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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/10/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO
AFFARI PERSONE, MINORI e FAMIGLIE
Il Presidente Designato
Dr Vincenza Barbalucca
Nella proc.ra n. 497/2025
Vertente tra
“ (C.F. e P.IVA. ), con sede operativa in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Strettola Fontana snc, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. , Parte_2 nato ad [...] il [...] (C.F. ), domiciliato per C.F._1 la carica nella sede della Ditta, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce del presente atto, dall' Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.: ) e dall'Avv. Cristina CodiceFiscale_2
Miele (C.F. ), entrambi del Foro di Napoli..…….ricorrente CodiceFiscale_3
E
n. rapp.tato e difeso da avv.AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI NAPOLI ………………. ……………………………………resistente
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 “ (C.F. e P.IVA. Parte_3
), con sede operativa in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Strettola P.IVA_1
Fontana snc, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. spiegava opposizione ex art. 170 dpr 2002 n. 115 Parte_2
avverso il decreto di liquidazione per spese di custodia emesso in data 18.12.2024
Tribunale Nola all'esito del procedimento penale n. 14917/016536/2000 RGNR- n.
8898/2006 RG GIP e notificato in data 03.01.2025 con il quale è stata liquidata alla ricorrente società quale compenso dovuto per l'attività di prelievo, trasporto, conservazione e custodia di n. 104 bombole GPL occupanti 11,55 mc, affidato alla società di custodia dal 17.10.2000 al 10.05.2024, la complessiva somma di € 2961,86 oltre IVA per oneri di custodia .
Parte ricorrente poneva a fondamento della propria doglianza il seguente motivo: errato criterio di calcolo , mancato ricorso da parte del Tribunale al parametro di calcolo Contr equitativo delle tariffe prefettizie ovvero al tariffario redatto dall' nel 2000 per le annualità successive al 2008 del decreto prefettizio prot n. 64255/2008 Area III bis emesso il 31.12.2008 , per cui si chiedeva una indennità di euro 83.785,62 oltre IVA per le caratteristiche e modalità di custodia della merce;
in subordine la parte chiedeva condanna al risarcimento per lucro cessante adducendo di poter destinare l'area occupata dalla merce ad attività meglio remunerata . La parte infine chiedeva ammettersi CTU
Il contraddittorio veniva instaurato ritualmente
Si costituiva il a mezzo Avvocatura di Stato che chiedeva il rigetto Controparte_1
del ricorso
Alla udienza del 22.10.2025 il Tribunale in composizione monocratica si riservava di decidere
MOTIVI in FATTO ED IN DIRITTO
In linea di premessa teorica la custodia giudiziaria nel processo civile, penale ed amm.vo è disciplinato dal dpr 30.5.2002 n.115 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari e dalle fonti integrative di rango regolamentare.
In particolare ai sensi dell'art. 58 comma II cit. TU al custode , che non sia proprietario od avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio o preventivo , spetta una indennità per la custodia e conservazione , nonché il rimborso delle spese sostenute , purchè documentate ed indispensabili per la specifica conservazione del bene ( art. 58 III comma TU) . L'indennità è determinata sulla base di tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 TU cit. ed in via residuale dagli usi locali , ragion per cui sino all'emanazione del regolamento in parola , ai sensi dell'art. 276 TU cit., l'indennità è determinata sulla base delle Tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_3
equità ed in via residuale secondo gli usi locali.
Ai sensi dell'art. 59 TU con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dell'Economia e finanze , ai sensi dell'art. 17 commi 3 e4 l. 23.8.1988 n.
400 , sono state approvate le tabelle per la determinazione della indennità di custodia giusto DM 2.9.2006 n. 265 (rubricato “regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro) , riferentesi testualmente solo a specifici beni cioè a veicoli e natanti
Giusto dm citato è possibile tracciare un doppio regime giuridico sotteso alla liquidazione delle indennità di custodia: quello previsto specificamente per i veicoli sottoposti a sequestro, e quello per gli altri beni diversi dai veicoli;
specificamente:
- per i veicoli vanno applicate le tabelle regolamentari ( dm 265/2006);
- per gli altri beni gli USI LOCALI ( secondo le raccolte degli usi registrati presso la
Camera di Commercio) , se mancano , l'EQUITA'.
Quindi in riferimento ad altri beni oggetto di custodia , diversi dai motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli, autocarri e natanti il citato DM ( art. 5) prevede il ricorso agli usi locali in via residuale, come previsto dall'art. 58 II comma TU citato del 2002
(cfr. Cass 11.6.2008 n. 30052)
Per queste categorie di beni se si tiene conto di indici quali la superficie occupata e l'impegno profuso dal custode per l'attività è possibile applicare la riduzione dell'importo secondo equità allorchè si ritenga che la liquidazione che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe od agli usi locali non sia adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata, ragion per cui la riduzione secondo equità è correlabile a precisi parametri predeterminati - Detta riduzione secondo equità va, invece, distinta da quella ex art. 3 dm 265/2006 in ragione dello stato di conservazione del bene custodito.
Secondo recente e consolidata giurisprudenza che in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel d.m. 2 settembre 2006, n. 265, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice verificata la possibilità di ricorso ai cd usi locali , può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (Cass. n. 22966 del
04/11/2011; Cass. n. 1205/2020; Cass. n. 3802/2022; Cass. n. 25536/2022; Cass. n.
21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al citato DM del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia) restando, quindi, preclusa la possibilità di fare ricorso all'equità se è possibile il ricorso a tali prioritari riferimenti ( cfr cass
15.6.2023 proprio in riferimento a statuizione Tribunale NOLA) .
Sul punto secondo consolidata giurisprudenza di legittimità ( cfr. ex multis
Cass.SSUU del 24.4.2002 n. 25161, ) è consentito al giudice di merito liquidare il compenso al custode sulla base di criteri equitativi e diversi da quelli stabiliti dalle tariffe vigenti ed usi locali purchè sia data rigorosa e puntuale giustificazione con adeguata motivazione del convincimento sulla quantità e qualità dell'opera prestata
Nella fattispecie in esame la custodia ha per oggetto “ nn. 104 bombole GPL con ingombro di mc11,55.
Si prende atto che:
a) i gg di custodia nel decreto decorrono dal 17.10.2000 al 10.5.2024 ;
b) risultano indicati gli spazi utilizzati per la custodia in merito alla metratura di ingombro cioè mc 11,55, ma non in riferimento alla tipologia di tali spazi , né sono indicate le modalità al fine di preservarne la qualità ed eventuale riutilizzabilità della merce
Il Giudice di Prime Cure ha espresso in modo chiaro i termini motivazionali della liquidazione , informata ai criteri legali vigenti della equità sostitutiva tenuto conto del tipo di impegno nella custodia consistito solo nella mera collocazione della merce nell'area di destinazione, predisposta anche in accatastamento
Pertanto aderendo a consolidato indirizzo della Suprema Corte n. 20583/2017 in mancanza di usi locali che vanno allegati dalla parte interessata si applica il principio della cd equità sostitutiva ex art. 2233 cc in base all'opera svolta
Invero in materia di ricorso agli usi locali di recente la Suprema Corte con ordinanza n. 7976 del 25 marzo 2024, ha ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), secondo il consolidato principio fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che , ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Cass. civ., sez. I, 1° marzo 2007, n. 4853). Deve però ritenersi che, nell'applicazione ex art. 58, d.P.R. n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne fanno uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.
Nel caso che ci occupa la liquidazione effettuata è adeguata in ragione della circostanza che :
1) Non risulta indicato modalità di custodia e stato di conservazione;
2) l'attività svolta dal custode è stata assolutamente semplice , limitandosi alla mera conservazione , in cui non risultano adottate particolari misure di ricovero e/o protezione e/o cautela
3) non risultano documentate spese di conservazione
Va rigettata la domanda subordinata risarcitoria relativa ad assunto lucro cessante in quanto generica e non comprovato dal benchè minimo elemento anche indiziario.
Infine non si ritiene di ammettere la CTU che come richiesta è inammissibile in quanto meramente esplorativa
pqm
rigetta il ricorso . Spese compensate.
Si comunichi a parte ricorrente , all'avvocatura di stato ed al Tribunale di Nola .
Nola, 22.10.2025
il Presidente Designato dr Vincenza Barbalucca
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO
AFFARI PERSONE, MINORI e FAMIGLIE
Il Presidente Designato
Dr Vincenza Barbalucca
Nella proc.ra n. 497/2025
Vertente tra
“ (C.F. e P.IVA. ), con sede operativa in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Strettola Fontana snc, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. , Parte_2 nato ad [...] il [...] (C.F. ), domiciliato per C.F._1 la carica nella sede della Ditta, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce del presente atto, dall' Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.: ) e dall'Avv. Cristina CodiceFiscale_2
Miele (C.F. ), entrambi del Foro di Napoli..…….ricorrente CodiceFiscale_3
E
n. rapp.tato e difeso da avv.AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI NAPOLI ………………. ……………………………………resistente
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 “ (C.F. e P.IVA. Parte_3
), con sede operativa in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Strettola P.IVA_1
Fontana snc, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. spiegava opposizione ex art. 170 dpr 2002 n. 115 Parte_2
avverso il decreto di liquidazione per spese di custodia emesso in data 18.12.2024
Tribunale Nola all'esito del procedimento penale n. 14917/016536/2000 RGNR- n.
8898/2006 RG GIP e notificato in data 03.01.2025 con il quale è stata liquidata alla ricorrente società quale compenso dovuto per l'attività di prelievo, trasporto, conservazione e custodia di n. 104 bombole GPL occupanti 11,55 mc, affidato alla società di custodia dal 17.10.2000 al 10.05.2024, la complessiva somma di € 2961,86 oltre IVA per oneri di custodia .
Parte ricorrente poneva a fondamento della propria doglianza il seguente motivo: errato criterio di calcolo , mancato ricorso da parte del Tribunale al parametro di calcolo Contr equitativo delle tariffe prefettizie ovvero al tariffario redatto dall' nel 2000 per le annualità successive al 2008 del decreto prefettizio prot n. 64255/2008 Area III bis emesso il 31.12.2008 , per cui si chiedeva una indennità di euro 83.785,62 oltre IVA per le caratteristiche e modalità di custodia della merce;
in subordine la parte chiedeva condanna al risarcimento per lucro cessante adducendo di poter destinare l'area occupata dalla merce ad attività meglio remunerata . La parte infine chiedeva ammettersi CTU
Il contraddittorio veniva instaurato ritualmente
Si costituiva il a mezzo Avvocatura di Stato che chiedeva il rigetto Controparte_1
del ricorso
Alla udienza del 22.10.2025 il Tribunale in composizione monocratica si riservava di decidere
MOTIVI in FATTO ED IN DIRITTO
In linea di premessa teorica la custodia giudiziaria nel processo civile, penale ed amm.vo è disciplinato dal dpr 30.5.2002 n.115 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari e dalle fonti integrative di rango regolamentare.
In particolare ai sensi dell'art. 58 comma II cit. TU al custode , che non sia proprietario od avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio o preventivo , spetta una indennità per la custodia e conservazione , nonché il rimborso delle spese sostenute , purchè documentate ed indispensabili per la specifica conservazione del bene ( art. 58 III comma TU) . L'indennità è determinata sulla base di tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 TU cit. ed in via residuale dagli usi locali , ragion per cui sino all'emanazione del regolamento in parola , ai sensi dell'art. 276 TU cit., l'indennità è determinata sulla base delle Tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_3
equità ed in via residuale secondo gli usi locali.
Ai sensi dell'art. 59 TU con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dell'Economia e finanze , ai sensi dell'art. 17 commi 3 e4 l. 23.8.1988 n.
400 , sono state approvate le tabelle per la determinazione della indennità di custodia giusto DM 2.9.2006 n. 265 (rubricato “regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro) , riferentesi testualmente solo a specifici beni cioè a veicoli e natanti
Giusto dm citato è possibile tracciare un doppio regime giuridico sotteso alla liquidazione delle indennità di custodia: quello previsto specificamente per i veicoli sottoposti a sequestro, e quello per gli altri beni diversi dai veicoli;
specificamente:
- per i veicoli vanno applicate le tabelle regolamentari ( dm 265/2006);
- per gli altri beni gli USI LOCALI ( secondo le raccolte degli usi registrati presso la
Camera di Commercio) , se mancano , l'EQUITA'.
Quindi in riferimento ad altri beni oggetto di custodia , diversi dai motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli, autocarri e natanti il citato DM ( art. 5) prevede il ricorso agli usi locali in via residuale, come previsto dall'art. 58 II comma TU citato del 2002
(cfr. Cass 11.6.2008 n. 30052)
Per queste categorie di beni se si tiene conto di indici quali la superficie occupata e l'impegno profuso dal custode per l'attività è possibile applicare la riduzione dell'importo secondo equità allorchè si ritenga che la liquidazione che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe od agli usi locali non sia adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata, ragion per cui la riduzione secondo equità è correlabile a precisi parametri predeterminati - Detta riduzione secondo equità va, invece, distinta da quella ex art. 3 dm 265/2006 in ragione dello stato di conservazione del bene custodito.
Secondo recente e consolidata giurisprudenza che in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel d.m. 2 settembre 2006, n. 265, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il giudice verificata la possibilità di ricorso ai cd usi locali , può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (Cass. n. 22966 del
04/11/2011; Cass. n. 1205/2020; Cass. n. 3802/2022; Cass. n. 25536/2022; Cass. n.
21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al citato DM del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia) restando, quindi, preclusa la possibilità di fare ricorso all'equità se è possibile il ricorso a tali prioritari riferimenti ( cfr cass
15.6.2023 proprio in riferimento a statuizione Tribunale NOLA) .
Sul punto secondo consolidata giurisprudenza di legittimità ( cfr. ex multis
Cass.SSUU del 24.4.2002 n. 25161, ) è consentito al giudice di merito liquidare il compenso al custode sulla base di criteri equitativi e diversi da quelli stabiliti dalle tariffe vigenti ed usi locali purchè sia data rigorosa e puntuale giustificazione con adeguata motivazione del convincimento sulla quantità e qualità dell'opera prestata
Nella fattispecie in esame la custodia ha per oggetto “ nn. 104 bombole GPL con ingombro di mc11,55.
Si prende atto che:
a) i gg di custodia nel decreto decorrono dal 17.10.2000 al 10.5.2024 ;
b) risultano indicati gli spazi utilizzati per la custodia in merito alla metratura di ingombro cioè mc 11,55, ma non in riferimento alla tipologia di tali spazi , né sono indicate le modalità al fine di preservarne la qualità ed eventuale riutilizzabilità della merce
Il Giudice di Prime Cure ha espresso in modo chiaro i termini motivazionali della liquidazione , informata ai criteri legali vigenti della equità sostitutiva tenuto conto del tipo di impegno nella custodia consistito solo nella mera collocazione della merce nell'area di destinazione, predisposta anche in accatastamento
Pertanto aderendo a consolidato indirizzo della Suprema Corte n. 20583/2017 in mancanza di usi locali che vanno allegati dalla parte interessata si applica il principio della cd equità sostitutiva ex art. 2233 cc in base all'opera svolta
Invero in materia di ricorso agli usi locali di recente la Suprema Corte con ordinanza n. 7976 del 25 marzo 2024, ha ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), secondo il consolidato principio fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che , ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Cass. civ., sez. I, 1° marzo 2007, n. 4853). Deve però ritenersi che, nell'applicazione ex art. 58, d.P.R. n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne fanno uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.
Nel caso che ci occupa la liquidazione effettuata è adeguata in ragione della circostanza che :
1) Non risulta indicato modalità di custodia e stato di conservazione;
2) l'attività svolta dal custode è stata assolutamente semplice , limitandosi alla mera conservazione , in cui non risultano adottate particolari misure di ricovero e/o protezione e/o cautela
3) non risultano documentate spese di conservazione
Va rigettata la domanda subordinata risarcitoria relativa ad assunto lucro cessante in quanto generica e non comprovato dal benchè minimo elemento anche indiziario.
Infine non si ritiene di ammettere la CTU che come richiesta è inammissibile in quanto meramente esplorativa
pqm
rigetta il ricorso . Spese compensate.
Si comunichi a parte ricorrente , all'avvocatura di stato ed al Tribunale di Nola .
Nola, 22.10.2025
il Presidente Designato dr Vincenza Barbalucca