Cass. civ., sez. I, sentenza 01/12/2023, n. 33502
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Sentenza 1 dicembre 2023

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In tema di corresponsione dei compensi spettanti ai giudici onorari di tribunale, va esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, dovendosi ascrivere in via esclusiva la titolarità passiva del rapporto sostanziale al Ministero della Giustizia, sul cui bilancio gravano i relativi esborsi.

In tema di compensi spettanti al giudice onorario di tribunale, il diritto alla duplicazione dell'indennità previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 273 del 1989, ratione temporis applicabile, deve riconoscersi solo qualora il giudice abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte; pertanto, nel caso di procedimento penale, deve escludersi che soccorra la mera diversità di numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati, occorrendo, invece, una diversificazione, nell'arco del medesimo impegno quotidiano, della composizione - monocratica o collegiale - dell'organo giudicante che coinvolge il giudice onorario, della generale finalità - di cognizione, di esecuzione o cautelare - della funzione giurisdizionale svolta o, ancora, delle prioritarie connotazioni - pubbliche o camerali - del modello processuale che il giudice onorario è chiamato a seguire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/12/2023, n. 33502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33502
    Data del deposito : 1 dicembre 2023

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