. 4, contrassegnato e distinto
[...] con il n. 11 (individuato al catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1185, sub 11) ed in favore di , il box auto sito in Roma, Via Nicola Parte_2
Pellati n. 4 contrassegnato e distinto con il n. 30, (individuato al Catasto del Comune di Roma al foglio 795, part. 1186, sub 28) libero e vuoto di persone e cose;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti;
- condanna alla refusione, in favore dei ricorrenti delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in euro 300,00 per esborsi ed euro 6.164,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Sentenza resa in Roma il 12 novembre 2025 ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ed allegata al verbale di causa chiuso alle ore 13:00
Il Giudice
IA RA TI
pagina 7 di 7