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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 05/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12556/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024225682 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12500/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1, con atto notificato a Roma Capitale, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo (IUC)-TASI 2019, n. 173, prot. N.
QB/2024/225682 del 29.3.2024, con il quale è stata liquidata a suo carico la somma complessiva di € 3.134,68
a titolo di IUC Tasi 2019.
La ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo, al riguardo, che Nominativo_1 avrebbe rilevato l'intero capitale sociale della ricorrente solo dal 2020, anno successivo a quello al quale si riferisce il tributo oggetto di causa.
Roma Capitale, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso è rimasta contumace.
Nell'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La circostanza, peraltro sfornita di prova, che Nominativo_1 sarebbe diventato socio unico dell'opponente nel 2020 non rileva ai fini del decidere. Dall'esame del provvedimento impugnato, allegato 1 al ricorso, emerge univocamente che l'atto impositivo è rivolto alla società, la quale peraltro non contesta di essere essa stessa debitrice di imposta.
Rispetto all'obbligazione tributaria gravante sulla ricorrente non possono certamente rilevare le vicende attinenti alla compagine sociale della stessa.
Non si provvede in ordine alla regola delle spese del presente giudizio, attesa la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
respinge il ricorso. nulla per le spese di lite.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZACCARDI GLAUCO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12556/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024225682 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12500/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1, con atto notificato a Roma Capitale, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo (IUC)-TASI 2019, n. 173, prot. N.
QB/2024/225682 del 29.3.2024, con il quale è stata liquidata a suo carico la somma complessiva di € 3.134,68
a titolo di IUC Tasi 2019.
La ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo, al riguardo, che Nominativo_1 avrebbe rilevato l'intero capitale sociale della ricorrente solo dal 2020, anno successivo a quello al quale si riferisce il tributo oggetto di causa.
Roma Capitale, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso è rimasta contumace.
Nell'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La circostanza, peraltro sfornita di prova, che Nominativo_1 sarebbe diventato socio unico dell'opponente nel 2020 non rileva ai fini del decidere. Dall'esame del provvedimento impugnato, allegato 1 al ricorso, emerge univocamente che l'atto impositivo è rivolto alla società, la quale peraltro non contesta di essere essa stessa debitrice di imposta.
Rispetto all'obbligazione tributaria gravante sulla ricorrente non possono certamente rilevare le vicende attinenti alla compagine sociale della stessa.
Non si provvede in ordine alla regola delle spese del presente giudizio, attesa la mancata costituzione della parte vincitrice.
P.Q.M.
respinge il ricorso. nulla per le spese di lite.