Sentenza 1 dicembre 2023
Massime • 2
In tema di corresponsione dei compensi spettanti ai giudici onorari di tribunale, va esclusa la legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, dovendosi ascrivere in via esclusiva la titolarità passiva del rapporto sostanziale al Ministero della Giustizia, sul cui bilancio gravano i relativi esborsi.
In tema di compensi spettanti al giudice onorario di tribunale, il diritto alla duplicazione dell'indennità previsto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 273 del 1989, ratione temporis applicabile, deve riconoscersi solo qualora il giudice abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte; pertanto, nel caso di procedimento penale, deve escludersi che soccorra la mera diversità di numero di ruolo, di identità soggettiva degli imputati o dei riti impiegati, occorrendo, invece, una diversificazione, nell'arco del medesimo impegno quotidiano, della composizione - monocratica o collegiale - dell'organo giudicante che coinvolge il giudice onorario, della generale finalità - di cognizione, di esecuzione o cautelare - della funzione giurisdizionale svolta o, ancora, delle prioritarie connotazioni - pubbliche o camerali - del modello processuale che il giudice onorario è chiamato a seguire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/12/2023, n. 33502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33502 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2023 |
Testo completo
ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. AL PU ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7. Con ordinanza interlocutoria dei 9.2/18.4.2023 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza. 8. Il Pubblico Ministero ha rassegnato per iscritto in data 2.1.2023 ed in data 19.7.2023 le sue conclusioni ed ha chiesto accogliersi il ricorso. I Ministeri ricorrenti hanno depositato memoria. La controricorrente ha depositato memoria datata 27.1.2023 e memoria datata 14.9.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 3° co., e 20, 2° co., d.lgs. 273/1989. Deducono che ha errato il Tribunale di Firenze ad opinare per la legittimazione passiva pur del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Deducono che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede in via esclusiva al versamento delle indennità nell’interesse dell’Amministrazione in favore della quale il g.o.t. presta servizio (cfr. ricorso, pag. 4). 10. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 5 11. Si premette che non viene propriamente in evidenza il profilo della “legitimatio ad causam”. Invero, non attiene alla “legitimatio ad causam” ma al “merito” della lite la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175; Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371 - 01)). 12. In questi termini va condiviso e recepito il rilievo dei Ministeri ricorrenti secondo cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede unicamente nell’interesse del Ministero della Giustizia alla “provvista finanziaria per far fronte alle esigenze di spesa” (così ricorso, pag. 3). D’altra parte, e pur al di là del rilievo dei Ministeri ricorrenti, ancorato alla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8516/2012 - secondo cui gli esborsi da operarsi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 gravano sul bilancio del Ministero della Giustizia - concorre significativamente, in chiave sistematica, a dar conto dell’esclusiva “legittimazione passiva” del Ministero della Giustizia l’art. 3, 2° co., della legge n. 89 del 24.3.2001. Quivi è disposto che “il ricorso [per equa riparazione] è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimento del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze”. Ebbene, è innegabile, nella specie, che si versa nell’alveo della giurisdizione ordinaria, sicché la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio va ascritta unicamente al Ministero della Giustizia. 6 13. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. 273/1989, degli artt. 470 – 483 cod. proc. pen., degli artt. 20 e 21 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen. e degli artt. 132, 132 bis e 160 disp. att. cod. proc. pen. Deducono che in seno al procedimento penale l’indennità spetta per ogni udienza che risulti riconoscibile autonomamente come un unicum, benché articolantesi in plurime attività (cfr. ricorso, pag. 7). Deducono segnatamente che non va corrisposta la doppia indennità in ipotesi di partecipazione nella stessa giornata ad un’udienza dibattimentale nel corso della quale il g.o.t. sia chiamato a provvedere con riti speciali (cfr. ricorso, pag. 8) ovvero in ipotesi in cui si provveda alla convalida dell’arresto e al successivo giudizio direttissimo (cfr. ricorso, pag. 8). 14. Il secondo motivo di ricorso parimenti è fondato e va accolto. 15. Viene in rilievo (cfr. ricorso, pag. 10; controricorso, pagg. 16 - 17) nella specie, ratione temporis, il seguente disposto del 1° co. dell’art. 4 del d.lgs. n. 273/1989: “ai giudici onorari di tribunale spetta un’indennità di euro 98,13 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno” (l’art. 4 cit., a decorrere dall’1.1.2022, è stato abrogato dall’art. 33, 2° co., d.lgs. 13.7.2017, n. 116, come modificato dall’art. 17 ter, 1° co., lett. d), dec. leg. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021). Evidentemente la duplicazione dell’indennità giornaliera si giustifica qualora il giudice onorario abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte. 7 Si impone dunque la puntuale determinazione della nozione di udienza, sì da definirne l’esatto perimetro e da riscontrare i margini della sua diversificazione. 16. Non soccorre la nozione di udienza in guisa di “unità quotidiana di lavoro” recepita dall’elaborazione di questa Corte (cfr. Cass. pen., sez. 6, n. 17170 dell’11.10.2017; Cass. pen., sez. 5, n. 16159 del 24.2.2016). Tanto giacché nella specie si prospetta la necessità di individuare gli estremi della duplicazione dell’udienza nell’arco della medesima giornata. Più esattamente, si condivide il rilievo della controricorrente secondo cui “
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza n. 799/2017 del Tribunale di Firenze e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte