Versione
28 dicembre 1980
28 dicembre 1980
Art. 4.
Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall' articolo 46, primo comma , e dall' articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente articolo 3;
2) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresi' ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;
3) dall' articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;
4) dall' articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 , per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
6) dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 , per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:
a) invio della cartella ai contribuenti con modalita' diverse da quelle previste dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, gia' previsti dall' articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 ;
c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;
d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;
e) tardiva trasmissione alla ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;
f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finanziaria a norma dell' articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 .
Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall' articolo 46, primo comma , e dall' articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente articolo 3;
2) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresi' ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;
3) dall' articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;
4) dall' articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 , per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
6) dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 , per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:
a) invio della cartella ai contribuenti con modalita' diverse da quelle previste dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, gia' previsti dall' articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 ;
c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;
d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;
e) tardiva trasmissione alla ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;
f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finanziaria a norma dell' articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 .
Commentario • 1
- 1. Circolare del 24/10/1995 n. 280 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Serv. IIIMin. Finanze · 24 ottobre 1995 · 0.8586644
INDICE 1. DISPOSIZIONI GENERALI 1.1. AMBITO D\'APPLICAZIONE 1.1.1. Ambito soggettivo 1.1.2. Ambito oggettivo e temporale 1.2. ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI 1.2.1. Presentazione istanza 1.2.2. Versamento somme fisse 1.2.3. Variazione di capitale sociale. Trasformazione. Fusione. Societa\' controllate e controllanti. 1.2.4. Modalita\' di pagamento 1.2.5. Periodi di imposta non coincidenti con l\'anno solare 1.2.6. Rimozione irregolarita\' od omissioni 1.3. SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEI GIUDIZI IN CORSO 2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 2.1. INFRAZIONI ESPRESSAMENTE INDICATE 2.1.1. Dichiarazioni considerate omesse 2.1.2. Dichiarazioni annuali non sottoscritte 2.1.3. Omessa …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2004, n. 5077Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente - Dott. AMARI Eugenio - Consigliere - Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - Dott. MELONCELLI Achille - rel. Consigliere - Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi rgn 3456/1999 e 3457/1999, proposti da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi 12; - ricorrente - contro i signori IS UI, RI US NZ, IO NZ, EN NZ e TT NZ, rappresentati difesi dagli avvocati Giorgio A.L. Rossi e Guido Romanelli, presso il quale …Leggi di più...
- ambito applicativo·
- controversie in materia di imposta di successione·
- preclusione·
- definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" del d.l n. 564 del 1994·
- effetti·
- presentazione della domanda·
- potere di accertamento ulteriore, da parte dell'ufficio tributario, anche in sede di autotutela·
- definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" del d.l. n. 564 del 1994·
- limitazione alle sole liti concernenti il valore del maggiore imponibile accertato·
- limitazione alle sole liti concernenti il valore del maggiore imponibile accertato.·
- definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" del d l. n. 564 del 1994·
- fondamento·
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- condono fiscale·
- tributi (in generale)