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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2783/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Domenico Naso, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla Via
Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e per conto del P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, in persona del Dirigente pro tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla
[...] memoria difensiva, dai propri funzionari, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, Via S. Lubich n. 6 Controparte_1
RESISTENTI
OGGETTO: Ricostruzione di carriera ed inquadramento del ricorrente nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata - riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della progressione economica di carriera - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 10.05.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere dipendente a tempo indeterminato del nella qualifica Controparte_2 professionale di DSGA a decorrere dal 01.09.2000 presso il Liceo Scientifico “A. Diaz” di;
CP_1 di aver svolto, prima del passaggio al ruolo di DSGA, servizio di ruolo nella qualifica professionale di “Collaboratore Amministrativo” dal 01.09.1992 al 31.08.1997 per complessivi anni 5 e successivamente nella qualifica di “Responsabile Amministrativo” dal 01.09.1997 al 31.08.2000 per complessivi anni 3; di aver, altresì, espletato a partire dall'a.s. 1984/85 diversi servizi pre-ruolo, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , come Controparte_2 analiticamente indicati in ricorso, per complessivi anni 5 mesi 1 giorni 10; di aver al seguito del passaggio al ruolo di DSGA presentato al l'istanza per ottenere la ricostruzione di carriera CP_2 ai sensi dell'art. 569 e 570 d.lgs. 297/94; di aver il Dirigente Scolastico incaricato effettuato la ricostruzione di carriera attribuendogli a decorrere dalla conferma del ruolo di DSGA avvenuta in data 01.09.2000, l'inquadramento nella fascia retributiva 3-8 anni secondo la progressione stipendiale prevista dal ccnl del comparto scuola con l'anzianità di servizio utile di anni 7 mesi 0 giorni 9. Tanto premesso, lamentava che il gli aveva attribuito un'anzianità utile sia ai fini Controparte_2 giuridici che economici inferiore a quella effettivamente maturata sulla base di tutti i servizi svolti, in quanto, tenuto conto dei servizi pre-ruolo e di ruolo espletati antecedentemente il passaggio di ruolo avvenuto in data 01.09.2000, lo stesso all'atto di conferma nel nuovo ruolo avrebbe dovuto essere inquadrato nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 13 mesi 1 giorni 10. Deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento
(anche retributiva) tra dipendenti di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere, una volta conseguito il passaggio al ruolo di DSGA in data
01.09.2000, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo e di ruolo svolto prima del conseguimento del passaggio;
e per l'effetto condannarsi l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera di esso ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/09, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
condannarsi l'Amministrazione resistente ad inquadrare esso ricorrente, a decorrere dal 01.09.2000, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
– DSGA” e con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 13 mesi 1 giorni 10, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
condannarsi l'Amministrazione resistente al pagamento in proprio favore della somma di € 45.306,82 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto del passaggio al ruolo di DSGA e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva l' anche per conto del Controparte_3 Controparte_4
e dell' , eccependo in via
[...] Controparte_2 preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a percepire eventuali differenze retributive. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda avendo l'Amministrazione scolastica agito in conformità con la normativa vigente. Chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 22.04.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, da parte del resistente, dell'intero CP_2 servizio pre-ruolo svolto precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato, affermando la illegittimità della normativa nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria ed, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio del 28.06.99, 1999/70/CE.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Secondo tale disposizione, "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 1). Nello specifico, "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" (punto 4).
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia ha precisato che cosa debba intendersi per "condizioni di impiego" ai sensi della succitata clausola 4, chiarendo che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre). Nell'affrontare, inoltre, lo Per_1 specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle
Pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha poi statuito: "La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari" (ibidem).
La Corte ha infine spiegato che la nozione di "ragioni oggettive" che, secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, "non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando
"la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (ibidem). In conclusione, sempre secondo la CGUE, la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro "dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa ... che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato", (ibidem).
Si tratta di principi che sono stati in seguito ribaditi dalla Corte (v. sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, G.G. e C-456/09, I.T.), laddove è stato ulteriormente precisato che "un'indennità per anzianità di servizio ... rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4 punto 1, dell'Accordo
Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro".
Ancora più di recente la Corte (v. ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti "stabilizzati" dall'art. 75 del D.L. n. 112 del 2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in "elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò "svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (punto 41, ibidem).
La Corte ha aggiunto che "il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento ..." essendo necessario "prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale" (v. punti 50 e 51, ibidem).
Infine, nella succitata ordinanza, è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento, quanto alle condizioni di impiego, solo qualora "un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione" (v. punti 45 e 46, ibidem).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con riferimento alle Per_2 procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che "se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato (...) che le funzioni svolte (dalle parti ricorrenti - N.D.R.) in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro
a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro".
Al contrario, nella richiamata recente decisione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli obiettivi ivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possano essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, Per_2
EU:C:2012:646, punto 62).
Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, considerato che “il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” va verificato se, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione abbia considerato l'intero servizio effettivo prestato.
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dalla giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile
è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Se tale è il reticolato normativo di riferimento e, quindi, per i rapporti di lavoro del personale amministrativo sviluppatisi per un significativo lasso temporale sia più agevole riscontrare la discriminazione da parte dell'Amministrazione scolastica è sempre necessario che la parte ricorrente assolva il suo onere non solo probatorio ma anche deduttivo secondo i principi generali che nella specie non sono certamente derogati.
Orbene parte ricorrente non deduce e tantomeno prova di aver avanzato domanda di ricostruzione di carriera, prius per il riconoscimento dell'eventuale discriminazione operata dall'Amministrazione ma anche dies a quo per l'eventuale decorrenza del termine prescrizionale quinquennale per le richieste economiche conseguenti. Nella specie, infatti, deduce di aver chiesto la ricostruzione di carriera ma non prova alcunché e il doc. 1 non è altro che il certificato di servizio. Del resto il ricorrente sembrerebbe dedurre il pregiudizio al momento dell'acquisizione della qualifica di DGSA nel 2000, ovvero di direttore generale dei servizi amministrativi, laddove, il passaggio in ruolo vi era stato a partire dal 1992 quale collaboratore amministrativo per cui la deduzione sul punto doveva essere analitica al fine di consentire alla giudicante il riscontro rispetto all'anzianità effettiva riconosciuta.
La carenza assertiva, accompagnata da quella documentale, non è stata colmata nemmeno dal conteggio che non è stato prodotto in dettaglio e, comprensivo solo del totale è del tutto anodino. Del resto la circostanza che i criteri di calcolo siano indici contrattuali a valenza legale non legittima una carenza assertiva come nella specie. In altri termini il ricorrente avrebbe dovuto, essendo l'onere della prova gravante sullo stesso, dimostrare a partire da quale momento non vi sia stato il riconoscimento della giusta anzianità giuridica ed economica, considerando il periodo pre-ruolo prestato, con conseguente indicazione, altrettanto dettagliata, dello scaglione di riferimento considerando il CCNL medio tempore applicabile e, quindi, la diversa disciplina giuridica medio-tempore richiamabile. Il rigetto nel merito comporta l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite sono compensate essendo il difeso da funzionari e in assenza di prova di CP_2 spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 23 aprile 2024
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2783/2021
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Domenico Naso, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla Via
Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/b
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e per conto del P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, in persona del Dirigente pro tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla
[...] memoria difensiva, dai propri funzionari, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, Via S. Lubich n. 6 Controparte_1
RESISTENTI
OGGETTO: Ricostruzione di carriera ed inquadramento del ricorrente nella corretta fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata - riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della progressione economica di carriera - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 10.05.2021 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere dipendente a tempo indeterminato del nella qualifica Controparte_2 professionale di DSGA a decorrere dal 01.09.2000 presso il Liceo Scientifico “A. Diaz” di;
CP_1 di aver svolto, prima del passaggio al ruolo di DSGA, servizio di ruolo nella qualifica professionale di “Collaboratore Amministrativo” dal 01.09.1992 al 31.08.1997 per complessivi anni 5 e successivamente nella qualifica di “Responsabile Amministrativo” dal 01.09.1997 al 31.08.2000 per complessivi anni 3; di aver, altresì, espletato a partire dall'a.s. 1984/85 diversi servizi pre-ruolo, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il , come Controparte_2 analiticamente indicati in ricorso, per complessivi anni 5 mesi 1 giorni 10; di aver al seguito del passaggio al ruolo di DSGA presentato al l'istanza per ottenere la ricostruzione di carriera CP_2 ai sensi dell'art. 569 e 570 d.lgs. 297/94; di aver il Dirigente Scolastico incaricato effettuato la ricostruzione di carriera attribuendogli a decorrere dalla conferma del ruolo di DSGA avvenuta in data 01.09.2000, l'inquadramento nella fascia retributiva 3-8 anni secondo la progressione stipendiale prevista dal ccnl del comparto scuola con l'anzianità di servizio utile di anni 7 mesi 0 giorni 9. Tanto premesso, lamentava che il gli aveva attribuito un'anzianità utile sia ai fini Controparte_2 giuridici che economici inferiore a quella effettivamente maturata sulla base di tutti i servizi svolti, in quanto, tenuto conto dei servizi pre-ruolo e di ruolo espletati antecedentemente il passaggio di ruolo avvenuto in data 01.09.2000, lo stesso all'atto di conferma nel nuovo ruolo avrebbe dovuto essere inquadrato nella fascia stipendiale 9-14 anni con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 13 mesi 1 giorni 10. Deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione carriera per violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento
(anche retributiva) tra dipendenti di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad ottenere, una volta conseguito il passaggio al ruolo di DSGA in data
01.09.2000, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio pre-ruolo e di ruolo svolto prima del conseguimento del passaggio;
e per l'effetto condannarsi l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera di esso ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/09, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
condannarsi l'Amministrazione resistente ad inquadrare esso ricorrente, a decorrere dal 01.09.2000, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
– DSGA” e con l'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 13 mesi 1 giorni 10, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
condannarsi l'Amministrazione resistente al pagamento in proprio favore della somma di € 45.306,82 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto del passaggio al ruolo di DSGA e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L.
Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva l' anche per conto del Controparte_3 Controparte_4
e dell' , eccependo in via
[...] Controparte_2 preliminare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a percepire eventuali differenze retributive. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda avendo l'Amministrazione scolastica agito in conformità con la normativa vigente. Chiedeva, pertanto, rigettarsi il ricorso. Vinte le spese. Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 22.04.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, da parte del resistente, dell'intero CP_2 servizio pre-ruolo svolto precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato, affermando la illegittimità della normativa nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria ed, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio del 28.06.99, 1999/70/CE.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE.
Secondo tale disposizione, "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 1). Nello specifico, "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" (punto 4).
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia ha precisato che cosa debba intendersi per "condizioni di impiego" ai sensi della succitata clausola 4, chiarendo che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre). Nell'affrontare, inoltre, lo Per_1 specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle
Pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGUE ha poi statuito: "La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari" (ibidem).
La Corte ha infine spiegato che la nozione di "ragioni oggettive" che, secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, "non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando
"la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive
e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (ibidem). In conclusione, sempre secondo la CGUE, la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro "dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa ... che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato", (ibidem).
Si tratta di principi che sono stati in seguito ribaditi dalla Corte (v. sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, G.G. e C-456/09, I.T.), laddove è stato ulteriormente precisato che "un'indennità per anzianità di servizio ... rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4 punto 1, dell'Accordo
Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro".
Ancora più di recente la Corte (v. ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti "stabilizzati" dall'art. 75 del D.L. n. 112 del 2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in "elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro".
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò "svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (punto 41, ibidem).
La Corte ha aggiunto che "il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento ..." essendo necessario "prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale" (v. punti 50 e 51, ibidem).
Infine, nella succitata ordinanza, è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento, quanto alle condizioni di impiego, solo qualora "un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione" (v. punti 45 e 46, ibidem).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con riferimento alle Per_2 procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che "se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato (...) che le funzioni svolte (dalle parti ricorrenti - N.D.R.) in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro
a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro".
Al contrario, nella richiamata recente decisione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli obiettivi ivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possano essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, Per_2
EU:C:2012:646, punto 62).
Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, considerato che “il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” va verificato se, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione abbia considerato l'intero servizio effettivo prestato.
Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dalla giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile
è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ".
Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Se tale è il reticolato normativo di riferimento e, quindi, per i rapporti di lavoro del personale amministrativo sviluppatisi per un significativo lasso temporale sia più agevole riscontrare la discriminazione da parte dell'Amministrazione scolastica è sempre necessario che la parte ricorrente assolva il suo onere non solo probatorio ma anche deduttivo secondo i principi generali che nella specie non sono certamente derogati.
Orbene parte ricorrente non deduce e tantomeno prova di aver avanzato domanda di ricostruzione di carriera, prius per il riconoscimento dell'eventuale discriminazione operata dall'Amministrazione ma anche dies a quo per l'eventuale decorrenza del termine prescrizionale quinquennale per le richieste economiche conseguenti. Nella specie, infatti, deduce di aver chiesto la ricostruzione di carriera ma non prova alcunché e il doc. 1 non è altro che il certificato di servizio. Del resto il ricorrente sembrerebbe dedurre il pregiudizio al momento dell'acquisizione della qualifica di DGSA nel 2000, ovvero di direttore generale dei servizi amministrativi, laddove, il passaggio in ruolo vi era stato a partire dal 1992 quale collaboratore amministrativo per cui la deduzione sul punto doveva essere analitica al fine di consentire alla giudicante il riscontro rispetto all'anzianità effettiva riconosciuta.
La carenza assertiva, accompagnata da quella documentale, non è stata colmata nemmeno dal conteggio che non è stato prodotto in dettaglio e, comprensivo solo del totale è del tutto anodino. Del resto la circostanza che i criteri di calcolo siano indici contrattuali a valenza legale non legittima una carenza assertiva come nella specie. In altri termini il ricorrente avrebbe dovuto, essendo l'onere della prova gravante sullo stesso, dimostrare a partire da quale momento non vi sia stato il riconoscimento della giusta anzianità giuridica ed economica, considerando il periodo pre-ruolo prestato, con conseguente indicazione, altrettanto dettagliata, dello scaglione di riferimento considerando il CCNL medio tempore applicabile e, quindi, la diversa disciplina giuridica medio-tempore richiamabile. Il rigetto nel merito comporta l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione.
Le spese di lite sono compensate essendo il difeso da funzionari e in assenza di prova di CP_2 spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere, 23 aprile 2024
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza