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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2024, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 1887 / 2023 di Ruolo
Generale vertente t r a con l'avv. TREVISAN MARIA TERESA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. BELLAMIO SERENA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
21.11.2024)
SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Disporre che il figlio minore della coppia venga affidato in modo condiviso Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacita' e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori esercitera' la potesta' separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avra' il figlio con se'.
1 Le parti precisano che andrà raccolto il consenso di entrambi anche in merito alla scelta della baby sitter, qualora occorresse provvedere alla sostituzione di quella attuale, nonché alla scelta della disciplina sportiva da far seguire al figlio.
La baby sitter continuera' a essere retribuita a mezzo voucher come avvenuto sino ad ora.
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
Assegnare la casa coniugale di proprieta' di entrambi i coniugi, costituita dal bene immobile sito in NC Via Angoris n. 9 de censito al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 17 part. 829 sub 7-19 ( 4 vai e 16 mq) rendita euro 309,87
( A”) e 22,31 ( C6) con tutti i beni mobili e gli arredi ivi contenuti alla ricorrente
nata nelle Filippine , in Oas Parte_2
Albay, il 16.03.1986 c.f. che continuera' ad abitarci C.F._1
unitamente al figlio minore sino all' indipendenza economica di quest' ultimo.
CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO CIASCUN
GENITORE
Disporre che il Sig. eserciti il proprio diritto di visita del minore nei seguenti CP_1
termini
A) dal 01 giugno al 31 ottobre :
Un giorno alla settimana con TO ( coincidente con il giorno libero dall' attivita' lavorativa del padre, dalla sera precedente alla sera stessa del giorno libero , prelevando il minore alla fine del proprio turno di lavoro e riaccompagnandolo presso l' abitazione materna entro le ore 22.00).
Andra' garantita la giornata libera della madre, coincidente con il giorno del giovedi' e conseguentemente il padre potra' frequentare il minore negli altri giorni della settimana.
Previo accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni di tutti, il Sig. CP_1
potra' esercitare il proprio diritto di visita in modo piu' ampio soprattutto nel mese di ottobre nel corso del quale, in base all'andamento della stagione estiva, potrebbe avere la disponibilità a tenere il figlio nei fine settimana.
B) dal 01 novembre al 31 maggio di ogni anno:
- due fine settimana lunghi al mese ( a w.e. alternati) dal venerdi' pomeriggio prelevandolo presso l' asilo o la futura scuola alle ore 13.00 ( e gli anni successivi al termine delle lezioni) sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnera' il minore presso l' abitazione familiare entro le ore 20.30
2 -un fine settimana breve al mese ( in alternanza alle settimane con w.e. lungo di cui al punto precedente) dal venerdi' pomeriggio prelevandolo presso l' asilo o la futura scuola alle ore 13.00 ( e gli anni successivi al termine delle lezioni) sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnera' il minore presso l' abitazione familiare entro le ore 14.00
Il Sig. garantirà la sua costante presenza presso l'abitazione di Maniago CP_1
durante tutti i soggiorni del figlio presso di sé.
Qualora il minore, nelle giornate di visita spettanti al padre, avesse impegni ludici
o ricreativi previsti nella zona di propria residenza ai quali desidera presenziare, sarà cura del sig. di accompagnarvi il figlio. CP_1
Previo accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni di tutti, nel caso in cui il Sig. risulti impegnato al lavoro nei fine settimana di sua spettanza le parti CP_1
si potranno accordarsi affinche' il padre eserciti il proprio diritto di visita in altri giorni della settimana anziche' nel fine settimana.
Il primo w.e lungo del padre sara' dal 08 al 10 dicembre 2024.
C) vacanze
Ogni genitore ha diritto a trascorrere ogni anno tre settimane anche non consecutive, avendo cura di comunicare il periodo all' altro genitore con un preavviso di almeno un mese.
Per l' anno 2024 le parti concordano che la IG trascorrera' le Parte_1
proprie vacanze con il minore dal 16 dicembre al 24 dicembre 2024.
Per le vacanze natalizie : disporre che ad anni alterni il minore trascorre i giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con
l' altro
Per l' anno 2024 la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre spettera' al Sig.
che prelevera' il minore presso l' abitazione materna alle ore 18.00 e lo CP_1
riaccompagnera' il 31 dicembre entro le ore 18.00.
Nel caso in cui il genitore di competenza nella settimana di visita non si allontani per trascorrere con il minore le vacanze altrove, dovra' garantire all'altro genitore il diritto di visita o il giorno di Natale o quello della Vigilia dalle ore 16.00 alle ore
22.00 avendo cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione ove il minore trascorre la settimana.
L' altro genitore dovra' garantire, altresì, il diritto di visita il giorno di Capodanno
( 1 gennaio) dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
3 Per le vacanze pasquali: per la meta' dei giorni di vacanza consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedi' dell' Angelo
Per le altre festivita' e/o ponti: secondo il criterio di alternanza della presenza dei figli presso uno o l' altro genitore. Il minore trascorrera' la festa della mamma e del papa' con i rispettivi genitori, cosi' come i compleanni dei genitori , mentre il giorno del compleanno di lo trascorrera' con entrambi i genitori, alternando Per_2
con uno mattina e pomeriggio e con l' altro tardo pomeriggio e TO.
Considerato il fatto che, abitualmente, la IG e' impegnata al Parte_1
lavoro durante le vacanze natalizie dal 28 dicembre e il Sig. e' impegnato al CP_1
lavoro durante le vacanze pasquali, i coniugi si potranno accordare a modifica di anno in anno in merito alla gestione, impegnandosi a far trascorrere i giorni di vacanza con il genitore non impegnato.
D) comunicazioni
Ogni comunicazione tra i genitori – esclusivamente in merito alla gestione del minore- potra' avvenire tramite messaggio telefonico.
Nel periodo in cui il minore stara' con l' altro genitore, il genitore assente potra' effettuare un' unica videochiamata al giorno alle ore 18.00 e il genitore presente avra' cura di rispondere all' orario prestabilito. Qualora il genitore che ha il diritto alla video chiamata fosse impegnato per lavoro alle 18.00, l'altro genitore, previo preavviso, ne darà pre avviso all'altro genitore concordando il diverso orario.
MANTENIMENTO FIGLIO MINORE NON AUTOSUFFICIENTE
Il Signor contribuira' al mantenimento del figlio minore mediante il CP_1 versamento di un assegno mensile dell'importo di euro 200,00 al mese.
Il Sig. corrispondera' il dovuto alla Sig.ra a mezzo bonifico CP_1 Parte_1
bancario, entro e non oltre il 15 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita ( primo aggiornamento a dicembre 2025) oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie - tra cui i compensi della baby sitter nei termini gia' vigenti e descritti nell' allegato 22 al ricorso introduttivo con le modifiche che si renderanno necessarie in base agli impegni lavorativi dei coniugi- secondo le modalita' previste dall' Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia accolto dal Tribunale di NE . La refusione della quota di competenza delle spese straordinarie verrà effettuata unitamente al pagamento dell'importo dovuto a titolo di mantenimento ordinario per il mese successivo.
4 Il costo del centro estivo per il mese di agosto sara' integralmente a carico del Sig.
. CP_1
Gli assegni familiari Inps saranno richiesti e percepiti dal genitore collocatario
IG nata nelle Filippine Parte_2
, in Oas Albay,il 16.03.1986 e residente in [...] c.f.
C.F._1
SPESE CASA FAMILIARE
La rata mensile del mutuo contratto per l' acquisto dell' abitazione familiare in
NC (UD) Via Angoris n. 9 con la ES BA (mutuo n. 00000124922 verra' onorato nella misura del 50% da entrambi i genitori.
Le spese per le utenze del medesimo immobile verranno sostenute integralmente dalla IG Parte_1
Le spese condominiali straordinarie relative al medesimo immobile di competenza del proprietario verranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi, ed ognuno provvedera' a versare la propria quota di competenza direttamente a favore del condominio, mentre quelle ordinarie a carico dell' utilizzatore/ locatore del bene verranno sostenute integralmente dalla IG Parte_1
MANTENIMENTO CONIUGE
Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti non disporre alcun assegno di mantenimento a titolo di contributo al mantenimento dell' altro coniuge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 22.06.2023 e regolarmente notificato,
[...]
premesso di aver contratto matrimonio il 21/04/2008 con Parte_1
, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la CP_1
prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, l'affidamento condiviso del figlio minore, (nato in Per_1
data 11.05.2019); il collocamento prevalente presso di sé del minore e l'assegnazione in proprio favore della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi), fermo il diritto di visita del sig. ; la previsione, a carico del padre, di un CP_1
assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito il sig. , aderendo alla pronuncia di separazione, CP_1
ma, a condizioni diverse rispetto a quelle ex adverso proposte. Il resistente, in
5 particolare, ha chiesto, in via principale, oltre all'affidamento condiviso, il collocamento di presso entrambi i genitori, nella casa familiare, con obbligo Per_1 delle parti di alternare i periodi di permanenza presso l'immobile; l'obbligo di versare a favore del figlio un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 per i soli mesi in cui egli non provveda al mantenimento diretto del bambino.
Le parti hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti all'esito della prima udienza hanno raggiunto accordi parziali e il giudice istruttore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti, rimettendo la causa al Collegio per la sentenza parziale di separazione, previa acquisizione delle conclusioni del PM, e riservandosi, in seguito, la fissazione di udienza per il monitoraggio della situazione familiare, essendo anche stato attribuito un mandato di presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti
Con sentenza pubblicata in data 20.12.2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
la causa è stata rimessa in istruttoria per il proseguo.
Il procedimento è stato istruito mediante l'acquisizione di plurime relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali sull'andamento della situazione familiare e in particolare sul percorso di supporto avviato in favore delle parti.
Infine, a seguito di alcune udienze interlocutorie, le procuratrici hanno rassegnato conclusioni congiunte come riportate in epigrafe, chiedendone l'immediato accoglimento da parte del Collegio e rinunciando alla concessione dei termini per il deposito di scritti conclusivi.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, preso atto della loro conformità agli interessi superiori, morali e materiali, del minore.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NE, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dispone che il figlio minore della coppia venga affidato in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
6 riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacita' e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori esercitera' la potesta' separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avra' il figlio con se'. Dà atto che le parti precisano che andrà raccolto il consenso di entrambi anche in merito alla scelta della baby sitter, qualora occorresse provvedere alla sostituzione di quella attuale, nonché alla scelta della disciplina sportiva da far seguire al figlio. La baby sitter continuera' a essere retribuita a mezzo voucher come avvenuto sino ad ora;
2) assegna la casa coniugale di proprieta' di entrambi i coniugi, costituita dal bene immobile sito in NC Via Angoris n. 9 de censito al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 17 part. 829 sub 7-19 ( 4 vai e 16 mq) rendita euro
309,87 ( A”) e 22,31 ( C6) con tutti i beni mobili e gli arredi ivi contenuti alla ricorrente nata nelle Parte_2
Filippine, in Oas Albay, il 16.03.1986 c.f. che C.F._1
continuera' ad abitarci unitamente al figlio minore sino all' indipendenza economica di quest' ultimo;
3) dispone che il Sig. eserciti il proprio diritto di visita del minore nei CP_1
seguenti termini
A) dal 01 giugno al 31 ottobre :
Un giorno alla settimana con TO ( coincidente con il giorno libero dall' attivita' lavorativa del padre, dalla sera precedente alla sera stessa del giorno libero, prelevando il minore alla fine del proprio turno di lavoro e riaccompagnandolo presso l' abitazione materna entro le ore 22.00).
Andra' garantita la giornata libera della madre, coincidente con il giorno del giovedi'
e conseguentemente il padre potra' frequentare il minore negli altri giorni della settimana.
Previo accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni di tutti, il Sig. CP_1
potra' esercitare il proprio diritto di visita in modo piu' ampio soprattutto nel mese di ottobre nel corso del quale, in base all'andamento della stagione estiva, potrebbe avere la disponibilità a tenere il figlio nei fine settimana.
B) dal 01 novembre al 31 maggio di ogni anno:
- due fine settimana lunghi al mese ( a w.e. alternati) dal venerdi' pomeriggio prelevandolo presso l' asilo o la futura scuola alle ore 13.00 ( e gli anni successivi
7 al termine delle lezioni) sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnera' il minore presso l' abitazione familiare entro le ore 20.30
-un fine settimana breve al mese ( in alternanza alle settimane con w.e. lungo di cui al punto precedente) dal venerdi' pomeriggio prelevandolo presso l' asilo o la futura scuola alle ore 13.00 ( e gli anni successivi al termine delle lezioni) sino alla domenica sera quando il padre riaccompagnera' il minore presso l' abitazione familiare entro le ore 14.00
Il Sig. garantirà la sua costante presenza presso l'abitazione di Maniago CP_1
durante tutti i soggiorni del figlio presso di sé.
Qualora il minore, nelle giornate di visita spettanti al padre, avesse impegni ludici o ricreativi previsti nella zona di propria residenza ai quali desidera presenziare, sarà cura del sig. di accompagnarvi il figlio. CP_1
Previo accordo tra le parti e compatibilmente agli impegni di tutti, nel caso in cui il
Sig. risulti impegnato al lavoro nei fine settimana di sua spettanza le parti si CP_1
potranno accordarsi affinche' il padre eserciti il proprio diritto di visita in altri giorni della settimana anziche' nel fine settimana.
Il primo w.e lungo del padre sara' dal 08 al 10 dicembre 2024.
C) vacanze
Ogni genitore avrà diritto a trascorrere ogni anno tre settimane anche non consecutive, avendo cura di comunicare il periodo all' altro genitore con un preavviso di almeno un mese.
Per l' anno 2024 le parti concordano che la IG trascorrera' le Parte_1
proprie vacanze con il minore dal 16 dicembre al 24 dicembre 2024.
Per le vacanze natalizie: dispone che ad anni alterni il minore trascorra i giorni dal
24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l' altro
Per l' anno 2024 la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre spettera' al Sig. CP_1
che prelevera' il minore presso l'abitazione materna alle ore 18.00 e lo riaccompagnera' il 31 dicembre entro le ore 18.00.
Nel caso in cui il genitore di competenza nella settimana di visita non si allontani per trascorrere con il minore le vacanze altrove, dovra' garantire all'altro genitore il diritto di visita o il giorno di Natale o quello della Vigilia dalle ore 16.00 alle ore
22.00 avendo cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione ove il minore trascorre la settimana.
8 L' altro genitore dovra' garantire, altresì, il diritto di visita il giorno di Capodanno
(1 gennaio) dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
Per le vacanze pasquali: per la meta' dei giorni di vacanza consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedi' dell' Angelo
Per le altre festivita' e/o ponti: secondo il criterio di alternanza della presenza dei figli presso uno o l' altro genitore.
Il minore trascorrera' la festa della mamma e del papa' con i rispettivi genitori, cosi'
Per_ come i compleanni dei genitori, mentre il giorno del compleanno di lo trascorrera' con entrambi i genitori, alternando con uno mattina e pomeriggio e con l' altro tardo pomeriggio e TO.
Considerato il fatto che, abitualmente, la IG e' impegnata al lavoro Parte_1
durante le vacanze natalizie dal 28 dicembre e il Sig. e' impegnato al lavoro CP_1
durante le vacanze pasquali, i coniugi si potranno accordare a modifica di anno in anno in merito alla gestione, impegnandosi a far trascorrere i giorni di vacanza con il genitore non impegnato.
D) comunicazioni
Ogni comunicazione tra i genitori – esclusivamente in merito alla gestione del minore- potra' avvenire tramite messaggio telefonico.
Nel periodo in cui il minore stara' con l' altro genitore, il genitore assente potra' effettuare un' unica videochiamata al giorno alle ore 18.00 e il genitore presente avra' cura di rispondere all' orario prestabilito. Qualora il genitore che ha il diritto alla video chiamata fosse impegnato per lavoro alle 18.00, l'altro genitore, previo preavviso, ne darà pre avviso all'altro genitore concordando il diverso orario.
4) dispone che il Signor contribuisca al mantenimento del figlio minore CP_1 mediante il versamento di un assegno mensile dell'importo di euro 200,00 al mese. Il Sig. corrispondera' il dovuto alla Sig.ra a mezzo CP_1 Parte_1
bonifico bancario, entro e non oltre il 15 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sul costo della vita
( primo aggiornamento a dicembre 2025) oltre alla refusione del 50% delle spese straordinarie - tra cui i compensi della baby sitter nei termini gia' vigenti e descritti nell' allegato 22 al ricorso introduttivo con le modifiche che si renderanno necessarie in base agli impegni lavorativi dei coniugi- secondo le modalita' previste dall' Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia accolto dal Tribunale di NE . La refusione della quota di competenza delle spese
9 straordinarie verrà effettuata unitamente al pagamento dell'importo dovuto a titolo di mantenimento ordinario per il mese successivo. Il costo del centro estivo per il mese di agosto sara' integralmente a carico del Sig. . CP_1
5) dispone che gli assegni familiari Inps saranno richiesti e percepiti dal genitore collocatario IG Parte_2
nata nelle Filippine , in Oas Albay,il 16.03.1986 e residente in [...] c.f. C.F._1
6) prende atto che la rata mensile del mutuo contratto per l' acquisto dell' abitazione familiare in NC (UD) Via Angoris n. 9 con la ES BA (mutuo n.
00000124922 verra' onorato nella misura del 50% da entrambi i genitori. Le spese per le utenze del medesimo immobile verranno sostenute integralmente dalla IG Le spese condominiali straordinarie relative al Parte_1
medesimo immobile di competenza del proprietario verranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi, ed ognuno provvedera' a versare la propria quota di competenza direttamente a favore del condominio, mentre quelle ordinarie a carico dell' utilizzatore/ locatore del bene verranno sostenute integralmente dalla IG Parte_1
7) essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti, nulla viene disposto a titolo di assegno di mantenimento tra gli stessi;
8) compensa per l'intero le spese di lite.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 21.11.2024
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
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