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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2024, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 20.11.2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2741/2021 R.G.L., avente ad oggetto “richiesta riconoscimento emolumenti retributivi”,
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Agozzino giusta procura in atti Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Vallone e dall'avv. Rita
Camarda
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato in cancelleria il 4.05.2021 adiva il Tribunale in Parte_1
funzione di Giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “che il Giudice del
Lavoro adito, in accoglimento del presente ricorso, CONDANNI la Controparte_1
con sede in Aci S. Antonio, via Scalazza Grande n°87, p.iva
[...]
, al pagamento in favore della sig.ra generalizzata come in atti, senza P.IVA_1 Parte_1 dilazione, la complessiva somma di € 3.112,20 per le causali sopra indicate, al lordo delle ritenute di legge, oltre agli interessi legali maturati e maturandi e alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché le spese e compensi della presente procedura. Occorrendo, in caso di contestazioni, si chiede che il decidente disponga CTU contabile al fine di quantificare le somme dovute alla ricorrente.”.
A sostegno delle proprie conclusioni esponeva di avere lavorato alle dipendenze della società resistente in qualità di impiegata con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale ed inquadramento al V livello del CCNL Commercio e che detto rapporto di lavoro era stato regolarizzato a far data dall'1.10.2009 e fino al 9.12.2019, data in cui si era vista costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa, stante il perdurante inadempimento del datore di lavoro dell'obbligo di pagamento delle retribuzioni spettanti, avvenuto con sistematico ritardo e dopo molteplici richieste.
Affermava che con nota del 20.12.2019 aveva sollecitato il pagamento di quanto ancora dovutole da parte datoriale, ma che le somme spettanti non le erano state corrisposte, per cui aveva chiesto ed ottenuto da codesto Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Per_1
un decreto ingiuntivo (contrassegnato con il n. 2910/2020 R.G.L.) per emolumenti riferiti alle
[...]
retribuzioni maturate nel periodo ricompreso tra gennaio 2019 e novembre 2019 e al trattamento di fine rapporto;
in particolare, con il predetto D.I., alla società odierna resistente era stato ingiunto di pagarle, “… a titolo di retribuzioni da gennaio a novembre 2019, 14ma mensilità e TFR, “la somma di € 7.863,00, al lordo delle ritenute di legge;
gli interessi come per legge”.
Affermava, altresì, che avverso detta ingiunzione di pagamento la società resistente aveva proposto opposizione, iscritta al n. 4465/2020 R.G.L. ed assegnata sempre al giudice del lavoro di codesto Tribunale dott.ssa (tale procedimento di opposizione, nelle more transitato Persona_1
nella titolarità del giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi, è stato frattanto definito con sentenza n. 3314/2024 pubblicata in data 17.06.2024, con la quale, constatato il pagamento solo parziale eseguito dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, è stato revocato il decreto ingiuntivo impugnato e condannata la società resistente al pagamento, in favore della odierna parte ricorrente, della somma di € 2.649,89, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo).
La ricorrente, comunque, sosteneva di vantare ancora nei confronti della società odierna resistente ulteriori crediti non azionabili con il predetto ricorso per decreto ingiuntivo (né, come vedremo infra, con separato ricorso per decreto ingiuntivo appositamente proposto successivamente), vedendosi costretta, pertanto, ad adire nuovamente questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, questa volta con procedimento ordinario di merito, allo scopo di ottenere quanto ancora spettante, complessivamente ammontante alla somma di € 3.112,20, ottenuta sommando le richieste dalla stessa avanzate a titolo di tredicesima mensilità (€ 650,51), di ferie non godute (€ 1.233,44) e di indennità sostitutiva del mancato preavviso (€ 1.228,25). Adiva, dunque, questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro allo scopo di ottenere la condanna della società convenuta alla corresponsione in suo favore delle somme specificamente indicate nel riportato petitum, chiedendo, all'occorrenza ed in caso di eventuali contestazioni, volersi disporre CTU contabile per la quantificazione delle spettanze economiche dovutele.
Si costituiva in giudizio, con memoria del 25.10.2021, la società convenuta, contestando la fondatezza della domanda proposta dalla controparte - in particolare, eccependone l'inammissibilità per avere frazionato il credito di una determinata somma di denaro dovuta in forza di un unico rapporto di lavoro in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo - e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Eccepiva, infatti, preliminarmente, a sostegno della dedotta inammissibilità del ricorso, che le domande formulate in seno al presente giudizio e derivanti dal medesimo rapporto di lavoro avrebbero potuto ben essere proposte nell'ambito del giudizio monitorio richiamato supra
(contrassegnato con il n. 2910/2020 R.G.L.), implicando le stesse (specificamente, pretese di pagamento della 13^ mensilità 2019, delle ferie non godute e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso) un mero calcolo aritmetico che ben poteva essere eseguito nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Subentrato nelle more nella titolarità del procedimento, questo giudice, constatata l'infruttuosità di ogni tentativo volto ad un bonario componimento della lite intrapresa, istruita la causa a mezzo del solo esame della documentazione prodotta, ritenendo la causa oramai matura per la decisione disponeva che l'udienza del 20.11.2024 fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti costituite hanno depositato note e la causa viene, pertanto, decisa con la presente sentenza.
*****************
Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale reputa che il ricorso, alla luce della documentazione in atti e degli esiti dell'attività istruttoria espletata sulla stessa in corso di causa, sia fondato e che lo stesso meriti, pertanto, di essere integralmente accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
2. Sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della società convenuta sul presupposto che le domande formulate in seno al presente giudizio ordinario di merito e derivanti da un medesimo rapporto di lavoro avrebbero dovuto essere proposte dalla ricorrente nell'ambito del giudizio monitorio richiamato in premessa (contrassegnato con il n. 2910/2020 R.G.L.), implicando le stesse domande (pretese di pagamento della 13^ mensilità 2019, delle ferie non godute e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso) un mero calcolo aritmetico che avrebbe potuto tranquillamente essere eseguito nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Sul punto parte resistente invoca la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui non è legittimo per il creditore suddividere in più richieste giudiziali di adempimento una somma di denaro dovuta in virtù di un unico rapporto obbligatorio. Tale prassi, oltre a violare i principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare il rapporto tra le parti, costituisce anche una violazione del principio costituzionale del giusto processo.
In particolare, le Sezioni Unite, con le sentenze n. 4090/2017 e n. 4091/2017 richiamate dalla società resistente, hanno specificato questi principi, stabilendo che, sebbene sia possibile proporre domande relative a diversi diritti di credito in processi separati, quando queste pretese derivino da uno stesso rapporto di durata tra le parti e siano inscrivibili nello stesso creditore, il giudice deve valutare se esista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Il frazionamento del credito, che sia contemporaneo o distribuito nel tempo, è sussumibile in una pratica contraria ai principi di correttezza e buona fede che devono governare il rapporto tra le parti, sia durante l'esecuzione del contratto che in fase di azione legale per ottenere l'adempimento. Inoltre, tale frazionamento è in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, rappresentando un abuso degli strumenti processuali offerti dal sistema giuridico (cfr.
Cass. n. 19898/2018, Cass. n. 15398/2019, Cass. n. 26089/2019, Cass. n. 9398/2017 e Cass. n.
17019/2018).
Gli ermellini hanno stabilito che le richieste relative a diversi diritti di credito, pur riguardando uno stesso rapporto di durata tra le parti, possono essere separate in distinti procedimenti finché non siano, sostanzialmente, collegate dallo stesso fatto costitutivo, rendendo così impossibile una valutazione separata senza duplicare l'attività istruttoria e disperdere la conoscenza della stessa vicenda sostanziale. Solo in questo caso, le richieste possono essere avanzate in giudizi separati, a condizione che vi sia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata da parte del creditore.
Recentemente, è stato chiarito che tale interesse deve essere interpretato considerando due aspetti: il concetto di “medesimo rapporto di durata” deve essere inteso in senso storico e fenomenologico, identificando la relazione effettiva tra le parti nella specifica controversia;
l'espressione “medesimo fatto costitutivo” implica una similitudine, non una completa identità. La soluzione di improponibilità non ha autorità di cosa giudicata sostanziale e, quindi, non impedisce al creditore di riproporre la questione in giudizio, eventualmente aggregando le altre richieste relative a crediti analoghi derivanti dalla stessa relazione tra le parti (Cfr. Cass. n. 24371/2021 e
Cass. n. 26493/2023).
Ciò premesso - e dando riscontro alla contestazione opposta dalla società resistente, secondo la quale la ricorrente avrebbe omesso di spiegare e di dimostrare il motivo per cui sarebbe stata costretta a frazionare le proprie pretese, formulando le sue ulteriori richieste retributive nel presente giudizio, piuttosto che nel precedente monitorio - non si può sottacere che nel caso in specie, segnatamente all'udienza cartolare del 29.03.2022, la parte ricorrente ha prontamente documentato di avere in precedenza promosso ricorso per decreto ingiuntivo comprensivo delle medesime voci di credito azionate nel presente giudizio e che il suddetto ricorso è stato rigettato per mancanza di prova scritta, come da provvedimento contestualmente prodotto in giudizio, con il quale, testualmente, è stato ritenuto che “- nella specie non sono soddisfatti i summenzionati requisiti per il rilascio del decreto ingiuntivo atteso che il credito non è supportato da idonea prova scritta e non
è liquido nel suo ammontare;
- la somma di denaro invocata non risulta direttamente dalla prova scritta allegata, ma deriva da un procedimento contabile di quantificazione non meramente strumentale, ma dotato di autonoma e decisiva rilevanza;
- inoltre, la sussistenza di una giusta causa di recesso allo stato è sub iudice, atteso che costituisce oggetto di accertamento nel procedimento di opposizione ad altro decreto ingiuntivo instaurato dal datore di lavoro, il quale, a sua volta, ha chiesto in via riconvenzionale l'indennità di mancato preavviso.” (cfr. decreto di rigetto n. cronol. 7850/2021 del 15.03.2021, reso nel procedimento per D.I. n.1258/2021 R.G. dal giudice del lavoro dott.ssa e prodotto in atti all'udienza cartolare del 29.03.2022). Persona_1
Alla stregua del richiamato decreto di rigetto, emesso peraltro nella persona dello stesso giudice del lavoro che aveva già reso il D.I. nel giudizio monitorio richiamato in premessa e contrassegnato con il n. 2910/2020 R.G.L. (segno evidente, anche questo, che, quand'anche la ricorrente avesse avanzato tutte quante le proprie richieste con la proposizione di quell'unico giudizio, di certo le sue attuali istanze non avrebbero sortito migliore effetto), la proposizione del presente giudizio ordinario di merito si manifesta come indispensabile ed ineludibile per il conseguimento degli emolumenti ivi specificamente domandati e, pertanto, l'eccezione di inammissibilità e/o di improcedibilità dello stesso va senza dubbio respinta.
3. Merito.
Passando all'esame del merito, il Tribunale - come già anticipato - reputa che il ricorso vada accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
Giova, innanzitutto, sempre precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che, con specifico riferimento alle partite retributive de quibus, incombe sull'odierna ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle voci retributive avanzate.
Nella specie, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la parte ricorrente e la società resistente, oltre a non essere mai stata contestata da quest'ultima, può evincersi incontrovertibilmente dalla documentazione prodotta agli atti dalla ricorrente (cfr. all.ti 1, 2, 3 e 4 fasc. di parte ricorrente).
Incontestato, dunque, è risultato il periodo lavorativo intercorso tra le parti, protrattosi, come documentato in atti e come riconosciuto anche dalla stessa parte resistente con memoria di costituzione, dall'1.10.2009 al 9.12.2019, data in cui la ricorrente, in qualità di impiegata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ed inquadramento al V livello del CCNL
Commercio, ha rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa.
In questo contesto, la assoluta assenza di prova del fatto estintivo dell'obbligazione datoriale, unitamente all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate, porta a ritenere esistente il diritto di credito della lavoratrice ai predetti titoli (segnatamente, pretese di pagamento della 13^ mensilità 2019, delle ferie non godute e dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso).
In ordine alla quantificazione delle somme corrispondenti, le modalità di conteggio elaborate dalla parte ricorrente possono essere fatte proprie, atteso che appaiono redatte sulla base di corretti parametri legali e contabili e, per di più, che non sono state affatto oggetto di specifiche e puntuali contestazioni dalla controparte datoriale.
Quest'ultima, infatti, costituendosi, a parte una contestazione generica ed insufficiente alla scopo dei fatti di causa, non ha minimamente contestato specificamente i conteggi formulati dalla ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
laddove, viceversa, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il Giudice adito (cfr. Cass.civ.sez.lav. n.9285/2003).
Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (v.
Cass.civ.sez.lav. n.4051/2011; in termini, ex plurimis, Cass.civ.sez.lav. n.945/2006).
Ne deriva che, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia contestazione sui conteggi formulati dalla parte ricorrente, essi vanno accreditati al presente giudizio, anche in relazione alle modalità di quantificazione delle pretese siccome avanzate in ricorso con riferimento alle voci ivi specificamente richieste.
Peraltro, una volta accertati i termini del rapporto nei sensi sopra esplicitati, al fine di determinare quanto spettante a parte ricorrente per il lavoro effettivamente prestato, in relazione ai crediti retributivi reclamati (tredicesima mensilità 2019, ferie non godute, indennità di mancato preavviso), il giudice può tranquillamente pronunciarsi non soltanto sull'an, ma anche sul quantum debeatur, non dimostrandosi allo scopo necessari particolari accertamenti di natura tecnico contabile ulteriori rispetto a quanto questo giudicante non sia già in grado di effettuare sulla base dei soli atti di causa.
In particolare, vanno senz'altro riconosciuti alla ricorrente i seguenti emolumenti.
3.1.Tredicesima mensilità 2019.
Per quanto concerne la lamentata inadempienza datoriale relativa alla mancata corresponsione della retribuzione supplementare mensile in questione, alla stregua di quanto dedotto e prodotto dalla ricorrente, che ha allegato le busta paga riguardanti il periodo gennaio 2019 - novembre 2019 ricevute dalla società datrice (cfr. all.to 3 fasc. di parte ricorrente), in mancanza della necessaria prova del pagamento dell'importo corrispondente da parte della società datrice è certo che la lavoratrice sia rimasta creditrice dell'importo di € 650,51, ottenuto nel modo seguente: percentuale part time 45% di retribuzione full time € 1.577,00 = € 709,65 : 12 mesi = 59,13 x 11 mesi.
La società convenuta ha contestato di aver corrisposto alla ricorrente, oltre a quanto erogatole mediante bonifici bancari, la somma ulteriore di € 1.035,00 in contanti, circostanza di fatto peraltro già sottoposta alla valutazione del giudice del lavoro del Tribunale, dott. Marco A. Pennisi, nel procedimento di opposizione a D.I. portante n. 4465/2020 R.G.L.
Ebbene, mutuando quanto già ha avuto modo di statuire al tal riguardo il giudice assegnatario del menzionato procedimento di opposizione a D.I., definendolo, “Sul punto va osservato che l'art.
1, comma 910 l. n. 205/2017 prevede: «A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni» ed il comma 911 ha introdotto per il datore di lavoro ed il committente il divieto di
«corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato».
Tale disciplina trova applicazione nel caso di specie atteso che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha natura subordinata e che le retribuzioni di cui è stato lamentato il mancato pagamento sono relative a periodi successivi al 1° luglio 2018.” (cfr. sentenza n.
3314/2024, emessa in data 17.06.2024 nel proc. n. 4465/2020 R.G.L. - est. dott. Marco A. Pennisi)
Pertanto, anche in questa sede (qualsiasi divergente valutazione, del resto, comportando il rischio del verificarsi di un contrasto di giudicati), mancando uno specifico documento (la ricevuta del bonifico, la ricevuta del versamento, la girata per l'incasso ecc.) attestante il buon fine del pagamento e spendibile dal datore di lavoro per la dimostrazione dell'adempimento della propria obbligazione e in assenza di un accordo relativo a modalità di corresponsione della retribuzione diverse da quelle previste dalla legge, si ritiene non raggiunta la prova del versamento di qualsiasi somma contrapposta dalla società convenuta alla richiesta di tredicesima mensilità 2019 formulata dalla ricorrente, che, quindi, va assecondata con il riconoscimento a tale titolo dell'importo di €
650,51 dianzi calcolato.
3.2.Indennità sostitutiva ferie non godute
Giova a tal proposito, innanzitutto, richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23153/2022 che, operando una reinterpretazione del diritto interno in materia di ferie e di indennità sostitutiva conforme ai principi del diritto europeo, ha affermato che “i lavoratori non possono perdere il diritto alla indennità finanziaria per le ferie non godute, senza previa verifica del fatto che il datore li abbia effettivamente posti in condizione di esercitare il proprio diritto alla fruizione del riposo annuale, anche attraverso una informazione adeguata.
Insomma, è il datore che deve provare di essersi assicurato che il lavoratore eserciti il diritto alla fruizione delle ferie: 1) informandolo in modo accurato ed in tempo utile del diritto al riposo, garantendo in tal modo che esso risponda all'effettivo scopo cui è preposto, quello di apportare all'interessato riposo e relax;
2) invitandolo, se necessario formalmente, al godimento delle ferie medesime.
10.5. La Suprema Corte ha conclusivamente affermato (così Cass. n. 21780/2022 cit.) che
l'interpretazione del diritto interno (ivi compreso del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8 conv. con modif. in L. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che:
"a) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alle ferie annuali retribuite;
b) è il datore il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da
Cass. n. 15652/2018);
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -; di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad assicurare il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato".
Da quanto sopra, pertanto, deriva che, a fronte di un inadempimento allegato dal ricorrente, grava dunque sulla parte resistente la prova di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie o, quantomeno, di averne retribuito il mancato godimento.
Nel caso in specie parte datoriale - al di là della sterile imputazione al proprio consulente della responsabilità di quanto emerso dall'esame delle buste paga in atti - non ha contro dedotto né provato alcunché di rilevante sul punto, per cui, in mancanza di prova del contrario e di qualsivoglia contestazione del conteggio effettuato dalla ricorrente, a titolo di compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute dalla lavoratrice spetta la somma - anche questa non specificamente contestata - di € 1.233,44 (retribuzione giornaliera indicata in busta paga € 27,29458 x 45,19 gg. di ferie maturate e non godute siccome desumibili dalla busta paga di novembre 2019; cfr. all.to 3 fasc. di parte ricorrente), calcolata alla stregua del disposto dell'art. 159 del CCNL della categoria
(direttamente applicabile alla fattispecie in esame, anche in forza dell'esplicita adesione allo stesso risultante dalle buste paga versate in atti), ai sensi del quale al lavoratore spetterebbero 26 gg. di ferie annuali.
3.3.Indennità sostitutiva del mancato preavviso.
In merito alla debenza, o meno, della voce in considerazione, occorre premettere quanto segue.
Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto e documentato che con lettera del 9.12.2019 era stata costretta a rassegnare le proprie dimissioni dal lavoro, stante il reiterato e non più tollerabile inadempimento di parte datoriale dell'obbligazione del pagamento della retribuzione spettantele, avvenuto con sistematico ritardo e dopo molteplici richieste;
al punto da essere stata costretta ad azionare il ricorso per decreto ingiuntivo sopra specificato (quello iscritto al n. 2910/2020 R.G.L.), nonché il presente giudizio, nel quale, alla stregua del disposto dell'art. 247 del CCNL della categoria (che stabilisce che nel caso di servizio superiore ai 10 anni compiuti, il preavviso debba essere pari a 45 giorni), ha avanzato la richiesta di corresponsione della relativa indennità sostitutiva spettante calcolata moltiplicando la paga giornaliera di € 27,29458 indicata in busta paga per il suddetto moltiplicatore di 45 gg., per un totale, così, di € 1.228,25.
Da parte sua la società convenuta, costituendosi, ha eccepito di avere proposto avverso il suddetto decreto ingiuntivo, concesso alla odierna ricorrente per il riconoscimento di tutt'altre voci della retribuzione (differenze maturate e non corrisposte per il periodo da gennaio 2019 a novembre
2019, 14^ mensilità e TFR), apposita opposizione, iscritta al n. 4465/2020 R.G.L. di questo
Tribunale del lavoro adito, a mezzo della quale, sostenendo che la lavoratrice avesse volontariamente ed ingiustificatamente risolto il rapporto intercorrente tra le parti senza averle dato alcun preavviso (e contestando, in pratica, l'esistenza di una giusta causa nelle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice), aveva richiesto, in via riconvenzionale, il pagamento da parte della stessa della corrispondente indennità per il mancato preavviso, pari a 45 gg. di calendario e quantificata nella misura di € 1.228,26.
Se non altro, a prescindere da quale che sia la parte effettivamente tenuta al pagamento corrispondente, si riscontra la perfetta sintonia su quella che è la corretta modalità di calcolo dell'emolumento in contestazione, consistente, per l'appunto nella moltiplicazione del numero delle giornate anzidette per la paga base giornaliera evincibile dalle buste paga in atti.
Ritiene la scrivente che sul punto possono essere richiamate in maniera pedissequa le considerazioni svolte dal giudice che ha definito l'opposizione iscritta al n. 4465/2020 R.G.L di questo Tribunale del lavoro adito, che si condividono:
“Riguardo alla domanda formulata in via riconvenzionale dalla società opponente e volta ad ottenere la corresponsione della somma di € 1.228,26 a titolo d'indennità di mancato preavviso, avendo la lavoratrice risolto unilateralmente il rapporto di lavoro senza dare alcun preavviso, si rileva che nella specie, la lavoratrice con raccomandata a/r del 9.12.2019 (cfr. all.1 alla memoria di costituzione) ha rassegnato le proprie dimissioni rilevando di essere a ciò costretta dall'inadempimento di parte datoriale. Tale circostanza trova conferma nei messaggi WhatsApp scambiati tra la e l'amministratore della società opponente già dal dicembre 2018 e fino Pt_1
a settembre 2019 (cfr. all. 6 alla memoria di costituzione) dai quali emerge che la lavoratrice, per i diversi ritardi nei pagamenti, ha reiteratamente chiesto la corresponsione degli emolumenti dovuti.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c. il reiterato e ingiustificato inadempimento datoriale costituisce giusta causa di dimissioni. Secondo consolidata giurisprudenza, il ritardo nel pagamento delle retribuzioni costituisce una giusta causa di recesso del prestatore d'opera che, non ricevendo quanto dovutogli a fronte dell'attività svolta e quindi trovandosi nell'impossibilità di poter contare sulle risorse necessarie per il suo sostentamento, può decidere di interrompere unilateralmente il rapporto. Nell'ipotesi di recesso sorretto dalla giusta causa, diversamente da quanto previsto dall'art. 2118 c.c., non è previsto l'obbligo del preavviso, per cui la domanda formulata dall'opponente in via riconvenzionale e volta ad ottenere la corresponsione della somma di €
1.228,26 a titolo d'indennità di mancato preavviso, non può trovare accoglimento sussistendo una giusta causa di recesso.” (cfr. sentenza n. 3314/2024, emessa in data 17.06.2024 nel proc. n.
4465/2020 R.G.L. - est. dott. Marco A. Pennisi).
Per converso, e per le medesime considerazioni appena riportate, che si condividono
(qualsiasi divergente valutazione, del resto, comporterebbe il pericolo del verificarsi di un contrasto di giudicati), va riconosciuto il diritto della ricorrente a ricevere, ex art.2119 c.c., l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, quantificata in maniera concorde da ambo le parti, anche se per finalità diametralmente opposte, nella misura di € 1.228,25, ottenuta moltiplicando la paga giornaliera di € 27,29458 indicata in busta paga per il moltiplicatore di 45 gg. specificamente previsto dal disposto dell'art. 247 del CCNL della categoria per il caso di servizio di durata superiore ai 10 anni compiuti.
4. Conclusioni
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va, pertanto, integralmente accolto.
Conseguentemente, la società convenuta va condannata a corrispondere alla parte ricorrente tutto quanto ancora dovutole a titolo di tredicesima mensilità 2019, di ferie maturate e non godute e di indennità sostitutiva del mancato preavviso, tenuto conto del servizio dalla stessa effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti, quantificato nella complessiva somma di €
3.112,20, oltre accessori come per legge.
5.Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa come da domanda accolta e delle fasi del processo svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Elisa Milazzo in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 2741/2021 R.G.L., promossa da contro in totale Parte_1 Controparte_1
accoglimento del ricorso così statuisce: dichiara il diritto della ricorrente al pagamento di tutto quanto ancora dovuto dalla CP_2
resistente a titolo di tredicesima mensilità 2019, di ferie maturate e non godute e di indennità sostitutiva del mancato preavviso, tenuto conto del servizio dalla stessa effettivamente prestato sulla base della documentazione in atti, oltre accessori come per legge;
condanna, per l'effetto, la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente ed in virtù del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale intercorso tra le parti dall'1.10.2009 al
9.12.2019, della complessiva somma di € 3.112,20 per le causali meglio specificate in parte motiva, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1029,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 04/12/2024
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo