CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 6575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6575 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED ET NG de Courtelary Presidente
MA CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1861 del ruolo generale per gli affari di contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Massimo Gentile che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
( C.F. C.F. )
[...] P.IVA_2
P.A. CROCE ( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
1 P.A. ( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
P.A. ( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
P.A. ( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6
P.A. ( C.F. ) Controparte_6 P.IVA_7
P.A. ( C.F. ) Controparte_7 P.IVA_8
( C.F. ) Parte_2 P.IVA_9
( C.F. ) Parte_3 P.IVA_10
( C.F. ) Parte_4 P.IVA_11
P.A. ( C.F. ) Parte_5 P.IVA_12
P.A. ( ) Controparte_8 P.IVA_13
( C.F. ) Parte_6 P.IVA_14
P.A. ( C.F. ) Parte_7 P.IVA_15
( C.F. ) Pt_2 Parte_8 Controparte_9 P.IVA_16
P.A. ( C.F. ) Controparte_10 P.IVA_17
P.A. ( C.F. ) Parte_9 P.IVA_18
P.A. ( C.F. ) Parte_10 P.IVA_19
( C.F. ) Parte_11 P.IVA_20
( C.F. ) Parte_12 P.IVA_21
( C.F. ) Parte_13 P.IVA_22
( C.F. ) Parte_14 P.IVA_23
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to Gaetano Zurlo che le rappresenta e difende con gli avv.ti Roberto Damonte e Federica Bianchi di Lavagna Passerini per mandato in atti
( C.F. ) Parte_11 P.IVA_24
( C.F. ) Controparte_11 P.IVA_25
( C.F. ) Controparte_12 P.IVA_26
P.A. ( C.F. ) Controparte_13 P.IVA_27
( C.F. ) Controparte_14 P.IVA_28
( C.F. ) CP_15 P.IVA_29
P.A. ( C.F. ) Controparte_16 P.IVA_30
2 ( C.F. ) Controparte_17 P.IVA_31
APPELLATE
OGGETTO : impugnazione sentenza del Tribunale di Roma 814/2022 resa nel procedimento r.g. 58417/2018 – pagamento somma -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il diciassette settembre 2018 e iscritto a ruolo ( r.g. 58417/18 )
l' nonché le Parte_15 organizzazioni di sopra indicate riassumevano dinanzi Parte_16 al Tribunale di Roma il giudizio già incardinato presso il Tribunale di Genova, dichiaratosi incompetente per territorio, nei confronti di e del Ministero delle Parte_1
Infrastrutture e Trasporti.
Affermavano di essere esentati dal pagamento del pedaggio ai sensi dell'art. 373 secondo comma lett. c del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(dpr 495/1992) in base a cui
“ Sono esentati dal pagamento del pedaggio:…..
c) I veicoli con targa C.R.I. nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non avente scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici”.
Esponevano a tale proposito che tra e ( all'epoca CP_1 Parte_1
Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a. ) vigeva un accordo in base a cui era stato dato in comodato gratuito alla prima apparecchi Telepass tarati per la gratuità dei passaggi ai caselli;
nel 2013 era stata comunicata disdetta dell'accordo da parte di con decorrenza dal ventotto febbraio 2014 poi prorogata al trentuno Parte_1 dicembre 2014.
Era stata poi stipulata una convenzione tra e Telepass s.p.a., da far sottoscrivere Parte_1 alle varie associazioni, con cui aveva riconosciuto l'esenzione dal pedaggio solo Parte_1
3 per il servizio 118, il trasporto organi, il trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, il trasporto sanitario assistito con medico o infermiere a bordo e/o con personale volontario adeguatamente formato, il trasporto neonatale/pediatrico, di pazienti oncologici e di pazienti dializzati necessitanti di ambulanze previa attestazione del centro dialitico.
Le organizzazioni per accreditarsi avrebbero dovuto stipulare un contratto di conto corrente
Telepass con istituto bancario indicando le autoambulanze in esenzione così aggravando considerevolmente le procedure e avrebbero dovuto compilare successivamente al transito diversi moduli per l'attestazione dell'esenzione dal pagamento;
per coloro che avevano aderito peraltro spesso era seguita comunque la messa in mora di per gli importi Parte_1 in questione.
Affermavano che nella convenzione la platea dei soggetti in esenzione era significativamente più ristretta rispetto a quella dei soggetti indicati dal Regolamento 495/92 che non la circoscriveva al solo trasporto in emergenza;
sostenevano poi che le circolari MIT emanate a tale proposito ( 378/2014 e 8758/2014 seguite da nota interpretativa del ventidue maggio
2015 ) rispetto a cui si era conformata la convenzione avevano violato il regolamento 495.
In tal modo si era anche leso il diritto alla salute e alle cure dei pazienti nonchè l'interesse sotteso alla normativa in materia di servizio sanitario pubblico.
Si sosteneva poi l'illegittimità della convenzione anche in quanto il regolamento equiparava i veicoli della CRI a quelli di pubblica assistenza e nella convenzione i primi continuavano a essere comunque esentati a prescindere dal servizio in concreto espletato e pur essendo ormai la CRI un ente privato ex d.lgs. 178/2012.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda adducendo argomenti a confutazione delle tesi di controparte.
Il dodici luglio 2019 i ricorrenti rinunciavano agli atti nei confronti del MIT e depositavano circolare intepretativa sopravvenuta in data tre giugno 2019 che era ritenuta ammissibile dal Giudice di prime cure.
Con sentenza 814/2022 il Tribunale dichiarava che i ricorrenti ….
”hanno diritto all'esenzione dal pagamento del pedaggio ex art. 373 co 2 lett.c) del d.P.R. n. 495/1992 limitatamente ai veicoli adibiti al soccorso e nella misura in cui siano effettivamente impiegati in tale specifico servizio, provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del Ministro dei lavori 4 pubblici, anche in mancanza d'urgenza del trasporto di soccorso ed in presenza di rimborso dei costi nella stretta misura in cui essi siano stati effettivamente sostenuti per l'espletamento dello specifico servizio;
per l'effetto dichiara che le suddette medesime condizioni……ex art. 373 co 2 lett.c) del d.P.R. n. 495/1992 non sono debitrici del pagamento del pedaggio…”
Provvedeva sulle spese secondo soccombenza. proponeva appello insistendo per il rigetto delle domande di Parte_1 controparte e concludeva chiedendo :
“In riforma dell'impugnata sentenza n. 814/2022, depositata dal Tribunale di Roma in data
19 gennaio 2022, per i motivi sopra esposti, rigettare tutte le domande proposte dalle
Pubbliche Assistenze controparti nel giudizio di primo grado, per infondatezza delle stesse in fatto e diritto, e - per l'effetto - condannare le predette Pubbliche Assistenze alla restituzione, in favore d , delle spese di lite da quest'ultima versate in esecuzione Parte_1 della gravata sentenza. Vinte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano e parte delle organizzazioni già ricorrenti in primo grado CP_1 chiedendo:
”Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate dall'appellante
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Parte_1
Atlantia S.p.a.. in persona del Direttore Legale p.t., nei confronti di….in quanto inammissibili, infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese di giudizio, spese generali, IVA e CPA incluse ”.
La Corte all'esito dell'udienza del tredici ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia delle organizzazioni già parti del giudizio di primo grado e che non si sono costituite nel presente grado.
L'appello è basato sul seguente motivo.
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 373, comma 2, lett. c) del d.p.r. n. 495/1992. erroneità della sentenza per motivazione carente e illogica. travisamento dei fatti “.
5 Si sostiene che secondo il Giudice di prime cure, le Pubbliche Assistenze
“godrebbero tout court dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in quanto le stesse perseguirebbero finalità solidaristiche” e, come tali, rientrerebbero tra le Associazioni di volontariato e organismi similari “non aventi scopo di lucro” di cui all'art. 373 del Regolamento attuativo del Codice della Strada, restando del tutto irrilevante che le stesse percepiscano un mero rimborso delle spese vive sostenute in relazione al servizio di trasporto effettuato.”
Si afferma che invece
“le Associazioni di volontariato, nel cui ambito rientrerebbero le Pubbliche assistenze controparti, benché “senza scopo di lucro”, possono svolgere attività di carattere economico/commerciale - volte, cioè, all'offerta di beni e servizi sul mercato - e non solo ed esclusivamente attività con “finalità solidaristiche”; per l'effetto, le medesime Associazioni possono essere “retribuite” e ricevere un compenso, in misura fissa e forfettaria, che va al di là del mero rimborso delle spese vive effettivamente sostenute…In altre parole, va appurato che l'elemento formale della veste assunta (associazione senza fine di lucro) trovi corrispondenza nell'attività esercitata e che la stessa non celi una natura prettamente commerciale”
Si sostiene infine che la sentenza sarebbe
“erronea e illegittima anche nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'odierna appellante non abbia contestato “la dotazione, da parte dei relativi veicoli adibiti al soccorso, dei richiesti contrassegni”. Ed invero, non aveva ragione alcuna per Parte_1 muovere una simile contestazione, la quale avrebbe avuto senso solo laddove la richiesta delle Pubbliche Assistenze fosse stata quella - ma non è questo il caso - di ottenere l'annullamento di un'eventuale ingiunzione ...”.
Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione, in materia tributaria e per gli enti religiosi ma con principio applicabile al caso di specie ha affermato ( Cass. 13357/2025 )
“….la riconducibilità di una certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale….deve essere poi riscontrata sulla base degli elementi di fatto in ordine al concreto esercizio dell'attività….e a tal fine non è sufficiente che gli enti di volta in volta considerati siano sorti con gli enunciati fini, ma occorre altresì accertare, alla stregua del d.P.R. n. 598 del 1973, che l'attività in concreto esercitata non abbia avuto carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti”.
Cass. 29886/2017 ha poi affermato
«Un'associazione senza scopo di lucro che, parallelamente alla propria attività istituzionale, conduce un'attività sostanzialmente di carattere commerciale rivolta a terzi ricavandone un
6 reddito, è obbligata al pagamento delle imposte dirette e indirette sulle relative basi imponibili”.
Ebbene il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi suddetti in quanto ha espressamente escluso che le associazioni ricorrenti, solo per essere formalmente costituite per finalità non di lucro dovessero essere esentate dal pagamento del pedaggio, dovendo essere detta esenzione limitata a quelle attività che espletate e remunerate esclusivamente con un rimborso delle spese vive;
ciò in quanto ben potrebbero dette associazione svolgere di fatto anche un'attività commerciale.
Ha infatti affermato:
”… inteso, poi ,per ' lucro' il conseguimento di un vantaggio economico, ed escluso che lo stesso sia ravvisabile nel mero rimborso delle spese vive ed effettivamente sostenute per lo specifico trasporto ( carburante;
non il pedaggio se non dovuto ex art. 373 co 2 lett.c), la delimitazione normativa dell'ambito soggettivo del diritto all'esenzione alle sole “
..associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro” non implica il venir meno di tale esenzione allorchè le suddette associazioni ricevano solo il suddetto rimborso delle spese vive ed effettivamente sostenute per lo specifico trasporto;
-) in tal senso soccorre la nozione codicistica di gratuità ( cfr art 1709 c.c) ,intesa come esclusione di corrispettivo per attribuzione o attività ricevuta , e dunque compatibile con un mero rimborso dei costi sostenuti, nella misura strettamente necessaria a renderla, ed in mancanza del quale l'attribuzione non sarebbe solo gratuita ma caratterizzata da liberalità;…. presupposto dell' 'assenza del fine lucro' esclude dall'ambito soggettivo delle associazioni di volontariato aventi diritto all'esenzione dal pagamento del pedaggio di cui si tratta quelle che utilizzino tale forma giuridica solo come schermo di una sostanziale attività commerciale, e non implica l'incompatibilità con tale agevolazione di un mero rimborso di costi vivi nella stretta misura in cui siano stati effettivamente sostenuti per l'espletamento del servizio di 'trasporto di soccorso'.
Ha poi dichiarato che le ricorrenti erano esentate dal pedaggio per l'effetto e alle suddette medesime condizioni ( viaggi espletati con mero rimborso dei costi vivi ).
In tal modo in buona sostanza, così ponendo i limiti all'esenzione, il Tribunale, con ragionamento che non viene scalfito dalla censura per come sopra riportata, ha fatto corretta applicazione del dettato normativo alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale sopra riportata da cui il Collegio non ha motivi per doversi discostare.
*******
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia di , P.A. , P.A. Parte_11 Controparte_11 CP_12
, P.A. , P.A. , P.A.
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
P.A. ; Controparte_16 Controparte_17
respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati costituiti, in solido, liquidate in complessivi € 12.156,00 oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, tredici ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA CC ED ET NG de Courtelary
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
ED ET NG de Courtelary Presidente
MA CC Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1861 del ruolo generale per gli affari di contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Massimo Gentile che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
( C.F. C.F. )
[...] P.IVA_2
P.A. CROCE ( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
1 P.A. ( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
P.A. ( C.F. ) Controparte_4 P.IVA_5
P.A. ( C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6
P.A. ( C.F. ) Controparte_6 P.IVA_7
P.A. ( C.F. ) Controparte_7 P.IVA_8
( C.F. ) Parte_2 P.IVA_9
( C.F. ) Parte_3 P.IVA_10
( C.F. ) Parte_4 P.IVA_11
P.A. ( C.F. ) Parte_5 P.IVA_12
P.A. ( ) Controparte_8 P.IVA_13
( C.F. ) Parte_6 P.IVA_14
P.A. ( C.F. ) Parte_7 P.IVA_15
( C.F. ) Pt_2 Parte_8 Controparte_9 P.IVA_16
P.A. ( C.F. ) Controparte_10 P.IVA_17
P.A. ( C.F. ) Parte_9 P.IVA_18
P.A. ( C.F. ) Parte_10 P.IVA_19
( C.F. ) Parte_11 P.IVA_20
( C.F. ) Parte_12 P.IVA_21
( C.F. ) Parte_13 P.IVA_22
( C.F. ) Parte_14 P.IVA_23
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv.to Gaetano Zurlo che le rappresenta e difende con gli avv.ti Roberto Damonte e Federica Bianchi di Lavagna Passerini per mandato in atti
( C.F. ) Parte_11 P.IVA_24
( C.F. ) Controparte_11 P.IVA_25
( C.F. ) Controparte_12 P.IVA_26
P.A. ( C.F. ) Controparte_13 P.IVA_27
( C.F. ) Controparte_14 P.IVA_28
( C.F. ) CP_15 P.IVA_29
P.A. ( C.F. ) Controparte_16 P.IVA_30
2 ( C.F. ) Controparte_17 P.IVA_31
APPELLATE
OGGETTO : impugnazione sentenza del Tribunale di Roma 814/2022 resa nel procedimento r.g. 58417/2018 – pagamento somma -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il diciassette settembre 2018 e iscritto a ruolo ( r.g. 58417/18 )
l' nonché le Parte_15 organizzazioni di sopra indicate riassumevano dinanzi Parte_16 al Tribunale di Roma il giudizio già incardinato presso il Tribunale di Genova, dichiaratosi incompetente per territorio, nei confronti di e del Ministero delle Parte_1
Infrastrutture e Trasporti.
Affermavano di essere esentati dal pagamento del pedaggio ai sensi dell'art. 373 secondo comma lett. c del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(dpr 495/1992) in base a cui
“ Sono esentati dal pagamento del pedaggio:…..
c) I veicoli con targa C.R.I. nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non avente scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici”.
Esponevano a tale proposito che tra e ( all'epoca CP_1 Parte_1
Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a. ) vigeva un accordo in base a cui era stato dato in comodato gratuito alla prima apparecchi Telepass tarati per la gratuità dei passaggi ai caselli;
nel 2013 era stata comunicata disdetta dell'accordo da parte di con decorrenza dal ventotto febbraio 2014 poi prorogata al trentuno Parte_1 dicembre 2014.
Era stata poi stipulata una convenzione tra e Telepass s.p.a., da far sottoscrivere Parte_1 alle varie associazioni, con cui aveva riconosciuto l'esenzione dal pedaggio solo Parte_1
3 per il servizio 118, il trasporto organi, il trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, il trasporto sanitario assistito con medico o infermiere a bordo e/o con personale volontario adeguatamente formato, il trasporto neonatale/pediatrico, di pazienti oncologici e di pazienti dializzati necessitanti di ambulanze previa attestazione del centro dialitico.
Le organizzazioni per accreditarsi avrebbero dovuto stipulare un contratto di conto corrente
Telepass con istituto bancario indicando le autoambulanze in esenzione così aggravando considerevolmente le procedure e avrebbero dovuto compilare successivamente al transito diversi moduli per l'attestazione dell'esenzione dal pagamento;
per coloro che avevano aderito peraltro spesso era seguita comunque la messa in mora di per gli importi Parte_1 in questione.
Affermavano che nella convenzione la platea dei soggetti in esenzione era significativamente più ristretta rispetto a quella dei soggetti indicati dal Regolamento 495/92 che non la circoscriveva al solo trasporto in emergenza;
sostenevano poi che le circolari MIT emanate a tale proposito ( 378/2014 e 8758/2014 seguite da nota interpretativa del ventidue maggio
2015 ) rispetto a cui si era conformata la convenzione avevano violato il regolamento 495.
In tal modo si era anche leso il diritto alla salute e alle cure dei pazienti nonchè l'interesse sotteso alla normativa in materia di servizio sanitario pubblico.
Si sosteneva poi l'illegittimità della convenzione anche in quanto il regolamento equiparava i veicoli della CRI a quelli di pubblica assistenza e nella convenzione i primi continuavano a essere comunque esentati a prescindere dal servizio in concreto espletato e pur essendo ormai la CRI un ente privato ex d.lgs. 178/2012.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda adducendo argomenti a confutazione delle tesi di controparte.
Il dodici luglio 2019 i ricorrenti rinunciavano agli atti nei confronti del MIT e depositavano circolare intepretativa sopravvenuta in data tre giugno 2019 che era ritenuta ammissibile dal Giudice di prime cure.
Con sentenza 814/2022 il Tribunale dichiarava che i ricorrenti ….
”hanno diritto all'esenzione dal pagamento del pedaggio ex art. 373 co 2 lett.c) del d.P.R. n. 495/1992 limitatamente ai veicoli adibiti al soccorso e nella misura in cui siano effettivamente impiegati in tale specifico servizio, provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del Ministro dei lavori 4 pubblici, anche in mancanza d'urgenza del trasporto di soccorso ed in presenza di rimborso dei costi nella stretta misura in cui essi siano stati effettivamente sostenuti per l'espletamento dello specifico servizio;
per l'effetto dichiara che le suddette medesime condizioni……ex art. 373 co 2 lett.c) del d.P.R. n. 495/1992 non sono debitrici del pagamento del pedaggio…”
Provvedeva sulle spese secondo soccombenza. proponeva appello insistendo per il rigetto delle domande di Parte_1 controparte e concludeva chiedendo :
“In riforma dell'impugnata sentenza n. 814/2022, depositata dal Tribunale di Roma in data
19 gennaio 2022, per i motivi sopra esposti, rigettare tutte le domande proposte dalle
Pubbliche Assistenze controparti nel giudizio di primo grado, per infondatezza delle stesse in fatto e diritto, e - per l'effetto - condannare le predette Pubbliche Assistenze alla restituzione, in favore d , delle spese di lite da quest'ultima versate in esecuzione Parte_1 della gravata sentenza. Vinte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano e parte delle organizzazioni già ricorrenti in primo grado CP_1 chiedendo:
”Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate dall'appellante
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Parte_1
Atlantia S.p.a.. in persona del Direttore Legale p.t., nei confronti di….in quanto inammissibili, infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese di giudizio, spese generali, IVA e CPA incluse ”.
La Corte all'esito dell'udienza del tredici ottobre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro luglio 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia delle organizzazioni già parti del giudizio di primo grado e che non si sono costituite nel presente grado.
L'appello è basato sul seguente motivo.
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 373, comma 2, lett. c) del d.p.r. n. 495/1992. erroneità della sentenza per motivazione carente e illogica. travisamento dei fatti “.
5 Si sostiene che secondo il Giudice di prime cure, le Pubbliche Assistenze
“godrebbero tout court dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale in quanto le stesse perseguirebbero finalità solidaristiche” e, come tali, rientrerebbero tra le Associazioni di volontariato e organismi similari “non aventi scopo di lucro” di cui all'art. 373 del Regolamento attuativo del Codice della Strada, restando del tutto irrilevante che le stesse percepiscano un mero rimborso delle spese vive sostenute in relazione al servizio di trasporto effettuato.”
Si afferma che invece
“le Associazioni di volontariato, nel cui ambito rientrerebbero le Pubbliche assistenze controparti, benché “senza scopo di lucro”, possono svolgere attività di carattere economico/commerciale - volte, cioè, all'offerta di beni e servizi sul mercato - e non solo ed esclusivamente attività con “finalità solidaristiche”; per l'effetto, le medesime Associazioni possono essere “retribuite” e ricevere un compenso, in misura fissa e forfettaria, che va al di là del mero rimborso delle spese vive effettivamente sostenute…In altre parole, va appurato che l'elemento formale della veste assunta (associazione senza fine di lucro) trovi corrispondenza nell'attività esercitata e che la stessa non celi una natura prettamente commerciale”
Si sostiene infine che la sentenza sarebbe
“erronea e illegittima anche nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'odierna appellante non abbia contestato “la dotazione, da parte dei relativi veicoli adibiti al soccorso, dei richiesti contrassegni”. Ed invero, non aveva ragione alcuna per Parte_1 muovere una simile contestazione, la quale avrebbe avuto senso solo laddove la richiesta delle Pubbliche Assistenze fosse stata quella - ma non è questo il caso - di ottenere l'annullamento di un'eventuale ingiunzione ...”.
Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione, in materia tributaria e per gli enti religiosi ma con principio applicabile al caso di specie ha affermato ( Cass. 13357/2025 )
“….la riconducibilità di una certa organizzazione nel novero degli enti religiosi, ai fini dell'assoggettabilità al trattamento tributario speciale….deve essere poi riscontrata sulla base degli elementi di fatto in ordine al concreto esercizio dell'attività….e a tal fine non è sufficiente che gli enti di volta in volta considerati siano sorti con gli enunciati fini, ma occorre altresì accertare, alla stregua del d.P.R. n. 598 del 1973, che l'attività in concreto esercitata non abbia avuto carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e inoltre, in presenza di un'attività commerciale di tipo non prevalente, che la stessa sia in rapporto di strumentalità diretta e immediata con quei fini, e quindi, non si limiti a perseguire il procacciamento dei mezzi economici al riguardo occorrenti”.
Cass. 29886/2017 ha poi affermato
«Un'associazione senza scopo di lucro che, parallelamente alla propria attività istituzionale, conduce un'attività sostanzialmente di carattere commerciale rivolta a terzi ricavandone un
6 reddito, è obbligata al pagamento delle imposte dirette e indirette sulle relative basi imponibili”.
Ebbene il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi suddetti in quanto ha espressamente escluso che le associazioni ricorrenti, solo per essere formalmente costituite per finalità non di lucro dovessero essere esentate dal pagamento del pedaggio, dovendo essere detta esenzione limitata a quelle attività che espletate e remunerate esclusivamente con un rimborso delle spese vive;
ciò in quanto ben potrebbero dette associazione svolgere di fatto anche un'attività commerciale.
Ha infatti affermato:
”… inteso, poi ,per ' lucro' il conseguimento di un vantaggio economico, ed escluso che lo stesso sia ravvisabile nel mero rimborso delle spese vive ed effettivamente sostenute per lo specifico trasporto ( carburante;
non il pedaggio se non dovuto ex art. 373 co 2 lett.c), la delimitazione normativa dell'ambito soggettivo del diritto all'esenzione alle sole “
..associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro” non implica il venir meno di tale esenzione allorchè le suddette associazioni ricevano solo il suddetto rimborso delle spese vive ed effettivamente sostenute per lo specifico trasporto;
-) in tal senso soccorre la nozione codicistica di gratuità ( cfr art 1709 c.c) ,intesa come esclusione di corrispettivo per attribuzione o attività ricevuta , e dunque compatibile con un mero rimborso dei costi sostenuti, nella misura strettamente necessaria a renderla, ed in mancanza del quale l'attribuzione non sarebbe solo gratuita ma caratterizzata da liberalità;…. presupposto dell' 'assenza del fine lucro' esclude dall'ambito soggettivo delle associazioni di volontariato aventi diritto all'esenzione dal pagamento del pedaggio di cui si tratta quelle che utilizzino tale forma giuridica solo come schermo di una sostanziale attività commerciale, e non implica l'incompatibilità con tale agevolazione di un mero rimborso di costi vivi nella stretta misura in cui siano stati effettivamente sostenuti per l'espletamento del servizio di 'trasporto di soccorso'.
Ha poi dichiarato che le ricorrenti erano esentate dal pedaggio per l'effetto e alle suddette medesime condizioni ( viaggi espletati con mero rimborso dei costi vivi ).
In tal modo in buona sostanza, così ponendo i limiti all'esenzione, il Tribunale, con ragionamento che non viene scalfito dalla censura per come sopra riportata, ha fatto corretta applicazione del dettato normativo alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale sopra riportata da cui il Collegio non ha motivi per doversi discostare.
*******
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia di , P.A. , P.A. Parte_11 Controparte_11 CP_12
, P.A. , P.A. , P.A.
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15 [...]
P.A. ; Controparte_16 Controparte_17
respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore degli appellati costituiti, in solido, liquidate in complessivi € 12.156,00 oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, tredici ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA CC ED ET NG de Courtelary
8