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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1506/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LOBALSAMO NICOLA e dall'Avv. CARDONA MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/RICORRENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VIGILIA JENNY, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA DE' POETI 5 BOLOGNA, giusta procura in atti,
CONVENUTO/RESISTENTE.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.02.2025, le parti hanno discusso le proprie posizioni e concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica. Il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., l'avv. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento di € 8.211,94, oltre interessi e accessori, a titolo di compenso per l'assistenza legale del resistente, impegnato a far valere i propri interessi quale socio di minoranza all'interno di un variegato gruppo societario definibile come “ ”. CP_2
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda.
La pretesa attorea ha trovato puntuale conferma nella documentazione in atti, che attesta l'attività espletata per adire l'A.G, in particolare l'attività prodromica alla introduzione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'odierno resistente avrebbe reagito alla pretesa di pagamento della per esposizioni debitorie pregresse. Controparte_3
Risale al 14.10.2023 la dichiarazione di rinuncia al mandato con cui il rapporto fiduciario è cessato.
Dal momento che il ricorrente ha inteso frazionare il proprio credito, intentando tante cause per la liquidazione degli onorari, quante sono le iniziative intraprese nell'interesse del cliente, in questa sede diviene del tutto irrilevante il lunghissimo preambolo sulla situazione patrimoniale e societaria di
GDRP: il patrono agisce per vedersi riconosciuto il compenso dovuto per la singola, individua, attività, atomisticamente considerata.
Solo in questo modo viene superata l'eccezione di parte resistente relativa alla infrazionabilità del credito: il credito può essere frazionato se si distingue tra le varie attività svolte, senza pensare che una inflazionata complessità del reale giustifichi una supervalutazione dell'attività svolta. Il residuo interesse a trattare separatamente le cause può essere giustificato (solo) dalla necessità di impedire l'interazione di eccezioni processuali finalizzate a far valere una connessione qualificata con fori funzionali.
Tanto premesso, l'attività del ricorrente, nel caso concreto, si è limitata alla predisposizione dell'atto di citazione in opposizione, in un contenzioso bancario.
Il fatto che la difesa del resistente dica che l'atto di citazione sia stato, poi, notificato da altri (dopo quegli aggiustamenti che avrebbe negato) non esclude che l'avvocato aveva studiato la causa e, Pt_1 Pt_1 quindi, predisposto l'atto di citazione: la professionalità del difensore discende anche dalla facoltà di
'codificare' le richieste del cliente;
l'intervenuta sfiducia non esclude l'obbligo di corrispondere il compenso per quanto, comunque, fatto dal difensore.
Parte attrice agisce sulla base all'art. 28 l. 794/42: è, dunque, il Tribunale che liquida il dovuto.
Il credito azionato dalla Banca ammonta a € 1.712.137,58.
Richiamato lo scaglione di riferimento, si può riconoscere per la fase di studio1, la somma di € 3.500,00.
pagina 2 di 3 Non si riconosce, invece, la somma ulteriore per la fase introduttiva in quanto, ex art.
4.5 DM 55/14 la fase ricomprende gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio.
In questo caso, l'atto introduttivo è stato predisposto, ma non ha trovato il consenso del cliente, che dunque non ne ha fatto alcun utilizzo: si può quindi escludere che abbia portato un 'risultato utile' per la difesa (arg. ex art. 2237 c.c.). E' giusto, proprio perché vi è stata scrittura dell'atto, riconoscere le spese per la scrittura: si riconosce, dunque, il 15% (come da spese forfettarie) del compenso tabellare pari a (3.951 x 15% =) 592,65.
Per tutto quanto detto, il dovuto ammonta a € 4.092,65: sull'importo di € 3.500,00 va computato anche il 15% per le spese generali;
sulla somma totale si calcola il contributo per la c.p. (€ 184,7); sull'imponibile (€ 4802,35), l'IVA al 22% (€ 1.056,5).
Conclusivamente, il dovuto ammonta a euro 5.858,85.
Gli interessi, al saggio legale previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c., decorrono dalla messa in mora, del
13.12.2023.
Le spese, liquidate ex DM 55/14 come da dispositivo, seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91
c.p.c. Si liquidano i minimi, avendo parte ricorrente parcellizzato il credito: l'istruttoria è stata documentale;
la fase conclusiva semplificata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 5.858,85, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c., dal 13.12.2023, sino al soddisfo;
condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore dell'attore, che liquida in complessivi €
2.540,00, oltre € 264,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e cpa, come per legge.
Così deciso, in Parma
Parma, 04/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1506/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. LOBALSAMO NICOLA e dall'Avv. CARDONA MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/RICORRENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VIGILIA JENNY, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA DE' POETI 5 BOLOGNA, giusta procura in atti,
CONVENUTO/RESISTENTE.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 20.02.2025, le parti hanno discusso le proprie posizioni e concluso come da note autorizzate, depositate per via telematica. Il Giudice ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3 c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., l'avv. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 ottenerne la condanna al pagamento di € 8.211,94, oltre interessi e accessori, a titolo di compenso per l'assistenza legale del resistente, impegnato a far valere i propri interessi quale socio di minoranza all'interno di un variegato gruppo societario definibile come “ ”. CP_2
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda.
La pretesa attorea ha trovato puntuale conferma nella documentazione in atti, che attesta l'attività espletata per adire l'A.G, in particolare l'attività prodromica alla introduzione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'odierno resistente avrebbe reagito alla pretesa di pagamento della per esposizioni debitorie pregresse. Controparte_3
Risale al 14.10.2023 la dichiarazione di rinuncia al mandato con cui il rapporto fiduciario è cessato.
Dal momento che il ricorrente ha inteso frazionare il proprio credito, intentando tante cause per la liquidazione degli onorari, quante sono le iniziative intraprese nell'interesse del cliente, in questa sede diviene del tutto irrilevante il lunghissimo preambolo sulla situazione patrimoniale e societaria di
GDRP: il patrono agisce per vedersi riconosciuto il compenso dovuto per la singola, individua, attività, atomisticamente considerata.
Solo in questo modo viene superata l'eccezione di parte resistente relativa alla infrazionabilità del credito: il credito può essere frazionato se si distingue tra le varie attività svolte, senza pensare che una inflazionata complessità del reale giustifichi una supervalutazione dell'attività svolta. Il residuo interesse a trattare separatamente le cause può essere giustificato (solo) dalla necessità di impedire l'interazione di eccezioni processuali finalizzate a far valere una connessione qualificata con fori funzionali.
Tanto premesso, l'attività del ricorrente, nel caso concreto, si è limitata alla predisposizione dell'atto di citazione in opposizione, in un contenzioso bancario.
Il fatto che la difesa del resistente dica che l'atto di citazione sia stato, poi, notificato da altri (dopo quegli aggiustamenti che avrebbe negato) non esclude che l'avvocato aveva studiato la causa e, Pt_1 Pt_1 quindi, predisposto l'atto di citazione: la professionalità del difensore discende anche dalla facoltà di
'codificare' le richieste del cliente;
l'intervenuta sfiducia non esclude l'obbligo di corrispondere il compenso per quanto, comunque, fatto dal difensore.
Parte attrice agisce sulla base all'art. 28 l. 794/42: è, dunque, il Tribunale che liquida il dovuto.
Il credito azionato dalla Banca ammonta a € 1.712.137,58.
Richiamato lo scaglione di riferimento, si può riconoscere per la fase di studio1, la somma di € 3.500,00.
pagina 2 di 3 Non si riconosce, invece, la somma ulteriore per la fase introduttiva in quanto, ex art.
4.5 DM 55/14 la fase ricomprende gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio.
In questo caso, l'atto introduttivo è stato predisposto, ma non ha trovato il consenso del cliente, che dunque non ne ha fatto alcun utilizzo: si può quindi escludere che abbia portato un 'risultato utile' per la difesa (arg. ex art. 2237 c.c.). E' giusto, proprio perché vi è stata scrittura dell'atto, riconoscere le spese per la scrittura: si riconosce, dunque, il 15% (come da spese forfettarie) del compenso tabellare pari a (3.951 x 15% =) 592,65.
Per tutto quanto detto, il dovuto ammonta a € 4.092,65: sull'importo di € 3.500,00 va computato anche il 15% per le spese generali;
sulla somma totale si calcola il contributo per la c.p. (€ 184,7); sull'imponibile (€ 4802,35), l'IVA al 22% (€ 1.056,5).
Conclusivamente, il dovuto ammonta a euro 5.858,85.
Gli interessi, al saggio legale previsto dall'art. 1284, co. 4 c.c., decorrono dalla messa in mora, del
13.12.2023.
Le spese, liquidate ex DM 55/14 come da dispositivo, seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91
c.p.c. Si liquidano i minimi, avendo parte ricorrente parcellizzato il credito: l'istruttoria è stata documentale;
la fase conclusiva semplificata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di € 5.858,85, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 4 c.c., dal 13.12.2023, sino al soddisfo;
condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore dell'attore, che liquida in complessivi €
2.540,00, oltre € 264,00 per spese, rimborsi al 15%, IVA e cpa, come per legge.
Così deciso, in Parma
Parma, 04/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 3 di 3