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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LI -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott. ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di LI Nord n. 3262/2023, pubblicata in data 20.07.2023, nella causa avente R.G. n. 11433/2017.
TRA nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1
Marano di LI (NA) alla Via Parrocchia n.5, C.F. , CodiceFiscale_1 elett.te dom.to in Mugnano di LI (NA) al Viale Menna n°10, presso lo studio degli Avv.ti Rita DI MARINO e AC MIGLIACCIO, che lo rapp.tano e difendono unitamente e/o congiuntamente in virtù di mandato in calce del presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti
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APPELLANTE E
(C.F.: P.IVA.: ), con sede in Trento alla Piazza CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 delle Donne Lavoratrici n. 2, in persona del legale rapp.te p.t. e, per esso, del suo procuratore speciale dott. responsabile divisione sinistri, in forza CP_2 della procura speciale conferitagli dal Presidente dott. con atto per Parte_2
Notaio del 14.11.2017 (Rep. n.15334 Atto n. 10591) ed Persona_1 iscritto nel Registro delle Imprese di Trento il 17.11.2017 al n. 43011/2017, che si produce, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado valevole anche per l'appello, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'avvocato Francesco Cirillo (C.F. ) e con lui C.F._2 elett.ta dom.ta in LI alla via Seggio del Popolo n.22 il quale dichiara ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 081/5547713 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
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PARTE APPELLATA (costituita)
1 Nonché nato a [...] il [...], C. F. Controparte_3 C.F._3
, elett.te dom.to in LI (NA) alla Via Arco di Polvica n.34, presso lo studio
[...] dell'Avv. Francesco Paolo CINQUE che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto, il quale chiede che ogni ed eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo di Pec: Email_4
PARTE APPELLATA (costituita) OGGETTO: accertamento di responsabilità e richiesta di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale. CONCLUSIONI: Per la parte appellante Sig. , gli Avv. ti Rita di RI e Parte_1
AC IA chiedono di “1) - Dichiarare esso intimato
[...]
, quale conducente dell'auto unico ed esclusivo responsabile del CP_3 verificato sinistro;
2) - Condannare per l'effetto essi intimati, quale conducente e proprietario, ed essa intimata in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t., in proprio e/o in solido al risarcimento di tutti i danni derivati all' appellante per le causali di cui narrativa, sia patrimoniali che morali, danno vita di relazione, danno esistenziale, e tanto iure proprio e iure ereditario, danni tutti quantificati in primo grado dal nominato CTU, il tutto entro i limiti di valore indeterminabile;
3)
- Condannarsi essi intimati nelle loro rispettive qualità di legge, in proprio e/o in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito per averne fatto anticipo;
4) - Emettersi ogni altro provvedimento del caso.”.
Per la parte appellata , l'Avv. Francesco Cirillo “si riporta integralmente CP_1 alla comparsa di costituzione depositata nell'interesse della parte, ed a tutte le eccezioni, deduzioni e richieste formulate nello scritto difensivo e nel corso del giudizio di primo grado e chiede accogliersi le seguenti conclusioni: a) rigettare l'appello proposto dal signor in quanto inammissibile e Parte_1 comunque infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati nella comparsa di costituzione e di conseguenza confermare la sentenza emessa dal Tribunale di LI Nord n.3262/2023; b) condannare il sig. al pagamento Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio.”.
Per la parte appellata Sig. – contumace nel giudizio di primo Controparte_3 grado e costituitosi in appello – l'Avv. Francesco Paolo Cinque “si associa alle richieste dell'appellante”.
Svolgimento del processo
2 Il Sig. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di LI- Parte_1
Nord il Sig. e al fine di sentirli condannare, Controparte_3 Controparte_5 in proprio e/o in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali – “compreso il danno biologico, danno morale, danno da vita di relazione, ITT, ITP, spese mediche e di assistenza, il tutto entro euro 200.000,00”–, asseritamente patiti a seguito delle lesioni personali derivanti dalla collisione tra il motociclo guidato dall'attore (di proprietà del Sig. ) e il veicolo Parte_3 guidato dalla parte convenuta, nonché al pagamento di tutte le spese sostenute nel giudizio.
A sostegno della domanda, in particolare, l'attore deduceva che: a) in data 22.11.2016, alle ore 8.15 circa, mentre percorreva a bordo della sua moto (Honda tg. CV 95601) Via degli Innamorati, Giugliano in Campania (NA), in direzione Qualiano, veniva urtato e danneggiato dall'auto tg EK 414 TH, di proprietà e condotta dal Sig. , assicurata presso b) il Controparte_3 Controparte_5 sinistro di cui sopra era ascrivibile esclusivamente alla parte convenuta che, procedendo verso la medesima direzione, avrebbe urtato, nell'effettuare una manovra di sorpasso, con la fiancata dx il motorino Honda condotto dall'attore che, invece, procedeva a moderata velocità; c) l'istante veniva prontamente soccorso e portato all'ospedale di Giugliano in Campania (NA), ove gli veniva diagnosticata la frattura del piatto tibiale dx;
d) il proprietario del motorino, il Sig.
, veniva integralmente risarcito, mentre nulla sarebbe stato Parte_3 corrisposto all'odierna parte attrice. si costituiva tempestivamente in giudizio depositando comparsa di CP_1 risposta e chiedendo al giudice di dichiarare: 1) la nullità dell'atto di citazione derivante dall'omessa determinazione dell'oggetto della domanda, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c., per essersi l'attore “limitato a chiedere al giudice adito il solo risarcimento di ogni danno subito in conseguenza del sinistro per cui
è causa, senza minimamente quantificare la domanda, ovvero precisare il tipo di danno subito e le lesioni riportate”; 2) l'improcedibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art. 145 del Codice delle assicurazioni private, non avendo l'attore rispettato il termine di 90 giorni – richiesto dalla disposizione citata in caso di sinistri cagionanti danni alla persona – tra il giorno della richiesta di risarcimento del danno all'assicurazione (comprensivo di tutti gli elementi richiesti dalla legge, con particolare riferimento al caso di specie del certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi) e quello di proposizione della domanda giudiziale;
3) l'infondatezza nel merito della domanda, per non aver assolto l'attore l'onere della prova a suo carico, concernente, in particolare, il verificarsi del sinistro, la riconduzione del medesimo alla responsabilità della
3 parte convenuta e l'entità delle lesioni subite. Laddove, invece, il giudice di primo grado avesse concluso per la sussistenza del4l'evento storico del sinistro e il nesso causale tra lo stesso e il fatto del conducente del veicolo – precisava, infine, – in nessun caso avrebbero CP_1 dovuto essere riconosciute altre voci di danno al di fuori di quello biologico, né gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli importi eventualmente liquidati a titolo di danno.
Non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato, il Sig. Controparte_3 veniva dichiarato contumace.
Il Tribunale di LI-Nord, Sez. II, accertata la validità e la procedibilità della domanda, rigettava nel merito le censure sollevate dall'attore ritenendo non assolto l'onere probatorio a carico della parte attrice, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, emergendo dalle risultanze della prova testimoniale “dichiarazioni generiche e tra loro contraddittorie, che non hanno confermato quanto dedotto dall'attore in relazione alla data, ora e luogo del sinistro, nonché alle modalità dello stesso” (pag. 4 sentenza di primo grado). Dalla valutazione delle prove testimoniali, il giudice di prime cure rilevava in particolare tali elementi di contraddizione: a) l'assenza di un riferimento specifico alla data del sinistro, menzionando i testimoni genericamente il mese di novembre 2016; b) mentre il Sig. dichiarava che la moto coinvolta nel sinistro procedeva in Controparte_6 direzione Qualiano, il Sig. sosteneva che lo stesso procedesse Parte_4 in direzione Giugliano, nell'opposto senso di marcia;
c) la mancata visione diretta dell'incidente da parte del teste , desunta dalla dichiarazione secondo cui Parte_4 il sinistro era “certamente avvenuto con la parte posteriore dx della Nissan Juke di colore 4 scuro, con il bauletto del motorino. Io ho sentito il rumore”; d) la mancanza di riferimenti precisi sulla identità e sulla persona del conducente del veicolo;
e) il contrasto tra l'orario dichiarato dell'avvenimento del sinistro, ore 8.15 a.m. (come risultante dall'atto di citazione) e quello in cui veniva allertata l'ambulanza, ore 8.09 a.m. (scheda del 118 allegata da parte attrice). Rigettata nel merito la domanda, dichiarava, infine, integralmente compensate le spese di lite “ricorrendo nella specie gravi e giustificati motivi” (sentenza di primo grado).
Avverso la sentenza pronunciata dal giudice di prime cure n. 3262 / 2023 propone appello dinanzi a questa Corte il Sig. , denunciando l'erronea Parte_1 interpretazione del contenuto delle risultanze testimoniali e insistendo per l'accoglimento della domanda formulata dinanzi al Tribunale con annesso
4 pagamento di tutte le spese di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata in data 15.03.2024, si costituisce in giudizio prospettando: a) in via principale, la inammissibilità dell'appello per CP_1 difetto di specificità dei motivi, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c.; b) in via subordinata, il rigetto del gravame nel merito, avendo il Tribunale correttamente accertato la contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni testimoniali rese;
c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di fondatezza dell'appello,
l'inattendibilità della CTU dedotta in giudizio, apparendo le sue conclusioni
“eccessive rispetto alle effettive lesioni riportate dal sig. che in ogni Parte_1 caso non sembrano riferibili con certezza al sinistro per cui è causa per i motivi indicati in precedenza”.
Deposita comparsa di costituzione e risposta altresì il Sig. , Controparte_3 insistendo per la totale riforma della sentenza di primo grado. Nella stessa, in particolare, quest'ultimo aderisce completamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro così come descritta dall'appellante, rappresentando altresì l'esistenza di un modulo di constatazione amichevole di incidente (CID), predisposto tra il Sig. e il Sig. in cui il primo si sarebbe Controparte_3 Parte_1 assunto la responsabilità del sinistro verificatosi.
Con ordinanza emessa in data 12/04/2024, questa Corte – disposta la sostituzione dell'udienza del 12.04.2024 con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione per il 19.09.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c.
depositava nota di precisazione delle conclusioni, comparsa CP_1 conclusionale e memoria di replica, insistendo sulla posizione già prospettata nella comparsa di costituzione e denunciando, altresì, la tardività del documento prodotto dal Sig. al momento della costituzione in giudizio, Controparte_3 nonché il suo contrasto con le dichiarazioni documentali;
l'appellante depositava solo comparsa conclusionale.
Motivi della decisione L'appello, ammissibile per assenza di difetto di specificità dei motivi (Cass. 7081/2022; Cass. n. 24464/2020; Cass. n. 3115/2018), è fondato, avendo le testimonianze poste a fondamento della decisione di primo grado sufficientemente ricostruito la dinamica dell'evento dannoso in termini compatibili con quella del sinistro esposta dall'odierno appellante nell'atto di citazione. 5 In particolare, il sig. escusso all'udienza del 12.3.2021, ha Testimone_1 dichiarato: “Ho assistito ad un incidente del novembre 2016 verso le 8,00 del mattino in via degli Innamorati in Giugliano. Mi trovavo nei pressi di un autoricambio, a piedi, ed ho visto un SH bianco condotto da un ragazzo che procedeva in direzione Qualiano allorquando una Nissan Juke di colore scuro nel sorpassare il motorino ha urtato con la sua parte posteriore destra il bauletto dello scooter sul lato sx, così provocando la caduta del conducente sulla destra.” “Mi sono avvicinato al conducente a terra insieme ad altre persone ma il proprietario dell'autoricambi chiamò l'ambulanza.” “Preciso che l'investitore attese i soccorsi”
“Ricordo che il ragazzo lamentava al ginocchio dolori” “Non intervennero autorità solo l'ambulanza e non pioveva” “La strada è a doppio senso di marcia ed a quell'ora non era particolarmente trafficata” “Preciso che il motociclo percorreva la strada sulla destra ed entrambi i veicoli procedevano nella stessa direzione.” Il sig. escusso all'udienza del 12.3.2021 , ha dichiarato: “Ricordo Parte_4 che nel novembre 2016 verso le 8.00 del mattino mi trovavo in Giugliano alla via degli Innamorati, a piedi, in attesa dell'apertura di un autoricambi” “Vidi un motociclo Honda SH bianco con bauletto dietro condotto da un ragazzo munito di casco, che procedendo con direzione Giugliano venne urtato da una Nissan tipo suv di colore scuro” “Preciso che sul motorino vi era solo il conducente e la Nissan urtò il motociclo nel mentre operava una manovra di sorpasso” “Posso dire che l'urto è avvenuto certamente con la parte posteriore dx della Nissan con il bauletto del motorino. Io ho sentito il rumore.” “Preciso che dopo l'urto il sig. Parte_1 caduto a terra sulla destra lamentava dolori alla gamba ed è rimasto a terra sino all'arrivo dell'ambulanza che arrivò prontamente.” “Preciso che quel giorno non pioveva e che sino a quando sono rimasto sul posto, circa 20 minuti dall'evento, non è intervenuta nessuna Autorità” “La via degli Innamorati è a doppio senso di circolazione di normali dimensioni e quel giorno non era particolarmente trafficata” “Preciso che il motociclo procedeva a modesta velocità” “Preciso che la Nissan aveva una andatura sicuramente più veloce”.
Tali deposizioni testimoniali, dunque, consentono di circostanziare la dinamica del sinistro così come dedotta dall'appellante, fornendo indicazioni rilevanti in merito: a) alla data di verificazione del fatto, “nel novembre del 2016”, (compatibile con la data dell'incidente indicata nell'atto di citazione, il
22/11/2016); b) all'orario, avendo entrambi i teste indicato approssimativamente nelle ore 8.00 il momento di causazione del sinistro (astrattamente compatibile con l'orario dichiarato dal Sig. in primo grado e genericamente ricondotto Parte_1 alle ore 8.15 del mattino); c) alle modalità dello stesso, avendo i dichiaranti
6 univocamente ricondotto la causa del tamponamento del motorino guidato dall'attore ad una imprudente manovra di sorpasso ricondotta ad una Nissan
Juke, compatibile con quella di proprietà di parte convenuta;
d) e, infine, alle conseguenze derivanti dall'incidente, avendo anche in questo caso i dichiaranti univocamente affermato di aver visto il conducente del motorino – per altro, identificato chiaramente dal teste nella persona del Sig. Parte_4 Parte_1
– lamentare dei dolori al ginocchio, provocati a seguito dell'impatto con
[...] il veicolo e che avrebbe atteso a terra sino all'arrivo dell'ambulanza.
Né vale a superare le considerazioni sin qui effettuate la sussistenza di alcuni elementi di contraddittorietà tra le deposizioni dei testi sopra riportate e valorizzati dal giudice di prime cure quali elementi a sostegno del rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere della prova. Si fa principalmente riferimento alla differente direzione del senso di marcia dei veicoli coinvolti (direzione Giugliano, come dichiarato dal teste;
direzione Qualiano, Parte_4 come dichiarato dal teste e alla dichiarazione del Sig. il quale, Tes_1 Parte_4 dopo aver affermato di aver assistito alla dinamica del sinistro, dichiara di “averne sentito il rumore”. In una situazione di tal genere, infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi e oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti) per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggior attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra od, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (Cass. n. 15270 del 2024; Cass. n. 1547 del 2015). Nel caso di specie, il superamento di questi profili di contraddittorietà – non essendo emerso agli atti elementi di inattendibilità di tipo soggettivo – è dato al confronto delle risultanze testimoniali con gli altri elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, che consentono a questa Corte di ritenere in ogni caso provato il fatto storico del sinistro e la sua riconducibilità causale al Sig. Si fa CP_3 riferimento, in particolare, da un lato, al referto medico dell'ospedale e, dall'altro, alle conclusioni della consulenza tecnica disposta d'ufficio dal giudice di prime cure. In altri termini, così come dal referto rilasciato dall'Ospedale di San Giuliano in cui è stato ricoverato il Sig. in data 22 novembre 2016 è possibile Parte_1 trarre conferma sia della data del sinistro (essendo le stesse coincidenti) che delle modalità di causazione del danno (essendo riportato sul referto, nella sezione 'luogo e circostanze' la dicitura “Riferisce auto motorino Giugliano”), dalla
7 consulenza tecnica sarebbe invece riscontrabile l'astratta compatibilità delle lesioni riportate alle modalità di verificazione del sinistro, così come descritte dall'attore
(in questi termini, conclusioni CTU).
Infine, occorre precisare che nessun valore probatorio può essere ascritto alla constatazione amichevole di incidente predisposta tra le parti coinvolte nel sinistro, essendo tale prova documentale depositata per la prima volta in appello dal Sig. in violazione del divieto di nova di cui all'art. 345, terzo comma, CP_3
c.p.c. Ciò nonostante, questa Corte non può che prendere atto, ad ulteriore conferma della presente decisione – s'intende, a margine e ad abundantiam delle considerazioni sin qui effettuate –, della posizione processuale sostenuta dal Sig. in appello, sostanzialmente contra se, essendosi concretizzata nella CP_3 completa adesione della ricostruzione del fatto storico prospettata dall'attore, confermata anche dal contenuto del CID allegato (tardivamente) da quest'ultimo.
Si accerta, pertanto, l'esclusiva responsabilità del Sig. Controparte_3 proprietario del veicolo, nella causazione del sinistro stradale con la conseguente soccombenza di quest'ultimo e di Controparte_4
Per quanto attiene, poi, alla quantificazione del danno non patrimoniale occorre dare conto delle conclusioni della CTU disposta in primo grado che, in particolare, ha accertato: “a) danno biologico permanente complessivo 15-16.00% - quindici- sedici per cento - (applicato il criterio riduzionistico salomonico); b) quanto alla specifica sul lavoro generico del periziato, e considerarsi di entità moderata e riconducibile mediamente al 20%; c) spese documentate sostenute dall'attore e congrue pari a euro 1.101,36.”.
Con riferimento, in primo luogo, alla quantificazione del danno biologico permanente occorre procedere, prendendo come riferimento le Tabelle di Milano 2024, al calcolo della media aritmetica tra la quantificazione pari al 15% e quella pari al 16%. In particolare:
a) Quantificazione al 15% Età del danneggiato alla data del sinistro: 36 anni;
Percentuale di invalidità permanente:15%; Punto danno biologico: € 3.211,51; Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%): € 995,57; Punto danno non patrimoniale: € 4.207,08; Punto base I.T.T.: € 115,00; Giorni di invalidità temporanea totale: 80; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30; Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%:40; Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% : 40; Danno
8 biologico risarcibile:€ 39.742,00; Danno non patrimoniale risarcibile: € 52.063,00; Invalidità temporanea totale: € 9.200,00; Invalidità temporanea parziale al 75%: €
2.587,50; Invalidità temporanea parziale al 50%:€ 2.300,00; Invalidità temporanea parziale al 25%: € 1.150,00; Totale danno biologico temporaneo:€ 15.237,50; Totale generale:€ 67.300,50.
b) Quantificazione al 16% Età del danneggiato alla data del sinistro: 36 anni;
Percentuale di invalidità permanente:16%; Punto danno biologico: € 3.330,81; Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%): € 1.065,86; Punto danno non patrimoniale: € 4.396,67; Punto base I.T.T.: € 115,00; Giorni di invalidità temporanea totale: 80; Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%:30; Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%:40; Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%:40; Danno biologico risarcibile:€ 43.967,00; Danno non patrimoniale risarcibile: € 58.036,00; Invalidità temporanea totale: € 9.200,00; Invalidità temporanea parziale al 75%: € 2.587,50; Invalidità temporanea parziale al 50%: € 2.300,00; Invalidità temporanea parziale al 25%: euro1.150,00; Totale danno biologico temporaneo:€ 15.237,50; Totale generale:€ 73.273,50.
Alla luce di tali calcoli, un danno non patrimoniale al 15-16% è pari ad euro 70.287,00 [(€ 67.300,50 + € 73.273,50):2].
A questo punto, detto importo – pari ad euro € 70.287,00 – deve essere devalutato al momento dell'illecito e cioè, nel caso di specie, al 22.11.2016 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2022, n. 26440) e su tale somma, rivalutata di anno in anno, vanno calcolati gli interessi c.d. compensativi al saggio legale (cfr. Cassazione civile, sez. II, 07/06/2023, n. 16012; n. 4242/2023; n. 1712/1995).
Devalutazione: Importo da Devalutare: € 70.287,00 Dal mese di: Agosto 2025 Al mese di: Novembre 2016 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Agosto 2025: 121,8 Indice Novembre 2016: 100
Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,821 Totale Devalutazione: € 12.580,10 Importo Devalutato: € 57.706,90
9 Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente:
Capitale Iniziale: € 57.706,90 Data Iniziale: 22/11/2016 Data Finale: 31/08/2025 (ultimo dato noto) Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2016 Scadenza Rivalutazione: Agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 100 Indice alla Scadenza: 121,8 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,218 Totale Rivalutazione: € 12.580,10 Capitale Rivalutato: € 70.287,00
Totale Colonna Giorni: 3204 Totale Interessi: € 7.711,73 Rivalutazione + Interessi: € 20.291,83 Capitale Rivalutato + Interessi: € 77.998,73
L'ammontare del danno non patrimoniale – all'esito della devalutazione, rivalutazione con interessi – è pari ad € 77.998,73. A tale somma vanno, poi, aggiunti gli interessi legali a decorrere dal 1° settembre al soddisfo. A tale danno non patrimoniale si affianca il danno inerente alle spese mediche sostenute – così come quantificate dalla CTU di primo grado –, pari ad € 1.101,36, oltre interessi dai singoli esborsi al soddisfo.
Per quanto attiene, infine, alla determinazione delle spese processuali – poste a carico delle parti soccombenti, Sig. e – si Controparte_3 Controparte_4 procederà, a seguito della riforma della sentenza di primo grado, alla rideterminazione delle stesse per il primo e il secondo grado di giudizio.
Liquidazione Spese processuali primo grado di giudizio. Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000; Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00; Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00; Compenso tabellare (valori medi): € 14.103,00. Le spese processuali del primo grado di giudizio ammontano, dunque, ad € 14.103,00, cui aggiungere spese vive – pari ad euro 786 (euro 759 a titolo di
10 contributo unico + euro 27, a titolo di spese fisse dovute per la marca da bollo), oltre spese generali, i.v.a., c.p.a, come per legge.
Liquidazione spese processuali grado d'appello. valore della causa: da € 52.001 a € 260.000. fase di studio della controversia, valore medio: €2.977,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: €1.911,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: 4.326,00; fase decisionale, valore medio: € 5.103,00; compenso tabellare (valori medi): € 14.317,00.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio ammontano, dunque, ad € 14.317,00, cui aggiungere spese vive – pari ad euro 1165,50 (euro 1138,50, a titolo di contributo unico + euro 27, a titolo di spese fisse dovute per la marca da bollo), oltre spese generali, i.v.a, c.p.a., come per legge.
Le spese e competenze liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per giudizi di valore compresi da euro 52.001 ad euro
260.000, seguono la soccombenza del Sig. e di per Controparte_3 CP_1 entrambi i gradi del giudizio e vanno distratte in favore degli Avv.ti Rita di RI e AC IA che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 3262/2023 del Tribunale di LI-Nord, così
[...] provvede: a) Accoglie l'appello e in riforma della impugnata sentenza condanna il Sig.
e al pagamento, in favore del Sig. Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
della somma di € 77.998,73, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal
[...]
1° settembre al soddisfo, nonché della somma di € 1.101,36, oltre interessi dai singoli esborsi al soddisfo. b) condanna il Sig. e al pagamento, in Controparte_3 Controparte_4 favore del Sig. , delle spese e competenze del giudizio di Parte_1 primo grado, che liquida in €786 per spese vive, € 14.103,00 per compensi, oltre le spese di C.T.U. come liquidate in primo grado e oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Rita di
RI e AC IA che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.; c) condanna il Sig. e al pagamento, in Controparte_3 Controparte_4 favore del Sig. delle spese e competenze del giudizio Parte_1
d'appello, che liquida in € 1165,50 per spese vive, € 14.317,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Rita di RI e AC IA che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
11 Così deciso, LI, 8 ottobre 2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Alessandro Cocchiara Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione della Dott.ssa Federica Ponticelli – Magistrato ordinario in tirocinio (MOT).
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