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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 332/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
[...]
e RI AN, C.F. , con l'Avv. AN C.F._2
RI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la Sig.ra e il Sig. TI CA hanno contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in St. Johan-S.Giovanni, Val di Funes (BZ), in data
09.09.2001, nel corso del quale sono nati due figli: , in data 08.10.2004, Per_1
e , in data 01.05.2011. Per_2
Premesso altresì che i coniugi avevano stabilito la casa coniugale, in comproprietà al 50%, in Trento, nella Via Gocciadoro n.22.
Con ricorso congiunto depositato il 26.01.2024, in proprio ex art. 86 c.p.c., le parti esponevano che tra le stesse era venuta meno ogni comunione di vita materiale e spirituale e, pertanto, chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis. n.49 e ss c.p.c., l'omologa della separazione consensuale nonché, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1)dichiarare la separazione personale dei coniugi e CA Parte_1
TI, autorizzandoli a vivere separati, fermi gli obblighi di legge, e, decorso il termine previsto dalla legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare sentenza di divorzio;
2)autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
3)assegnare il godimento della casa-coniugale ad entrambi i coniugi così suddivisa:
-alla sig.ra la p.ed 3178 p.m. 17, corrispondente all'originario Parte_1 appartamento-casa-coniugale, comprensivo, in aggiunta, della parte del salotto ove sono posizionati divano e televisore (quest'ultimo da assegnare al signor
TI), con arredi e corredi;
-al sig. CA TI la p.ed 3178 p.m. 18, corrispondente all'appartamento
“ex Comper”, con arredi e corredi, esclusa la porzione dell'attuale salotto ma salvi adeguamenti eventualmente necessitati dalla persistenza dei requisiti tecnici e legali di abitabilità, previa verifica da parte di tecnico;
-La signora da atto che i dipinti e i mobili d'epoca, i disegni d'autore e i Pt_1 quadri anni '70 presenti nell'appartamento sono di proprietà della signora
[...]
madre del signor CA TI, che sono stati da lei concessi in Parte_2 comodato e che pertanto la stessa ha diritto di disporne come ritiene;
-Dà inoltre atto che gli altri dipinti presenti nell'appartamento sono stati acquistati e sono di proprietà del signor TI e, quand'anche lasciati a corredo della porzione assegnata, sono incedibili e a lui riservati e da lui soltanto liberamente disponibili;
4)assegnare il garage originario, pertinenza dell'immobile originario casa- coniugale, alla sig.ra ; Pt_1
5)affidare i figli ad entrambi i genitori in modo condiviso, con mantenimento della loro residenza anagrafica in 38122 Trento, via Gocciadoro, 22, presso
l'abitazione della madre;
6)autorizzare i genitori:
Pag. 2 di 6 a)a tenere ciascuno presso di sè per il 50% del tempo, ossia a settimane alternate, i figli e , quest'ultimo, ormai maggiorenne e Per_2 Per_1 frequentante l'Università a Milano, per il tempo in cui si troverà a Trento;
b)a tenere ciascuno presso di sè i figli per la metà delle vacanze natalizie, pasquali e di carnevale, per periodi alternati di anno in anno, così come per eventuali “ponti”, o altre festività;
c)a tenere ciascuno presso di sè i figli per tre settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, da concordarsi fra le parti entro il 30 giugno precedente, di ogni anno;
7)Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario integrale dei figli quando li avrà presso di sè, nulla dovendo perciò versare all'altro genitore;
per il mantenimento ordinario del figlio a Milano, ciascun genitore Per_1 continuerà a farsene carico nella misura del 50%, così come fatto sino ad oggi;
8)qualora il figlio minore desiderasse porre il proprio collocamento Per_2 presso la madre stabilmente, anziché a settimane alternate con il padre, quest'ultimo sarà autorizzato a vederlo e trattenerlo presso di sè:
a)per due pomeriggi in settimana, nelle giornate del martedì e del giovedì dalla fine della scuola al mattino seguente, portandolo direttamente a scuola;
b)a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina, portandolo direttamente a scuola;
c)in tal caso, il padre verserà alla madre € 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio , Per_2 fino al raggiungimento della sua autonomia ed indipendenza economica, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
9)Le spese straordinarie per i figli, comprese quelle universitarie, così come definite dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” predisposte dal Consiglio
Nazionale Forense con protocollo dd. 29/11/2017 (doc. 5), saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%;
10)le utenze, le spese condominiali ordinarie e straordinarie ed eventuali altre spese attinenti l'intera casa coniugale, così come composta dai due appartamenti summenzionati, saranno sostenute da entrambi i coniugi pro-quota, in proporzioni alle superfici rispettivamente assegnate con l'obbligo per i medesimi di provvedere alla separazione delle utenze, acqua, luce, gas, telefonia, riscaldamento ed immondizie entro mesi 6 dall'omologa della separazione personale delle parti, con spese di divisione, messa a norma e voltura a carico del sig. TI;
Pag. 3 di 6 10)i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti, anche ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
11)eventuali provvidenze pubbliche comunque denominate (assegno unico universale INPS, assegno provinciale al nucleo familiare…), spetteranno ad entrambi i coniugi al 50%;
12) Con invito al competente Ufficio Anagrafico a voler effettuare le necessarie trascrizioni di legge.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 31.01.2024, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, con note depositate il 16.02.2024, confermavano la volontà di separarsi consensualmente e di giungere alla successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Val di Funes (BZ), il
09.09.2001, alle condizioni rassegnate in ricorso.
Le parti confermavano altresì il “Piano genitoriale” relativo al figlio minore indicato in ricorso introduttivo al sub numeri 5, 6, 7, 8 delle Persona_3
“Conclusioni”, specificando che essi genitori si alterneranno nel recarsi a riprendere al Circolo Tennis, la madre nelle giornate di lunedì e venerdì, Per_2 ed il padre in quelle del martedì e giovedì. La causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., limitatamente alla fase della separazione personale, dopo l'acquisizione delle note scritte.
Il Tribunale di Trento, con sentenza n.54/2024 del 27.03.2024, pubblicata il
15.04.2024, omologava per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti ed ordinava l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con separata ordinanza di pari data del 27.03.2024 il Tribunale fissava, per la prosecuzione del giudizio di divorzio, l'udienza dell'11.12.2024 ed assegnava alle parti il termine fino a tale data per il deposito di note di trattazione scritta.
In data 09.12.2024 si certificava il passaggio in giudicato della sentenza n.54/2024, emessa il 27.03.2024, pubblicata il 15.04.2024, nel procedimento n.332/2024 V.G.
Le parti, con note depositate l'11.12.2024, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di voler procedere al divorzio alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo indicando modifiche e precisazioni relativamente al punto n.3).
Pag. 4 di 6 Gli avv.ti e CA TI, in proprio, in data 15.12.2024, Parte_1 depositavano istanza di rimessione in termini per il deposito di conclusioni congiunte di divorzio sostitutive delle note depositate l'11.12.2024, ove confermavano di non volersi riconciliare e di voler procedere al divorzio alle condizioni rassegnate in ricorso congiunto con la sola seguente precisazione:
La sig.ra dà atto che i lavori per l'adeguamento alla nuova destinazione Pt_1 della porzione di immobile assegnata al sig. TI - con realizzazione di indispensabili cucina e zona giorno in quella che era prima una zona notte con solo tre stanze da letto - sono potuti iniziare solo a settembre 2024 per la necessità di acquisire le piante e la disponibilità di professionisti e maestranze.
Dà quindi atto che la permanenza del figlio minore presso il padre come Per_2 concordata non sarà oggettivamente possibile che dalla data di completamento dei lavori e pertanto rinuncia al contributo al mantenimento del minore dalla sentenza fino dicembre del corrente anno. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.54/2024, emessa il 27.03.2024, pubblicata il 15.04.2024, e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e TI CA in Parte_1
St. Johan-S. Giovanni, Val di Funes, Bolzano, il 09.09.2001, trascritto presso il
Comune di Funes (BZ) Atto N. 10 parte 2 serie A - anno 2001
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli, atteso che l'affido condiviso ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre non risulta contrastare l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina sulla modalità di permanenza presso ciascun genitore del figlio minore e neppure di formulare obiezioni in Per_2 ordine al concordato mantenimento del predetto minore e del figlio Per_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e TI CA in St. Johan-S. Giovanni, Val di Funes, Bolzano, il
[...]
09.09.2001, trascritto presso il Comune di Funes (BZ) Atto N. 10 parte 2 serie A
- anno 2001, alle condizioni indicate nel ricorso, con la precisazione intervenuta nel corso del giudizio, e riportate nella parte motiva del presente provvedimento;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 332/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
[...]
e RI AN, C.F. , con l'Avv. AN C.F._2
RI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la Sig.ra e il Sig. TI CA hanno contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in St. Johan-S.Giovanni, Val di Funes (BZ), in data
09.09.2001, nel corso del quale sono nati due figli: , in data 08.10.2004, Per_1
e , in data 01.05.2011. Per_2
Premesso altresì che i coniugi avevano stabilito la casa coniugale, in comproprietà al 50%, in Trento, nella Via Gocciadoro n.22.
Con ricorso congiunto depositato il 26.01.2024, in proprio ex art. 86 c.p.c., le parti esponevano che tra le stesse era venuta meno ogni comunione di vita materiale e spirituale e, pertanto, chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis. n.49 e ss c.p.c., l'omologa della separazione consensuale nonché, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1)dichiarare la separazione personale dei coniugi e CA Parte_1
TI, autorizzandoli a vivere separati, fermi gli obblighi di legge, e, decorso il termine previsto dalla legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, pronunciare sentenza di divorzio;
2)autorizzare i coniugi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
3)assegnare il godimento della casa-coniugale ad entrambi i coniugi così suddivisa:
-alla sig.ra la p.ed 3178 p.m. 17, corrispondente all'originario Parte_1 appartamento-casa-coniugale, comprensivo, in aggiunta, della parte del salotto ove sono posizionati divano e televisore (quest'ultimo da assegnare al signor
TI), con arredi e corredi;
-al sig. CA TI la p.ed 3178 p.m. 18, corrispondente all'appartamento
“ex Comper”, con arredi e corredi, esclusa la porzione dell'attuale salotto ma salvi adeguamenti eventualmente necessitati dalla persistenza dei requisiti tecnici e legali di abitabilità, previa verifica da parte di tecnico;
-La signora da atto che i dipinti e i mobili d'epoca, i disegni d'autore e i Pt_1 quadri anni '70 presenti nell'appartamento sono di proprietà della signora
[...]
madre del signor CA TI, che sono stati da lei concessi in Parte_2 comodato e che pertanto la stessa ha diritto di disporne come ritiene;
-Dà inoltre atto che gli altri dipinti presenti nell'appartamento sono stati acquistati e sono di proprietà del signor TI e, quand'anche lasciati a corredo della porzione assegnata, sono incedibili e a lui riservati e da lui soltanto liberamente disponibili;
4)assegnare il garage originario, pertinenza dell'immobile originario casa- coniugale, alla sig.ra ; Pt_1
5)affidare i figli ad entrambi i genitori in modo condiviso, con mantenimento della loro residenza anagrafica in 38122 Trento, via Gocciadoro, 22, presso
l'abitazione della madre;
6)autorizzare i genitori:
Pag. 2 di 6 a)a tenere ciascuno presso di sè per il 50% del tempo, ossia a settimane alternate, i figli e , quest'ultimo, ormai maggiorenne e Per_2 Per_1 frequentante l'Università a Milano, per il tempo in cui si troverà a Trento;
b)a tenere ciascuno presso di sè i figli per la metà delle vacanze natalizie, pasquali e di carnevale, per periodi alternati di anno in anno, così come per eventuali “ponti”, o altre festività;
c)a tenere ciascuno presso di sè i figli per tre settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive, da concordarsi fra le parti entro il 30 giugno precedente, di ogni anno;
7)Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario integrale dei figli quando li avrà presso di sè, nulla dovendo perciò versare all'altro genitore;
per il mantenimento ordinario del figlio a Milano, ciascun genitore Per_1 continuerà a farsene carico nella misura del 50%, così come fatto sino ad oggi;
8)qualora il figlio minore desiderasse porre il proprio collocamento Per_2 presso la madre stabilmente, anziché a settimane alternate con il padre, quest'ultimo sarà autorizzato a vederlo e trattenerlo presso di sè:
a)per due pomeriggi in settimana, nelle giornate del martedì e del giovedì dalla fine della scuola al mattino seguente, portandolo direttamente a scuola;
b)a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola al lunedì mattina, portandolo direttamente a scuola;
c)in tal caso, il padre verserà alla madre € 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio , Per_2 fino al raggiungimento della sua autonomia ed indipendenza economica, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
9)Le spese straordinarie per i figli, comprese quelle universitarie, così come definite dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” predisposte dal Consiglio
Nazionale Forense con protocollo dd. 29/11/2017 (doc. 5), saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%;
10)le utenze, le spese condominiali ordinarie e straordinarie ed eventuali altre spese attinenti l'intera casa coniugale, così come composta dai due appartamenti summenzionati, saranno sostenute da entrambi i coniugi pro-quota, in proporzioni alle superfici rispettivamente assegnate con l'obbligo per i medesimi di provvedere alla separazione delle utenze, acqua, luce, gas, telefonia, riscaldamento ed immondizie entro mesi 6 dall'omologa della separazione personale delle parti, con spese di divisione, messa a norma e voltura a carico del sig. TI;
Pag. 3 di 6 10)i coniugi si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti, anche ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
11)eventuali provvidenze pubbliche comunque denominate (assegno unico universale INPS, assegno provinciale al nucleo familiare…), spetteranno ad entrambi i coniugi al 50%;
12) Con invito al competente Ufficio Anagrafico a voler effettuare le necessarie trascrizioni di legge.
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 31.01.2024, assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c.
I ricorrenti, con note depositate il 16.02.2024, confermavano la volontà di separarsi consensualmente e di giungere alla successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Val di Funes (BZ), il
09.09.2001, alle condizioni rassegnate in ricorso.
Le parti confermavano altresì il “Piano genitoriale” relativo al figlio minore indicato in ricorso introduttivo al sub numeri 5, 6, 7, 8 delle Persona_3
“Conclusioni”, specificando che essi genitori si alterneranno nel recarsi a riprendere al Circolo Tennis, la madre nelle giornate di lunedì e venerdì, Per_2 ed il padre in quelle del martedì e giovedì. La causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., limitatamente alla fase della separazione personale, dopo l'acquisizione delle note scritte.
Il Tribunale di Trento, con sentenza n.54/2024 del 27.03.2024, pubblicata il
15.04.2024, omologava per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti ed ordinava l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Con separata ordinanza di pari data del 27.03.2024 il Tribunale fissava, per la prosecuzione del giudizio di divorzio, l'udienza dell'11.12.2024 ed assegnava alle parti il termine fino a tale data per il deposito di note di trattazione scritta.
In data 09.12.2024 si certificava il passaggio in giudicato della sentenza n.54/2024, emessa il 27.03.2024, pubblicata il 15.04.2024, nel procedimento n.332/2024 V.G.
Le parti, con note depositate l'11.12.2024, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di voler procedere al divorzio alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo indicando modifiche e precisazioni relativamente al punto n.3).
Pag. 4 di 6 Gli avv.ti e CA TI, in proprio, in data 15.12.2024, Parte_1 depositavano istanza di rimessione in termini per il deposito di conclusioni congiunte di divorzio sostitutive delle note depositate l'11.12.2024, ove confermavano di non volersi riconciliare e di voler procedere al divorzio alle condizioni rassegnate in ricorso congiunto con la sola seguente precisazione:
La sig.ra dà atto che i lavori per l'adeguamento alla nuova destinazione Pt_1 della porzione di immobile assegnata al sig. TI - con realizzazione di indispensabili cucina e zona giorno in quella che era prima una zona notte con solo tre stanze da letto - sono potuti iniziare solo a settembre 2024 per la necessità di acquisire le piante e la disponibilità di professionisti e maestranze.
Dà quindi atto che la permanenza del figlio minore presso il padre come Per_2 concordata non sarà oggettivamente possibile che dalla data di completamento dei lavori e pertanto rinuncia al contributo al mantenimento del minore dalla sentenza fino dicembre del corrente anno. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.54/2024, emessa il 27.03.2024, pubblicata il 15.04.2024, e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e TI CA in Parte_1
St. Johan-S. Giovanni, Val di Funes, Bolzano, il 09.09.2001, trascritto presso il
Comune di Funes (BZ) Atto N. 10 parte 2 serie A - anno 2001
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli, atteso che l'affido condiviso ad entrambi i genitori con mantenimento della residenza anagrafica presso l'abitazione della madre non risulta contrastare l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina sulla modalità di permanenza presso ciascun genitore del figlio minore e neppure di formulare obiezioni in Per_2 ordine al concordato mantenimento del predetto minore e del figlio Per_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
Per_1
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e TI CA in St. Johan-S. Giovanni, Val di Funes, Bolzano, il
[...]
09.09.2001, trascritto presso il Comune di Funes (BZ) Atto N. 10 parte 2 serie A
- anno 2001, alle condizioni indicate nel ricorso, con la precisazione intervenuta nel corso del giudizio, e riportate nella parte motiva del presente provvedimento;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939.
Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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