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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG 834/2019
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 834/2019 RGAC vertente tra:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Lentini e dall'avv. Lorenzo Strangio
APPELLANTE
E
( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( ),
[...] C.F._6 Controparte_6
( ), ( ), rappresentati e C.F._7 Controparte_7 C.F._8 difesi dall'avv. Sebastiano Giudo Strangio
1 APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.331/2019, pubblicata il
16.03.2019, nel giudizio iscritto al n. R.G.1851/2014
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 30.01.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio i germani Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
e al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto Controparte_6 Controparte_7 della proprietà per intervenuta usucapione dell'immobile situato a San Luca C/so C. Alvaro n.
164/D, censito al catasto al foglio 31, particella n. 693, sub 4, di proprietà dei genitori ER
(deceduto il 14.02.1990) e (deceduta il 13.06.1990), oggetto di
[...] Persona_2 comunione ereditaria dal 1990 per successione legittima.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto di aver esercitato il possesso sul suddetto immobile pubblicamente e pacificamente per oltre 20 anni, ossia dal 1983, anno in cui il bene era stato concesso in godimento dai genitori a seguito delle nozze con il sig. Controparte_8
e da allora abitato in via esclusiva con la propria famiglia. Infine, ha dedotto di aver eseguito nel corso degli anni lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile. Al fine di dimostrare l'uso esclusivo e la destinazione dell'immobile come unica residenza della famiglia, ha allegato i certificati storici di residenza dei membri del nucleo familiare, le ricevute di pagamento delle utenze e dei tributi relativi all'immobile.
Gli appellati, costituitisi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne hanno chiesto il rigetto.
Nel dettaglio, hanno rappresentato che si è sempre comportata come Parte_1 comproprietaria e non come proprietaria esclusiva atteso che l'originario godimento del bene da parte della stessa è iniziato per mera concessione dei genitori in occasione delle nozze e che, dopo la morte di questi ultimi, il possesso è stato esercitato con la consapevolezza della natura ereditaria del bene, tanto che l'attrice aveva partecipato, unitamente ai fratelli, al frazionamento degli immobili, alla vendita di un cespite ereditario e ai plurimi tentativi di divisione bonaria dell'eredità, in cui era stato incluso anche l'immobile oggetto di causa.
2 Il giudizio è stato istruito a mezzo di prova testimoniale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 331/2019, pubblicata in data 16.03.2019, nell'ambito del procedimento RG n. 1851/2014, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che “in realtà ha Parte_1 posseduto un bene che altro non è la quota della comunione ereditaria che in ogni caso le spetterebbe qualora si procedesse alla divisione” e pertanto “il suo possesso è stato manifestato a titolo di attribuzione anticipata della quota ereditaria ad essa spettante e non come rapporto dominicale con un bene già acquisito al proprio patrimonio”.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
a) “violazione di legge per errata interpretazione ed errata applicazione dell'art. 714 c.c. e dell'art. 1102 c.c.”. In particolare, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, ai fini della valutazione dei requisiti dell'usucapione, l'art. 714 c.c. in tema di comunione ereditaria e non l'art. 1102 c.c. in materia di comunione ordinaria, atteso che l'immobile oggetto di contestazione è un bene facente parte dell'asse ereditario e goduto separatamente da un coerede, il quale può estendere il proprio possesso sulle quote in comunione senza necessità di interversio possessionis;
b) “violazione di legge per errata interpretazione e applicazione dell'art. 1140 c.c”.
L'appellante sul punto ha dedotto che il giudice avrebbe erroneamente attribuito rilievo soltanto all'elemento soggettivo del possesso, ovvero all'animus possidendi, trascurando invece l'elemento oggettivo, costituito dall'esercizio concreto del potere, dunque erronea è
l'affermazione del giudicante secondo cui “il possesso dell'attrice è stato manifestato a titolo di attribuzione anticipata della quota ereditaria ad essa spettante e non come rapporto dominicale con un bene già acquisito al proprio patrimonio” . Nella fattispecie, secondo la prospettazione dell'appellante, ella ha esercitato il possesso sin dal 1983 in via esclusiva, per oltre vent'anni, con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e tale condotta
è sufficiente ad integrare gli estremi dell'usucapione, indipendentemente dalla prova di una consapevole volontà soggettiva di possedere uti dominus;
3 c) “violazione di legge per errata interpretazione ed errata applicazione dell'art. 727 c.c.”.
L'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il bene occupato corrispondesse alla propria quota ereditaria senza tenere in considerazione che la consistenza dell'asse ereditario esulava nella fattispecie dalla cognizione del giudicante.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e per
l'effetto: 1)accertare e stabilire che la sig.ra da oltre vent'anni e precisamente Parte_1 dal 1983 possiede uti domini in modo esclusivo e incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge una unità immobiliare facente parte di un fabbricato sito in San Luca
C/so C. Alvaro n. 164 D riportata al catasto al foglio 31 particella 693 sub 4 cat A/2 classe U, di vani 5 di proprietà e catastalmente intestato ai genitori nato a [...] il Persona_1
23.05.1929 e deceduto il 14.02.1990 e nata a [...] il [...] e Persona_2 deceduta il 13.06.1990 e dal 1990 oggetto di comunione ereditaria - per successione ai legittimi proprietari- dei figli , , , Controparte_1 CP_2 CP_4 [...]
CP_
, , , ; 2)Accertare e stabilire che l'attrice CP_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 si è sempre comportata come proprietaria esclusiva nei confronti di tutti i coeredi convenuti avendo esteso la propria signoria di fatto sulla res in termini di esclusività e totalità - su tutte le quote indivise della cosa comune e dunque sull'intero immobile, destinandolo ad abitazione sua e della sua famiglia e come tale utilizzandolo in modo esclusivo e incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, dimostrando di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria ricavandone in via esclusiva i frutti ed ogni altra utilità ed escludendo qualsiasi forma di intervento da parte dei comproprietari e di chiunque altro, tanto da essere ritenuta da tutti esclusiva proprietaria dell'immobile; 3) Accertare e stabilire che nessuno è mai intervenuto sui luoghi di causa dal 1983 ad oggi, né ha mai interrotto il pubblico e pacifico godimento del bene, opponendosi in alcun modo di fatto o ope iudicis alla SI.ra , ostacolando l'utilizzazione ed il godimento esclusivo del bene Parte_1 per cui è causa”; 4)Conseguentemente dichiarare che si è compiuta in capo alla SI.ra
(c.f. ] nata a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1 C.F._1
Corso Corrado Alvaro 164/D l'usucapione delle quote di proprietà dei coeredi convenuti sull'unità immobiliare adibita a civile abitazione, facente parte di un fabbricato sito in San
4 Luca Corso Corrado Alvaro 164/D riportata in catasto al foglio 31 particella 693 sub 4 cat
A/2 classe U, di vani 5, di proprietà e catastalmente intestato ai genitori nato Persona_1
a San Luca il 23.05.1929 e deceduto il 14.02.1990 e nata a [...] il Persona_2
28.03.1932 e deceduta il 13.06.1990, e dal 1990 oggetto di comunione ereditaria - per successione ai legittimi proprietari - dei figli , , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e che pertanto detto immobile è divenuto di esclusiva proprietà
[...] Controparte_7 dell'attrice con ogni consequenziale pronuncia” 5)Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza senza alcuna responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con ogni salvezza”.
Gli appellati, costituitisi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, hanno contestato le difese avversarie, ribadendo che il possesso esercitato dall'appellante sull'immobile non ha mai assunto i caratteri dell'esclusività; al contrario, secondo gli appellati, esso sarebbe sempre stato esercitato in un contesto di tolleranza, prima da parte dei genitori e successivamente da parte dei coeredi. Evidenziato che l'appellante ha partecipato insieme agli altri fratelli a diverse iniziative volte alla regolamentazione dell'asse ereditario, tra cui la redazione di frazionamenti e variazioni catastali, la predisposizione di un progetto di divisione bonaria dell'intero compendio ereditario, comprensivo dell'immobile oggetto di causa, così manifestando di possedere uti condominus, hanno domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 05.02.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
5 Dalla disamina dell'atto di citazione, infatti, si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di contestazione, nel rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 342 c.p.c.: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ. SU n. 36481/2022; Cass. civ. SU n.
27199/2017).
3. Nel merito l'appello è infondato.
3.1 Secondo l'orientamento consolidato ed univoco della giurisprudenza di legittimità, “il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus;
tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi” (Cass. civ. 35067/2022; Cass. civ. 10734/2018; Cass. civ. 10734/2018).
6 L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente (Cass. civ. n. 13921/2002).
Il Tribunale, con la pronuncia oggetto di gravame, ha correttamente richiamato ed applicato il principio sopra enunciato nell'interpretazione dell'art. 714 c.c., mentre l'appellante ha erroneamente desunto dalla motivazione della sentenza il riferimento all'interversio possessionis, cui, invero, il giudicante non ha fatto alcun cenno (se non per escludere la necessaria sussistenza), richiedendo piuttosto la dimostrazione dell'esteriorità del comportamento uti dominus (pag. 5 della sentenza nella parte espressamente contestata con il primo motivo di appello: “In tema di acquisto a titolo originario per usucapione, non è sufficiente la dimostrazione dell'esercizio esclusivo del possesso sul bene, ma tale rapporto oggettivo con la cosa deve essere accompagnato dall'esteriorità del comportamento uti dominus da parte del possessore, principalmente in fattispecie particolareggiate come quella della comproprietà e del compossesso degli eredi sul compendio ereditario”).
L'utilizzo esclusivo dell'immobile situato a San Luca via C.Alvaro censito al Catasto al foglio
31 particella 693 sub 4 da parte di a partire dal 1983, il pagamento delle bollette Parte_1 da parte sua, la destinazione ad abitazione familiare rappresentano circostanze non contestate
(e per questo provate) così come non contestata e documentalmente dimostrata è la circostanza per cui nel 1990 il bene oggetto di proprietà dei genitori delle parti in causa sia divenuto oggetto della comunione ereditaria tra gli otto fratelli.
Ciò posto, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di volere inequivocabilmente possedere uti dominus e non uti condominus, non essendo all'uopo sufficiente per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il godimento esclusivo dell'immobile.
Segnatamente, depone a favore del possesso uti condominus la partecipazione dell'attrice, unitamente a tutti i coeredi, al frazionamento degli immobili del compendio ereditario datato
16.09.1991, tra cui è compreso quello oggetto della domanda di usucapione. Non è contestato dall'attrice ed è documentalmente dimostrato che con il suddetto frazionamento i coeredi abbiano conferito incarico all'ing. di frazionare taluni immobili in comproprietà tra Per_3 cui quello originariamente censito come particella n. 23, dalla cui soppressione sono sorte le particelle nn. 692,693, quest'ultima identificativa dell'immobile per cui è giudizio.
7 Nella medesima prospettiva si pongono le trattative finalizzate alla divisione bonaria del compendio ereditario in cui è stato incluso il fabbricato per cui è causa, trattative precedute, nel periodo 1999-2013, da frazionamenti di ulteriori particelle, aggiornamenti catastali e alienazione di alcuni beni dell'eredità cui tutti i coeredi, compresa l'odierna attrice, hanno preso parte (cfr. allegati alla comparsa di costituzione dei convenuti in primo grado). Orbene, se è vero che non ha sottoscritto la scrittura privata del 22.05.2013 concernente Parte_1 lo scioglimento della comunione ereditaria, nondimeno è vero che è l'attrice stessa, con la lettera sottoscritta anche dal suo difensore in data 04.03.2014, recante come oggetto “divisione eredità , ”, ad affermare di aver conferito incarico assieme Persona_1 Persona_2 agli altri coeredi all'ing. per la formazione di un progetto di divisione immobiliare Per_3
e, nel richiamare la proposta redatta, tra cui è compreso il bene per cui è causa, ne contesta il contenuto non già per avere incluso il fabbricato distinto con la particella n. 693 tra quelli oggetto di comunione ereditaria, bensì per aver previsto l'ampliamento di una strada implicante la demolizione di un manufatto insistente sul terreno da assegnare all'attrice (“I germani , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 Per_4
, , e , Le hanno
[...] Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 conferito incarico affinché procedesse alla divisione dei beni caduti in successione conseguentemente alla morte dei loro genitori , e . In Persona_1 Persona_2 esecuzione dell'incarico, Lei ha redatto una proposta di divisione con allegata planimetria relativa ad una parte del compendio ereditario, dovendosi, la restante parte dei cespiti, dividere con separato atto. Su un terreno, sul quale sorge un forno a legna, terreno per comune volontà da assegnare alla sig. ra . alcuni dei condividenti chiedono sia Persona_4 realizzata, in ampliamento della preesistente, una strada di circa 5 mt di larghezza, la cui costruzione implica la demolizione del predetto manufatto. La mia cliente è fermamente contraria a tale demolizione […]. Ove non si addivenga in tempi brevi ad una composizione concordata dei rispettivi interessi in esito a soluzioni tecniche alternative alla demolizione
(soluzioni che, confidando nella sua competenza professionale, Lei certamente potrà prospettare), sarà costretto, suo malgrado, a chiedere la divisione giudiziale della comunione ereditaria”).
8 Dunque, il principio richiamato da parte attrice al fine di contestare le argomentazioni del giudicante secondo cui le trattative per la divisione non sono incompatibili con l' usucapione del coerede (Cass. civ. 29287/2005) non può essere letto disgiuntamente da quello che postula l'inequivoca manifestazione della volontà del possessore di godere del bene uti dominus e non uti condominus , manifestazione che nella fattispecie è esclusa proprio dalle condotte sopra esaminate, incompatibili con la volontà di godere il bene uti dominus.
Peraltro, irrilevanti, ai fini richiesti, sono le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, in quanto dirette a dimostrare unicamente l'utilizzo del fabbricato in via esclusiva.
3.2 Destituiti di fondamento sono altresì gli ulteriori due motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi diretti a censurare la pronuncia di primo grado per violazione degli artt. 1140 e 727 c.c. nella parte in cui afferma “il possesso dell'attrice è stato manifestato a titolo di attribuzione anticipata della quota ereditaria ad essa spettante e non come rapporto dominicale con un bene già acquisito al proprio patrimonio” .
Il giudicante non ha invero omesso di attribuire rilevanza all'esercizio esclusivo del possesso, come sostenuto dall'appellante, ma, all'esito dell'esame del complessivo compendio probatorio, ha correttamente ritenuto il suddetto presupposto non sufficiente all'acquisto della proprietà del bene in comunione ereditaria.
D'altra parte giova evidenziare che l'art.1140 c.c. presuppone, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, l'inerzia del titolare del diritto, inerzia che è evidentemente esclusa dalle comunicazioni dei convenuti in atti, attraverso cui i coeredi , Controparte_6 [...]
e hanno contestato l'occupazione “gratuita”da parte di CP_3 Controparte_2
del fabbricato in comunione indivisa in via C. Alvaro e sollecitato lo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria (cfr. lettere dell'08.09.2003 e del 22.11.2004 allegate alla comparsa di costituzione in primo grado).
Infine, inconferente è il richiamo all'art. 727 c.c. in quanto è evidente che la quota dell'eredità menzionata dal giudicante corrisponde non già a quella in astratto spettante a ciascun coerede, ma a quella risultante dal progetto di divisione redatto dall'ing. , comprensivo, Per_3 appunto, del fabbricato identificato con la particella n. 693.
9 Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
5201,00 ad euro 26.000,00) parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente procedimento che liquida in € 2906,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 1 luglio
2025
La consigliera rel. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
10
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 834/2019 RGAC vertente tra:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Lentini e dall'avv. Lorenzo Strangio
APPELLANTE
E
( ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), ( ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( ), Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( ),
[...] C.F._6 Controparte_6
( ), ( ), rappresentati e C.F._7 Controparte_7 C.F._8 difesi dall'avv. Sebastiano Giudo Strangio
1 APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.331/2019, pubblicata il
16.03.2019, nel giudizio iscritto al n. R.G.1851/2014
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 30.01.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio i germani Parte_1
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
e al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto Controparte_6 Controparte_7 della proprietà per intervenuta usucapione dell'immobile situato a San Luca C/so C. Alvaro n.
164/D, censito al catasto al foglio 31, particella n. 693, sub 4, di proprietà dei genitori ER
(deceduto il 14.02.1990) e (deceduta il 13.06.1990), oggetto di
[...] Persona_2 comunione ereditaria dal 1990 per successione legittima.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto di aver esercitato il possesso sul suddetto immobile pubblicamente e pacificamente per oltre 20 anni, ossia dal 1983, anno in cui il bene era stato concesso in godimento dai genitori a seguito delle nozze con il sig. Controparte_8
e da allora abitato in via esclusiva con la propria famiglia. Infine, ha dedotto di aver eseguito nel corso degli anni lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile. Al fine di dimostrare l'uso esclusivo e la destinazione dell'immobile come unica residenza della famiglia, ha allegato i certificati storici di residenza dei membri del nucleo familiare, le ricevute di pagamento delle utenze e dei tributi relativi all'immobile.
Gli appellati, costituitisi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne hanno chiesto il rigetto.
Nel dettaglio, hanno rappresentato che si è sempre comportata come Parte_1 comproprietaria e non come proprietaria esclusiva atteso che l'originario godimento del bene da parte della stessa è iniziato per mera concessione dei genitori in occasione delle nozze e che, dopo la morte di questi ultimi, il possesso è stato esercitato con la consapevolezza della natura ereditaria del bene, tanto che l'attrice aveva partecipato, unitamente ai fratelli, al frazionamento degli immobili, alla vendita di un cespite ereditario e ai plurimi tentativi di divisione bonaria dell'eredità, in cui era stato incluso anche l'immobile oggetto di causa.
2 Il giudizio è stato istruito a mezzo di prova testimoniale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 331/2019, pubblicata in data 16.03.2019, nell'ambito del procedimento RG n. 1851/2014, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che “in realtà ha Parte_1 posseduto un bene che altro non è la quota della comunione ereditaria che in ogni caso le spetterebbe qualora si procedesse alla divisione” e pertanto “il suo possesso è stato manifestato a titolo di attribuzione anticipata della quota ereditaria ad essa spettante e non come rapporto dominicale con un bene già acquisito al proprio patrimonio”.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
a) “violazione di legge per errata interpretazione ed errata applicazione dell'art. 714 c.c. e dell'art. 1102 c.c.”. In particolare, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare, ai fini della valutazione dei requisiti dell'usucapione, l'art. 714 c.c. in tema di comunione ereditaria e non l'art. 1102 c.c. in materia di comunione ordinaria, atteso che l'immobile oggetto di contestazione è un bene facente parte dell'asse ereditario e goduto separatamente da un coerede, il quale può estendere il proprio possesso sulle quote in comunione senza necessità di interversio possessionis;
b) “violazione di legge per errata interpretazione e applicazione dell'art. 1140 c.c”.
L'appellante sul punto ha dedotto che il giudice avrebbe erroneamente attribuito rilievo soltanto all'elemento soggettivo del possesso, ovvero all'animus possidendi, trascurando invece l'elemento oggettivo, costituito dall'esercizio concreto del potere, dunque erronea è
l'affermazione del giudicante secondo cui “il possesso dell'attrice è stato manifestato a titolo di attribuzione anticipata della quota ereditaria ad essa spettante e non come rapporto dominicale con un bene già acquisito al proprio patrimonio” . Nella fattispecie, secondo la prospettazione dell'appellante, ella ha esercitato il possesso sin dal 1983 in via esclusiva, per oltre vent'anni, con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e tale condotta
è sufficiente ad integrare gli estremi dell'usucapione, indipendentemente dalla prova di una consapevole volontà soggettiva di possedere uti dominus;
3 c) “violazione di legge per errata interpretazione ed errata applicazione dell'art. 727 c.c.”.
L'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il bene occupato corrispondesse alla propria quota ereditaria senza tenere in considerazione che la consistenza dell'asse ereditario esulava nella fattispecie dalla cognizione del giudicante.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accogliere l'appello e per
l'effetto: 1)accertare e stabilire che la sig.ra da oltre vent'anni e precisamente Parte_1 dal 1983 possiede uti domini in modo esclusivo e incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge una unità immobiliare facente parte di un fabbricato sito in San Luca
C/so C. Alvaro n. 164 D riportata al catasto al foglio 31 particella 693 sub 4 cat A/2 classe U, di vani 5 di proprietà e catastalmente intestato ai genitori nato a [...] il Persona_1
23.05.1929 e deceduto il 14.02.1990 e nata a [...] il [...] e Persona_2 deceduta il 13.06.1990 e dal 1990 oggetto di comunione ereditaria - per successione ai legittimi proprietari- dei figli , , , Controparte_1 CP_2 CP_4 [...]
CP_
, , , ; 2)Accertare e stabilire che l'attrice CP_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 si è sempre comportata come proprietaria esclusiva nei confronti di tutti i coeredi convenuti avendo esteso la propria signoria di fatto sulla res in termini di esclusività e totalità - su tutte le quote indivise della cosa comune e dunque sull'intero immobile, destinandolo ad abitazione sua e della sua famiglia e come tale utilizzandolo in modo esclusivo e incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune, dimostrando di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo per il tempo prescritto dalla legge, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria ricavandone in via esclusiva i frutti ed ogni altra utilità ed escludendo qualsiasi forma di intervento da parte dei comproprietari e di chiunque altro, tanto da essere ritenuta da tutti esclusiva proprietaria dell'immobile; 3) Accertare e stabilire che nessuno è mai intervenuto sui luoghi di causa dal 1983 ad oggi, né ha mai interrotto il pubblico e pacifico godimento del bene, opponendosi in alcun modo di fatto o ope iudicis alla SI.ra , ostacolando l'utilizzazione ed il godimento esclusivo del bene Parte_1 per cui è causa”; 4)Conseguentemente dichiarare che si è compiuta in capo alla SI.ra
(c.f. ] nata a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1 C.F._1
Corso Corrado Alvaro 164/D l'usucapione delle quote di proprietà dei coeredi convenuti sull'unità immobiliare adibita a civile abitazione, facente parte di un fabbricato sito in San
4 Luca Corso Corrado Alvaro 164/D riportata in catasto al foglio 31 particella 693 sub 4 cat
A/2 classe U, di vani 5, di proprietà e catastalmente intestato ai genitori nato Persona_1
a San Luca il 23.05.1929 e deceduto il 14.02.1990 e nata a [...] il Persona_2
28.03.1932 e deceduta il 13.06.1990, e dal 1990 oggetto di comunione ereditaria - per successione ai legittimi proprietari - dei figli , , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e che pertanto detto immobile è divenuto di esclusiva proprietà
[...] Controparte_7 dell'attrice con ogni consequenziale pronuncia” 5)Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza senza alcuna responsabilità. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con ogni salvezza”.
Gli appellati, costituitisi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, hanno contestato le difese avversarie, ribadendo che il possesso esercitato dall'appellante sull'immobile non ha mai assunto i caratteri dell'esclusività; al contrario, secondo gli appellati, esso sarebbe sempre stato esercitato in un contesto di tolleranza, prima da parte dei genitori e successivamente da parte dei coeredi. Evidenziato che l'appellante ha partecipato insieme agli altri fratelli a diverse iniziative volte alla regolamentazione dell'asse ereditario, tra cui la redazione di frazionamenti e variazioni catastali, la predisposizione di un progetto di divisione bonaria dell'intero compendio ereditario, comprensivo dell'immobile oggetto di causa, così manifestando di possedere uti condominus, hanno domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 05.02.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
5 Dalla disamina dell'atto di citazione, infatti, si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di contestazione, nel rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 342 c.p.c.: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ. SU n. 36481/2022; Cass. civ. SU n.
27199/2017).
3. Nel merito l'appello è infondato.
3.1 Secondo l'orientamento consolidato ed univoco della giurisprudenza di legittimità, “il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus;
tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione ricorrendo la presunzione juris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi” (Cass. civ. 35067/2022; Cass. civ. 10734/2018; Cass. civ. 10734/2018).
6 L'onere della prova di tale dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapiente (Cass. civ. n. 13921/2002).
Il Tribunale, con la pronuncia oggetto di gravame, ha correttamente richiamato ed applicato il principio sopra enunciato nell'interpretazione dell'art. 714 c.c., mentre l'appellante ha erroneamente desunto dalla motivazione della sentenza il riferimento all'interversio possessionis, cui, invero, il giudicante non ha fatto alcun cenno (se non per escludere la necessaria sussistenza), richiedendo piuttosto la dimostrazione dell'esteriorità del comportamento uti dominus (pag. 5 della sentenza nella parte espressamente contestata con il primo motivo di appello: “In tema di acquisto a titolo originario per usucapione, non è sufficiente la dimostrazione dell'esercizio esclusivo del possesso sul bene, ma tale rapporto oggettivo con la cosa deve essere accompagnato dall'esteriorità del comportamento uti dominus da parte del possessore, principalmente in fattispecie particolareggiate come quella della comproprietà e del compossesso degli eredi sul compendio ereditario”).
L'utilizzo esclusivo dell'immobile situato a San Luca via C.Alvaro censito al Catasto al foglio
31 particella 693 sub 4 da parte di a partire dal 1983, il pagamento delle bollette Parte_1 da parte sua, la destinazione ad abitazione familiare rappresentano circostanze non contestate
(e per questo provate) così come non contestata e documentalmente dimostrata è la circostanza per cui nel 1990 il bene oggetto di proprietà dei genitori delle parti in causa sia divenuto oggetto della comunione ereditaria tra gli otto fratelli.
Ciò posto, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante di volere inequivocabilmente possedere uti dominus e non uti condominus, non essendo all'uopo sufficiente per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, il godimento esclusivo dell'immobile.
Segnatamente, depone a favore del possesso uti condominus la partecipazione dell'attrice, unitamente a tutti i coeredi, al frazionamento degli immobili del compendio ereditario datato
16.09.1991, tra cui è compreso quello oggetto della domanda di usucapione. Non è contestato dall'attrice ed è documentalmente dimostrato che con il suddetto frazionamento i coeredi abbiano conferito incarico all'ing. di frazionare taluni immobili in comproprietà tra Per_3 cui quello originariamente censito come particella n. 23, dalla cui soppressione sono sorte le particelle nn. 692,693, quest'ultima identificativa dell'immobile per cui è giudizio.
7 Nella medesima prospettiva si pongono le trattative finalizzate alla divisione bonaria del compendio ereditario in cui è stato incluso il fabbricato per cui è causa, trattative precedute, nel periodo 1999-2013, da frazionamenti di ulteriori particelle, aggiornamenti catastali e alienazione di alcuni beni dell'eredità cui tutti i coeredi, compresa l'odierna attrice, hanno preso parte (cfr. allegati alla comparsa di costituzione dei convenuti in primo grado). Orbene, se è vero che non ha sottoscritto la scrittura privata del 22.05.2013 concernente Parte_1 lo scioglimento della comunione ereditaria, nondimeno è vero che è l'attrice stessa, con la lettera sottoscritta anche dal suo difensore in data 04.03.2014, recante come oggetto “divisione eredità , ”, ad affermare di aver conferito incarico assieme Persona_1 Persona_2 agli altri coeredi all'ing. per la formazione di un progetto di divisione immobiliare Per_3
e, nel richiamare la proposta redatta, tra cui è compreso il bene per cui è causa, ne contesta il contenuto non già per avere incluso il fabbricato distinto con la particella n. 693 tra quelli oggetto di comunione ereditaria, bensì per aver previsto l'ampliamento di una strada implicante la demolizione di un manufatto insistente sul terreno da assegnare all'attrice (“I germani , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 Per_4
, , e , Le hanno
[...] Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 conferito incarico affinché procedesse alla divisione dei beni caduti in successione conseguentemente alla morte dei loro genitori , e . In Persona_1 Persona_2 esecuzione dell'incarico, Lei ha redatto una proposta di divisione con allegata planimetria relativa ad una parte del compendio ereditario, dovendosi, la restante parte dei cespiti, dividere con separato atto. Su un terreno, sul quale sorge un forno a legna, terreno per comune volontà da assegnare alla sig. ra . alcuni dei condividenti chiedono sia Persona_4 realizzata, in ampliamento della preesistente, una strada di circa 5 mt di larghezza, la cui costruzione implica la demolizione del predetto manufatto. La mia cliente è fermamente contraria a tale demolizione […]. Ove non si addivenga in tempi brevi ad una composizione concordata dei rispettivi interessi in esito a soluzioni tecniche alternative alla demolizione
(soluzioni che, confidando nella sua competenza professionale, Lei certamente potrà prospettare), sarà costretto, suo malgrado, a chiedere la divisione giudiziale della comunione ereditaria”).
8 Dunque, il principio richiamato da parte attrice al fine di contestare le argomentazioni del giudicante secondo cui le trattative per la divisione non sono incompatibili con l' usucapione del coerede (Cass. civ. 29287/2005) non può essere letto disgiuntamente da quello che postula l'inequivoca manifestazione della volontà del possessore di godere del bene uti dominus e non uti condominus , manifestazione che nella fattispecie è esclusa proprio dalle condotte sopra esaminate, incompatibili con la volontà di godere il bene uti dominus.
Peraltro, irrilevanti, ai fini richiesti, sono le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado, in quanto dirette a dimostrare unicamente l'utilizzo del fabbricato in via esclusiva.
3.2 Destituiti di fondamento sono altresì gli ulteriori due motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto entrambi diretti a censurare la pronuncia di primo grado per violazione degli artt. 1140 e 727 c.c. nella parte in cui afferma “il possesso dell'attrice è stato manifestato a titolo di attribuzione anticipata della quota ereditaria ad essa spettante e non come rapporto dominicale con un bene già acquisito al proprio patrimonio” .
Il giudicante non ha invero omesso di attribuire rilevanza all'esercizio esclusivo del possesso, come sostenuto dall'appellante, ma, all'esito dell'esame del complessivo compendio probatorio, ha correttamente ritenuto il suddetto presupposto non sufficiente all'acquisto della proprietà del bene in comunione ereditaria.
D'altra parte giova evidenziare che l'art.1140 c.c. presuppone, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, l'inerzia del titolare del diritto, inerzia che è evidentemente esclusa dalle comunicazioni dei convenuti in atti, attraverso cui i coeredi , Controparte_6 [...]
e hanno contestato l'occupazione “gratuita”da parte di CP_3 Controparte_2
del fabbricato in comunione indivisa in via C. Alvaro e sollecitato lo Parte_1 scioglimento della comunione ereditaria (cfr. lettere dell'08.09.2003 e del 22.11.2004 allegate alla comparsa di costituzione in primo grado).
Infine, inconferente è il richiamo all'art. 727 c.c. in quanto è evidente che la quota dell'eredità menzionata dal giudicante corrisponde non già a quella in astratto spettante a ciascun coerede, ma a quella risultante dal progetto di divisione redatto dall'ing. , comprensivo, Per_3 appunto, del fabbricato identificato con la particella n. 693.
9 Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
5201,00 ad euro 26.000,00) parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente procedimento che liquida in € 2906,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al
15% del compenso totale ed IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 1 luglio
2025
La consigliera rel. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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