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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/17218
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 17218/2024 promossa da: nato il [...] in [...]; nata il Parte_1 Persona_1
16/06/1960 in Colombia;
nato il [...] in [...]; Persona_2 [...]
nata il [...] in [...]; nata il Persona_3 Parte_2
28/04/1980 in Colombia;
nata il [...] in [...]; Parte_3
nato il [...] in [...]; Parte_4 Parte_5
nata il [...] in [...]; nato il [...] in
[...] Parte_6
Venezuela; nata il [...] in [...]; Parte_7 Parte_8 nata il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo Aperio Bella
[...]
(C.F. ) con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Oslavia n. 30, C.F._1
p.e.c.: - numero fax: 06.3227346, come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri Parte_1 Persona_1 pagina 1 di 8 , , , Pt_1 Persona_2 Persona_3 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità
[...] Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Persona_4 nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 12), figlio di e Per_5 Per_6
emigrato in Colombia, dove aveva perso il nome ed il nome era stato
[...] Per_4 Per_4
Per_ spagnolizzato in , il quale durante la sua permanenza nel territorio colombiano e fino alla sua morte (cfr. doc. in atti n.14) non rinunciava mai alla cittadinanza italiana come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero degli affari esteri della Repubblica colombiana prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICA secondo le informazioni fornite dal Coordinamento del Gruppo Interno di Lavoro
Archivio del Ministero degli affari esteri, si è stabilito che in questo ente non è presente alcun fascicolo da cui si evinca che al signor Parte_9
, cittadino italiano, fosse mai stata concessa la documentazione
[...] colombiana per naturalizzazione” (cfr. doc. in atti n. 41)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_2 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, pagina 2 di 8 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo , nato il [...] a [...] (cfr. Persona_4 doc. in atti n. 12), figlio di e emigrato in Colombia, contraeva Per_5 Persona_6 matrimonio il 23.12.1870 con (cfr. doc. in atti n. 13 A e 13 B) e dalla loro Persona_8 unione nasceva, in data 10.10.1878 a Barranquilla, , Per_9 Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 15).
- Dalla unione di con nascevano quattro figli: Persona_10 Persona_11 [...] in data 11/06/1919 (cfr. doc. in atti n. 17); in data Persona_12 Persona_13
24/05/1926 (cfr. doc. in atti n.18); in data 18/08/1930 (cfr. doc. in atti n. Controparte_3
19); (cfr. doc. in atti n. 17); in data 02/08/1934 (cfr. doc. in atti n. 20). Controparte_4
In data 21/09/1946, decedeva (cfr. doc. in atti n. 16). Persona_10
- In data 12/09/1969 da e è nato Persona_12 Persona_14 Parte_1
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 22). In data 11/04/1980, decedeva (cfr.
[...] Persona_10 doc. in atti n. 21).
- In data 12.10.1944, si univa in matrimonio con Persona_13 Persona_15
(cfr. doc. in atti n. 23) e dall' unione coniugale nascevano due figli: in Persona_16 data 09/08/1951(cfr. doc. in atti n. 25) e , in data 16/06/1960 (cfr. doc. Persona_1 in atti n.26), quest'ultima odierna ricorrente. In data 11/04/1955, Persona_13 decedeva (cfr. doc. in atti n.24).
- In data 23.02.1972, contraeva matrimonio con Persona_16 Persona_17
(cfr. doc. in atti n.27) e dall'unione coniugale nascevano due figli:
[...] Persona_2
, in data 05/08/1973 (cfr. doc. in atti n.28) e in data 15/01/1976
[...] Persona_3
(cfr. doc. in atti n.29), odierni ricorrenti. In data 11/04/1955, decedeva Persona_13
(cfr. doc. in atti n.24).
- In data 28/04/1980, dalla successiva unione dello stesso con Persona_16 [...] nasceva odierna attrice, (cfr. doc. in atti n. Persona_18 Parte_2
30), odierna ricorrente. pagina 3 di 8 - In data 24.12.1960, contraeva matrimonio con Controparte_3 Controparte_5
(cfr. doc. in atti n. 31) e dalla unione coniugale nascevano due figlie:
[...] Parte_3
, in data 31/10/1961 (cfr. doc. in atti n. 33) e in
[...] Parte_7 data 06/08/1975(cfr. doc. in atti n. 34), odierne ricorrenti. In data 29.03.2012, Controparte_3 decedeva (cfr. doc. in atti n. 32)
[...]
- in data 31.10.1985, si univa in matrimonio con Parte_3 Parte_10
(cfr. doc. in atti n. 35) e da tale matrimonio nascevano tre figli:
[...] Parte_4
in data 27/05/1987(cfr. doc. in atti n. 36); in data
[...] Parte_5
02/02/1989 (cfr. doc. in atti n. 37); in data 15/01/1994 (cfr. doc. in Pt_4 Parte_6 atti n. 38), odierni ricorrenti.
- in data 24.05.1957, si univa in matrimonio con Controparte_4 Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 39) e dall'unione coniugale nasceva in data
[...] Parte_8
21/06/1968, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n.40).
I ricorrenti deducevano altresì che i certificati ecclesiastici, rilasciati dalla Chiesa cattolica, venivano considerati in Colombia come prove principali dello stato civile fino al 1938 e come prova suppletiva fino al d.lgs. 1260/1970 (cfr. doc. in atti n.42). In relazione, poi, alle traduzioni dei documenti colombiani ivi indicati, veniva prodotta dichiarazione giurata di conformità del traduttore Per_20
, debitamente autenticata ed apostillata (cfr. doc. in atti n.43). I ricorrenti, infine, precisavano che
[...] in relazione ad un ramo parallelo, della stessa discendenza, è già stata riconosciuta dal Tribunale di
Torino la cittadinanza italiana, come risulta dall'ordinanza del 26/05/2023 – R.G. n. 2235/23, passata in giudicato (cfr. doc. in atti n.44).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. pagina 4 di 8 Orbene, il capostipite era nato prima dell'unificazione del Persona_4
Regno d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo
Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che , nato il [...] a Persona_4
VI (AL) (cfr. doc. in atti n. 12), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga pagina 5 di 8 all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Nel merito, si rileva in ogni caso che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano
[...]
, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato più̀ volte di adire Persona_4 il Consolato Generale italiano competente, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. In effetti, sin dal 2021 i ricorrenti hanno presentato, presso il competente Consolato d'Italia in Bogotà, numerose richieste di riconoscimento del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, quali discendenti di un cittadino italiano. Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani. Precisavano, altresì, che risultava impossibile l'accesso alla piattaforma telematica di prenotazione degli appuntamenti Prenot@mi, che fornisce quale unica e costante risposta automatica del sistema informatico che “al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, come si evince dagli screenshot (cfr. doc. in atti n. 48). Inoltre, occorre rilevare che sullo stesso sito del si rileva una comunicazione che attesta l'indisponibilità di appuntamenti per il Pt_11 riconoscimento di cittadinanza per discendenza e la sospensione del servizio Prenot@mi (cfr. doc. in atti n. 49).
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata, con riferimento ai ricorrenti, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. A tal riguardo si richiamano il certificato di nascita e di morte dell'avo cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 12-14). In Persona_4 quanto cittadino italiano, dunque, trasmetteva “iure Persona_4 sanguinis” la cittadinanza al figlio nato a [...], , Persona_10 Per_9 pagina 6 di 8 COLOMBIA il 10.10.1878 (cfr. doc. in atti n. 15).Dall'unione di con Persona_10 Per_11
nascevano quattro figli: in data 11/06/1919 (cfr. doc. in atti
[...] Persona_12
n. 17); in data 24/05/1926 (cfr. doc. in atti n.18); Persona_13 Controparte_3 in data 18/08/1930 (cfr. doc. in atti n. 19); (cfr. doc. in atti n. 17);
[...] Controparte_4 in data 02/08/1934 (cfr. doc. in atti n. 20).
[...]
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadino italiano “iure sanguinis” perché figlio del cittadino italiano Parte_12
, trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi Persona_4 discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, LUIS III Parte_1 Persona_1
; ; ;
[...] Persona_2 Persona_3 [...]
; Parte_2 Parte_3 [...]
; ; Parte_4 Parte_5 [...]
; ; Parte_6 Parte_7 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo Parte_8 stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato il [...] in [...]; Parte_1
nata il [...] in [...]; nato il Persona_1 Persona_2
05/08/1973 in Colombia;
nata il [...] in [...]; Persona_3 [...] nata il [...] in [...]; nata il Parte_2 Parte_3
31/10/1961 in Venezuela;
nato il [...] in [...]; Parte_4
nata il [...] in [...]; Parte_5 Parte_6
nato il [...] in [...]; nata il [...] in
[...] Parte_7
Venezuela; nata il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza Parte_8 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 7 di 8 - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25 ottobre 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 17218/2024 promossa da: nato il [...] in [...]; nata il Parte_1 Persona_1
16/06/1960 in Colombia;
nato il [...] in [...]; Persona_2 [...]
nata il [...] in [...]; nata il Persona_3 Parte_2
28/04/1980 in Colombia;
nata il [...] in [...]; Parte_3
nato il [...] in [...]; Parte_4 Parte_5
nata il [...] in [...]; nato il [...] in
[...] Parte_6
Venezuela; nata il [...] in [...]; Parte_7 Parte_8 nata il [...] in [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Leopoldo Aperio Bella
[...]
(C.F. ) con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Oslavia n. 30, C.F._1
p.e.c.: - numero fax: 06.3227346, come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri Parte_1 Persona_1 pagina 1 di 8 , , , Pt_1 Persona_2 Persona_3 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Autorità
[...] Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Persona_4 nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 12), figlio di e Per_5 Per_6
emigrato in Colombia, dove aveva perso il nome ed il nome era stato
[...] Per_4 Per_4
Per_ spagnolizzato in , il quale durante la sua permanenza nel territorio colombiano e fino alla sua morte (cfr. doc. in atti n.14) non rinunciava mai alla cittadinanza italiana come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero degli affari esteri della Repubblica colombiana prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICA secondo le informazioni fornite dal Coordinamento del Gruppo Interno di Lavoro
Archivio del Ministero degli affari esteri, si è stabilito che in questo ente non è presente alcun fascicolo da cui si evinca che al signor Parte_9
, cittadino italiano, fosse mai stata concessa la documentazione
[...] colombiana per naturalizzazione” (cfr. doc. in atti n. 41)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_2 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d. l. n. 13/2017, pagina 2 di 8 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo , nato il [...] a [...] (cfr. Persona_4 doc. in atti n. 12), figlio di e emigrato in Colombia, contraeva Per_5 Persona_6 matrimonio il 23.12.1870 con (cfr. doc. in atti n. 13 A e 13 B) e dalla loro Persona_8 unione nasceva, in data 10.10.1878 a Barranquilla, , Per_9 Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 15).
- Dalla unione di con nascevano quattro figli: Persona_10 Persona_11 [...] in data 11/06/1919 (cfr. doc. in atti n. 17); in data Persona_12 Persona_13
24/05/1926 (cfr. doc. in atti n.18); in data 18/08/1930 (cfr. doc. in atti n. Controparte_3
19); (cfr. doc. in atti n. 17); in data 02/08/1934 (cfr. doc. in atti n. 20). Controparte_4
In data 21/09/1946, decedeva (cfr. doc. in atti n. 16). Persona_10
- In data 12/09/1969 da e è nato Persona_12 Persona_14 Parte_1
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 22). In data 11/04/1980, decedeva (cfr.
[...] Persona_10 doc. in atti n. 21).
- In data 12.10.1944, si univa in matrimonio con Persona_13 Persona_15
(cfr. doc. in atti n. 23) e dall' unione coniugale nascevano due figli: in Persona_16 data 09/08/1951(cfr. doc. in atti n. 25) e , in data 16/06/1960 (cfr. doc. Persona_1 in atti n.26), quest'ultima odierna ricorrente. In data 11/04/1955, Persona_13 decedeva (cfr. doc. in atti n.24).
- In data 23.02.1972, contraeva matrimonio con Persona_16 Persona_17
(cfr. doc. in atti n.27) e dall'unione coniugale nascevano due figli:
[...] Persona_2
, in data 05/08/1973 (cfr. doc. in atti n.28) e in data 15/01/1976
[...] Persona_3
(cfr. doc. in atti n.29), odierni ricorrenti. In data 11/04/1955, decedeva Persona_13
(cfr. doc. in atti n.24).
- In data 28/04/1980, dalla successiva unione dello stesso con Persona_16 [...] nasceva odierna attrice, (cfr. doc. in atti n. Persona_18 Parte_2
30), odierna ricorrente. pagina 3 di 8 - In data 24.12.1960, contraeva matrimonio con Controparte_3 Controparte_5
(cfr. doc. in atti n. 31) e dalla unione coniugale nascevano due figlie:
[...] Parte_3
, in data 31/10/1961 (cfr. doc. in atti n. 33) e in
[...] Parte_7 data 06/08/1975(cfr. doc. in atti n. 34), odierne ricorrenti. In data 29.03.2012, Controparte_3 decedeva (cfr. doc. in atti n. 32)
[...]
- in data 31.10.1985, si univa in matrimonio con Parte_3 Parte_10
(cfr. doc. in atti n. 35) e da tale matrimonio nascevano tre figli:
[...] Parte_4
in data 27/05/1987(cfr. doc. in atti n. 36); in data
[...] Parte_5
02/02/1989 (cfr. doc. in atti n. 37); in data 15/01/1994 (cfr. doc. in Pt_4 Parte_6 atti n. 38), odierni ricorrenti.
- in data 24.05.1957, si univa in matrimonio con Controparte_4 Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 39) e dall'unione coniugale nasceva in data
[...] Parte_8
21/06/1968, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n.40).
I ricorrenti deducevano altresì che i certificati ecclesiastici, rilasciati dalla Chiesa cattolica, venivano considerati in Colombia come prove principali dello stato civile fino al 1938 e come prova suppletiva fino al d.lgs. 1260/1970 (cfr. doc. in atti n.42). In relazione, poi, alle traduzioni dei documenti colombiani ivi indicati, veniva prodotta dichiarazione giurata di conformità del traduttore Per_20
, debitamente autenticata ed apostillata (cfr. doc. in atti n.43). I ricorrenti, infine, precisavano che
[...] in relazione ad un ramo parallelo, della stessa discendenza, è già stata riconosciuta dal Tribunale di
Torino la cittadinanza italiana, come risulta dall'ordinanza del 26/05/2023 – R.G. n. 2235/23, passata in giudicato (cfr. doc. in atti n.44).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. pagina 4 di 8 Orbene, il capostipite era nato prima dell'unificazione del Persona_4
Regno d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo
Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che , nato il [...] a Persona_4
VI (AL) (cfr. doc. in atti n. 12), ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga pagina 5 di 8 all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Nel merito, si rileva in ogni caso che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano
[...]
, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato più̀ volte di adire Persona_4 il Consolato Generale italiano competente, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. In effetti, sin dal 2021 i ricorrenti hanno presentato, presso il competente Consolato d'Italia in Bogotà, numerose richieste di riconoscimento del proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, quali discendenti di un cittadino italiano. Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani. Precisavano, altresì, che risultava impossibile l'accesso alla piattaforma telematica di prenotazione degli appuntamenti Prenot@mi, che fornisce quale unica e costante risposta automatica del sistema informatico che “al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”, come si evince dagli screenshot (cfr. doc. in atti n. 48). Inoltre, occorre rilevare che sullo stesso sito del si rileva una comunicazione che attesta l'indisponibilità di appuntamenti per il Pt_11 riconoscimento di cittadinanza per discendenza e la sospensione del servizio Prenot@mi (cfr. doc. in atti n. 49).
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata, con riferimento ai ricorrenti, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. A tal riguardo si richiamano il certificato di nascita e di morte dell'avo cittadino italiano
[...]
, nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. 12-14). In Persona_4 quanto cittadino italiano, dunque, trasmetteva “iure Persona_4 sanguinis” la cittadinanza al figlio nato a [...], , Persona_10 Per_9 pagina 6 di 8 COLOMBIA il 10.10.1878 (cfr. doc. in atti n. 15).Dall'unione di con Persona_10 Per_11
nascevano quattro figli: in data 11/06/1919 (cfr. doc. in atti
[...] Persona_12
n. 17); in data 24/05/1926 (cfr. doc. in atti n.18); Persona_13 Controparte_3 in data 18/08/1930 (cfr. doc. in atti n. 19); (cfr. doc. in atti n. 17);
[...] Controparte_4 in data 02/08/1934 (cfr. doc. in atti n. 20).
[...]
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadino italiano “iure sanguinis” perché figlio del cittadino italiano Parte_12
, trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi Persona_4 discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, LUIS III Parte_1 Persona_1
; ; ;
[...] Persona_2 Persona_3 [...]
; Parte_2 Parte_3 [...]
; ; Parte_4 Parte_5 [...]
; ; Parte_6 Parte_7 [...]
determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo Parte_8 stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato il [...] in [...]; Parte_1
nata il [...] in [...]; nato il Persona_1 Persona_2
05/08/1973 in Colombia;
nata il [...] in [...]; Persona_3 [...] nata il [...] in [...]; nata il Parte_2 Parte_3
31/10/1961 in Venezuela;
nato il [...] in [...]; Parte_4
nata il [...] in [...]; Parte_5 Parte_6
nato il [...] in [...]; nata il [...] in
[...] Parte_7
Venezuela; nata il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza Parte_8 italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 7 di 8 - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 25 ottobre 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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