Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01050/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2026, proposto da
IL Da MP, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Munafò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1865/2022 del 17 maggio 2022 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa ST OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 23 gennaio 2026 la ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1865/2022 in data 17 maggio 2022, e ha chiesto che sia ordinato al Ministero convenuto di provvedere al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento del periodo di supplenza non contrattualizzato in forza della menzionata sentenza, “ oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al soddisfo ”.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, in quanto la notifica della sentenza da eseguire all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 31 luglio 2025, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La sentenza portata in esecuzione, inoltre, è passata in giudicato, come da attestazione versata in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto l’obbligo derivante dalla sentenza in epigrafe.
La domanda giudiziale merita, quindi, di essere accolta, anche per quanto concerne gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza (art. 112, comma 3, c.p.a.), mentre non può essere accolta quanto a: a) interessi per il periodo precedente al passaggio in giudicato, in quanto la sentenza del giudice ordinario azionata non reca alcuna statuizione in merito alla spettanza degli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 2020, n. 1865); b) rivalutazione monetaria, in quanto viene in rilievo un credito di valuta, per il quale la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, occorrendo una specifica allegazione del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma secondo, c.c., e il soddisfacimento del relativo onere probatorio.
Per l’effetto dell’accoglimento del ricorso nei termini sopra esplicitati deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1865/2022 in data 17 maggio 2022, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza si nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni sessanta.
Insediatosi, il commissario “ad acta” designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Seconda Sezione di questo Tribunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione ed ordina all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di sessanta giorni; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA ZI, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
ST OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST OL | DA ZI |
IL SEGRETARIO