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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/05/2024, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr
Carolina Burrascano, all'udienza del 21.5.2024 ha pronunciato e pubblicato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2123/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa,
TRA
nato a [...] il [...] (cod. fiscale ), residente in Parte_1 C.F._1
Avola, c.da Meti, elettivamente domiciliato in Noto, via Guerrazzi n.16, presso lo studio dell'avv.
Concetta Gallo, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo,
- opponente -
E
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in , corso Gelone n.17, elettivamente domiciliata in CP_1
Lentini in via G. Verdi n.2 presso lo studio dell'avv. Salvatore Caracciolo che la rappresenta e difende, come da delibera autorizzativa e procura in atti
– opposta -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso, ritualmente depositato in data 13/05/2023 e notificato in data 15/6/2023, Pt_1
proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Siracusa, ai sensi della L. 689/81 e successive
[...]
modifiche ed integrazioni, avverso due ordinanze di ingiunzione notificate il 13/04/2023, emesse dall' , una per l'importo di euro di euro 1.575,00, oltre ad Controparte_1
pagina 1 di 5 50,00 per spese di notifica e l'altra per l'importo di euro 2.100,00, oltre ad 50,00 per spese di notifica, per violazione dell' art.18 del Regolamento (CE) n.178/02,
esponeva che le ordinanze di ingiunzione erano prive degli elementi essenziali Parte_1 dell'atto amministrativo essendo prive dell'identificazione numerica, della data di emissione e della motivazione.
Sosteneva, inoltre, di essere in possesso delle fatture idonee a dimostrare la rintracciabilità di alimenti vari posti in vendita, contrariamente a quanto affermato nelle ordinanze impugnate.
L'opponente chiedeva quindi, di annullare, previa sospensione, le impugnate ordinanze di ingiunzione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' resistente, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, all'udienza odierna, esaurita la discussione finale, è posta in decisione.
Tutto ciò premesso, va evidenziato che l'opposizione non merita di essere accolta.
Preliminarmente si osserva che contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente le ordinanze di ingiunzione opposte recano tutti gli elementi essenziali dell'atto amministrativo entrambe sono state emesse in data 24. 2.2023 e recano i seguenti numeri di protocollo “ASPSRDGELEG00-
2023.0018229” e “ASPSR-DGELEG00-2023.0018220” (doc.1 e doc.2 della comparsa di costituzione) Inoltre recano sia il luogo che la firma dell'autorità emanante.
E' provato che è stato sottoscritto da (vedi doc. 3 della comparsa di costituzione), e Parte_1
notificato allo stesso in data 11 ottobre 2018, come si evince dalla relata di notifica versata in atti
(vedi doc 3 della comparsa di costituzione), il processo verbale n.18/D4/SIAN del 05.10.2018, posto a base dell'ordinanza ingiunzione redatto dall' CodiceFiscale_2 [...]
, distretto di Noto con cui Parte_2
gli veniva contestato la violazione del regolamento Ce n.1169/2011 art. 44 par.1 lettera A in combinato disposto con l'art.19 del d.lgs 231/2017, in quanto “forniva alla vendita alimenti vari
(peperoni, melanzane arrostite ,pomodori secchi , olive , caponata , parmigiane, focacce e pizze) del tutto privi delle prescritte informazioni per i consumatori”
E' provato che è stato sottoscritto da (vedi doc. 4 della comparsa di costituzione), e Parte_1
notificato allo stesso in data 11 ottobre 201 8 come si evince dalla relata di notifica versata in atti
(vedi doc 4 della comparsa di costituzione), il processo verbale n.19/D4/SIAN del 05.10.2018, posto a base dell'ordinanza ingiunzione n. redatto dall' CodiceFiscale_3 [...]
, distretto di Noto con cui Parte_2
pagina 2 di 5 gli veniva contestato la violazione dell'art. 18 del Regolamento CE n. 178/02 perché “ non è stato in grado di esibire nessuna documentazione idonea a dimostrare la rintracciabilità di alimenti vari posti in vendita”.
L' odierno opponente, peraltro, presente agli accertamenti nulla ha osservato e non risulta abbia esercitato la facoltà di presentare scritti difensivi ai sensi dell'art.18, comma 1, della L. 689/81).
Altresì infondata è la censura della illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione.
Va premesso che la motivazione della ordinanza ingiunzione, prevista dall'art. 18, comma 2, della L. 689/1981 (oltre che, più in generale, dall' art. 3 c. 3 L. 241/1990) deve essere tale da consentire all'ingiunto di difendersi e che il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (cfr. Cass. 12503/2018;6805/2016).
In quest'ottica, si considera legittima la motivazione cd. per relationem, a condizione che, nei provvedimenti amministrativi sanzionatori, vi sia contenuto un inequivoco e puntuale richiamo al verbale di accertamento presupposto e che quest'ultimo rechi la completa indicazione degli estremi della violazione contestata.
In sostanza, il contenuto dell'obbligo di motivare il provvedimento con cui viene applicata una sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto l'esercizio dei suoi diritti, che può ritenersi garantito allorquando il trasgressore, mediante il richiamo operato dal provvedimento sanzionatorio ad altri atti del procedimento già portati a conoscenza del trasgressore medesimo, possa ricavare dagli stessi, in modo sufficiente, le ragioni giustificative del provvedimento, in vista dell'esercizio, appunto, del suo diritto di difesa (in tal senso, Cass, 2959/2016).
Le suddette condizioni sono ravvisabili nel caso che ci occupa, poiché le ordinanze impugnate - oltre a fare espresso riferimento al verbale di accertamento presupposto descrivono sufficientemente le condotte sanzionate e indicano le disposizioni normative violate, sicché l'obbligo motivazionale -da interpretarsi nel suo contenuto minimo- deve considerarsi soddisfatto.
Passando al merito dell'opposizione si osserva che sono irrilevanti le fatture prodotte da parte opposta al fine di dimostrare la tracciabilità degli alimenti posti in vendita
Quanto alla norma violata, appare opportuno tenere a mente che il Regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo pagina 3 di 5 della sicurezza alimentare, costituisce una “base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno.”.
Con l'art. 18 il Regolamento ha introdotto nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale di rintracciabilità di tutti gli alimenti e mangimi, disponendo in particolare che: “È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo […]”.
In altri termini, come chiarito dall'art. 3, punto 15 del Regolamento, la rintracciabilità corrisponde alla “possibilità di ricostruire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare, attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”.
Ancora, il Considerando n. 28 del Regolamento, ha evidenziato che “l'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può mettere in pericolo il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde potere procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo”.
Alla luce della sopracitata normativa di riferimento e della rilevanza dei valori perseguiti dal legislatore comunitario, si deve ritenere che l'esibizione della documentazione richiesta al momento dell'ispezione sia un adempimento tutt'altro che formale, e che sia volto ad assicurare l'effettiva garanzia della salute dei consumatori.
Tale adempimento, pertanto, non può essere assolto ex post, mediante l'esibizione della documentazione in un momento successivo all'accertamento, o con un indebito ritardo (tanto più se la documentazione viene prodotta dopo che può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati), dovendo la rintracciabilità essere necessariamente riscontrabile in ogni momento della commercializzazione del prodotto.
pagina 4 di 5 Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna di parte opponente, secondo il principio di soccombenza, al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte opposta, liquidati, come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi del vigente decreto ministeriale n. 55/2014
e successive modifiche e integrazioni, e con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività concretamente prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni atra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al
R.G. n. 2123/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma le ordinanze Parte_1
ingiunzione n. ASPSRDGELEG00-2023.0018229 e n. ASPSR-DGELEG00-2023.0018220 del
24.2.2023 emesse dall' ; Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del giudizio di opposizione a favore Parte_1
, in persona del legale rappresentate pro tempore, che Controparte_1 liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovuti.
La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza del 21.5.2024
Così deciso in Siracusa, il 21.5.2024.
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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