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Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2023, n. 49225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49225 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da DA OU, nato in [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 08/03/2023 dal Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 49225 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. DA, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia: l'erronea qualificazione giuridica del fatto, per non essere stata ritenuta l'ipotesi del comma• 5 del medesimo art. 73; l'omessa motivazione sulla responsabilità dell'imputato e sul suo ruolo nella vicenda;
l'erroneità della disposta confisca del denaro in sequestro e, comunque, l'omessa motivazione sulla confisca dei telefoni. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge, manifestamente infondati e generici. 3. Dispone l'art. 448, comma 2 -bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Tanto premesso, va osservato che: a) in caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui quest'ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione;
la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026); nello specifico, basti rilevare che si trattava, al lordo, di quattro chili di eroina ed uno di cocaina, palesemente incompatibili con l'ipotesi lieve;
b) la censura relativa a responsabilità e ruolo dell'imputato non rientra tra le ipotesi di cui al citato art. 448, comma 2 -bis; c) la confisca del denaro e dei telefoni in sequestro è debitamente motivata, rilevando la sentenza che l'uno costituiva il prezzo del reato e gli altri erano stati impiegati per la commissione dello stesso, ed il ricorso non muove alcuna specifica contestazione. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. m 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023. N
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati. Penale Sent. Sez. 6 Num. 49225 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 23/11/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. DA, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia: l'erronea qualificazione giuridica del fatto, per non essere stata ritenuta l'ipotesi del comma• 5 del medesimo art. 73; l'omessa motivazione sulla responsabilità dell'imputato e sul suo ruolo nella vicenda;
l'erroneità della disposta confisca del denaro in sequestro e, comunque, l'omessa motivazione sulla confisca dei telefoni. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge, manifestamente infondati e generici. 3. Dispone l'art. 448, comma 2 -bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Tanto premesso, va osservato che: a) in caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui quest'ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione;
la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026); nello specifico, basti rilevare che si trattava, al lordo, di quattro chili di eroina ed uno di cocaina, palesemente incompatibili con l'ipotesi lieve;
b) la censura relativa a responsabilità e ruolo dell'imputato non rientra tra le ipotesi di cui al citato art. 448, comma 2 -bis; c) la confisca del denaro e dei telefoni in sequestro è debitamente motivata, rilevando la sentenza che l'uno costituiva il prezzo del reato e gli altri erano stati impiegati per la commissione dello stesso, ed il ricorso non muove alcuna specifica contestazione. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. m 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023. N