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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14379 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32457/2024
tra
(C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Pomponi Tomei, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI di parte ricorrente: “a) pronunciare, ai sensi di legge, la cessazione del
matrimonio contratto tra il Signor e la Sig.ra in data 25.4.2009 e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro di stato civile dell'anno 2009, atto 00078, parte 2, serie A03,ordinando pagina 1 di 7 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare che
i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggior importanza
relativa all'educazione, l'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da
entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni,
mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata
separatamente; Le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà
vederle e tenerle con sé vorrà previo accordo con il genitore collocatario e compatibilmente con i Per_1
turni di lavoro del Signor e comunque, in caso di disaccordo per tre giorni consecutivi a Pt_1
settimana dalla domenica sera alle ore 19,00 ( prima di cena) sino al mercoledì mattina con
riaccompagno a scuola ed a fine settimana alterni dal sabato mattina sino alla domenica sera prima di
cena; Durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi ciascuno che dovranno essere concordati con
l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
Per metà delle festività scolastiche natalizie,
invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno;
Ad anni alterni per le
festività scolastiche pasquali, oppure per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti. Ad
anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
Per una settimana nel corso del periodo invernale, ad
anni alterni;
Per il compleanno della prole insieme ed in caso di disaccordo ad anni alterni;
c) la casa
coniugale sita in Roma, via Roccalumera 36 rimane assegnata al Signor con quanto in essa Pt_1
contenuto. d) I coniugi sono autonomi economicamente ed ognuno provvederà al proprio
mantenimento; e) Il Signor corrisponderà alla Signora per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie un assegno complessivo mensile pari ad €400,00, al domicilio dell'avente
diritti entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente presso sulla base degli indici
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. f) Le
spese straordinarie per la prole definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014
dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno. Le eventuali spese mediche e qualsiasi problematica di ordine scolastico (ivi comprese gite
scolastiche e/o fissazione di colloqui saranno comunicate tempestivamente tramite mail o whatsapp dai
genitori. g) L'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori h) Le parti prestano il reciproco
pagina 2 di 7 consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per
quelli dei figli minori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto con il 25.4.2009, con conferma CP_1
delle condizioni della separazione consensuale, salvo che per l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie, di cui domandava la riduzione da euro 500,00 mensili ad euro
400,00 mensili.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio in Roma il 25.4.2009; dalla predetta unione erano nate le figlie minori (il 4.12.2011) e Per_2
(il 13.12.2015); con decreto del 17.1.2022, il Tribunale di Roma aveva omologato le Per_3
condizioni della separazione consensuale dei coniugi che prevedevano l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori (con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre), l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, l'obbligo del padre di corrispondere un assegno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, pari ad euro 500,00, con diminuzione ad euro 400,00, dal momento che la avesse avuto la CP_1
possibilità di un cambiamento contrattuale in full time, oltre al 50% delle spese straordinarie;
da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 26.3.2025, compariva personalmente il solo ricorrente ed il Giudice Delegato,
stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in ragione della mancata comparizione di parte resistente, confermava le condizioni della separazione e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 25.9.2025.
Successivamente, il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
il merito della lite
Status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va accolta.
pagina 3 di 7 Ricorrono, infatti, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal ricorrente non può essere accolta,
in assenza di collocamento prevalente di figli minori e/o di convivenza di figli maggiorenni non autosufficienti.
Come noto, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio,
come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.l.vo n. 154 del 2013 -, è
subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti,
conviventi con i genitori (Cass. civ. n. 3015/2018).
La ratio protettiva della norma tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti.
Nel caso di specie, le figlie sono collocate in via prevalente presso la madre, la quale si è
allontanata dalla casa familiare, già da epoca precedente alla separazione.
Pertanto, la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente non può che essere rigettata, trovando applicazione il regime privatistico della proprietà.
Affidamento, collocamento e diritto di visita del padre
L'affidamento condiviso dei minori risulta la scelta preferita dal legislatore come la più
conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
Tanto premesso, le figlie e vanno affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori e collocate in via prevalente presso la madre, non ravvisandosi, nel caso di specie,
fattori ostativi alla suddetta modalità di affidamento.
pagina 4 di 7 Quanto al diritto di visita paterno, nulla osta alle modalità di frequentazione tra padre/figlie,
come già in precedenza statuite.
Pertanto, il padre potrà vedere le minori, secondo le modalità indicate in sede di separazione consensuale e confermate dal Giudice delegato con i provvedimenti temporanei ed urgenti
(ovvero il padre vedrà le minori quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e
compatibilmente con i turni di lavoro del Signor e comunque, in caso di disaccordo per tre Pt_1
giorni consecutivi a settimana dalla domenica sera alle ore 19,00 prima di cena sino al mercoledì
mattina con riaccompagno a scuola ed a fine settimana alterni dal sabato mattina sino alla domenica
sera prima di cena;
nonché: durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi ciascuno che dovranno
essere concordati con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
per metà delle festività
scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno;
ad
anni alterni per le festività scolastiche pasquali, oppure per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali
comprendenti. Ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
per una settimana nel corso del
periodo invernale, ad anni alterni;
per il compleanno della prole insieme ed in caso di disaccordo ad
anni alterni).
Assegno di mantenimento per le figlie
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole”; la crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Come insegna la Suprema Corte, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (v. sul punto, Cass. ord. 1 marzo pagina 5 di 7 Dalle buste paga depositate in atti risulta che il medesimo ha percepito nel giugno 2024 un reddito netto di € 1.078,00, nel luglio 2024 di € 1.089,00, nell'agosto 2024 di € 1.271,00, nel settembre ed ottobre 2024 pari ad € 1.084,00. (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Dagli estratti conto delle mensilità del 2024, in atti, si evince inoltre che il ricorrente ha sempre versato alla resistente per il mantenimento delle figlie minori la somma mensile di euro 500,00.
Parte ricorrente nulla ha dedotto sulla situazione economica e lavorativa della resistente.
Ciò posto, considerati i redditi del ricorrente, l'assenza di spese abitative, essendo rimasta la casa familiare nella sua disponibilità, le presumibili esigenze delle minori rapportate all'età, il tempo di permanenza presso ciascun genitore, appare congruo confermare in euro 500,00
mensili (euro 250.00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT, l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie, così come stabilito in sede di separazione.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per le figlie,
determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e della mancata costituzione in giudizio della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32457/2024, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Roma il 25.4.2009;
AFFIDA le figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, come indicato in parte motiva, qui da intendersi riportato e trascritto;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale, svolta da parte ricorrente;
pagina 6 di 7 PONE a carico del ricorrente il versamento della somma complessiva di euro 500.00, (euro
250.00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale ISTAT, indice F.O.I, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale;
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00078, parte 2, serie A03);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
IA MO RT NZ
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 n. 4811).
Nella specie, il ricorrente dichiara di essere lavoratore dipendente nella qualità di tassista presso la Soc. cooperativa Vittoria con retribuzione pari ad € 1064,00 mensili.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32457/2024
tra
(C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Pomponi Tomei, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI di parte ricorrente: “a) pronunciare, ai sensi di legge, la cessazione del
matrimonio contratto tra il Signor e la Sig.ra in data 25.4.2009 e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro di stato civile dell'anno 2009, atto 00078, parte 2, serie A03,ordinando pagina 1 di 7 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare che
i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggior importanza
relativa all'educazione, l'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da
entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni,
mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata
separatamente; Le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà
vederle e tenerle con sé vorrà previo accordo con il genitore collocatario e compatibilmente con i Per_1
turni di lavoro del Signor e comunque, in caso di disaccordo per tre giorni consecutivi a Pt_1
settimana dalla domenica sera alle ore 19,00 ( prima di cena) sino al mercoledì mattina con
riaccompagno a scuola ed a fine settimana alterni dal sabato mattina sino alla domenica sera prima di
cena; Durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi ciascuno che dovranno essere concordati con
l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
Per metà delle festività scolastiche natalizie,
invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno;
Ad anni alterni per le
festività scolastiche pasquali, oppure per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti. Ad
anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
Per una settimana nel corso del periodo invernale, ad
anni alterni;
Per il compleanno della prole insieme ed in caso di disaccordo ad anni alterni;
c) la casa
coniugale sita in Roma, via Roccalumera 36 rimane assegnata al Signor con quanto in essa Pt_1
contenuto. d) I coniugi sono autonomi economicamente ed ognuno provvederà al proprio
mantenimento; e) Il Signor corrisponderà alla Signora per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento delle figlie un assegno complessivo mensile pari ad €400,00, al domicilio dell'avente
diritti entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente presso sulla base degli indici
Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. f) Le
spese straordinarie per la prole definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014
dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno. Le eventuali spese mediche e qualsiasi problematica di ordine scolastico (ivi comprese gite
scolastiche e/o fissazione di colloqui saranno comunicate tempestivamente tramite mail o whatsapp dai
genitori. g) L'assegno unico sarà ripartito al 50% tra i genitori h) Le parti prestano il reciproco
pagina 2 di 7 consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per
quelli dei figli minori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 31.7.2024, chiedeva la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto con il 25.4.2009, con conferma CP_1
delle condizioni della separazione consensuale, salvo che per l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie, di cui domandava la riduzione da euro 500,00 mensili ad euro
400,00 mensili.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio in Roma il 25.4.2009; dalla predetta unione erano nate le figlie minori (il 4.12.2011) e Per_2
(il 13.12.2015); con decreto del 17.1.2022, il Tribunale di Roma aveva omologato le Per_3
condizioni della separazione consensuale dei coniugi che prevedevano l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori (con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre), l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, l'obbligo del padre di corrispondere un assegno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, pari ad euro 500,00, con diminuzione ad euro 400,00, dal momento che la avesse avuto la CP_1
possibilità di un cambiamento contrattuale in full time, oltre al 50% delle spese straordinarie;
da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
All'udienza del 26.3.2025, compariva personalmente il solo ricorrente ed il Giudice Delegato,
stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in ragione della mancata comparizione di parte resistente, confermava le condizioni della separazione e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 25.9.2025.
Successivamente, il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
il merito della lite
Status
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va accolta.
pagina 3 di 7 Ricorrono, infatti, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Assegnazione della casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal ricorrente non può essere accolta,
in assenza di collocamento prevalente di figli minori e/o di convivenza di figli maggiorenni non autosufficienti.
Come noto, infatti, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio,
come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.l.vo n. 154 del 2013 -, è
subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti,
conviventi con i genitori (Cass. civ. n. 3015/2018).
La ratio protettiva della norma tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti.
Nel caso di specie, le figlie sono collocate in via prevalente presso la madre, la quale si è
allontanata dalla casa familiare, già da epoca precedente alla separazione.
Pertanto, la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente non può che essere rigettata, trovando applicazione il regime privatistico della proprietà.
Affidamento, collocamento e diritto di visita del padre
L'affidamento condiviso dei minori risulta la scelta preferita dal legislatore come la più
conforme all'interesse della prole, soprattutto allo scopo di responsabilizzare entrambi i genitori, di renderli pienamente partecipi della crescita e dello sviluppo della prole, di consentire ai figli di mantenere rapporti continuativi con entrambe le famiglie di origine.
Tanto premesso, le figlie e vanno affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori e collocate in via prevalente presso la madre, non ravvisandosi, nel caso di specie,
fattori ostativi alla suddetta modalità di affidamento.
pagina 4 di 7 Quanto al diritto di visita paterno, nulla osta alle modalità di frequentazione tra padre/figlie,
come già in precedenza statuite.
Pertanto, il padre potrà vedere le minori, secondo le modalità indicate in sede di separazione consensuale e confermate dal Giudice delegato con i provvedimenti temporanei ed urgenti
(ovvero il padre vedrà le minori quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e
compatibilmente con i turni di lavoro del Signor e comunque, in caso di disaccordo per tre Pt_1
giorni consecutivi a settimana dalla domenica sera alle ore 19,00 prima di cena sino al mercoledì
mattina con riaccompagno a scuola ed a fine settimana alterni dal sabato mattina sino alla domenica
sera prima di cena;
nonché: durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi ciascuno che dovranno
essere concordati con l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
per metà delle festività
scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno;
ad
anni alterni per le festività scolastiche pasquali, oppure per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali
comprendenti. Ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
per una settimana nel corso del
periodo invernale, ad anni alterni;
per il compleanno della prole insieme ed in caso di disaccordo ad
anni alterni).
Assegno di mantenimento per le figlie
L'art. 30 Cost. prevede il “diritto e dovere dei genitori di mantenere ed istruire la prole”; la crisi della coppia, quindi, non fa venire meno gli obblighi che i genitori hanno nei confronti dei figli, sin dalla loro nascita.
Come insegna la Suprema Corte, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (v. sul punto, Cass. ord. 1 marzo pagina 5 di 7 Dalle buste paga depositate in atti risulta che il medesimo ha percepito nel giugno 2024 un reddito netto di € 1.078,00, nel luglio 2024 di € 1.089,00, nell'agosto 2024 di € 1.271,00, nel settembre ed ottobre 2024 pari ad € 1.084,00. (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Dagli estratti conto delle mensilità del 2024, in atti, si evince inoltre che il ricorrente ha sempre versato alla resistente per il mantenimento delle figlie minori la somma mensile di euro 500,00.
Parte ricorrente nulla ha dedotto sulla situazione economica e lavorativa della resistente.
Ciò posto, considerati i redditi del ricorrente, l'assenza di spese abitative, essendo rimasta la casa familiare nella sua disponibilità, le presumibili esigenze delle minori rapportate all'età, il tempo di permanenza presso ciascun genitore, appare congruo confermare in euro 500,00
mensili (euro 250.00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione ISTAT, l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie, così come stabilito in sede di separazione.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per le figlie,
determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale.
Spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e della mancata costituzione in giudizio della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32457/2024, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Roma il 25.4.2009;
AFFIDA le figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3
collocamento presso la madre e diritto di visita del padre, come indicato in parte motiva, qui da intendersi riportato e trascritto;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale, svolta da parte ricorrente;
pagina 6 di 7 PONE a carico del ricorrente il versamento della somma complessiva di euro 500.00, (euro
250.00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale ISTAT, indice F.O.I, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
determinate secondo il Protocollo di questo Tribunale;
DICHIARA irripetibili le spese di lite;
ORDINA l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00078, parte 2, serie A03);
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
IA MO RT NZ
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 n. 4811).
Nella specie, il ricorrente dichiara di essere lavoratore dipendente nella qualità di tassista presso la Soc. cooperativa Vittoria con retribuzione pari ad € 1064,00 mensili.