Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2011 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 marzo 2011 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonche' da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attivita' amministrativa da essa svolta, nonche' con i contributi e le assegnazioni dello Stato. - Art. 2. (( 1. E' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) imposta sul reddito delle societa';
c) ritenute su interessi e redditi da capitale;
d) ritenute d'acconto sui dividendi;
e) ritenute sui premi e sulle vincite;
f) imposta sulle successioni e donazioni. )) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011". - Art. 3. (( 1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi dell'imposta di registro;
b) i nove decimi dell'imposta di bollo;
c) i nove decimi delle imposte ipotecarie;
d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative.
2. E' altresi' attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile.
3. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto e' attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
4. Sono, altresi', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell' articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , recante lo Statuto speciale. )) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".