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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 10551/2024 Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
10240/2023 (ATPO) vertente TRA
(nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] C.F. ), Parte_2 C.F._2
(nata a [...] il [...] C.F. ), Parte_3 C.F._3
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_4 C.F._4
(nato a [...] il [...] C.F. ), n.q. di Parte_5 C.F._5 eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto il 13/01/2023), Persona_1 elettivamente domiciliati in Portici (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, che li rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla pec:
) Email_1
- ricorrenti opponenti -
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55, giusta mandato generale alle liti in atti CP_2
(comunicazioni alla pec: t) Email_2
- convenuto opposto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 3.5.2024 gli odierni ricorrenti hanno esposto che il loro dante causa in data 30.6.2022 aveva presentato domanda per Persona_1 ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e che visitato in data 3.10.2022 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stato giudicato invalido nella misura del 100% ma senza necessità di accompagnamento. Aggiungevano che avverso tale provvedimento di rigetto avevano esperito in data 30.5.2023 il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; in quella sede il c.t.u. nominato per quella fase (dr.
concludeva ritenendo il persona invalida nella misura del Persona_2 Parte_2
100% ma senza necessità di accompagnamento.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2 La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_3 nella fase dell'ATP (dr. . Per_2 All'udienza del 27.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 10240/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato, deceduto nel corso del giudizio in opposizione, è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Ha scritto il CTU dr. - nell'elaborato peritale depositato in data Persona_3
16.3.2025 – che , deceduto il 13.1.2023, risultava affetto, in vita, dalle Persona_1 seguenti patologie: “Dalla disamina dei dati clinici documentati e della certificazione sanitaria disponibile si ritiene che, oltre a quelle riportate in anamnesi (diabete mellito tipo
2, BPCO, dislipidemia, pregresso K vescicale, psoriasi, gastroduodenopatia, aneurisma aortico ed arteriopatia obliterante arti inferiori), la patologia di maggior rilievo sia rappresentata dal carcinoma squamoso del polmone, stadio localmente avanzato (cT4N2, III
B). Per tale affezione il paziente, giudicato non suscettibile di trattamento chirurgico, nel mese di giugno 2022 è stato avviato a chemio/radioterapia combinata e, a seguire, ad immunoterapia di consolidamento. Ha quindi iniziato terapia di prima linea a scopo citoriduttivo con AT (AUC 4) e Vinorelbina 25mg/ mq, ogni 21 giorni per 3 cicli
(giugno-agosto 2022) e radioterapia dal 05/07 al 12/08/2022. Dal mese di ottobre 2022 ha iniziato il trattamento con farmaco immunoterapico (Durvalumab 1.500mg ogni 28 giorni).
Il referto TC del 05/09/2022 mostrava riduzione volumetrica localizzata a sede ilo/retroilare sinistra, estesa area di consolidamento con tracce di BA ed area di escavazione interna, diffusi ispessimenti interstiziali, scomparsa della LAP sottocarenale, immodificata quella retro-cardiaca paramediana destra, lievemente ridotto la LAP alla FAP e esternamente all'arco aortico. Il reperto obiettivo rilevava respiro aspro diffuso con ronchi e sibili, murmure vescicolare ridotto, SpO2: 92%, PA: 135/85mmHg, FC: 81bpm, PS 1 ECOG per dispnea da sforzo. In ogni caso, nonostante le terapie, le condizioni di salute del sig.
sono rapidamente peggiorate, tanto che il 08/01/2023 è stato ricoverato Persona_1 presso il pronto soccorso della “A. Cardarelli” di Napoli, dove è poi deceduto CP_3 cinque giorni dopo par arresto cardiocircolatorio…. Alla luce di ciò, si ritiene altamente probabile che il de cuius si sia trovato, nel corso dei suoi ultimi mesi di vita, in una condizione di marcata limita-zione dell'autonomia personale, così da presentare uno stato di totale compromissione della propria materiale capacità di assicurarsi liberamente quel minimo di esigenze medie rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente. Tale condizione è stata plausibilmente aggravata dalle terapie antiblastiche effettuate”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro
2 Per_ incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr. - in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo “In conclusione, in considerazione di tutto quanto sopra esposto ed alla luce del complessivo e ben documentato quadro clinico, si ritiene che si possa riconoscere al defunto sig. il diritto all'indennità Persona_1 di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30/06/2022) e fino alla data del decesso (13/01/2023)”. Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento richiesto in ricorso. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto degli eredi dell'originario ricorrente Per_1
a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda
[...] amministrativa del 30.6.2022 (rectius, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) fino al decesso avvenuto il 13.1.2023. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore degli aventi diritto dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 1.7.2022 fino al 13.1.2023.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile al Persona_1
100% con necessità di accompagnamento a partire dal 30.6.2022 e fino al decesso avvenuto in data 13.1.2023; b) Condanna, di conseguenza, l' a pagare a , CP_2 Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
n.q. di eredi di l'indennità di Parte_5 Persona_1 accompagnamento dall'1.7.2022 al 13.1.2023, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di CP_2 complessivi euro 2.000/00 per compensi professionali con attribuzione;
3 d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Napoli, 22.4.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 27.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 10551/2024 Previdenza cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
10240/2023 (ATPO) vertente TRA
(nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...] C.F. ), Parte_2 C.F._2
(nata a [...] il [...] C.F. ), Parte_3 C.F._3
(nata a [...] il [...] C.F. ) e Parte_4 C.F._4
(nato a [...] il [...] C.F. ), n.q. di Parte_5 C.F._5 eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto il 13/01/2023), Persona_1 elettivamente domiciliati in Portici (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, che li rappresenta e difende giusta procura in atti (comunicazioni alla pec:
) Email_1
- ricorrenti opponenti -
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli alla via A. De Gasperi 55, giusta mandato generale alle liti in atti CP_2
(comunicazioni alla pec: t) Email_2
- convenuto opposto -
Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 3.5.2024 gli odierni ricorrenti hanno esposto che il loro dante causa in data 30.6.2022 aveva presentato domanda per Persona_1 ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e che visitato in data 3.10.2022 dalla Commissione Medica di Prima Istanza era stato giudicato invalido nella misura del 100% ma senza necessità di accompagnamento. Aggiungevano che avverso tale provvedimento di rigetto avevano esperito in data 30.5.2023 il procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; in quella sede il c.t.u. nominato per quella fase (dr.
concludeva ritenendo il persona invalida nella misura del Persona_2 Parte_2
100% ma senza necessità di accompagnamento.
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2 La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. ) diverso da quello già nominato Persona_3 nella fase dell'ATP (dr. . Per_2 All'udienza del 27.3.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n. 10240/2023 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessato, deceduto nel corso del giudizio in opposizione, è così risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia).
Ha scritto il CTU dr. - nell'elaborato peritale depositato in data Persona_3
16.3.2025 – che , deceduto il 13.1.2023, risultava affetto, in vita, dalle Persona_1 seguenti patologie: “Dalla disamina dei dati clinici documentati e della certificazione sanitaria disponibile si ritiene che, oltre a quelle riportate in anamnesi (diabete mellito tipo
2, BPCO, dislipidemia, pregresso K vescicale, psoriasi, gastroduodenopatia, aneurisma aortico ed arteriopatia obliterante arti inferiori), la patologia di maggior rilievo sia rappresentata dal carcinoma squamoso del polmone, stadio localmente avanzato (cT4N2, III
B). Per tale affezione il paziente, giudicato non suscettibile di trattamento chirurgico, nel mese di giugno 2022 è stato avviato a chemio/radioterapia combinata e, a seguire, ad immunoterapia di consolidamento. Ha quindi iniziato terapia di prima linea a scopo citoriduttivo con AT (AUC 4) e Vinorelbina 25mg/ mq, ogni 21 giorni per 3 cicli
(giugno-agosto 2022) e radioterapia dal 05/07 al 12/08/2022. Dal mese di ottobre 2022 ha iniziato il trattamento con farmaco immunoterapico (Durvalumab 1.500mg ogni 28 giorni).
Il referto TC del 05/09/2022 mostrava riduzione volumetrica localizzata a sede ilo/retroilare sinistra, estesa area di consolidamento con tracce di BA ed area di escavazione interna, diffusi ispessimenti interstiziali, scomparsa della LAP sottocarenale, immodificata quella retro-cardiaca paramediana destra, lievemente ridotto la LAP alla FAP e esternamente all'arco aortico. Il reperto obiettivo rilevava respiro aspro diffuso con ronchi e sibili, murmure vescicolare ridotto, SpO2: 92%, PA: 135/85mmHg, FC: 81bpm, PS 1 ECOG per dispnea da sforzo. In ogni caso, nonostante le terapie, le condizioni di salute del sig.
sono rapidamente peggiorate, tanto che il 08/01/2023 è stato ricoverato Persona_1 presso il pronto soccorso della “A. Cardarelli” di Napoli, dove è poi deceduto CP_3 cinque giorni dopo par arresto cardiocircolatorio…. Alla luce di ciò, si ritiene altamente probabile che il de cuius si sia trovato, nel corso dei suoi ultimi mesi di vita, in una condizione di marcata limita-zione dell'autonomia personale, così da presentare uno stato di totale compromissione della propria materiale capacità di assicurarsi liberamente quel minimo di esigenze medie rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente. Tale condizione è stata plausibilmente aggravata dalle terapie antiblastiche effettuate”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro
2 Per_ incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr. - in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo “In conclusione, in considerazione di tutto quanto sopra esposto ed alla luce del complessivo e ben documentato quadro clinico, si ritiene che si possa riconoscere al defunto sig. il diritto all'indennità Persona_1 di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30/06/2022) e fino alla data del decesso (13/01/2023)”. Lo scrivente ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Il CTU ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva (e comunque ritenuta condivisibile dal giudice) ai quesiti a lui affidati in sede di conferimento dell'incarico. Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento richiesto in ricorso. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto degli eredi dell'originario ricorrente Per_1
a percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda
[...] amministrativa del 30.6.2022 (rectius, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda) fino al decesso avvenuto il 13.1.2023. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore degli aventi diritto dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 1.7.2022 fino al 13.1.2023.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 per i ratei maturati dopo tale termine,
(31/12/91) competono i soli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara inabile al Persona_1
100% con necessità di accompagnamento a partire dal 30.6.2022 e fino al decesso avvenuto in data 13.1.2023; b) Condanna, di conseguenza, l' a pagare a , CP_2 Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4
n.q. di eredi di l'indennità di Parte_5 Persona_1 accompagnamento dall'1.7.2022 al 13.1.2023, oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di CP_2 complessivi euro 2.000/00 per compensi professionali con attribuzione;
3 d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_2
Napoli, 22.4.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
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