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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/02/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 334 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliato a LA Parte_1
presso lo studio dell'avv. Alberto Longo, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
, rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LA;
CONVENUTA
nonché contro pagina 1 di 9 RO
, con sede a LA, in via via dell'Innovazione n. 1/B;
[...]
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore : Voglia il Tribunale, in via principale e nel merito: accogliere Parte_1
la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245 e per l'effetto dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la relativa notifica.
In via istruttoria: laddove reputato necessario e fermi restando i plurimi indici probatori forniti da parte attrice, anche all'esito della svolta istruttoria testimoniale, disporre consulenza grafologica d'ufficio per accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione grafometrica apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245, avente quale mittente l' e quale destinatario, il Controparte_1
sig. , verificando la paternità della stessa e la sua riconducibilità all'odierno attore. Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Nell'interesse della convenuta di LA: Voglia il Controparte_1
Tribunale,
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'azione così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c.
Nel merito: rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
pagina 2 di 9 MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 dicembre 2023 l'attore conveniva Parte_1
in giudizio l' di LA e l' Controparte_1 [...]
di LA, al fine di ottenere la declaratoria di RO
falsità della sottoscrizione apposta dal destinatario ricevente a nome “ ” sull'avviso di ricevimento Pt_1
della raccomandata n. 572694233245 del 15.6.2022, relativa alla comunicazione dell'avviso di liquidazione n. 62824071914 del 31.05.2022, di cui aveva avuto conoscenza solo in occasione della successiva notificazione, in data 15.05.2023, della cartella di pagamento n. 068 2023 00383028 66/000,
oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA.
Sosteneva, in estrema sintesi, la falsità materiale della sottoscrizione che risultava apposta a suo nome,
come destinatario, sull'avviso di ricevimento della raccomandata in questione, nonostante nel giorno e ora della consegna si trovasse in luogo distante dalla sua abitazione e non potesse, quindi, aver ricevuto personalmente il plico e firmato l'avviso di ricevimento.
La consegna del plico era, infatti, avvenuta il giorno 15 giugno 2022 alle ore 15:02 presso la sua abitazione, sita a AN NO MI, mentre lui si trovava a diversi chilometri di distanza, nel ristorante dell'Hotel Mandarin Oriental di LA, impegnato in un pranzo di lavoro, come risultava dallo scontrino relativo al pagamento del conto, emesso alle ore 15.05.
La raccomandata non era, quindi, stata consegnata a lui personalmente né poteva essere stata consegnata ad un soggetto diverso abilitato a riceverla, posto che neanche sua moglie era presente presso la sua abitazione in quel momento e che nello stabile non vi era alcun servizio di portineria.
La sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata in modalità digitale pagina 3 di 9 grafometrica era evidentemente apocrifa, come emergerebbe dalla comparazione con le sue firme autografe apposte alla procura alle liti e agli altri documenti prodotti in giudizio, e recava il solo cognome mentre lui era solito firmare per esteso.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di falsità materiale della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245 e per l'effetto la declaratoria di nullità o di inesistenza della notifica ovvero il suo annullamento.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta di LA Controparte_1
eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore in quanto volta all'accertamento della falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sull'effettiva identità
del soggetto che ha ricevuto la raccomandata, non coperte da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.,
e all'accertamento della regolarità e validità della notificazione rimesso al giudice di merito.
Nel merito contestava la rilevanza ai fini della valutazione della validità della notificazione della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e la sufficienza delle prove dedotte dall'attore a fondamento della pretesa falsità della firma rilevando, comunque, che trattandosi di firma c.d.
grafometrica, apposta cioè con un dispositivo elettronico sullo schermo con una penna speciale,
sarebbe inattendibile la comparazione con le firme autografe apposte su documenti in formato cartaceo,
posto che nessuno riuscirebbe ad apporre sullo schermo di un dispositivo una firma corrispondente alla propria firma autografa.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della querela di falso proposta dall'attore.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione la convenuta – Controparte_1
pagina 4 di 9 di LA non si costituiva in giudizio. RO
All'udienza di trattazione l'attore, presente personalmente, confermava la querela di falso proposta ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.c. insistendo per l'ammissione della prova testimoniale richiesta mentre la difesa dell'amministrazione convenuta di LA Controparte_1
evidenziava di non essere in possesso dell'originale della firma telematica impugnata di falso, che le
Poste non avevano reso disponibile.
Nel corso dell'istruttoria veniva assunto il testimone su circostanze rilevanti ai fini Testimone_1
dell'accertamento della presenza dell'attore nel ristorante per il pranzo di lavoro al momento della consegna della raccomandata presso la sua abitazione e, all'esito, la causa veniva rimessa in decisione.
***
Il Tribunale preliminarmente dichiara la contumacia della convenuta RO
, Agente della – Provincia di LA che nonostante la ritualità della
[...] CP_2
notificazione dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec in data 12 dicembre 2023 non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare rileva la palese infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso formulata dalla convenuta di LA sollevata Controparte_1
senza avvedersi che la domanda dell'attore, lungi dall'investire la falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale notificatore, ha ad oggetto semplicemente l'accertamento della falsità materiale della firma a nome ” attribuita nell'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria al Pt_1
ricevente destinatario che afferma, invece, di non averla mai apposta. Parte_1
E per l'accertamento della falsità materiale della sottoscrizione è sempre ammissibile la querela di pagina 5 di 9 falso sia che si tratti di atto pubblico sia che si tratti di scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra la dichiarazione e la sottoscrizione, come si desume proprio dall'orientamento consolidato della suprema corte richiamato dallo stesso ente convenuto, secondo cui “Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi
tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto
della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per
rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione” (Cass. 10.4.2018
n. 8766; Cass. 14.5.2019 n. 12707; Cass.
6.11.2020 n. 24841), tanto più che la Suprema Corte pare annoverare l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria nell'ambito delle modalità di notificazione semplificata che connotano il procedimento tributario e la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta nella categoria dell'atto pubblico (v. Cass. 27.1.2017 n. 2102 in motivazione).
Innegabile, quindi, l'ammissibilità della querela di falso proposta per accertare la falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria al fine di recidere il collegamento tra la dichiarazione di recezione e il soggetto a cui è attribuita la firma.
Né sussiste alcuna ragione per derogare a tale principio con riferimento ai casi in cui la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento sia stata vergata in modalità digitale mediante apposizione da parte del ricevente della propria firma “grafometrica” sul dispositivo elettronico fornito dall'agente postale:
l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento della raccomandata riposa, infatti, in ogni caso sull'autenticità della sottoscrizione del soggetto che dichiara di averla ricevuta, quale che siano le modalità tecniche di acquisizione della firma.
L'eccezione di inammissibilità della querela deve, pertanto, essere disattesa.
pagina 6 di 9 Nel merito la querela di falso proposta dall'attore avverso la sottoscrizione a lui attribuita apposta in modalità digitale grafometrica all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245 del
15.6.2022, relativo all'avviso di liquidazione n. 62824071914 del 31.05.2022 è fondata.
Dal semplice esame della ricevuta di avvenuta consegna emerge che la sottoscrizione ” è posta Pt_1
immediatamente sotto la dicitura “Qualifica Ricevente: Destinatario”, indicato come “ ” Parte_1
così che la firma impugnata di falso risulta inequivocabilmente attribuita all'attore mentre il dispositivo elettronico ha indicato con precisione la data e l'ora della consegna, avvenuta il 15.6.2022 alle ore
15.02.32, all'indirizzo della sua abitazione di AN NO MI (v. doc. 11, pag. 1, di parte attrice).
All'esito dell'istruttoria è emerso, tuttavia, che l'attore alla data e nell'ora indicate nell'avviso di ricevimento si trovava ancora presso un noto ristorante del centro di LA impegnato in un pranzo di lavoro.
Il testimone all'epoca dei fatti dirigente della filiale di LA della , Testimone_1 Controparte_3
ha riferito di aver preso parte con l'attore, all'epoca dipendente della Nexi, azienda cliente della banca,
ad un pranzo di lavoro insieme ad altri due colleghi della filiale di Parigi della CP_3 Per_1
e , presso il ristorante dell'Hotel Mandarin Oriental, proprio il giorno 15 giugno
[...] Persona_2
2022 e di aver provveduto lui al pagamento del conto alla cassa con la sua carta di credito aziendale
American Express, alla presenza degli altri commensali che solo dopo hanno lasciato insieme a lui il locale ( v. dichiarazione rese a verbale dell'udienza del 13.11.2024).
Le dichiarazioni del testimone che ha affermato di ricordare bene il fatto perché era stata l'unica occasione in cui aveva pranzato con l'attore e con i due colleghi provenienti dalla filiale di Parigi sono pienamente attendibili e trovano conferma nello scambio epistolare intercorso tra i quattro per pagina 7 di 9 l'organizzazione dell'evento (v. doc. 5 di parte attrice) e nello scontrino del pagamento del conto emesso il 15 giugno 2022 alle ore 15.05 (v. doc. 6 di parte attrice).
E' evidente, però, che se l'attore alle ore 15.05 del 15 giugno 2022 si trovava con il alla cassa Tes_1
del noto ristorante del centro di LA per pagare il conto del pranzo di lavoro, non poteva trovarsi,
alle ore 15.02 dello stesso giorno, presso la sua abitazione di AN NO MI ad apporre la firma sul dispositivo elettronico dell'agente postale che stava consegnando la raccomandata.
La ricostruzione della vicenda come risultante dall'istruttoria consente di collocare l'attore al momento della consegna della raccomandata in luogo distante dalla sua abitazione e di escludere con certezza che possa aver apposto la propria sottoscrizione “grafometrica” sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245 del 15.6.2022, relativa all'avviso di liquidazione n. 62824071914 del
31.05.2022.
La sottoscrizione grafometrica apposta al documento impugnato deve ritenersi apocrifa senza alcuna necessità di esperire una CTU grafologica o informatica sul tracciato.
La domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al documento impugnato deve,
pertanto, essere accolta.
Deve, invece, essere respinta la domanda dell'attore di “dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile
la relativa notifica” trattandosi di accertamento estraneo al giudizio di falso, rimesso alla valutazione del giudice di merito.
La soccombenza implica la condanna degli enti convenuti al pagamento a favore dell'attore delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo ai parametri medi relativi alle cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 7616,00 per compenso oltre al 15% per spese generali.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 334/2024 promossa da Parte_1
contro e Controparte_1
, RO RO
con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2023, disattesa ogni altra
[...]
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore accerta la falsità della Parte_1
sottoscrizione grafometrica a nome “ ” apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata n. Pt_1
572694233245;
2) ordina che ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p. la firma sia cancellata dal documento n. 11 di parte attrice, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;
3) condanna le convenute – LA e Controparte_1 Controparte_1 [...]
LA al pagamento a favore RO RO
dell'attore delle spese processuali che liquida in € 7616,00 per compenso oltre al 15% Parte_1
per spese generali.
LA, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Daniela Marconi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Marconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 334 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliato a LA Parte_1
presso lo studio dell'avv. Alberto Longo, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
, rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LA;
CONVENUTA
nonché contro pagina 1 di 9 RO
, con sede a LA, in via via dell'Innovazione n. 1/B;
[...]
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore : Voglia il Tribunale, in via principale e nel merito: accogliere Parte_1
la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245 e per l'effetto dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile la relativa notifica.
In via istruttoria: laddove reputato necessario e fermi restando i plurimi indici probatori forniti da parte attrice, anche all'esito della svolta istruttoria testimoniale, disporre consulenza grafologica d'ufficio per accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione grafometrica apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245, avente quale mittente l' e quale destinatario, il Controparte_1
sig. , verificando la paternità della stessa e la sua riconducibilità all'odierno attore. Parte_1
In ogni caso: con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Nell'interesse della convenuta di LA: Voglia il Controparte_1
Tribunale,
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'azione così come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c.
Nel merito: rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
pagina 2 di 9 MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 dicembre 2023 l'attore conveniva Parte_1
in giudizio l' di LA e l' Controparte_1 [...]
di LA, al fine di ottenere la declaratoria di RO
falsità della sottoscrizione apposta dal destinatario ricevente a nome “ ” sull'avviso di ricevimento Pt_1
della raccomandata n. 572694233245 del 15.6.2022, relativa alla comunicazione dell'avviso di liquidazione n. 62824071914 del 31.05.2022, di cui aveva avuto conoscenza solo in occasione della successiva notificazione, in data 15.05.2023, della cartella di pagamento n. 068 2023 00383028 66/000,
oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA.
Sosteneva, in estrema sintesi, la falsità materiale della sottoscrizione che risultava apposta a suo nome,
come destinatario, sull'avviso di ricevimento della raccomandata in questione, nonostante nel giorno e ora della consegna si trovasse in luogo distante dalla sua abitazione e non potesse, quindi, aver ricevuto personalmente il plico e firmato l'avviso di ricevimento.
La consegna del plico era, infatti, avvenuta il giorno 15 giugno 2022 alle ore 15:02 presso la sua abitazione, sita a AN NO MI, mentre lui si trovava a diversi chilometri di distanza, nel ristorante dell'Hotel Mandarin Oriental di LA, impegnato in un pranzo di lavoro, come risultava dallo scontrino relativo al pagamento del conto, emesso alle ore 15.05.
La raccomandata non era, quindi, stata consegnata a lui personalmente né poteva essere stata consegnata ad un soggetto diverso abilitato a riceverla, posto che neanche sua moglie era presente presso la sua abitazione in quel momento e che nello stabile non vi era alcun servizio di portineria.
La sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata in modalità digitale pagina 3 di 9 grafometrica era evidentemente apocrifa, come emergerebbe dalla comparazione con le sue firme autografe apposte alla procura alle liti e agli altri documenti prodotti in giudizio, e recava il solo cognome mentre lui era solito firmare per esteso.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di falsità materiale della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245 e per l'effetto la declaratoria di nullità o di inesistenza della notifica ovvero il suo annullamento.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta di LA Controparte_1
eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore in quanto volta all'accertamento della falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sull'effettiva identità
del soggetto che ha ricevuto la raccomandata, non coperte da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.,
e all'accertamento della regolarità e validità della notificazione rimesso al giudice di merito.
Nel merito contestava la rilevanza ai fini della valutazione della validità della notificazione della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento e la sufficienza delle prove dedotte dall'attore a fondamento della pretesa falsità della firma rilevando, comunque, che trattandosi di firma c.d.
grafometrica, apposta cioè con un dispositivo elettronico sullo schermo con una penna speciale,
sarebbe inattendibile la comparazione con le firme autografe apposte su documenti in formato cartaceo,
posto che nessuno riuscirebbe ad apporre sullo schermo di un dispositivo una firma corrispondente alla propria firma autografa.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della querela di falso proposta dall'attore.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione la convenuta – Controparte_1
pagina 4 di 9 di LA non si costituiva in giudizio. RO
All'udienza di trattazione l'attore, presente personalmente, confermava la querela di falso proposta ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.c. insistendo per l'ammissione della prova testimoniale richiesta mentre la difesa dell'amministrazione convenuta di LA Controparte_1
evidenziava di non essere in possesso dell'originale della firma telematica impugnata di falso, che le
Poste non avevano reso disponibile.
Nel corso dell'istruttoria veniva assunto il testimone su circostanze rilevanti ai fini Testimone_1
dell'accertamento della presenza dell'attore nel ristorante per il pranzo di lavoro al momento della consegna della raccomandata presso la sua abitazione e, all'esito, la causa veniva rimessa in decisione.
***
Il Tribunale preliminarmente dichiara la contumacia della convenuta RO
, Agente della – Provincia di LA che nonostante la ritualità della
[...] CP_2
notificazione dell'atto di citazione eseguita a mezzo pec in data 12 dicembre 2023 non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare rileva la palese infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso formulata dalla convenuta di LA sollevata Controparte_1
senza avvedersi che la domanda dell'attore, lungi dall'investire la falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale notificatore, ha ad oggetto semplicemente l'accertamento della falsità materiale della firma a nome ” attribuita nell'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria al Pt_1
ricevente destinatario che afferma, invece, di non averla mai apposta. Parte_1
E per l'accertamento della falsità materiale della sottoscrizione è sempre ammissibile la querela di pagina 5 di 9 falso sia che si tratti di atto pubblico sia che si tratti di scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra la dichiarazione e la sottoscrizione, come si desume proprio dall'orientamento consolidato della suprema corte richiamato dallo stesso ente convenuto, secondo cui “Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi
tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto
della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per
rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione” (Cass. 10.4.2018
n. 8766; Cass. 14.5.2019 n. 12707; Cass.
6.11.2020 n. 24841), tanto più che la Suprema Corte pare annoverare l'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria nell'ambito delle modalità di notificazione semplificata che connotano il procedimento tributario e la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta nella categoria dell'atto pubblico (v. Cass. 27.1.2017 n. 2102 in motivazione).
Innegabile, quindi, l'ammissibilità della querela di falso proposta per accertare la falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria al fine di recidere il collegamento tra la dichiarazione di recezione e il soggetto a cui è attribuita la firma.
Né sussiste alcuna ragione per derogare a tale principio con riferimento ai casi in cui la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento sia stata vergata in modalità digitale mediante apposizione da parte del ricevente della propria firma “grafometrica” sul dispositivo elettronico fornito dall'agente postale:
l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento della raccomandata riposa, infatti, in ogni caso sull'autenticità della sottoscrizione del soggetto che dichiara di averla ricevuta, quale che siano le modalità tecniche di acquisizione della firma.
L'eccezione di inammissibilità della querela deve, pertanto, essere disattesa.
pagina 6 di 9 Nel merito la querela di falso proposta dall'attore avverso la sottoscrizione a lui attribuita apposta in modalità digitale grafometrica all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245 del
15.6.2022, relativo all'avviso di liquidazione n. 62824071914 del 31.05.2022 è fondata.
Dal semplice esame della ricevuta di avvenuta consegna emerge che la sottoscrizione ” è posta Pt_1
immediatamente sotto la dicitura “Qualifica Ricevente: Destinatario”, indicato come “ ” Parte_1
così che la firma impugnata di falso risulta inequivocabilmente attribuita all'attore mentre il dispositivo elettronico ha indicato con precisione la data e l'ora della consegna, avvenuta il 15.6.2022 alle ore
15.02.32, all'indirizzo della sua abitazione di AN NO MI (v. doc. 11, pag. 1, di parte attrice).
All'esito dell'istruttoria è emerso, tuttavia, che l'attore alla data e nell'ora indicate nell'avviso di ricevimento si trovava ancora presso un noto ristorante del centro di LA impegnato in un pranzo di lavoro.
Il testimone all'epoca dei fatti dirigente della filiale di LA della , Testimone_1 Controparte_3
ha riferito di aver preso parte con l'attore, all'epoca dipendente della Nexi, azienda cliente della banca,
ad un pranzo di lavoro insieme ad altri due colleghi della filiale di Parigi della CP_3 Per_1
e , presso il ristorante dell'Hotel Mandarin Oriental, proprio il giorno 15 giugno
[...] Persona_2
2022 e di aver provveduto lui al pagamento del conto alla cassa con la sua carta di credito aziendale
American Express, alla presenza degli altri commensali che solo dopo hanno lasciato insieme a lui il locale ( v. dichiarazione rese a verbale dell'udienza del 13.11.2024).
Le dichiarazioni del testimone che ha affermato di ricordare bene il fatto perché era stata l'unica occasione in cui aveva pranzato con l'attore e con i due colleghi provenienti dalla filiale di Parigi sono pienamente attendibili e trovano conferma nello scambio epistolare intercorso tra i quattro per pagina 7 di 9 l'organizzazione dell'evento (v. doc. 5 di parte attrice) e nello scontrino del pagamento del conto emesso il 15 giugno 2022 alle ore 15.05 (v. doc. 6 di parte attrice).
E' evidente, però, che se l'attore alle ore 15.05 del 15 giugno 2022 si trovava con il alla cassa Tes_1
del noto ristorante del centro di LA per pagare il conto del pranzo di lavoro, non poteva trovarsi,
alle ore 15.02 dello stesso giorno, presso la sua abitazione di AN NO MI ad apporre la firma sul dispositivo elettronico dell'agente postale che stava consegnando la raccomandata.
La ricostruzione della vicenda come risultante dall'istruttoria consente di collocare l'attore al momento della consegna della raccomandata in luogo distante dalla sua abitazione e di escludere con certezza che possa aver apposto la propria sottoscrizione “grafometrica” sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 572694233245 del 15.6.2022, relativa all'avviso di liquidazione n. 62824071914 del
31.05.2022.
La sottoscrizione grafometrica apposta al documento impugnato deve ritenersi apocrifa senza alcuna necessità di esperire una CTU grafologica o informatica sul tracciato.
La domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al documento impugnato deve,
pertanto, essere accolta.
Deve, invece, essere respinta la domanda dell'attore di “dichiarare nulla e/o inesistente e/o annullabile
la relativa notifica” trattandosi di accertamento estraneo al giudizio di falso, rimesso alla valutazione del giudice di merito.
La soccombenza implica la condanna degli enti convenuti al pagamento a favore dell'attore delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo ai parametri medi relativi alle cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 7616,00 per compenso oltre al 15% per spese generali.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 334/2024 promossa da Parte_1
contro e Controparte_1
, RO RO
con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2023, disattesa ogni altra
[...]
istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore accerta la falsità della Parte_1
sottoscrizione grafometrica a nome “ ” apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata n. Pt_1
572694233245;
2) ordina che ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p. la firma sia cancellata dal documento n. 11 di parte attrice, il tutto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) rigetta tutte le altre domande proposte dall'attore;
3) condanna le convenute – LA e Controparte_1 Controparte_1 [...]
LA al pagamento a favore RO RO
dell'attore delle spese processuali che liquida in € 7616,00 per compenso oltre al 15% Parte_1
per spese generali.
LA, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Daniela Marconi
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