TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/09/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Beniamino MARGIOTTA Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 619 /2024 R.G. promossa per la domanda di modifica dei rapporti genitoriali da
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANCIANI MICHELA, del foro di Udine, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Ricorrente nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ZACCARINI FEDERICA, del foro di Ravenna, e dell'avv. LARA SCARCELLA, del foro di Roma, con domicilio eletto nello studio dell'avv. Zaccarini, come da procura depositata in atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA in punto modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla minore
, nata a [...] il [...], residente in [...]Persona_1
Superiore (BL) sulle conclusioni formulate con le rispettive memorie ex art. 473-bis.28 n. 1 c.p.c. parte ricorrente, in data 8.5.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in accoglimento integrale del ricorso introdotto, determinare la modifica delle condizioni di affido della minore
e per l'effetto disporre che: 1) venga affidata in modo Persona_2 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori con potenziamento in capo alla madre (cd Affido condiviso rafforzato”), di talché quest'ultima sia autorizzata a prendere in autonomia le decisioni relative alla vita di per quanto riguarda: iscrizioni scolastiche e Per_2 reperimento di convitti/collegi/sistemazioni, richiesta e sottoscrizione di certificati amministrativi di ogni tipo, anche validi per l'espatrio, autorizzazioni e decisioni mediche
e/o medicospecialistiche, sportive, artistiche e in generale di interesse della minore, confermando la collocazione abituale presso la madre, via ai Pini 11, 32040 Padola di
Comelico (BL) 2) Data l'età della minore, si demandata alle intese padre / figlia ogni possibilità di visita/viaggio/pernotto, nell'intesa che un tanto dovrà essere congruamente concordato con la madre con anticipo;
3) A carico del padre sia disposto assegno di mantenimento per la minore di € 650,00, comprensivo in modo forfettario della metà delle spese straordinarie, ovvero di € 500,00 mensili, comunque rivalutabili
Istat e da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, secondo la linea guida stabilita dall'Osservatorio Nazionale per il Diritto di
Famiglia, che viene richiamato come noto alle parti;
4) Determinata la quota di spese di convitto a carico del padre, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il signor al rimborso della propria quota delle somme già pagate dalla madre, nella CP_1 somma che risulterà di giustizia;
5) Spese di lite integralmente rifuse.
In Via Istruttoria Si insiste per l'audizione della minore (diciassettenne), essendo il soggetto privilegiato in grado di rappresentare la difficoltà dei rapporti padre -figlia e tra genitori, vero motivo fondante il ricorso stesso”; parte resistente, in data 5.5.2025: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via riconvenzionale, a parziale modifica del provvedimento reso dal Tribunale di Belluno in data 28/05/2015, CHIEDONO la riduzione dell'assegno di mantenimento, in favore della figlia minore , dall'importo di € Per_1
400,00 (oltre aggiornamento Istat) all'importo minore di € 200,00, (oltre aggiornamento
Istat come per legge) a far data della domanda;
in via principale CHIEDONO il rigetto di tutte le domande proposte da parte ricorrente in quanto meramente pretestuose, infondate e non provate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”; conclusioni del pm adesive al ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27.11.2024, la sig.ra classe 1971 di Pt_1 professione architetto, ha agito per ottenere la modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali già disciplinata da questo Tribunale con decreto 1175/2015 del 29 maggio 2015, relativi alla minore, di anni sedici. Persona_1
La ricorrente, in particolare, ha chiesto lo “affido congiunto rafforzato”, domandando, pur nell'affido condiviso, di poter adottare da sola le decisioni “relative alla vita di Per_2 per quanto riguarda: iscrizioni scolastiche e reperimento di convitti/collegi/sistemazioni, richiesta e sottoscrizione di certificati amministrativi di ogni tipo, anche validi per
l'espatrio, autorizzazioni e decisioni mediche e/o medico-specialistiche, sportive, artistiche e in generale di interesse della minore”. Ha anche domandato che, data l'età della minore, il regime di frequentazione con il genitore non collocatario sia rimesso alla libera volontà e agli accordi fra padre e figlia.
Ha chiesto, infine, l'incremento dell'assegno di mantenimento corrisposto dal padre, da
€ 400,00 mensili a € 650,00, comprensivi anche delle spese straordinarie in via forfettaria, ovvero di € 500,00 mensili oltre al rimborso delle spese straordinarie.
Implicitamente, la ricorrente chiede anche l'accertamento da parte del Tribunale del miglior interesse della minore nell'iscrizione fatta presso il Liceo Artistico G. Sello di
Udine, cancellando l'iscrizione dal Liceo Linguistico di Bressanone, con conseguente convalida del regime di rimborso della spesa sostenuta per il pagamento della retta del convitto in cui la minore alloggia.
A sostegno delle proprie ragioni, la sig.ra ha allegato che, specialmente dopo Pt_1 la nascita della seconda figlia dal matrimonio con altra donna, il padre di , sig. Per_1
, ha riservato un comportamento sostanzialmente assenteista – Controparte_1 quando non ostruzionistico – verso le decisioni da adottarsi per la figlia, della quale si è sempre disinteressato, negando ogni spesa necessaria per la minore e determinando così una disparità di trattamento fra la figlia nata dalla relazione con la ricorrente e la figlia nata dalla seconda unione.
È in ragione di tale, sopravvenuta, situazione di fatto che la ricorrente ha chiesto di poter adottare in autonomia le decisioni relative all'istruzione, alla salute, allo sport e alle inclinazioni anche artistiche della minore.
In particolare, ha evidenziato come il padre – non avendo compreso la necessità della figlia di mutare indirizzo scolastico – si sia reso irreperibile quando si è trattato di iscrivere presso l'attuale scuola a Udine, scelta assunta in via comparativa con Per_1 le possibilità offerte dal Liceo Artistico Catullo di Belluno, quest'ultimo scartato perché – considerata la distanza dalla residenza della minore (Padola di Comelico) – avrebbe comunque richiesto un'ospitalità in famiglia, mentre l'istituto di Udine, oltre ad offrire il convitto, si trova anche nella stessa città di residenza dell'attuale compagno della ricorrente.
Essendo decorsi ormai dieci anni dalla prima sentenza di regolazione dei rapporti genitoriali ed essendo nel frattempo diventata una giovane donna, con maggiori Per_1 esigenze e maggiori costi, la ricorrente ha chiesto anche, oltre a una maggiore libertà del diritto di visita paterno, l'incremento dell'assegno di mantenimento ordinario in €
500,00 mensili, con rimborso delle spese straordinarie al 50%, ovvero in misura forfettariamente determinata di € 150,00 mensili, per un complessivo assegno di mantenimento pari a € 650,00 mensili.
2. Il resistente, classe 1974, di professione artigiano, si è costituito in data 10.2.2025, previa regolarizzazione della notifica nel rispetto dei termini a comparire, contestando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto. Ha, in particolare, contestato di essere un padre assente, rappresentando di aver negato il consenso all'iscrizione presso l'istituto scolastico di Udine, in quanto – nella sua visione genitoriale – troppo distante per garantire sufficiente controllo sulla minore che, negli anni precedenti, alloggiando in convitto a Bressanone, non aveva riportato risultati scolastici soddisfacenti.
A tal fine, ha anche precisato che – sempre nella sua linea educativa – riteneva più idoneo a monitorare l'andamento scolastico della minore un alloggio in casa-famiglia a
Belluno, dalla quale città inoltre la minore avrebbe potuto raggiungere l'abitazione paterna e ivi studiare, nella sua camera, sotto la supervisione di una figura genitoriale.
Ha quindi reiterato la propria contrarietà all'iscrizione presso l'istituto di Udine, con alloggio in convitto, negando la relativa spesa, la quale inoltre – nella ricostruzione difensiva – deve considerarsi compresa nel mantenimento ordinario e non spesa straordinaria rimborsabile.
Quanto alla domanda di incremento dell'assegno di mantenimento, ne ha contestato i presupposti, considerato che la ricorrente percepisce redditi maggiori di quelli del sig.
, ed ha – anzi – chiesto la riduzione dello stesso a € 200,00, in ragione del CP_1 peggioramento della propria posizione lavorativa – non svolgendo più attività di imprenditore edile, ma di artigiano – e della sopravvenuta nascita di una nuova figlia nell'anno 2018.
3. Prima dell'udienza del 13.3.2025, le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c., senza tuttavia formulare istanze istruttorie.
La causa, quindi, è stata rinviata per essere trattenuta in decisione all'udienza del
10.7.2025, con termine alle parti per il deposito delle memorie conclusive previste dall'art. 473-bis.28 c.p.c..
4. Tanto premesso in fatto, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di affido della minore.
Anzitutto, la domanda della ricorrente di “affido condiviso rafforzato” appare di difficile interpretazione nel chiaro oggetto del petitum, presentandosi come un tertium genus di affido che non trova riscontro normativo o giurisprudenziale.
Infatti, da un lato, la ricorrente chiede l'affido congiunto, premurandosi di escludere in comparsa conclusionale la volontà di chiedere l'affido esclusivo;
dall'altro lato, chiede di poter adottare in autonomia, non già le decisioni ordinarie e routinarie relative alla vita della minore, compatibili con la domanda di esercizio disgiunto dell'affido condiviso
(Cass. civ. 31571/2024), ma le decisioni di primaria importanza, quali l'istruzione, la salute e le inclinazioni sportive e artistiche della minore – richiesta compatibile solo con un affido esclusivo c.d. rafforzato.
La domanda deve essere in ogni caso rigettata, per inammissibilità, non essendovi prova alcuna nel processo della sopravvenuta condotta assenteista e di disinteresse del padre verso la figlia, con la conseguenza che non si ravvedono i gravi motivi sopravvenuti per ammettere la domanda di modifica delle condizioni disposte con il decreto del 2015, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c..
Il ricorso, e i successivi atti difensivi di parte ricorrente, ripetono a più riprese solo una serie di allegazioni del tutto generiche di una condotta “annulla ignora tralascia” (per citare testualmente le allegazioni attoree), senza rappresentare specifiche circostanze da cui desumere il comportamento assente del padre.
L'unico riferimento sulla mancata collaborazione al rinnovo del passaporto è solo genericamente riportata in comparsa conclusionale senza che la circostanza sia stata nemmeno allegata con il ricorso introduttivo.
La ricorrente, inoltre, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, idonea a dimostrare le allegazioni di disinteresse del padre alla responsabilità genitoriale relativa a Per_1 né un tanto emerge dai documenti depositati, che hanno contenuto perlopiù patrimoniale.
A questo proposito, il Tribunale ribadisce la manifesta superfluità dell'ascolto della minore in questo processo, non potendo le dichiarazioni della ragazza colmare le lacune probatorie della ricorrente.
5. Inoltre, pur non essendo chiara la ricostruzione dei fatti sul punto, è pacifico che la minore attualmente risulta iscritta e frequenta il Liceo artistico di Udine, circostanza che
– per quanto a conoscenza del Collegio – non sarebbe stata possibile senza il consenso del padre.
Sul punto, giova incidentalmente richiamare il Protocollo in essere fra questo Tribunale,
l'Ordine degli Avvocati di Belluno e la Camera Civile di Belluno (n. 4101/2021), secondo il quale “le spese per iscrizione a scuole che richiedano la permanenza in convitto o collegio” rientrano fra le spese straordinarie rimborsabili.
Ne consegue che, rigettata in quanto inammissibile, la domanda di mutamento delle condizioni di affido della ricorrente, nell'esercizio dell'affido congiunto, dette spese devono sempre essere concordate fra le parti.
In difetto di accordo, l'art. 337 ter c.c. rimette la decisione al giudice.
Orbene, nel caso di specie, essendo la minore già iscritta all'istituto scolastico di Udine, che ha peraltro già frequentato nell'anno scolastico passato, è evidente che il miglior interesse della minore coincide con la permanenza in tale scuola, onde garantirle stabilità e continuità didattica;
con la conseguenza, che la relativa spesa deve essere sostenuta in quota del 50% da ciascuno dei due genitori.
6. In relazione, poi, alla domanda di mutamento del regime di frequentazione padre- figlia, giustificata dalla maggiore indipendenza della ragazza, in assenza di specifica contestazione del padre sul punto, che non ha dedotto alcuna ragione per rigettare la domanda, questa deve essere accolta.
7. Quanto alla domanda di quantificazione dell'assegno di mantenimento, in aumento, per parte ricorrente, in riduzione, per parte resistente, va richiamato anzitutto il consolidato principio della corte di legittimità secondo cui “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma
1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. civ., n. 34382/2032; Cass. civ., n.
11724/2023; Cass. civ. n. 13664/2022; Cass. civ., n. 17055/2007).
La decisione di questo Tribunale che ha stabilito l'assegno di mantenimento per Per_1 risale a dieci anni fa, quando la minore era solamente una bambina di sei anni, mentre oggi la minore è una giovane di sedici anni, i cui bisogni e le relative spese, per cura, educazione, istruzione ed assistenza devono ritenersi implicitamente aumentate, pur in assenza di specifica dimostrazione da parte della madre collocataria.
Nondimeno, tale considerazione deve essere bilanciata con la diversa capacità economica dei genitori e dalla circostanza – di cui il Tribunale deve tenere conto – che il sig. ha avuto nel frattempo un'altra figlia. CP_1
Invero, richiamato il principio giurisprudenziale per cui “la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (ex plurimis, Cass. civ.
24460/2021), la sig.ra ha dichiarato, negli ultimi tre anni, redditi che oscillano Pt_1 fra i € 54.422,00 lordi per l'anno 2022 ed € 66.737,00 per l'anno 2024 mentre, il sig.
ha dichiarato redditi per € 28.716,00 per l'anno 2022 ed € 25.019,00 per CP_1
l'anno 2022 ed € 30.047,00 per l'anno 2023.
Da tali dati, pur indiziari, emerge chiaramente la maggiore capacità economica della sig.ra che, pur imputando alla controparte la presenza di redditi occulti e Pt_1 superiori, non ha mai contestato di avere entrate superiori all'altro genitore.
Inoltre, lo stesso sig. ha ammesso di percepire gli stessi redditi del 2015, CP_1 quando è stata emessa la prima decisione sulla responsabilità genitoriale di questa coppia parentale (memoria del 10.6.2025, p. 4).
Tenuto, quindi, conto, da un lato, delle maggiori esigenze della figlia adolescente e, dall'altro, dei maggiori oneri che derivano al padre – a parità di reddito – dalla nascita della seconda figlia, come pure delle maggiori disponibilità patrimoniali della madre, il
Tribunale ritiene di rigettare entrambe le domande di modificazione quantitativa dell'assegno di mantenimento, essendo ancora congrua (rispetto alle capacità economiche di ciascuno dei due genitori) la cifra di € 400,00 mensili, come risultante da ultimo aggiornamento per rivalutazione monetaria, quale contributo paterno al mantenimento ordinario di , oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Per_1
In punto spese, deve considerarsi la soccombenza reciproca delle parti sulla domanda di modifica dell'assegno di mantenimento e la soccombenza della madre sul mutamento del regime di esercizio della responsabilità genitoriale, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda di parte ricorrente circa la modifica del regime di affido della minore;
Persona_1
RIGETTA la domanda di parte ricorrente di incremento dell'assegno di mantenimento;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte resistente;
CONFERMA, per l'effetto, quanto previsto con il decreto n. 1175/2015 e, segnatamente, che sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e che il padre sia tenuto a corrispondere alla madre per il mantenimento ordinario della minore la somma di € 400,00 mensili (comunque da attualizzarsi in base alla rivalutazione monetaria prevista con il decreto 1175/2025) oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie;
DISPONE che la minore possa frequentare il padre liberamente secondo accordi presi di volta in volta fra genitore e figlia;
COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria perché dia comunicazione della sentenza alle parti costituite.
Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Beniamino MARGIOTTA Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 619 /2024 R.G. promossa per la domanda di modifica dei rapporti genitoriali da
, c.f. con il ministero e l'assistenza dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANCIANI MICHELA, del foro di Udine, con domicilio eletto nel suo studio, come da procura depositata in atti
Ricorrente nei confronti di
, c.f. con il ministero e l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ZACCARINI FEDERICA, del foro di Ravenna, e dell'avv. LARA SCARCELLA, del foro di Roma, con domicilio eletto nello studio dell'avv. Zaccarini, come da procura depositata in atti
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA in punto modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alla minore
, nata a [...] il [...], residente in [...]Persona_1
Superiore (BL) sulle conclusioni formulate con le rispettive memorie ex art. 473-bis.28 n. 1 c.p.c. parte ricorrente, in data 8.5.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, in accoglimento integrale del ricorso introdotto, determinare la modifica delle condizioni di affido della minore
e per l'effetto disporre che: 1) venga affidata in modo Persona_2 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori con potenziamento in capo alla madre (cd Affido condiviso rafforzato”), di talché quest'ultima sia autorizzata a prendere in autonomia le decisioni relative alla vita di per quanto riguarda: iscrizioni scolastiche e Per_2 reperimento di convitti/collegi/sistemazioni, richiesta e sottoscrizione di certificati amministrativi di ogni tipo, anche validi per l'espatrio, autorizzazioni e decisioni mediche
e/o medicospecialistiche, sportive, artistiche e in generale di interesse della minore, confermando la collocazione abituale presso la madre, via ai Pini 11, 32040 Padola di
Comelico (BL) 2) Data l'età della minore, si demandata alle intese padre / figlia ogni possibilità di visita/viaggio/pernotto, nell'intesa che un tanto dovrà essere congruamente concordato con la madre con anticipo;
3) A carico del padre sia disposto assegno di mantenimento per la minore di € 650,00, comprensivo in modo forfettario della metà delle spese straordinarie, ovvero di € 500,00 mensili, comunque rivalutabili
Istat e da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, secondo la linea guida stabilita dall'Osservatorio Nazionale per il Diritto di
Famiglia, che viene richiamato come noto alle parti;
4) Determinata la quota di spese di convitto a carico del padre, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il signor al rimborso della propria quota delle somme già pagate dalla madre, nella CP_1 somma che risulterà di giustizia;
5) Spese di lite integralmente rifuse.
In Via Istruttoria Si insiste per l'audizione della minore (diciassettenne), essendo il soggetto privilegiato in grado di rappresentare la difficoltà dei rapporti padre -figlia e tra genitori, vero motivo fondante il ricorso stesso”; parte resistente, in data 5.5.2025: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via riconvenzionale, a parziale modifica del provvedimento reso dal Tribunale di Belluno in data 28/05/2015, CHIEDONO la riduzione dell'assegno di mantenimento, in favore della figlia minore , dall'importo di € Per_1
400,00 (oltre aggiornamento Istat) all'importo minore di € 200,00, (oltre aggiornamento
Istat come per legge) a far data della domanda;
in via principale CHIEDONO il rigetto di tutte le domande proposte da parte ricorrente in quanto meramente pretestuose, infondate e non provate in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge”; conclusioni del pm adesive al ricorso.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27.11.2024, la sig.ra classe 1971 di Pt_1 professione architetto, ha agito per ottenere la modifica della regolamentazione dei rapporti genitoriali già disciplinata da questo Tribunale con decreto 1175/2015 del 29 maggio 2015, relativi alla minore, di anni sedici. Persona_1
La ricorrente, in particolare, ha chiesto lo “affido congiunto rafforzato”, domandando, pur nell'affido condiviso, di poter adottare da sola le decisioni “relative alla vita di Per_2 per quanto riguarda: iscrizioni scolastiche e reperimento di convitti/collegi/sistemazioni, richiesta e sottoscrizione di certificati amministrativi di ogni tipo, anche validi per
l'espatrio, autorizzazioni e decisioni mediche e/o medico-specialistiche, sportive, artistiche e in generale di interesse della minore”. Ha anche domandato che, data l'età della minore, il regime di frequentazione con il genitore non collocatario sia rimesso alla libera volontà e agli accordi fra padre e figlia.
Ha chiesto, infine, l'incremento dell'assegno di mantenimento corrisposto dal padre, da
€ 400,00 mensili a € 650,00, comprensivi anche delle spese straordinarie in via forfettaria, ovvero di € 500,00 mensili oltre al rimborso delle spese straordinarie.
Implicitamente, la ricorrente chiede anche l'accertamento da parte del Tribunale del miglior interesse della minore nell'iscrizione fatta presso il Liceo Artistico G. Sello di
Udine, cancellando l'iscrizione dal Liceo Linguistico di Bressanone, con conseguente convalida del regime di rimborso della spesa sostenuta per il pagamento della retta del convitto in cui la minore alloggia.
A sostegno delle proprie ragioni, la sig.ra ha allegato che, specialmente dopo Pt_1 la nascita della seconda figlia dal matrimonio con altra donna, il padre di , sig. Per_1
, ha riservato un comportamento sostanzialmente assenteista – Controparte_1 quando non ostruzionistico – verso le decisioni da adottarsi per la figlia, della quale si è sempre disinteressato, negando ogni spesa necessaria per la minore e determinando così una disparità di trattamento fra la figlia nata dalla relazione con la ricorrente e la figlia nata dalla seconda unione.
È in ragione di tale, sopravvenuta, situazione di fatto che la ricorrente ha chiesto di poter adottare in autonomia le decisioni relative all'istruzione, alla salute, allo sport e alle inclinazioni anche artistiche della minore.
In particolare, ha evidenziato come il padre – non avendo compreso la necessità della figlia di mutare indirizzo scolastico – si sia reso irreperibile quando si è trattato di iscrivere presso l'attuale scuola a Udine, scelta assunta in via comparativa con Per_1 le possibilità offerte dal Liceo Artistico Catullo di Belluno, quest'ultimo scartato perché – considerata la distanza dalla residenza della minore (Padola di Comelico) – avrebbe comunque richiesto un'ospitalità in famiglia, mentre l'istituto di Udine, oltre ad offrire il convitto, si trova anche nella stessa città di residenza dell'attuale compagno della ricorrente.
Essendo decorsi ormai dieci anni dalla prima sentenza di regolazione dei rapporti genitoriali ed essendo nel frattempo diventata una giovane donna, con maggiori Per_1 esigenze e maggiori costi, la ricorrente ha chiesto anche, oltre a una maggiore libertà del diritto di visita paterno, l'incremento dell'assegno di mantenimento ordinario in €
500,00 mensili, con rimborso delle spese straordinarie al 50%, ovvero in misura forfettariamente determinata di € 150,00 mensili, per un complessivo assegno di mantenimento pari a € 650,00 mensili.
2. Il resistente, classe 1974, di professione artigiano, si è costituito in data 10.2.2025, previa regolarizzazione della notifica nel rispetto dei termini a comparire, contestando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto. Ha, in particolare, contestato di essere un padre assente, rappresentando di aver negato il consenso all'iscrizione presso l'istituto scolastico di Udine, in quanto – nella sua visione genitoriale – troppo distante per garantire sufficiente controllo sulla minore che, negli anni precedenti, alloggiando in convitto a Bressanone, non aveva riportato risultati scolastici soddisfacenti.
A tal fine, ha anche precisato che – sempre nella sua linea educativa – riteneva più idoneo a monitorare l'andamento scolastico della minore un alloggio in casa-famiglia a
Belluno, dalla quale città inoltre la minore avrebbe potuto raggiungere l'abitazione paterna e ivi studiare, nella sua camera, sotto la supervisione di una figura genitoriale.
Ha quindi reiterato la propria contrarietà all'iscrizione presso l'istituto di Udine, con alloggio in convitto, negando la relativa spesa, la quale inoltre – nella ricostruzione difensiva – deve considerarsi compresa nel mantenimento ordinario e non spesa straordinaria rimborsabile.
Quanto alla domanda di incremento dell'assegno di mantenimento, ne ha contestato i presupposti, considerato che la ricorrente percepisce redditi maggiori di quelli del sig.
, ed ha – anzi – chiesto la riduzione dello stesso a € 200,00, in ragione del CP_1 peggioramento della propria posizione lavorativa – non svolgendo più attività di imprenditore edile, ma di artigiano – e della sopravvenuta nascita di una nuova figlia nell'anno 2018.
3. Prima dell'udienza del 13.3.2025, le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c., senza tuttavia formulare istanze istruttorie.
La causa, quindi, è stata rinviata per essere trattenuta in decisione all'udienza del
10.7.2025, con termine alle parti per il deposito delle memorie conclusive previste dall'art. 473-bis.28 c.p.c..
4. Tanto premesso in fatto, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di affido della minore.
Anzitutto, la domanda della ricorrente di “affido condiviso rafforzato” appare di difficile interpretazione nel chiaro oggetto del petitum, presentandosi come un tertium genus di affido che non trova riscontro normativo o giurisprudenziale.
Infatti, da un lato, la ricorrente chiede l'affido congiunto, premurandosi di escludere in comparsa conclusionale la volontà di chiedere l'affido esclusivo;
dall'altro lato, chiede di poter adottare in autonomia, non già le decisioni ordinarie e routinarie relative alla vita della minore, compatibili con la domanda di esercizio disgiunto dell'affido condiviso
(Cass. civ. 31571/2024), ma le decisioni di primaria importanza, quali l'istruzione, la salute e le inclinazioni sportive e artistiche della minore – richiesta compatibile solo con un affido esclusivo c.d. rafforzato.
La domanda deve essere in ogni caso rigettata, per inammissibilità, non essendovi prova alcuna nel processo della sopravvenuta condotta assenteista e di disinteresse del padre verso la figlia, con la conseguenza che non si ravvedono i gravi motivi sopravvenuti per ammettere la domanda di modifica delle condizioni disposte con il decreto del 2015, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c..
Il ricorso, e i successivi atti difensivi di parte ricorrente, ripetono a più riprese solo una serie di allegazioni del tutto generiche di una condotta “annulla ignora tralascia” (per citare testualmente le allegazioni attoree), senza rappresentare specifiche circostanze da cui desumere il comportamento assente del padre.
L'unico riferimento sulla mancata collaborazione al rinnovo del passaporto è solo genericamente riportata in comparsa conclusionale senza che la circostanza sia stata nemmeno allegata con il ricorso introduttivo.
La ricorrente, inoltre, non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, idonea a dimostrare le allegazioni di disinteresse del padre alla responsabilità genitoriale relativa a Per_1 né un tanto emerge dai documenti depositati, che hanno contenuto perlopiù patrimoniale.
A questo proposito, il Tribunale ribadisce la manifesta superfluità dell'ascolto della minore in questo processo, non potendo le dichiarazioni della ragazza colmare le lacune probatorie della ricorrente.
5. Inoltre, pur non essendo chiara la ricostruzione dei fatti sul punto, è pacifico che la minore attualmente risulta iscritta e frequenta il Liceo artistico di Udine, circostanza che
– per quanto a conoscenza del Collegio – non sarebbe stata possibile senza il consenso del padre.
Sul punto, giova incidentalmente richiamare il Protocollo in essere fra questo Tribunale,
l'Ordine degli Avvocati di Belluno e la Camera Civile di Belluno (n. 4101/2021), secondo il quale “le spese per iscrizione a scuole che richiedano la permanenza in convitto o collegio” rientrano fra le spese straordinarie rimborsabili.
Ne consegue che, rigettata in quanto inammissibile, la domanda di mutamento delle condizioni di affido della ricorrente, nell'esercizio dell'affido congiunto, dette spese devono sempre essere concordate fra le parti.
In difetto di accordo, l'art. 337 ter c.c. rimette la decisione al giudice.
Orbene, nel caso di specie, essendo la minore già iscritta all'istituto scolastico di Udine, che ha peraltro già frequentato nell'anno scolastico passato, è evidente che il miglior interesse della minore coincide con la permanenza in tale scuola, onde garantirle stabilità e continuità didattica;
con la conseguenza, che la relativa spesa deve essere sostenuta in quota del 50% da ciascuno dei due genitori.
6. In relazione, poi, alla domanda di mutamento del regime di frequentazione padre- figlia, giustificata dalla maggiore indipendenza della ragazza, in assenza di specifica contestazione del padre sul punto, che non ha dedotto alcuna ragione per rigettare la domanda, questa deve essere accolta.
7. Quanto alla domanda di quantificazione dell'assegno di mantenimento, in aumento, per parte ricorrente, in riduzione, per parte resistente, va richiamato anzitutto il consolidato principio della corte di legittimità secondo cui “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma
1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. civ., n. 34382/2032; Cass. civ., n.
11724/2023; Cass. civ. n. 13664/2022; Cass. civ., n. 17055/2007).
La decisione di questo Tribunale che ha stabilito l'assegno di mantenimento per Per_1 risale a dieci anni fa, quando la minore era solamente una bambina di sei anni, mentre oggi la minore è una giovane di sedici anni, i cui bisogni e le relative spese, per cura, educazione, istruzione ed assistenza devono ritenersi implicitamente aumentate, pur in assenza di specifica dimostrazione da parte della madre collocataria.
Nondimeno, tale considerazione deve essere bilanciata con la diversa capacità economica dei genitori e dalla circostanza – di cui il Tribunale deve tenere conto – che il sig. ha avuto nel frattempo un'altra figlia. CP_1
Invero, richiamato il principio giurisprudenziale per cui “la valutazione delle condizioni economiche delle parti, ai fini della determinazione del contributo rispettivamente dovuto per il mantenimento dei figli, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (ex plurimis, Cass. civ.
24460/2021), la sig.ra ha dichiarato, negli ultimi tre anni, redditi che oscillano Pt_1 fra i € 54.422,00 lordi per l'anno 2022 ed € 66.737,00 per l'anno 2024 mentre, il sig.
ha dichiarato redditi per € 28.716,00 per l'anno 2022 ed € 25.019,00 per CP_1
l'anno 2022 ed € 30.047,00 per l'anno 2023.
Da tali dati, pur indiziari, emerge chiaramente la maggiore capacità economica della sig.ra che, pur imputando alla controparte la presenza di redditi occulti e Pt_1 superiori, non ha mai contestato di avere entrate superiori all'altro genitore.
Inoltre, lo stesso sig. ha ammesso di percepire gli stessi redditi del 2015, CP_1 quando è stata emessa la prima decisione sulla responsabilità genitoriale di questa coppia parentale (memoria del 10.6.2025, p. 4).
Tenuto, quindi, conto, da un lato, delle maggiori esigenze della figlia adolescente e, dall'altro, dei maggiori oneri che derivano al padre – a parità di reddito – dalla nascita della seconda figlia, come pure delle maggiori disponibilità patrimoniali della madre, il
Tribunale ritiene di rigettare entrambe le domande di modificazione quantitativa dell'assegno di mantenimento, essendo ancora congrua (rispetto alle capacità economiche di ciascuno dei due genitori) la cifra di € 400,00 mensili, come risultante da ultimo aggiornamento per rivalutazione monetaria, quale contributo paterno al mantenimento ordinario di , oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Per_1
In punto spese, deve considerarsi la soccombenza reciproca delle parti sulla domanda di modifica dell'assegno di mantenimento e la soccombenza della madre sul mutamento del regime di esercizio della responsabilità genitoriale, con conseguente compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda di parte ricorrente circa la modifica del regime di affido della minore;
Persona_1
RIGETTA la domanda di parte ricorrente di incremento dell'assegno di mantenimento;
RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte resistente;
CONFERMA, per l'effetto, quanto previsto con il decreto n. 1175/2015 e, segnatamente, che sia affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e che il padre sia tenuto a corrispondere alla madre per il mantenimento ordinario della minore la somma di € 400,00 mensili (comunque da attualizzarsi in base alla rivalutazione monetaria prevista con il decreto 1175/2025) oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie;
DISPONE che la minore possa frequentare il padre liberamente secondo accordi presi di volta in volta fra genitore e figlia;
COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria perché dia comunicazione della sentenza alle parti costituite.
Così deciso a Belluno, nella camera di consiglio dell'11.9.2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi