Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/03/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 802/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Alessia Gigli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 802/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Anzaldi Francesco Paolo (C.F.
con studio in Lecco, Piazza A. Manzoni n. 11 (Telefax 0341286612 – Pec: C.F._2
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_2 P.IVA_1
Amministrazione , con sede in Castelnuovo del Garda (VR), Controparte_3 via Derna n. 4, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, dall'avv. Murvana Francesco (C.F. – Fax C.F._3
0245072334 – Pec: ed elettivamente domiciliata in Email_2
Verona, Via C. Scalzi n. 20 presso lo studio dell'avv. Piazzola Bruno (C.F. C.F._4
– Fax 0458035755 – Pec: Email_3
pagina 1 di 6
Avente per oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
ATTORE: come da note conclusive del 23.09.2024:
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale e nel merito: dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta;
condannare, per i motivi esposti in narrativa, la società al Controparte_2 pagamento in favore della sig.ra della somma di € 13.129,10= o in quella Controparte_1 diversa che sarà accertata in corso di giudizio, oltre interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dalla domanda al saldo;
in via istruttoria: ammettersi CTU al fine di accertare l'entità del danno fisico e morale subito dall'attrice;
CHIEDE rilevato che nella presente controversia, instaurata il 31.01.2023 (vedasi allegato), non può applicarsi il D. Lgs. 149/2022, a mente dell'art. 35,
CONCEDERSI i termini ex art. 190 c.p.c. previgente, per il deposito di memorie conclusionali e di replica.”
CONVENUTO: come da note di trattazione scritta del 01.10.2024:
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, in via principale: respingere tutte le domande svolte nei confronti d CP_2 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle tesi attoree, escludere o, in ulteriore subordine, contenere e limitare qualsivoglia onere risarcitorio a carico d in ragione di quanto esposto in atti. CP_2
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
La GNa , con atto di citazione in riassunzione notificato in data 26.01.2023, Controparte_1 ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, a seguito dell'ordinanza Controparte_2 del Tribunale di Milano del 11.01.2023 con la quale il Giudice, dott.ssa Iori Lucia Francesca, accogliendo l'eccezione proposta dalla convenuta ha dichiarato Controparte_2 pagina 2 di 6 l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Verona. Parte attrice ha riassunto il procedimento per ottenere ex art. 2051 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 13.129,10, subiti in conseguenza di una caduta avvenuta in data 28.06.2021 all'interno del parco divertimenti
“ ” gestito dalla convenuta. CP_2 ha allegato di essersi trovata in data 28.06.2021 nel parco divertimenti Controparte_1
“ ” e di essere caduta rovinosamente per terra, durante lo spostamento per CP_2 raggiungere le attrazioni del parco, a causa di un dislivello non visibile né evidenziato andando successivamente ad impattare contro una griglia di ferro. Parte attrice ha affermato di essere stata aiutata, nell'immediatezza dell'incidente, dal marito e da altre persone presenti all'accaduto, di aver avvisato il pronto intervento del Parco divertimenti e di essere stata trasportata presso il più vicino ospedale. con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del 11.04.2023, si è Controparte_2 costituita in giudizio contestando la domanda dell'attrice, evidenziando che Controparte_1 non ha fornito prova della dinamica dell'evento, ossia di essere effettivamente caduta a causa del preteso dislivello del marciapiede. Parte convenuta ha, altresì, contestato la documentazione fotografica prodotta dall'attrice, non essendo la stessa circostanziata né temporalmente né spazialmente, e ha rilevato che il sinistro andrebbe ricondotto esclusivamente alla condotta disattenta ed imprudente di parte attrice poichè l'asserito dislivello risulta insignificante e agevolmente percepibile e superabile con l'ordinaria attenzione nell'incedere. Depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale. All'udienza del 02.10.2024, tenutasi mediante il deposito di note scritte, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Come si è detto, parte attrice ha chiesto ex art. 2051 c.c. il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in conseguenza di una caduta a terra, durante lo spostamento per raggiungere le attrazioni del parco divertimenti, a causa di un dislivello all'altezza della zona
“Prezzemolo Land”. La domanda risulta infondata e non meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Si tratta di una responsabilità oggettiva e la diligenza del custode, se non è provato il caso fortuito, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità. Al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. Si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale “…la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in pagina 3 di 6 custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (Cass. Civ. n. 35991/2023). Nel caso di specie, manca la prova della stessa dinamica del fatto. Nell'atto di citazione parte attrice ha sostenuto che il 28.06.2021 “… durante lo spostamento necessario per raggiungere le attrazioni presenti nel Parco, l'attrice, all'altezza della zona
“Prezzemolo Land” cadeva rovinosamente per terra;
la citata caduta, è stata causata da un dislivello non visibile né evidenziato”. Le modalità del sinistro dedotte da parte attrice non risultano minimamente dimostrate. Si rileva che i testi escussi hanno tutti reso dichiarazioni contrastanti in ordine alla dinamica dell'evento e alle persone che sarebbero state presenti al momento del sinistro. Il GN , sentito all'udienza del 22.11.2023 come teste di parte attrice, ha Tes_1 dichiarato: “Preciso che io ero seduto al tavolo da picnic assieme ad altri amici e mancavano solamente la GN e il di lei coniuge. Mi ero alzato un attimo e in quel frangente ho CP_1 visto la GN cadere. Preciso che ho visto solamente la GN cadere, ma CP_1 CP_1 non ho visto se è inciampata in quanto ero a 5 metri di distanza e non sono riuscito a vedere precisamente la dinamica” Sempre il teste in risposta al cap. 4 della memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c. di Tes_1 parte attrice, ha dichiarato: “Riconosco nelle foto che mi vengono rammostrate il posto dove la GNa è caduta, ma non sono in grado di indicare il punto preciso dove la stessa è CP_1 caduta in quanto, come detto prima, mi trovavo ad una distanza tale da non riuscire a vedere”. La GNa , figlia di parte attrice, sentita come teste all'udienza del 22.11.2023, Testimone_2 in risposta al cap. 11 ha confermato che la madre ha rotto gli occhiali da vista ed ha precisato:
“Posso saperlo in quanto quel giorno mi trovavo a . Eravamo circa 10-15 persone. CP_2
Quando mia mamma è caduta io ero dietro di lei, qualcuno era a fianco, qualcuno era seduto sul tavolino pronto per mangiare” Sempre la GNa in risposta al cap. 2 della memoria di parte attrice ha Testimone_2 confermato la dinamica dedotta da nell'atto di citazione precisando: “Ho visto Controparte_1 tutta la dinamica in quanto mi trovavo dietro mia madre e quindi ho potuto vedere che è inciampata nel dislivello della pavimentazione …” Il terzo teste di parte attrice, GN genero dell'attrice, ha Testimone_3 confermato la dinamica dedotta al cap. 2 della memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. ed ha dichiarato: “Ho proprio visto la GNa inciampare e cadere in quanto, come detto sopra, mi trovavo a fianco a un paio di metri dalla GN . CP_1 pagina 4 di 6 Sempre il teste interrogato su dove si trovasse la figlia della Testimone_3 GNa al momento del sinistro, ha dichiarato: “Preciso che la figlia della GNa CP_1 si trovava o dentro l'attrazione oppure subito fuori dall'attrazione, come da schema CP_1 che redigo e sottoscrivo”. Si rileva che dallo schema, redatto dal teste e allegato al verbale Testimone_3 di udienza del 28.02.2024, non risulta che la GNa figlia dell'attrice e moglie del teste TE
, fosse, al momento del sinistro, dietro alla GNa come Testimone_3 CP_1 invece dichiarato dalla teste TE
La GNa , escussa all'udienza del 28.02.2024 come teste di parte attrice, ha Testimone_4 confermato la dinamica dedotta al cap. 2 della memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. precisando: “L'ho vista proprio cadere in quanto mio marito, ed io eravamo Tes_1 arrivati un pochino prima ed avevamo preso i posti sulle panchine di fronte al laghetto denominato “Prezzemolo Land” e da lì ho visto la GNa inciampare e cadere. Preciso che io ero in piedi. Quando la GNa è inciampata e caduta non c'era vicino a lei o al suo fianco nessun parente o amico. La GNa era da sola e proprio per questo motivo sono CP_1 riuscita a vedere la caduta. Non c'erano persone attorno alla GNa e neppure attorno alla pianta, era tutto libero….”. Si rileva che, a fronte di un contrasto su circostanze testimoniali, la Corte di Cassazione ha precisato che “ il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. Civ. n. 15270/2024; Cass. Civ. n. 1547/2015; Cass. Civ. n. 4763/2015).
Applicando tale principio al caso di specie, si evidenzia che le dichiarazioni rese dai testi sono tutte divergenti tra loro. Solamente la testimonianza resa dal teste potrebbe essere Tes_1 ritenuta più attendibile rispetto a quelle rilasciate dagli altri testi. Si rileva, infatti, che il teste ha dichiarato: “ero seduto al tavolo da picnic assieme agli Tes_1 altri amici e mancavano solamente la GNa e il di lei coniuge”. Tale affermazione CP_1 porta a presumere che, al momento del sinistro, solo il marito della GNa fosse CP_1 vicino alla stessa. La dichiarazione del teste trova conferma nel doc. 18 di parte attrice, denominato Tes_1
“Verbale del 28.06.2021 Fuson” e sottoscritto da e , nel quale Controparte_1 CP_4 viene indicato come testimone solamente marito dell'attrice, il quale non è Testimone_5 stato citato come teste.
Si ritiene, pertanto, attendibile solamente la testimonianza resa dal teste . Non Tes_1 risultano, invece, attendibili le dichiarazioni rese dagli altri testi, Testimone_2 [...]
e , in quanto oltre ad essere tra loro divergenti non trovano Testimone_3 Testimone_4 pagina 5 di 6 alcun supporto con altri elementi di prova acquisiti.
, unico teste ritenuto attendibile alla luce delle considerazioni sopra svolte, ha Tes_1 tuttavia dichiarato di aver visto la GNa cadere, ma di non aver visto se la stessa è CP_1 inciampata essendo a una distanza tale da non riuscire a vedere precisamente la dinamica. Per quanto sopra, la mancata dimostrazione dell'effettiva dinamica dell'incidente porta ad escludere che possa ritenersi fornita dall'attrice la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso con conseguente rigetto della domanda attorea. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, in base ai principi codificati dall'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate sulla base del D.M. 55/14 in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata, disattesa ovvero assorbita ogni domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, spese liquidate in € 5.077,00 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Verona, 23.03.2025 Il Giudice onorario Alessia Gigli
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