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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/12/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4012/2025
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4012/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES LL elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GIUSTINO DURANO, 4 72100 BRINDISI presso il difensore avv. ES LL
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., chiedeva di dichiararsi la Parte_1 risoluzione del contratto di locazione a causa del grave inadempimento del conduttore che aveva omesso il versamento di canoni per € CP_1
24.000,00. Riferiva di aver prima tentato il procedimento di sfratto, ma infruttuosamente, a causa della irreperibilità del conduttore. rimaneva contumace, pur in presenza di regolare notifica ex art. CP_1
143 c.p.c.
La causa veniva discussa all'udienza del 3.12.2025. pagina 1 di 3 Tutto ciò premesso, la domanda è fondata.
Risulta in atti che le parti concludevano contratto di locazione in data 05.11.2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena in data 02.01.2019 (All. 1), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Modena (MO) alla via Giardini n. 1097/1 piano 2, e che, tuttavia, i conduttori (in quanto il contratto era stato concluso anche da , che aveva poi liberato l'immobile) si erano Per_1 resi morosi nella corresponsione dei canoni di locazione, omettendo di versare in favore della parte locatrice il pagamento delle seguenti mensilità:
a. per l'anno 2021: febbraio, giugno, agosto, ottobre, novembre e dicembre – per un totale pari ad € 2.100,00 atteso che, con specifico riferimento alle mensilità di gennaio, marzo ed aprile i conduttori versavano rispettivamente € 600,00, € 700,00 ed € 600,00, anziché € 500,00 mensili come pattuito;
b. per l'anno 2022: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre - per un totale pari ad € 6.000,00;
c. per l'anno 2023: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre - per un totale pari ad € 6.000,00;
d. per l'anno 2024: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre – per un totale pari ad € 6.000,00;
e. per l'anno 2025: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto
– per un totale pari ad € 4.000,00.
Dunque, a fronte della prova del contratto di locazione e dell'allegato inadempimento, non sussiste prova dell'esatto pagamento dell'ammontare totale del debito, pari a € 24.100,00 complessivi per canoni, con conseguente sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento, con conseguente condanna all'immediata restituzione dell'immobile, libero da persone e cose.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria perché non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la risoluzione per grave inadempimento della parte conduttrice del contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Modena (MO) alla via Giardini n. 1097/1 piano II, identificata catastalmente nel NCEU del Comune di Modena al foglio 232, particella 15 sub 29, cat. A/2.
2. ON all'immediata restituzione dell'immobile libero CP_1 da persone e cose. pagina 2 di 3 3. ON altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese CP_1 di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15
%, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 3 dicembre 2025
Il Giudice Evelina Ticchi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4012/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ES LL elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GIUSTINO DURANO, 4 72100 BRINDISI presso il difensore avv. ES LL
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., chiedeva di dichiararsi la Parte_1 risoluzione del contratto di locazione a causa del grave inadempimento del conduttore che aveva omesso il versamento di canoni per € CP_1
24.000,00. Riferiva di aver prima tentato il procedimento di sfratto, ma infruttuosamente, a causa della irreperibilità del conduttore. rimaneva contumace, pur in presenza di regolare notifica ex art. CP_1
143 c.p.c.
La causa veniva discussa all'udienza del 3.12.2025. pagina 1 di 3 Tutto ciò premesso, la domanda è fondata.
Risulta in atti che le parti concludevano contratto di locazione in data 05.11.2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena in data 02.01.2019 (All. 1), avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Modena (MO) alla via Giardini n. 1097/1 piano 2, e che, tuttavia, i conduttori (in quanto il contratto era stato concluso anche da , che aveva poi liberato l'immobile) si erano Per_1 resi morosi nella corresponsione dei canoni di locazione, omettendo di versare in favore della parte locatrice il pagamento delle seguenti mensilità:
a. per l'anno 2021: febbraio, giugno, agosto, ottobre, novembre e dicembre – per un totale pari ad € 2.100,00 atteso che, con specifico riferimento alle mensilità di gennaio, marzo ed aprile i conduttori versavano rispettivamente € 600,00, € 700,00 ed € 600,00, anziché € 500,00 mensili come pattuito;
b. per l'anno 2022: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre - per un totale pari ad € 6.000,00;
c. per l'anno 2023: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre - per un totale pari ad € 6.000,00;
d. per l'anno 2024: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre – per un totale pari ad € 6.000,00;
e. per l'anno 2025: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto
– per un totale pari ad € 4.000,00.
Dunque, a fronte della prova del contratto di locazione e dell'allegato inadempimento, non sussiste prova dell'esatto pagamento dell'ammontare totale del debito, pari a € 24.100,00 complessivi per canoni, con conseguente sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione per grave inadempimento, con conseguente condanna all'immediata restituzione dell'immobile, libero da persone e cose.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), esclusa la fase istruttoria perché non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la risoluzione per grave inadempimento della parte conduttrice del contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Modena (MO) alla via Giardini n. 1097/1 piano II, identificata catastalmente nel NCEU del Comune di Modena al foglio 232, particella 15 sub 29, cat. A/2.
2. ON all'immediata restituzione dell'immobile libero CP_1 da persone e cose. pagina 2 di 3 3. ON altresì a rimborsare alla parte ricorrente le spese CP_1 di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15
%, i.v.a., c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
Modena, 3 dicembre 2025
Il Giudice Evelina Ticchi
pagina 3 di 3