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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 297/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 127/2021 emessa dal Tribunale di Gela in data
25.03.2021
PROPOSTO DA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
ed ivi residente nella via De Pretis n. 22, C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Ficarra, presso il cui studio, in
Mazzarino, via Bivona n. 27, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., quale Impresa designata dal F.G.V.S. corrente in
Bologna, via Stalingrado n. 45 (c.f. ), rappresentata e difesa P.IVA_1
1 dall'Avv. Giuseppe Failla ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta,
Piazza Giovanni XXIII° n. 8, presso lo studio dell'Avv. Mario Mancuso;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia alla ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, ammettere per la forma il presente appello ed, in riforma della sentenza oggi impugnata, voglia: annullare la sentenza per i motivi esposti;
Accogliere le domande formulate in primo grado con il favore delle spese legali ed accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria voglia ammettere le prove non ammesse in quanto, appunto, il giudicante ha arrestato la prosecuzione del giudizio con la dichiarazione preliminare di prescrizione.”
Conclusioni della Compagnia convenuta
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa così statuire: rigettare l'odierno gravame e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
Accertare e dichiarare la prescrizione ex articolo 2947 comma 2 c.c.; Accertare e dichiarare la prescrizione ex articolo 2947 comma 3 c.c.; Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della compagnia quale Controparte_1 impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
Accertare
e dichiarare che la Compagnia ha già CP_2 Controparte_3 provveduto all'esborso dell'intero massimale e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta dall'appellante nei confronti di detta
Compagnia. Rigettare integralmente tutte le domande avanzate nei confronti dell'odierna deducente perché infondate in fatto ed in diritto;
Accettare e dichiarare che la responsabilità del dedotto sinistro è imputabile esclusivamente alla condotta di guida del signor CP_4
e, per l'effetto, condannare esclusivamente la
[...] [...]
, quale Compagnia di portafoglio con cui era assicurata Controparte_1
2 l'autovettura Fiat Marea. In via gradata accertare e dichiarare il concorso di colpa sia nei confronti dell'altra Compagnia convenuta ai sensi dell'articolo 2054 c.c. sia nei confronti dell'appellante ai sensi dell'articolo
1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno determinando sin da ora il diverso grado di colpa dei convenuti. Fare salvo, comunque il diritto di rivalsa ex articolo 29 della legge 990/1969 e successive modifiche della Controparte_1
F.G.V.S. nei confronti del responsabile del sinistro onde ottenere la restituzione di quando la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere in esecuzione dell'emananda sentenza, oltre interessi, rivalutazione e spese.
In subordine, ove dovesse essere accolta la domanda limitare il risarcimento entro i limiti dei massimali di legge disponendo che in caso di pluralità di danneggiati, nel caso in cui il risarcimento dovuto superi detto massimale, lo stesso dovrà essere proporzionalmente ridotto sino alla concorrenza del limite di risarcibilità previsto per legge. Disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione dell'1.09.2017 conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Gela, la sia Controparte_1 in proprio che quale Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di vederla dichiarare tenuta risarcimento del danno derivato in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Gela in data
04.10.2004.
Deduceva l'attore che quel giorno, verso le ore 21.00, lungo la SS 190
Sommatino - Riesi si verificava un sinistro stradale tra l'autovettura Fiat
Marea targata AT412CS (assicurata per la RCA con la
[...]
) condotta e di proprietà di e il Controparte_5 Controparte_4 rimorchio targato AG 3947 di proprietà di (assicurato Controparte_6 con la RCA con la , trainato dal trattore Fiat Controparte_7
3 targato CT 113330, condotto da (poi risultato privo di Controparte_8 copertura assicurativa).
Rappresentava che, in conseguenza del richiamato sinistro, erano deceduti i signori e Persona_1 Persona_2 rispettivamente cognato e nipote dell'attore, entrambi terzi trasportati a bordo della autovettura Fiat Marea.
Deduceva ancora che, da quanto emerso dai rilievi tecnici eseguiti dai
Carabinieri di Riesi e dagli esiti della perizia tecnica disposta nel contesto del procedimento penale n. 2330/04 R.G.N.R. della procura di
Caltanissetta, la causa del sinistro era da attribuirsi alla concorrente condotta colposa dei conducenti dei veicoli coinvolti, , Controparte_4 che viaggiava a velocità non consona allo stato dei luoghi, e CP_8
, il quale viaggiava con i dispositivi di illuminazione posteriori del
[...] trattore non funzionanti.
Veniva allegata all'atto di citazione la sentenza emessa dal Tribunale di
Caltanissetta nell'ambito del procedimento civile n. 1153/2006 R.G. con la quale era stata accertata e dichiarata la responsabilità concorsuale dei conducenti del veicolo e liquidato il danno in favore degli attori di quel procedimento, cui l'attore non aveva partecipato stante il dolore provocato dalla scomparsa del nipote e del cognato e per il netto rifiuto di barattare il dolore provato con un ristoro in denaro.
Con il giudizio de quo, il chiede ora riconoscersi il CP_4 risarcimento del danno da perdita parentale che quantifica in €.
100.000,00.
Si costituiva il giudizio la compagnia quale Controparte_1
Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada che eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria ex art. 2947 commi 2 e 3 c.c. e, nel merito, contestava la ricostruzione del sinistro per come prospettata da parte attrice.
4 In particolare, la Compagnia convenuta eccepiva e rilevava come la sentenza resa del procedimento n. 1153/2006 R.G. del Tribunale di
Caltanissetta - e quanto con essa accertato - potesse fare stato unicamente tra le parti che a quel giudizio avevano partecipato e non nei confronti dell'attore rimastone estraneo a carico del quale gravava l'onere di provare gli accadimenti attraverso i normale strumenti codicistici.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e denegata ogni richiesta istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi decisa dopo l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda attorea dichiarando prescritta l'azione risarcitoria avanzata dal condannando lo stesso al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore della convenuta Compagnia liquidate come in dispositivo.
Con la sentenza il Tribunale ha, inoltre, revocato l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio con conseguente reiezione della richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla difesa.
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato rilevando come, nel caso in specie, fosse maturata la prescrizione dell'azione risarcitoria pur dovendosi applicare il termine prescrizionale lungo di cui all'art. 2947 comma 3 c.c. trattandosi di ipotesi in cui la condotta posta in essere del responsabile e/o dai responsabili integra una fattispecie tipica di reato, ovvero quello di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale nella formulazione allora vigente).
Rilevato come l'unico atto interruttivo da poter tenere in considerazione fosse da individuarsi nella lettera di messa in mora del 6.6.2016 il primo
Giudice ha dichiarato prescritto il diritto risarcitorio azionato dal dopo dodici anni dai fatti. CP_4
5 ****
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i Parte_1 motivi indicati nell'atto di gravame.
Sostituita l'udienza del 28 novembre 2024 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di censura l'appellante deduce la erroneità della sentenza gravata per avere, il primo Giudice, erroneamente determinato il dies a quo da cui far decorrere il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria.
A sostegno del motivo si osserva che il diritto azionato è sorto solo in data
5.11.2013 con il deposito della c.d. “sentenza Bognanni” del 5.11.2015 con la quale il Tribunale di Gela, nel giudizio iscritto al n. 1153/2006
R.G. definì ed accertò le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ne discende, secondo l'appellante che, a fronte di un fatto reato commesso il 4.10.2004 - e considerando che il termine prescrizionale applicabile, in virtù del disposto di cui all'art. 157 comma VI c.p. è pari ad anni 12 (“….i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati per i reati di cui agli artt.li.. 589 secondo e terzo comma e 589 bis, nonché per i reati di cui agli artt.li 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p.,” comma così sostituito in virtù del D.L. 23 maggio 2008 n. 92) - ed essendo il ricorso poi definito con la citata sentenza, stato depositato in data 31.10.2006 il termine di 12 anni così calcolato non era decorso al momento della trasmissione della lettera di diffida alla Compagnia che è del 6.06.2016.
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6 Si osserva, ancora, che, nel rigettare la richiesta risarcitoria, erroneamente, il Giudice di prime cure non ha valutato né applicato l'art. 1310 c.c. sull'effetto espansivo della prescrizione di uno dei creditori in solido, né l'art. 2945 c.c. sugli effetti e durata dell'interruzione della prescrizione né, infine, l'art. 2953 c.c. sugli effetti della sentenza di condanna passata in giudicato sulle prescrizioni brevi.
Si ricorda, in proposito, che sono state allegate al giudizio sia la sentenza penale di condanna del 28.01.2011 emessa dalla Corte di Appello di
Caltanissetta, sia la sentenza civile del Tribunale di Gela del 5.11.20123
e che tali sentenze hanno interrotto, e sospeso i termini di prescrizione anche con riferimento alla sua posizione processuale.
Anche sotto tale profilo, continua l'appellante, la sentenza impugnata è errata in quanto, il Giudice di prime cure, a prescindere da quanto evidenziato nel punto precedente, ha omesso di valutare che il dies a quo da cui far decorrere i termini di prescrizione per l'azione risarcitoria avanzata deve individuarsi dal 5.11.2013 (data di deposito della sentenza civile del Tribunale di Gela) e da tale data, ex art. 2953 c.c., devono calcolarsi dieci anni al fine di individuare il termine ultimo entro cui far valere il proprio diritto.
Ciò anche in quanto, ex art. 1310 c.c. gli atti interruttivi della prescrizione compiuti da uno solo dei creditori solidali (in questo caso gli originari attori di quel giudizio) ha effetto anche nei confronti degli altri.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Società nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 18 maggio 2022.
7 In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha rigettato tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante (prova per testi) in quanto “genericamente” richiamate al momento della precisazione delle conclusioni di primo grado.
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Nel merito l'appello è infondato.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che è dato incontestato dalle parti la circostanza che l'unico (e primo) atto interruttivo della prescrizione debba individuarsi nella lettera raccomandata di diffida e di costituzione in morra inviata dal alla Compagnia in data 6.06.2016 ovvero CP_4 circa 12 anni dopo il verificarsi del sinistro in cui avevano perso la vita il nipote ed il cognato dell'appellante, sinistro avvenuto in data 4 ottobre
2004.
Ciò detto - è assodato che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il fatto si è verificato (ossia proprio il 4.10.2004) – non può ritenersi condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui il termine di prescrizione, (più lungo e pari a 12 anni ex art. 157 comma VI c.p.) nel caso in specie, debba iniziare a decorrere dal momento in cui è stato presentato, a cura degli altri eredi delle persone decedute, il ricorso poi definito con la sentenza c.d. “ (ovvero il 31.10.2006 proc. n. CP_9
1153/2006 R.G. del Tribunale di Gela) o, addirittura, dal 5 novembre
2013 o, ancora, dal 28 gennaio 2011 date in cui vennero depositate rispettivamente la sentenza civile del Tribunale di Gela più volte citata e la sentenza penale della Corte di Appello di Caltanissetta con la quale vennero decise le condotte ascrivibili a titolo di reato ai conducenti dei mezzi coinvolti.
A sostegno delle proprie argomentazioni l'appellante invoca il dettato di cui all'art. 1310 c.c. in base al quale “gli atti con il quale il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Osserva la Corte che la norma invocata non è applicabile al caso concreto in quanto la solidarietà attiva si ha quando più creditori hanno diritto alla
9 stessa prestazione di modo che l'adempimento effettuato ad un creditore libera il debitore nei confronti anche degli altri.
Nel caso in specie non può dirsi esistente alcuna solidarietà attiva tra il e gli altri eredi dei due congiunti deceduti che Parte_1 avevano, con ricorso depositato il 31.10.2006, avanzato istanza risarcitoria nei confronti delle Compagnie coinvolte, ottenendone il ristoro, trattandosi di richieste del tutto autonome – ed aventi cause diverse - a cui il rimase estraneo (sia in sede civile che in sede CP_4 penale).
In sostanza, mentre nelle ipotesi di solidarietà passiva una eventuale diffida idonea ad interrompere la prescrizione inviata dal danneggiato ad un solo debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri debitori in solido (da ultimo Cass. Civ.10 maggio 2024 n. 12928), ciò non opera in ipotesi di solidarietà attiva proprio in virtù dell'autonoma prestazione cui ciascuno degli originari coeredi dei soggetti defunti in seguito al sinistro stradale del 4.10.2004 aveva diritto.
Risulta in proposito, per come bene evidenziato in sentenza dal primo
Giudice, che né partecipò al giudizio civile iscritto Parte_1 al n. 1153/2006 R.G. del Tribunale di Gela conclusosi con la sentenza del
5.11.2013 né si costituì parte civile nel processo penale conclusosi con la sentenza del 28 Gennaio 2011 della Corte di Appello di Caltanissetta, ragione per la quale nessun effetto sospensivo e/o interruttivo della prescrizione può egli invocare in suo favore.
*****
La sentenza deve, pertanto, integralmente confermarsi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
10 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 127/2021 resa dal Tribunale di Gela in data 25.03.2021 ed appellata da;
Parte_1
Condanna l'appellante a rifondere alla appellata Compagnia, le spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessive €. 3.800,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 19 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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