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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/06/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5983/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ANGELO CONVERTINI;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PAOLO PETROSILLO e dell'avv. FRANCESCO ATTIANESE;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte A seguito di ricorso monitorio proposto da il Giudice di Pace di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 34569/2021, con il quale ingiungeva a i pagare la somma di euro Parte_1 Parte 1.148,15, oltre anticipazioni e compensi professionali, per fatture non pagate a roponeva rituale opposizione a decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e, con il Parte_1 Parte medesimo atto, domandava in via riconvenzionale la condanna di al risarcimento dei danni asseritamente procurati alla merce trasportata. A sostegno di tali domande, l'opponente affermava il cattivo adempimento da parte del vettore, che in occasione dei trasporti oggetto delle fatture – così come anche in altre occasioni – avrebbe cagionato danni alla merce trasportata.
Il Giudice di primo grado emetteva sentenza con cui rigettava integralmente l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando come le contestazioni sollevate dall'opponente fossero generiche e tardive rispetto a quanto previsto dall'art. 15 delle Condizioni Generali del contratto inter partes. propone appello avverso la suddetta sentenza sostenendo che il giudice avrebbe Parte_1 dovuto in primo luogo dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 15 in applicazione dell'art. 2965 c.c., in quanto avrebbe imposto alla parte un termine di decadenza tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto;
in secondo luogo, a parere dell'appellante, il Giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 1698 c.c. (che esclude l'operatività del tacito riconoscimento del corretto adempimento nelle ipotesi di dolo o colpa grave del vettore) e, ritenuto provato il dolo/colpa grave del vettore, considerare tempestivi i reclami dell'opponente, che dunque lo legittimerebbero a rifiutare il pagamento delle spedizioni ed a richiedere il risarcimento dei danni. Infine, ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente le prove testimoniali, che proverebbero gli Parte inadempimenti di ed i danni dalla stessa cagionati. Parte domanda il rigetto dell'appello rilevando che la clausola di cui all'art. 15 non potrebbe essere ritenuta nulla si sensi dell'art. 2965 c.c., contenendo la stessa il medesimo termine di decadenza previsto dal legislatore all'art. 1698 c.c., e – in ogni caso – sostenendo che nel caso di specie non sia stata data prova dall'appellante dell'asserito dolo/colpa grave del vettore. Osserva, infine, che il Giudice di Pace ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, rammentando come la teste Sig.ra abbia riferito in maniera confusa, non ricordando le date delle consegne e non Testimone_1 riconoscendo alcuno dei documenti mostrateli e depositati dalla appellante a sostegno della propria domanda.
Con riferimento alla prima questione, e dunque alla validità o meno dell'art. 15 delle Condizioni Generali del contratto stipulato tra le parti, occorre rammentare che l'art. 2965 c.c. afferma la nullità del patto “con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto”. Sul punto, la giurisprudenza ha più volte precisato che “la valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza” (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9647 del 20/05/2004).
Orbene, nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il termine convenzionalmente previsto di otto giorni non possa essere considerato tale da rendere particolarmente difficile l'esercizio del diritto, tanto più che si tratta del medesimo termine previsto dal legislatore, a riprova della ragionevolezza dello stesso.
Ne consegue che, in applicazione di tale clausola, l'appellante avrebbe dovuto – al fine di ottenere il risarcimento dei danni – attivarsi immediatamente e comunque non oltre otto giorni. Nonostante l'odierna appellante affermi di essersi effettivamente sempre attivata nei tempi pattuiti pagina 2 di 4 convenzionalmente, la stessa non ha mai dato prova di tale circostanza, come invece sarebbe stato suo onere. Ed invero, a prodotto, nell'ambito del giudizio di primo grado (vedasi doc. Parte_1 9), unicamente una missiva datata 01.09.2020 (peraltro senza prova della spedizione e ricezione della stessa), quindi risalente a ben oltre tre mesi dopo le spedizioni di cui è causa.
L'appellante, dunque, non essendovi agli atti alcuna prova circa la presentazione dei reclami entro il termine di otto giorni, deve considerarsi decaduta dal diritto al risarcimento del danno, senza che sia neppure necessario entrare nel merito della questione. Per mero amor di precisione, si osserva in ogni caso come l'opponente, odierna appellante, non abbia neppure in minima parte assolto all'onere della prova circa la sussistenza del danno e la quantificazione dello stesso.
Posta la validità e la conseguente applicabilità al caso di specie della clausola contrattuale di cui all'art. 15, rileva questo Giudice che in ogni caso l'art. 1698 c.c., di cui parte appellante invoca l'applicazione, esclude la decadenza nella sola ipotesi di dolo o colpa grave del vettore. Dolo o colpa grave del vettore che non risultano comunque provate dall'appellante che quindi, in ogni caso, non avrebbe potuto giovarsi di tale disposto normativo.
Invero, l'allegazione dell'appellante per cui il dolo o la colpa grave sarebbero consistiti nella mancata risposta ai reclami da parte del vettore presuppone la medesima circostanza non provata da
, ossia la presentazione tempestiva dei reclami medesimi. CP_2
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che correttamente il Giudice di Pace abbia rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno presentata da con l'atto di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo.
Allo stesso modo, si ritiene che esattamente il Giudice di primo grado abbia rigettato la domanda di revoca del decreto ingiuntivo. Ed invero, l'opponente e odierna appellante pretenderebbe di sottrarsi al pagamento del corrispettivo di cui alle fatture oggetto dell'ingiunzione eccependo l'inadempimento di Parte che, nel corso delle spedizioni di cui si tratta, avrebbe danneggiato la merce.
Posto che effettivamente l'art. 1460 c.c. consente alla parte che sia tenuta ad adempiere per seconda di rifiutarsi nell'ipotesi in cui la parte tenuta ad adempiere per prima non abbia adempiuto o abbia mal adempiuto, l'appellante non ha tuttavia fornito alcuna prova che i trasporti male adempiuti siano esattamente quelli dei quali si richiede il corrispettivo. Infatti, le prove testimoniali assunte sono risultate generiche e confuse, non consentendo di individuare precisamente i trasporti male eseguiti, la loro collocazione temporale e l'oggetto del cattivo adempimento. Allo stato degli atti, dunque, non solo non è possibile affermare la corrispondenza tra spedizioni mal eseguite e relativi corrispettivi, ma non pare neppure possibile affermare che effettivamente alcune spedizioni siano state eseguite in modo errato: infatti, dagli atti si può evincere che vi siano state delle spedizioni problematiche nell'anno 2019, oggetto poi di un accordo tra le parti, e stante la genericità delle testimonianze, non può escludersi che le stesse si riferiscano proprio a quelle spedizioni rispetto alle quali vi è stata Parte un'attivazione da parte di ed un conseguente accordo sul risarcimento del danno.
Deve quindi essere integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Da ultimo, questo Giudice dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 7704/2023, emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Milano e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina Giroletti, magistrato ordinario in tirocinio.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5983/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ANGELO CONVERTINI;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PAOLO PETROSILLO e dell'avv. FRANCESCO ATTIANESE;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte A seguito di ricorso monitorio proposto da il Giudice di Pace di Milano emetteva il decreto ingiuntivo n. 34569/2021, con il quale ingiungeva a i pagare la somma di euro Parte_1 Parte 1.148,15, oltre anticipazioni e compensi professionali, per fatture non pagate a roponeva rituale opposizione a decreto ingiuntivo chiedendone la revoca e, con il Parte_1 Parte medesimo atto, domandava in via riconvenzionale la condanna di al risarcimento dei danni asseritamente procurati alla merce trasportata. A sostegno di tali domande, l'opponente affermava il cattivo adempimento da parte del vettore, che in occasione dei trasporti oggetto delle fatture – così come anche in altre occasioni – avrebbe cagionato danni alla merce trasportata.
Il Giudice di primo grado emetteva sentenza con cui rigettava integralmente l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando come le contestazioni sollevate dall'opponente fossero generiche e tardive rispetto a quanto previsto dall'art. 15 delle Condizioni Generali del contratto inter partes. propone appello avverso la suddetta sentenza sostenendo che il giudice avrebbe Parte_1 dovuto in primo luogo dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 15 in applicazione dell'art. 2965 c.c., in quanto avrebbe imposto alla parte un termine di decadenza tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto;
in secondo luogo, a parere dell'appellante, il Giudice avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 1698 c.c. (che esclude l'operatività del tacito riconoscimento del corretto adempimento nelle ipotesi di dolo o colpa grave del vettore) e, ritenuto provato il dolo/colpa grave del vettore, considerare tempestivi i reclami dell'opponente, che dunque lo legittimerebbero a rifiutare il pagamento delle spedizioni ed a richiedere il risarcimento dei danni. Infine, ritiene l'appellante che il Giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente le prove testimoniali, che proverebbero gli Parte inadempimenti di ed i danni dalla stessa cagionati. Parte domanda il rigetto dell'appello rilevando che la clausola di cui all'art. 15 non potrebbe essere ritenuta nulla si sensi dell'art. 2965 c.c., contenendo la stessa il medesimo termine di decadenza previsto dal legislatore all'art. 1698 c.c., e – in ogni caso – sostenendo che nel caso di specie non sia stata data prova dall'appellante dell'asserito dolo/colpa grave del vettore. Osserva, infine, che il Giudice di Pace ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, rammentando come la teste Sig.ra abbia riferito in maniera confusa, non ricordando le date delle consegne e non Testimone_1 riconoscendo alcuno dei documenti mostrateli e depositati dalla appellante a sostegno della propria domanda.
Con riferimento alla prima questione, e dunque alla validità o meno dell'art. 15 delle Condizioni Generali del contratto stipulato tra le parti, occorre rammentare che l'art. 2965 c.c. afferma la nullità del patto “con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto”. Sul punto, la giurisprudenza ha più volte precisato che “la valutazione, a norma dell'art. 2965 cod. civ., circa la congruità del termine di decadenza previsto contrattualmente, di competenza del giudice di merito, deve avere riguardo alla brevità dello specifico termine e alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza” (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 9647 del 20/05/2004).
Orbene, nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il termine convenzionalmente previsto di otto giorni non possa essere considerato tale da rendere particolarmente difficile l'esercizio del diritto, tanto più che si tratta del medesimo termine previsto dal legislatore, a riprova della ragionevolezza dello stesso.
Ne consegue che, in applicazione di tale clausola, l'appellante avrebbe dovuto – al fine di ottenere il risarcimento dei danni – attivarsi immediatamente e comunque non oltre otto giorni. Nonostante l'odierna appellante affermi di essersi effettivamente sempre attivata nei tempi pattuiti pagina 2 di 4 convenzionalmente, la stessa non ha mai dato prova di tale circostanza, come invece sarebbe stato suo onere. Ed invero, a prodotto, nell'ambito del giudizio di primo grado (vedasi doc. Parte_1 9), unicamente una missiva datata 01.09.2020 (peraltro senza prova della spedizione e ricezione della stessa), quindi risalente a ben oltre tre mesi dopo le spedizioni di cui è causa.
L'appellante, dunque, non essendovi agli atti alcuna prova circa la presentazione dei reclami entro il termine di otto giorni, deve considerarsi decaduta dal diritto al risarcimento del danno, senza che sia neppure necessario entrare nel merito della questione. Per mero amor di precisione, si osserva in ogni caso come l'opponente, odierna appellante, non abbia neppure in minima parte assolto all'onere della prova circa la sussistenza del danno e la quantificazione dello stesso.
Posta la validità e la conseguente applicabilità al caso di specie della clausola contrattuale di cui all'art. 15, rileva questo Giudice che in ogni caso l'art. 1698 c.c., di cui parte appellante invoca l'applicazione, esclude la decadenza nella sola ipotesi di dolo o colpa grave del vettore. Dolo o colpa grave del vettore che non risultano comunque provate dall'appellante che quindi, in ogni caso, non avrebbe potuto giovarsi di tale disposto normativo.
Invero, l'allegazione dell'appellante per cui il dolo o la colpa grave sarebbero consistiti nella mancata risposta ai reclami da parte del vettore presuppone la medesima circostanza non provata da
, ossia la presentazione tempestiva dei reclami medesimi. CP_2
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che correttamente il Giudice di Pace abbia rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno presentata da con l'atto di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo.
Allo stesso modo, si ritiene che esattamente il Giudice di primo grado abbia rigettato la domanda di revoca del decreto ingiuntivo. Ed invero, l'opponente e odierna appellante pretenderebbe di sottrarsi al pagamento del corrispettivo di cui alle fatture oggetto dell'ingiunzione eccependo l'inadempimento di Parte che, nel corso delle spedizioni di cui si tratta, avrebbe danneggiato la merce.
Posto che effettivamente l'art. 1460 c.c. consente alla parte che sia tenuta ad adempiere per seconda di rifiutarsi nell'ipotesi in cui la parte tenuta ad adempiere per prima non abbia adempiuto o abbia mal adempiuto, l'appellante non ha tuttavia fornito alcuna prova che i trasporti male adempiuti siano esattamente quelli dei quali si richiede il corrispettivo. Infatti, le prove testimoniali assunte sono risultate generiche e confuse, non consentendo di individuare precisamente i trasporti male eseguiti, la loro collocazione temporale e l'oggetto del cattivo adempimento. Allo stato degli atti, dunque, non solo non è possibile affermare la corrispondenza tra spedizioni mal eseguite e relativi corrispettivi, ma non pare neppure possibile affermare che effettivamente alcune spedizioni siano state eseguite in modo errato: infatti, dagli atti si può evincere che vi siano state delle spedizioni problematiche nell'anno 2019, oggetto poi di un accordo tra le parti, e stante la genericità delle testimonianze, non può escludersi che le stesse si riferiscano proprio a quelle spedizioni rispetto alle quali vi è stata Parte un'attivazione da parte di ed un conseguente accordo sul risarcimento del danno.
Deve quindi essere integralmente confermata la sentenza di primo grado.
Da ultimo, questo Giudice dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 7704/2023, emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Milano e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dà atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 2.000, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina Giroletti, magistrato ordinario in tirocinio.
Milano, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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