Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1980, n. 882
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 dicembre 1980
Art. 4.
Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall' articolo 46, primo comma , e dall' articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per le dichiarazioni ed i certificati di cui al n. 2) del precedente articolo 3;
2) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , per le dichiarazioni presentate o pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese. La stessa disposizione si applica altresi' ai certificati di cui all'articolo 3 dello stesso decreto quando la loro presentazione esonera dall'obbligo della dichiarazione;
3) dall' articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, nel caso di tardiva consegna, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, a condizione che la consegna sia avvenuta entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti aventi diritto a ricevere la certificazione stessa;
4) dall' articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 , per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;
5) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme ad esattoria o ad ufficio incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;
6) dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 , per l'inosservanza di disposizioni regolanti il rapporto esattoriale nei casi di:
a) invio della cartella ai contribuenti con modalita' diverse da quelle previste dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
b) tardiva trasmissione agli uffici delle imposte degli elenchi decadali, gia' previsti dall' articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 ;
c) mancata comunicazione all'ufficio delle imposte della omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle distinte di versamento o nei documenti di conto corrente postale;
d) tardivo invio delle distinte di versamento e dei certificati di allibramento al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette;
e) tardiva trasmissione alla ragioneria provinciale dello Stato delle distinte riepilogative dei versamenti;
f) mancata comunicazione del versamento ad esattoria incompetente di cui all' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
g) mancata comunicazione della incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale di cui all' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ;
h) violazione delle disposizioni ed istruzioni impartite dalla amministrazione finanziaria a norma dell' articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente