Art. 2.
Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi indicati all' art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , di produzione nazionale sara' riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, per gli stessi prodotti importati dall'estero si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto-legge. In tal caso per il movimento e la circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 del sopraindicato decreto-legge sia di fabbricazione nazionale -che importati dall'estero, si prescinde dall'applicazione del contrassegno e del cartellino previsti dall' art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 .
Fino a quando l'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi indicati all' art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 , di produzione nazionale sara' riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, per gli stessi prodotti importati dall'estero si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto-legge. In tal caso per il movimento e la circolazione dei prodotti di cui all'art. 1 del sopraindicato decreto-legge sia di fabbricazione nazionale -che importati dall'estero, si prescinde dall'applicazione del contrassegno e del cartellino previsti dall' art. 4 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 .