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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12761 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40322/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione collegiale nelle persone dei sottonotati Giudici:
Dr. Federico Salvati PRESIDENTE
Dr. Claudio Patruno GIUDICE rel.
Dr.ssa Alessandra Imposimato GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato,
TRA
- – e - Parte_1 C.F._1 Parte_2
,- entrambi residenti in [...], rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi dall'avvocato ROCHIRA GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliati come da procura in atti, presso il di lui studio professionale sito in Roma, alla Via Federico Cesi n. 21.
ATTORI
CONTRO
- Controparte_1
- rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO P.IVA_1 domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTA
NONCHE'
pagina1 di 8 C.F. , P.I. con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliverio (C.F.:
) dell'Avvocatura interna di ed elettivamente C.F._3 CP_2 domiciliata presso la sede legale della società in Viale Europa 190, giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma in data 27.04.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. Persona_1
16104, registrata a Roma il 04.05.2022 n. 5514, Serie 1/T che si produce in copia, con riserva di esibire l'originale.
Terzo chiamata in causa.
oggetto: querela di falso avverso le attestazioni apposte dall'Agente Postale sull'Avviso di
Ricevimento Cron. M71 SCGMCR relative al plico asseritamente spedito a Parte_1
dall' Roma il 12.12.2018, asseritamente contenente l'Avviso di
[...] CP_3
Accertamento TK501R505213/2018 ANNO 2012 - IRPEF - ADD. REG. e COM. – IRAP -
I.V.A. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
Conclusioni per e “a. accertare e dichiarare la falsità Parte_1 Parte_2 materiale delle attestazioni apposte dall'Agente Postale sul documento: Avviso di
Ricevimento Cron. M71 SCGMCR relative al plico asseritamente spedito a Parte_1
dall' Roma il 12.12.2018, allegato dall convenuta ut
[...] CP_3 Controparte_1 supra, facendo richiamo alle proprie controdeduzioni prodotte dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma – Sez. 33, in data 17.12.2020, nel procedimento R.G.N.R.
11787/2020: “mancanza”, di cui alla casella barrata nella parte sottostante al riquadro
“MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO” - “PER TEMPORANEA ASSENZA
DEL DESTINATARIO” - “immesso avviso nella cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo” -
“plico depositato presso ufficio n. 20” - “spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata” - “24.12.2018 ATTO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI”.
b. ordinare la cancellazione di tali attestazioni dall'originale del documento impugnato. Ancora, per l'effetto, ove occorra e ritenuto, c. emettere ogni opportuno provvedimento, teso ad escludere il documento contraffatto (Avviso di Ricevimento Cron.
M71 SCGMCR relative al plico asseritamente spedito a dall' Parte_1 CP_3
Roma il 12.12.2018, contenente le suddette attestazioni ivi apposte dall'Agente Postale dalle fonti probatorie introdotte dall' di Roma nel giudizio già Controparte_1 pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sez. 33, in data
17.12.2020, nel procedimento R.G.R.N. 11787/2020, ulteriormente aggiungendo ogni più ampia e conseguente disposizione.
c. Per l'effetto condannare di Roma, in persona del Direttore e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore ove occorra anche in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore ut supra, ovvero, entrambe in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina2 di 8 Conclusioni per “In via preliminare: autorizzarsi la Controparte_1 chiamata in causa di c.f. , P.IVA , con sede Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 legale in Roma 0144,Viale Europa n.190, in persona del legale rappresentante pro tempore, con differimento a tal fine dell'udienza di prima comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a difesa. Nel merito: respingersi allo stato la domanda attorea dichiarando in ogni caso l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della IG.ra , ed in caso contrario decidersi secondo Parte_2 giustizia;
in caso di accoglimento della domanda attorea, compensarsi integralmente le spese di lite nei confronti di in quanto estranea alla vicenda CP_1 CP_1 notificatoria, impregiudicata ogni ulteriore azione, da esperirsi in separato giudizio.
Condannarsi a manlevare integralmente di ogni Controparte_2 Controparte_1 esborso conseguente alla presente causa, ivi comprese le spese legali eventualmente dovute all'attore e le spese di consulenza tecnica. Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale - in via preliminare, dichiarare CP_2 inammissibile la querela di falso e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
; - in via principale, ritenere e dichiarare la decadenza dall'azione e, per CP_2
l'effetto, rigettare le avverse domande. - In via subordinata, nel merito, ritenere legittimo l'operato di e, per l'effetto, rigettare le avverse domande delle parti. Il Controparte_2 tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno convenuto in giudizio Parte_3 [...]
formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Controparte_1
A fondamento della domanda è stato dedotto che i coniugi e Parte_1
avevano proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Parte_2
Provinciale di Roma avverso l'avviso di accertamento TK501R505213/2018, inferente omissioni contributive, eccependo preliminarmente la mancata notifica dello stesso. Nel costituirsi nel suddetto giudizio, di Roma aveva invece affermato la Controparte_1 regolare notifica dell'avviso di accertamento de quo, depositandolo.
Sostenendo di non avere mai ricevuto quanto depositato, e Parte_1 [...]
hanno quindi promosso il presente giudizio ex art 221 e segg. c.p.c. affinché Parte_3 venga dichiarata la falsità delle attestazioni apposte dal messo sul predetto avviso di ricevimento postale.
In particolare, sostenevano esser false:
1) l'attestazione “mancanza” di cui alla casella barrata nella parte sottostante al riquadro “mancata consegna del plico a domicilio” - “per temporanea assenza del destinatario”, sostenendo esser materialmente impossibile che l'Agente postale non avesse pagina3 di 8 trovato nessuno presso l'indirizzo cui sarebbe stato asseritamente spedito il plico di cui alla suddetta ricevuta.
2) l'attestazione di cui alla casella barrata “immesso avviso nella cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, posto che a quella data l'abitazione degli attori non disponeva di alcuna cassetta della corrispondenza.
3) le attestazioni “plico depositato presso ufficio n. 20” e “spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata”;
4) l'attestazione “24.12.2018 atto non ritirato entro il termine di 10 giorni”.
In giudizio si è costituita la parte convenuta Controparte_1
, che ha chiesto il rigetto della domanda. In via preliminare ha chiesto
[...]
l'autorizzazione alla chiamata in causa di nei cui confronti riversare le CP_2 conseguenze del (non creduto) eventuale accoglimento della domanda. La chiamata in causa dell'intermediario originava dall'evidenza che l'atto investito dell'odierna querela di falso fosse stato formato dall'Agente del Servizio Postale nel corso del procedimento di notifica che la veva richiesto ai sensi dell'articolo 14 Legge 890/1982. Per effetto della Pt_4 previsione di cui all'articolo 2049 c.c. non poteva che rispondere CP_2 dell'eventuale cattivo operato dei propri dipendenti.
Nel merito della querela se ne eccepiva l'inammissibilità sotto il profilo della carenza di interesse concreto ed attuale dell'attore (art. 100 c.p.c.) a proporla: il ricorso proposto dal contribuente in sede tributaria era stato già deciso con la sentenza n.
7528/33/2022 - resa in data 23.06.2022 – pronuncia che vieppiù lo aveva dichiarato l'inammissibilità perché tardivo e per consumazione dell'azione. E non si aveva notizia di impugnative della pronuncia.
Inoltre, la signora andava dichiarata carente di legittimazione attiva, non Parte_2 essendo destinataria dell'atto impositivo.
Peraltro, non poteva non rilevarsi come nella fattispecie si contestassero più fatti: -
l'impossibilità momentanea di rinvenire il destinatario;
-l'immissione dell'avviso nella cassetta postale del medesimo;
- l'inoltro della raccomandata informativa prevista dalla legge. Tutti questi fatti, sebbene interconnessi, erano oggetto di specifica dimostrazione da parte del querelante, a ciò onerato dalle disposizioni di legge. In via subordinata doveva ritenersi assolutamente inconferente l'asserzione degli attori secondo la quale sarebbe stato “impossibile non rinvenirli al momento dell'accesso” asserzione che non si comprendeva da quali ragioni originasse.
Irrilevante, ai fini della querela di falso, era la mancata individuazione del nominativo dell'agente postale.
pagina4 di 8 A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in giudizio concessa ai sensi degli articoli 106 / 269 c.p.c. si è costituita, ed ha formulato le conclusioni di cui in CP_2 epigrafe.
In particolar modo, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della querela ex art 221 c.p.c. per difetto di indicazione di prove ed elementi della falsità. Nell'atto introduttivo non erano state indicate adeguate prove dimostrative dell'asserita falsità materiale e/o ideologica.
Si eccepiva, infine, l'intervenuta decadenza dell'azione per superamento del termine triennale di cui all'articolo 20 comma 3 del D.p.R. 29.03.1973 n. 156: tutti gli atti e documenti concernenti gli atti a firma devono essere conservati da CP_2 esclusivamente per tre anni, decorrenti dalla data di accettazione dell'invio, trascorsi i quali detti documenti vengono ( e possono esser) inviati al macero. Il codice che si può rilevare dalla copia allegata in atto di citazione del retro del Mod. 23L era relativo alla Parte
(comunicazione di avvenuto deposito) emessa a seguito di rilascio avviso di giacenza, per assenza destinatario. Non essendo presente la parte frontale dell'Avviso di
Ricevimento non era possibile conoscere il codice dell'Atto originale, per poter risalire alla distinta attestante il rilascio di avviso di giacenza, considerato esser trascorsi, non per colpa della chiamata in causa, più di tre anni dalla data di spedizione. Ad ogni buon conto, era evidente che l'atto in parola risultava recapitato correttamente all'indirizzo dei soggetti interessati e che l'avviso era stato immesso in cassetta in data 13.12.2018. Non essendo stato ritirato l'atto entro i canonici dieci giorni la notifica si era regolarmente perfezionata.
Incardinata in questa maniera la causa sono stati richiesti e concessi i termini ex art
183 comma VI c.p.c. ed all'esito del deposito delle memorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni come sopra rassegnate ed infine è stata trattenuta a sentenza dal giudice istruttore con riserva di riferirne al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
In buona sostanza, la querela di falso ideologico proposta dagli attori si sviluppa nei confronti delle attestazioni rese dal messo postale sull'Avviso di Ricevimento Cron. M71
SCGMCR ed in particolare: 1) l'attestazione “mancanza” di cui alla casella barrata nella parte sottostante al riquadro “mancata consegna del plico a domicilio” - “per temporanea assenza del destinatario;
2) l'attestazione “plico depositato presso ufficio n. 20” e “spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata”; 4) l'attestazione “24.12.2018 atto non ritirato entro il termine di 10 giorni”.
In sintesi, e , non negano di esser residenti in Parte_1 Parte_3
Ardea Via Foggia 9, dove è sito il villino presso il quale sarebbe stata tentata la notifica dal messo postale ma negano il tentativo e contestano la falsità delle attestazioni del messo limitandosi a sostenere che: a) sarebbe stato impossibile non rinvenirli al momento pagina5 di 8 dell'accesso; b) che al civico di Via Foggia n. 9 di Ardea, non c'è mai stata alcuna cassetta postale venendo a cadere, a cascata, tutte le altre attestazioni.
A fini dimostrativi dell'allegazione depositano tre foto raffiguranti l'entrata dello stabile in indirizzo che - in tesi - non raffigurerebbero la presenza di una cassetta postale e chiedono una prova per testi di soggetti (siano o meno in rapporto parentale) affinché costoro confermino che le foto prodotte raffigurano il villino di loro proprietà, e confermino/ neghino la presenza di una cassetta postale.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Parte_3
, non essendo stata, la stessa, destinataria dell'avviso oggetto di querela di falso:
[...]
l'inversa obiezione svolta dalla difesa dei querelanti, fondata sulla base dell'interesse della stessa in ordine alla contestazione sollevata dall' non consente di superare il dato. CP_1
Va precisato che con decreto del Ministro delle Comunicazioni, emesso in qualità di autorità preposta alla regolamentazione del settore postale, D.M. 09 aprile 2001 sono state specificate le caratteristiche di cui devono essere dotate le cassette postali, configurandosi, per derivazione, un obbligo di messa a disposizione di uno strumento idoneo a consentire il recapito di corrispondenza.
Per la precisione si è disciplinato il manufatto stabilendosi che «lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso (Art. 47 D.M. 09 aprile 2001).
Nella stessa raccolta normativa è, altresì, precisato che i box, deputati ad accogliere la corrispondenza destinata ai residenti in un fabbricato, devono essere posizionati in modo tale che il portalettere possa facilmente accedere ad essi. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso. (Art. 45, co.
2-3 D.M. 09 aprile 2001)».
Al netto della ipotetica negligenza del contribuente, in ogni caso, le allegazioni e la tentata dimostrazione non sono idonee all'accoglimento della domanda.
Quanto all'attestazione” esser impossibile che l'agente postale non abbia rinvenuto alcuno allo stabile in indirizzo “ -- a prescindere dal carattere generico e scarsamente credibile dell'affermazione – si rileva che la stessa è resa senza addurne una ragionevole giustificazione.
Quanto alle riproduzioni fotografiche dell'ingresso del villino, se per ipotesi danno conto della mancanza attuale della cassetta postale, non consentono di dar conto della sua assenza alla data del contestato tentativo di consegna del plico postale ( dicembre 2018).
Le dichiarazioni che si vuol far rendere ai testi non appaiono risolutive, posto che la cassetta postale avrebbe potuto esser posta a breve distanza o diversamente supplita da analogo strumento. Ed infatti, come sovente precisato dalla giurisprudenza, anche di pagina6 di 8 questa sezione, “in tema di notificazioni a mezzo posta, la circostanza che l'agente postale barri la casella che reca la dicitura “lasciato avviso in cassetta”, non costituisce - in sé e per sé - attestazione dotata di pubblica fede, in quanto attesta il contenuto di un adempimento - il rilascio dell'avviso - che potrebbe anche prescindere dalla presenza materiale di una vera e propria cassetta postale per come identificata nel prestampato della cartolina. Tale attestazione, seppur non del tutto idonea a descrivere la condotta effettivamente tenuta (che può esser latamente diversa ma a fini richiesti sostanzialmente analoga) non appare idonea a fondarvi la falsa dichiarazione. L'agente potrebbe aver apposto l'avviso anche in luoghi diversi da una cassetta postale tradizionale, ma ivi messi a disposizione per l'incombente, attestando un adempimento che non è strettamente legato alla presenza fisica di quest'ultima, senza esser costretto a stravolgere il contenuto del prestampato.
In sintesi, si può dire che la barratura della casella attesta il compimento di un atto
(la tentata consegna di un avviso) a fini informativi del tentativo, ma non la presenza di una cassetta postale in senso tecnico, richiamata dal prestampato conforme o meno alle specifiche del DM citato.
Le considerazioni avverso l'invio della seconda raccomandata c.d. CAD del
13.01.2018 di cui all'annotazione operata nell'avviso, contestata dagli attori, è questione che trascende l'ambito della decisione rimesso a questo Collegio ed attiene alla regolarità della notifica e su di essa è tenuto a pronunciarsi il giudice a” quo”.
Ed in definitiva, onerandosi parte querelante della dimostrazione della falsità dedotta, non potendosi invertire l'onere dimostrativo, la domanda dev'esser rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ex
DM 55/2014 come modulato dal successivo DM 147/2022, nella misura media in ragione del valore della causa, qualificato di valore indeterminabile e di complessità media.
Le parti attrici devono esser condannate al pagamento della sanzione di cui all'articolo 226 c.p.c.
Le spese processuali tra la chiamante e la chiamata si compensano ritenendosi legittima la chiamata in causa in malleva di come la posizione Controparte_2 difensiva della terza chiamata, entrambe indotte, in definitiva, dall'azione della parte querelante.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'articolo 226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella sopra indicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG 40322/2022 tra e Parte_1
contro con la Parte_3 Controparte_4 chiamata in causa di : Controparte_2
pagina7 di 8 a) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di per le ragioni Parte_3 evidenziate in parte motiva.
b) Rigetta la querela di falso proposta da . Parte_1
c) Condanna gli attori al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.00.
d) Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...]
e da , che liquida – in favore di ciascuna delle Controparte_4 CP_2 parti costituite - nella misura di € 7616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, nonché
IVA e C.p.A. se dovute.
e) Visto l'art. 92 c.p.c. le spese processuali tra e CP_1 CP_1 Controparte_2 si compensano integralmente.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Dr Claudio Patruno
Il PRESIDENTE Dr. Federico Salvati
firmato digitalmente.
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione collegiale nelle persone dei sottonotati Giudici:
Dr. Federico Salvati PRESIDENTE
Dr. Claudio Patruno GIUDICE rel.
Dr.ssa Alessandra Imposimato GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato,
TRA
- – e - Parte_1 C.F._1 Parte_2
,- entrambi residenti in [...], rappresentati e CodiceFiscale_2 difesi dall'avvocato ROCHIRA GIUSEPPE, ed elettivamente domiciliati come da procura in atti, presso il di lui studio professionale sito in Roma, alla Via Federico Cesi n. 21.
ATTORI
CONTRO
- Controparte_1
- rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO P.IVA_1 domiciliata presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
CONVENUTA
NONCHE'
pagina1 di 8 C.F. , P.I. con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 viale Europa n. 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore attualmente in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Henry Alessandro Oliverio (C.F.:
) dell'Avvocatura interna di ed elettivamente C.F._3 CP_2 domiciliata presso la sede legale della società in Viale Europa 190, giusta procura alle liti per atto del Notaio di Roma in data 27.04.2022, Rep. n. 55418, Racc. n. Persona_1
16104, registrata a Roma il 04.05.2022 n. 5514, Serie 1/T che si produce in copia, con riserva di esibire l'originale.
Terzo chiamata in causa.
oggetto: querela di falso avverso le attestazioni apposte dall'Agente Postale sull'Avviso di
Ricevimento Cron. M71 SCGMCR relative al plico asseritamente spedito a Parte_1
dall' Roma il 12.12.2018, asseritamente contenente l'Avviso di
[...] CP_3
Accertamento TK501R505213/2018 ANNO 2012 - IRPEF - ADD. REG. e COM. – IRAP -
I.V.A. - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
Conclusioni per e “a. accertare e dichiarare la falsità Parte_1 Parte_2 materiale delle attestazioni apposte dall'Agente Postale sul documento: Avviso di
Ricevimento Cron. M71 SCGMCR relative al plico asseritamente spedito a Parte_1
dall' Roma il 12.12.2018, allegato dall convenuta ut
[...] CP_3 Controparte_1 supra, facendo richiamo alle proprie controdeduzioni prodotte dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma – Sez. 33, in data 17.12.2020, nel procedimento R.G.N.R.
11787/2020: “mancanza”, di cui alla casella barrata nella parte sottostante al riquadro
“MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO” - “PER TEMPORANEA ASSENZA
DEL DESTINATARIO” - “immesso avviso nella cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo” -
“plico depositato presso ufficio n. 20” - “spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata” - “24.12.2018 ATTO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI”.
b. ordinare la cancellazione di tali attestazioni dall'originale del documento impugnato. Ancora, per l'effetto, ove occorra e ritenuto, c. emettere ogni opportuno provvedimento, teso ad escludere il documento contraffatto (Avviso di Ricevimento Cron.
M71 SCGMCR relative al plico asseritamente spedito a dall' Parte_1 CP_3
Roma il 12.12.2018, contenente le suddette attestazioni ivi apposte dall'Agente Postale dalle fonti probatorie introdotte dall' di Roma nel giudizio già Controparte_1 pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sez. 33, in data
17.12.2020, nel procedimento R.G.R.N. 11787/2020, ulteriormente aggiungendo ogni più ampia e conseguente disposizione.
c. Per l'effetto condannare di Roma, in persona del Direttore e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore ove occorra anche in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore ut supra, ovvero, entrambe in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pagina2 di 8 Conclusioni per “In via preliminare: autorizzarsi la Controparte_1 chiamata in causa di c.f. , P.IVA , con sede Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 legale in Roma 0144,Viale Europa n.190, in persona del legale rappresentante pro tempore, con differimento a tal fine dell'udienza di prima comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a difesa. Nel merito: respingersi allo stato la domanda attorea dichiarando in ogni caso l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva della IG.ra , ed in caso contrario decidersi secondo Parte_2 giustizia;
in caso di accoglimento della domanda attorea, compensarsi integralmente le spese di lite nei confronti di in quanto estranea alla vicenda CP_1 CP_1 notificatoria, impregiudicata ogni ulteriore azione, da esperirsi in separato giudizio.
Condannarsi a manlevare integralmente di ogni Controparte_2 Controparte_1 esborso conseguente alla presente causa, ivi comprese le spese legali eventualmente dovute all'attore e le spese di consulenza tecnica. Con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale - in via preliminare, dichiarare CP_2 inammissibile la querela di falso e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...]
; - in via principale, ritenere e dichiarare la decadenza dall'azione e, per CP_2
l'effetto, rigettare le avverse domande. - In via subordinata, nel merito, ritenere legittimo l'operato di e, per l'effetto, rigettare le avverse domande delle parti. Il Controparte_2 tutto con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno convenuto in giudizio Parte_3 [...]
formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Controparte_1
A fondamento della domanda è stato dedotto che i coniugi e Parte_1
avevano proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Parte_2
Provinciale di Roma avverso l'avviso di accertamento TK501R505213/2018, inferente omissioni contributive, eccependo preliminarmente la mancata notifica dello stesso. Nel costituirsi nel suddetto giudizio, di Roma aveva invece affermato la Controparte_1 regolare notifica dell'avviso di accertamento de quo, depositandolo.
Sostenendo di non avere mai ricevuto quanto depositato, e Parte_1 [...]
hanno quindi promosso il presente giudizio ex art 221 e segg. c.p.c. affinché Parte_3 venga dichiarata la falsità delle attestazioni apposte dal messo sul predetto avviso di ricevimento postale.
In particolare, sostenevano esser false:
1) l'attestazione “mancanza” di cui alla casella barrata nella parte sottostante al riquadro “mancata consegna del plico a domicilio” - “per temporanea assenza del destinatario”, sostenendo esser materialmente impossibile che l'Agente postale non avesse pagina3 di 8 trovato nessuno presso l'indirizzo cui sarebbe stato asseritamente spedito il plico di cui alla suddetta ricevuta.
2) l'attestazione di cui alla casella barrata “immesso avviso nella cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo”, posto che a quella data l'abitazione degli attori non disponeva di alcuna cassetta della corrispondenza.
3) le attestazioni “plico depositato presso ufficio n. 20” e “spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata”;
4) l'attestazione “24.12.2018 atto non ritirato entro il termine di 10 giorni”.
In giudizio si è costituita la parte convenuta Controparte_1
, che ha chiesto il rigetto della domanda. In via preliminare ha chiesto
[...]
l'autorizzazione alla chiamata in causa di nei cui confronti riversare le CP_2 conseguenze del (non creduto) eventuale accoglimento della domanda. La chiamata in causa dell'intermediario originava dall'evidenza che l'atto investito dell'odierna querela di falso fosse stato formato dall'Agente del Servizio Postale nel corso del procedimento di notifica che la veva richiesto ai sensi dell'articolo 14 Legge 890/1982. Per effetto della Pt_4 previsione di cui all'articolo 2049 c.c. non poteva che rispondere CP_2 dell'eventuale cattivo operato dei propri dipendenti.
Nel merito della querela se ne eccepiva l'inammissibilità sotto il profilo della carenza di interesse concreto ed attuale dell'attore (art. 100 c.p.c.) a proporla: il ricorso proposto dal contribuente in sede tributaria era stato già deciso con la sentenza n.
7528/33/2022 - resa in data 23.06.2022 – pronuncia che vieppiù lo aveva dichiarato l'inammissibilità perché tardivo e per consumazione dell'azione. E non si aveva notizia di impugnative della pronuncia.
Inoltre, la signora andava dichiarata carente di legittimazione attiva, non Parte_2 essendo destinataria dell'atto impositivo.
Peraltro, non poteva non rilevarsi come nella fattispecie si contestassero più fatti: -
l'impossibilità momentanea di rinvenire il destinatario;
-l'immissione dell'avviso nella cassetta postale del medesimo;
- l'inoltro della raccomandata informativa prevista dalla legge. Tutti questi fatti, sebbene interconnessi, erano oggetto di specifica dimostrazione da parte del querelante, a ciò onerato dalle disposizioni di legge. In via subordinata doveva ritenersi assolutamente inconferente l'asserzione degli attori secondo la quale sarebbe stato “impossibile non rinvenirli al momento dell'accesso” asserzione che non si comprendeva da quali ragioni originasse.
Irrilevante, ai fini della querela di falso, era la mancata individuazione del nominativo dell'agente postale.
pagina4 di 8 A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in giudizio concessa ai sensi degli articoli 106 / 269 c.p.c. si è costituita, ed ha formulato le conclusioni di cui in CP_2 epigrafe.
In particolar modo, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della querela ex art 221 c.p.c. per difetto di indicazione di prove ed elementi della falsità. Nell'atto introduttivo non erano state indicate adeguate prove dimostrative dell'asserita falsità materiale e/o ideologica.
Si eccepiva, infine, l'intervenuta decadenza dell'azione per superamento del termine triennale di cui all'articolo 20 comma 3 del D.p.R. 29.03.1973 n. 156: tutti gli atti e documenti concernenti gli atti a firma devono essere conservati da CP_2 esclusivamente per tre anni, decorrenti dalla data di accettazione dell'invio, trascorsi i quali detti documenti vengono ( e possono esser) inviati al macero. Il codice che si può rilevare dalla copia allegata in atto di citazione del retro del Mod. 23L era relativo alla Parte
(comunicazione di avvenuto deposito) emessa a seguito di rilascio avviso di giacenza, per assenza destinatario. Non essendo presente la parte frontale dell'Avviso di
Ricevimento non era possibile conoscere il codice dell'Atto originale, per poter risalire alla distinta attestante il rilascio di avviso di giacenza, considerato esser trascorsi, non per colpa della chiamata in causa, più di tre anni dalla data di spedizione. Ad ogni buon conto, era evidente che l'atto in parola risultava recapitato correttamente all'indirizzo dei soggetti interessati e che l'avviso era stato immesso in cassetta in data 13.12.2018. Non essendo stato ritirato l'atto entro i canonici dieci giorni la notifica si era regolarmente perfezionata.
Incardinata in questa maniera la causa sono stati richiesti e concessi i termini ex art
183 comma VI c.p.c. ed all'esito del deposito delle memorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni come sopra rassegnate ed infine è stata trattenuta a sentenza dal giudice istruttore con riserva di riferirne al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
In buona sostanza, la querela di falso ideologico proposta dagli attori si sviluppa nei confronti delle attestazioni rese dal messo postale sull'Avviso di Ricevimento Cron. M71
SCGMCR ed in particolare: 1) l'attestazione “mancanza” di cui alla casella barrata nella parte sottostante al riquadro “mancata consegna del plico a domicilio” - “per temporanea assenza del destinatario;
2) l'attestazione “plico depositato presso ufficio n. 20” e “spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata”; 4) l'attestazione “24.12.2018 atto non ritirato entro il termine di 10 giorni”.
In sintesi, e , non negano di esser residenti in Parte_1 Parte_3
Ardea Via Foggia 9, dove è sito il villino presso il quale sarebbe stata tentata la notifica dal messo postale ma negano il tentativo e contestano la falsità delle attestazioni del messo limitandosi a sostenere che: a) sarebbe stato impossibile non rinvenirli al momento pagina5 di 8 dell'accesso; b) che al civico di Via Foggia n. 9 di Ardea, non c'è mai stata alcuna cassetta postale venendo a cadere, a cascata, tutte le altre attestazioni.
A fini dimostrativi dell'allegazione depositano tre foto raffiguranti l'entrata dello stabile in indirizzo che - in tesi - non raffigurerebbero la presenza di una cassetta postale e chiedono una prova per testi di soggetti (siano o meno in rapporto parentale) affinché costoro confermino che le foto prodotte raffigurano il villino di loro proprietà, e confermino/ neghino la presenza di una cassetta postale.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Parte_3
, non essendo stata, la stessa, destinataria dell'avviso oggetto di querela di falso:
[...]
l'inversa obiezione svolta dalla difesa dei querelanti, fondata sulla base dell'interesse della stessa in ordine alla contestazione sollevata dall' non consente di superare il dato. CP_1
Va precisato che con decreto del Ministro delle Comunicazioni, emesso in qualità di autorità preposta alla regolamentazione del settore postale, D.M. 09 aprile 2001 sono state specificate le caratteristiche di cui devono essere dotate le cassette postali, configurandosi, per derivazione, un obbligo di messa a disposizione di uno strumento idoneo a consentire il recapito di corrispondenza.
Per la precisione si è disciplinato il manufatto stabilendosi che «lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso (Art. 47 D.M. 09 aprile 2001).
Nella stessa raccolta normativa è, altresì, precisato che i box, deputati ad accogliere la corrispondenza destinata ai residenti in un fabbricato, devono essere posizionati in modo tale che il portalettere possa facilmente accedere ad essi. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso. (Art. 45, co.
2-3 D.M. 09 aprile 2001)».
Al netto della ipotetica negligenza del contribuente, in ogni caso, le allegazioni e la tentata dimostrazione non sono idonee all'accoglimento della domanda.
Quanto all'attestazione” esser impossibile che l'agente postale non abbia rinvenuto alcuno allo stabile in indirizzo “ -- a prescindere dal carattere generico e scarsamente credibile dell'affermazione – si rileva che la stessa è resa senza addurne una ragionevole giustificazione.
Quanto alle riproduzioni fotografiche dell'ingresso del villino, se per ipotesi danno conto della mancanza attuale della cassetta postale, non consentono di dar conto della sua assenza alla data del contestato tentativo di consegna del plico postale ( dicembre 2018).
Le dichiarazioni che si vuol far rendere ai testi non appaiono risolutive, posto che la cassetta postale avrebbe potuto esser posta a breve distanza o diversamente supplita da analogo strumento. Ed infatti, come sovente precisato dalla giurisprudenza, anche di pagina6 di 8 questa sezione, “in tema di notificazioni a mezzo posta, la circostanza che l'agente postale barri la casella che reca la dicitura “lasciato avviso in cassetta”, non costituisce - in sé e per sé - attestazione dotata di pubblica fede, in quanto attesta il contenuto di un adempimento - il rilascio dell'avviso - che potrebbe anche prescindere dalla presenza materiale di una vera e propria cassetta postale per come identificata nel prestampato della cartolina. Tale attestazione, seppur non del tutto idonea a descrivere la condotta effettivamente tenuta (che può esser latamente diversa ma a fini richiesti sostanzialmente analoga) non appare idonea a fondarvi la falsa dichiarazione. L'agente potrebbe aver apposto l'avviso anche in luoghi diversi da una cassetta postale tradizionale, ma ivi messi a disposizione per l'incombente, attestando un adempimento che non è strettamente legato alla presenza fisica di quest'ultima, senza esser costretto a stravolgere il contenuto del prestampato.
In sintesi, si può dire che la barratura della casella attesta il compimento di un atto
(la tentata consegna di un avviso) a fini informativi del tentativo, ma non la presenza di una cassetta postale in senso tecnico, richiamata dal prestampato conforme o meno alle specifiche del DM citato.
Le considerazioni avverso l'invio della seconda raccomandata c.d. CAD del
13.01.2018 di cui all'annotazione operata nell'avviso, contestata dagli attori, è questione che trascende l'ambito della decisione rimesso a questo Collegio ed attiene alla regolarità della notifica e su di essa è tenuto a pronunciarsi il giudice a” quo”.
Ed in definitiva, onerandosi parte querelante della dimostrazione della falsità dedotta, non potendosi invertire l'onere dimostrativo, la domanda dev'esser rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ex
DM 55/2014 come modulato dal successivo DM 147/2022, nella misura media in ragione del valore della causa, qualificato di valore indeterminabile e di complessità media.
Le parti attrici devono esser condannate al pagamento della sanzione di cui all'articolo 226 c.p.c.
Le spese processuali tra la chiamante e la chiamata si compensano ritenendosi legittima la chiamata in causa in malleva di come la posizione Controparte_2 difensiva della terza chiamata, entrambe indotte, in definitiva, dall'azione della parte querelante.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'articolo 226 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella sopra indicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG 40322/2022 tra e Parte_1
contro con la Parte_3 Controparte_4 chiamata in causa di : Controparte_2
pagina7 di 8 a) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di per le ragioni Parte_3 evidenziate in parte motiva.
b) Rigetta la querela di falso proposta da . Parte_1
c) Condanna gli attori al pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.00.
d) Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali sostenute da
[...]
e da , che liquida – in favore di ciascuna delle Controparte_4 CP_2 parti costituite - nella misura di € 7616,00, oltre rimborso forfettario spese generali, nonché
IVA e C.p.A. se dovute.
e) Visto l'art. 92 c.p.c. le spese processuali tra e CP_1 CP_1 Controparte_2 si compensano integralmente.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Dr Claudio Patruno
Il PRESIDENTE Dr. Federico Salvati
firmato digitalmente.
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