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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/02/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona DE Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8996/2022 promossa da:
(C.F. , residente a [...]d'RG Parte_1 C.F._1
(BG) in via Bonetti n. 3, (C.F. Parte_2
), residente a [...]
5, rappresentati e difesi dall'avv.FEDELE IVANO, entrambi elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo alla Rotonda dei Mille n. 4
ATTORI contro
(C.F. COroparte_1
), con sede legale in PE DE AR (VR) Via Monzambano P.IVA_1
n. 8, in persona DE legale rappresentante pro tempore, e CP_1
(C.F. , domiciliato in PE DE AR (VR) Via Goito n. C.F._3
5, e (C.F. , domiciliato in Sirmione (BS) CP_1 C.F._4
Via Galvani n. 8, soci accomandatari
1 CONVENUTI contumaci
Gli attori hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione d'udienza, depositate telematicamente il 09/01/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni DEle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione DEle ragioni DEla decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
I signori e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
società “ e i soci COroparte_1
accomandatari al fine di ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi patiti nella serata DE 13/07/2019 presso il “Caffè Momus” di PE DE AR, disco-bar gestito dalla predetta società.
Affermavano gli attori di essere stati, in quell'occasione, ingiustificatamente aggrediti e violentemente percossi dagli addetti alla sicurezza DE locale e di avere subito gravi lesioni, consistenti in un trauma cranico e ferita lacero contusa al padiglione auricolare sinistro per quanto riguarda il signor e in una ferita lacero contusa all'orecchio sinistro ed escoriazione Parte_2
DEla gamba destra, con apposizione di punti di sutura, per quanto riguarda il signor Pt_1
Gli attori chiedevano la condanna DEla società “ e COroparte_1 [...]
CO
. e con essa, in via solidale, dei soci accomandatari CP_1 CP_1
e al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in €
[...] CP_1
6.090,29 quanto al signor e in € 6.240,40 quanto al signor Parte_2 Pt_1
2 All'udienza DE 16.3.23 il procuratore attoreo dichiarava di rinunciare al rinnovo DEla notifica nei confronti di uno dei soci illimitatamente responsabili.
Con ordinanza DE 20.3.23 veniva dichiarata la contumacia DE sig.
[...]
e DEla . CP_1 COroparte_1
Assunte le prove orali, disposta una ctu medico legale sulla persona degli attori, la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Si rileva che ai fini DEla configurabilità DEla fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali secondo la norma è configurabile quella responsabilità, è la dimostrazione DEl'esistenza di un fatto illecito DE dipendente o DE commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo ( Cass.civ. sez. III, 14/11/2024, n.29448).
La presunzione di cui all'art. 2049 c.c. postula inoltre un collegamento tra il fatto dannoso DE dipendente o DE commesso e le mansioni da questi disimpegnate, imponendo la verifica di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti DEle sue incombenze, purché sempre nell'ambito DEl'incarico affidatogli.
Nella fattispecie dalle risultanze istruttorie è emersa chiaramente la condotta illecita di un buttafuori DE locale che ha usato violenza nei confronti degli attori senza che vi fosse alcuna necessità, ed è altresì provato (docc.2 e 7) che lo stesso ha operato nell'ambito DEl'incarico di vigilanza DE locale durante la serata DEl'evento occorso agli attori.
3 La teste che si trovava all'interno DE disco-bar “Cafè Momus” con gli Tes_1
attori il 13.07.2019 verso le ore 23 ha dichiarato che mentre e Pt_2 Pt_1
parlavano e scherzavano tra di loro, è arrivato un bodyguard che afferrandoli per le giacche li ha spinti nell'area esterna DE locale, facendoli cadere lungo la discesa che si trovava verso l'uscita; e che una volta che gli attori si sono rialzati li ha colpiti, prima l'uno e poi l'altro, con un manganello.
Ha dichiarato che entrambi i ragazzi avevano riportato DEle lesioni con fuoriuscita di sangue.
Anche il teste ha affermato che uno dei due buttafuori ha strattonato Tes_2
verso l'inizio DEla scala e gli ha tirato un calcio all'addome, Parte_1
facendolo rotolare dalle scale, e che ad un certo punto uno dei due buttafuori ha estratto un manganello sferrandolo all'orecchio di e quando Pt_1 [...]
ha cercato di soccorrere l'amico, anch'egli è stato colpito. Parte_2
Ha dichiarato infine che i ragazzi sanguinavano.
La ricostruzione dei fatti è confermata dalle dichiarazioni rese da tutti i soggetti sentiti a sommarie informazioni (doc.2).
Alla luce di quanto sopra è provata la condotta illecita DE dipendente DE locale, il nesso di causa tra la condotta e le lesioni subite dagli attori e il rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni svolte dal dipendente.
Il nesso causale tra l'incidente e le lesioni subite dall'attore è confermato Pt_1
in sede di ctu ove il consulente afferma che “Il periziato, in seguito all'evento DE 13/7/2019, ha riportato, per trauma diretto dotato di piena efficienza lesiva, una ferita lacera DE padiglione auricolare sinistro e una contusione
4 escoriata DEla gamba destra. Risultano pertanto soddisfatti gli usuali criteri medico-legali per l'ammissione DE nesso causale tra evento e lesioni”.
Ha quantificato l'inabilità temporanea in complessivi 30 giorni (10 giorni al
75%, 5 giorni al 50%, 15 giorni al 25%) e il danno biologico permanente nella misura DE 2%.
Gli accertamenti e le conclusioni DE ctu appaiono immuni da censure di carattere logico o tecnico e possono essere quindi posti a fondamento DEla decisione.
Applicati ai fini DEla liquidazione DE danno i parametri di cui alle Tabelle DE
Tribunale di Milano, il danno da invalidità permanente deve essere liquidato in corrispondenza di un danno biologico DE 2%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva 27 anni, nella misura di € 3.220,00; il danno per i postumi temporanei va quantificato in complessivi € 1.581,25 ( ITP al 75% per 10 giorni € 862,50;
ITP al 50% per 5 giorni €287,50; ITP al 25% per 15 giorni €431,25).
Tale importo esprime il valore DEla lesione anatomo-funzionale in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali e DEla sofferenza soggettiva interiore normalmente conseguenti a quella lesione.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque ad €4.801,25.
Quanto all'attore il nesso causale tra l'incidente e le lesioni subite Parte_2
dallo stesso è confermato in sede di ctu ove il consulente afferma che “Il periziato, in seguito all'evento DE 13/7/2019, ha riportato, per trauma diretto dotato di piena efficienza lesiva, una contusione cranica e una ferita lacera DE padiglione auricolare sinistro. Risultano pertanto soddisfatti gli usuali criteri medico-legali per l'ammissione DE nesso causale tra evento e lesioni”.
5 Ha quantificato l'inabilità temporanea in complessivi 30 giorni (10 giorni al
75%, 5 giorni al 50%, 15 giorni al 25%) e il danno biologico permanente nella misura DE 2%.
Applicati ai fini DEla liquidazione DE danno i parametri di cui alle Tabelle DE
Tribunale di Milano, il danno da invalidità permanente deve essere liquidato in corrispondenza di un danno biologico DE 2%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva 30 anni, nella misura di € 3.164,00; il danno per i postumi temporanei va quantificato in complessivi € 1.581,25 ( ITP al 75% per 10 giorni € 862,50;
ITP al 50% per 5 giorni € 287,50; ITP al 25% per 15 giorni €431,25).
Tale importo esprime il valore DEla lesione anatomo-funzionale in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali e DEla sofferenza soggettiva interiore normalmente conseguenti a quella lesione.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque ad € 4.745,25.
Il ctu afferma che per entrambi gli attori non sussiste un danno biologico dinamico-relazionale apprezzabile dal punto di vista medico-legale e con riferimento al danno morale, evidenzia che il livello di sofferenza patito dai periziati in conseguenza DEle lesioni riportate nell'evento DE 13/7/2019 può essere valutato di grado “lieve” in riferimento sia all'invalidità temporanea sia all'invalidità permanente.
Nel “punto DE danno non patrimoniale” applicato si è tenuto conto per entrambi gli attori DEl'incremento per sofferenza soggettiva nella misura DE
25%.
Non si ritiene di procedere ad un'ulteriore personalizzazione DE danno atteso che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso
6 di specie) corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova DEle conseguenze dannose concretamente rivendicate.
Nel caso di specie, non vi è prova di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione DE danno non patrimoniale.
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, è necessaria una devalutazione nominale DEle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente DEla data di insorgenza DE danno (13.7.19) e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto DEla rivalutazione annuale.
Il danno non patrimoniale ammonta pertanto ad oggi quanto all'attore ad Pt_1
€ 5.235,25 importo rivalutato comprensivo di interessi legali, quanto all'attore ad € 5.173,93. Parte_2
Il consulente ha ritenuto congrue le spese mediche documentate pari ad €
70,00 per l'attore e ad € 140,00 per l'attore cui devono Pt_1 Parte_2
aggiungersi le spese di consulenza medico legale di € 329,40 per e di € Pt_1
359,90 per Parte_2
I convenuti e COroparte_1 CP_1
sono tenuti conseguentemente a corrispondere all'attore la somma di € Pt_1
5.634,65 e all'attore la somma di € 5.673,83, oltre interessi dalla Parte_2
data DEla sentenza al saldo.
Le spese di lite ivi comprese le spese di ctu seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei convenuti nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale Giudice Unico nella causa di cui in epigrafe,
a) accertata la responsabilità DEla società convenuta per i danni subiti dagli attori il 13.7.19, condanna la convenuta e il sig. in solido tra loro CP_1
al pagamento in favore DEl'attore DEla somma di € 5.634,65 oltre Pt_1
interessi dalla data DEla sentenza al saldo e in favore DEl'attore Parte_2
DEla somma di € 5.673,83 oltre interessi dalla data DEla sentenza al saldo;
b) condanna la convenuta e il sig. in solido tra loro al pagamento CP_1
DEle spese di lite, spese che si liquidano in € 2.999,00 per compenso oltre
15% per spese generali, iva e cpa, e in € 264,00 per anticipazioni, oltre al pagamento DEle spese di ctu.
Verona, 10.2.25
Il G.o.p.
dott.Eleonora Da Cortà Fumei
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona DE Giudice dott. Eleonora Da Cortà Fumei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8996/2022 promossa da:
(C.F. , residente a [...]d'RG Parte_1 C.F._1
(BG) in via Bonetti n. 3, (C.F. Parte_2
), residente a [...]
5, rappresentati e difesi dall'avv.FEDELE IVANO, entrambi elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bergamo alla Rotonda dei Mille n. 4
ATTORI contro
(C.F. COroparte_1
), con sede legale in PE DE AR (VR) Via Monzambano P.IVA_1
n. 8, in persona DE legale rappresentante pro tempore, e CP_1
(C.F. , domiciliato in PE DE AR (VR) Via Goito n. C.F._3
5, e (C.F. , domiciliato in Sirmione (BS) CP_1 C.F._4
Via Galvani n. 8, soci accomandatari
1 CONVENUTI contumaci
Gli attori hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione d'udienza, depositate telematicamente il 09/01/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni DEle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione DEle ragioni DEla decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
I signori e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2
società “ e i soci COroparte_1
accomandatari al fine di ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi patiti nella serata DE 13/07/2019 presso il “Caffè Momus” di PE DE AR, disco-bar gestito dalla predetta società.
Affermavano gli attori di essere stati, in quell'occasione, ingiustificatamente aggrediti e violentemente percossi dagli addetti alla sicurezza DE locale e di avere subito gravi lesioni, consistenti in un trauma cranico e ferita lacero contusa al padiglione auricolare sinistro per quanto riguarda il signor e in una ferita lacero contusa all'orecchio sinistro ed escoriazione Parte_2
DEla gamba destra, con apposizione di punti di sutura, per quanto riguarda il signor Pt_1
Gli attori chiedevano la condanna DEla società “ e COroparte_1 [...]
CO
. e con essa, in via solidale, dei soci accomandatari CP_1 CP_1
e al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in €
[...] CP_1
6.090,29 quanto al signor e in € 6.240,40 quanto al signor Parte_2 Pt_1
2 All'udienza DE 16.3.23 il procuratore attoreo dichiarava di rinunciare al rinnovo DEla notifica nei confronti di uno dei soci illimitatamente responsabili.
Con ordinanza DE 20.3.23 veniva dichiarata la contumacia DE sig.
[...]
e DEla . CP_1 COroparte_1
Assunte le prove orali, disposta una ctu medico legale sulla persona degli attori, la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Si rileva che ai fini DEla configurabilità DEla fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali secondo la norma è configurabile quella responsabilità, è la dimostrazione DEl'esistenza di un fatto illecito DE dipendente o DE commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo ( Cass.civ. sez. III, 14/11/2024, n.29448).
La presunzione di cui all'art. 2049 c.c. postula inoltre un collegamento tra il fatto dannoso DE dipendente o DE commesso e le mansioni da questi disimpegnate, imponendo la verifica di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti DEle sue incombenze, purché sempre nell'ambito DEl'incarico affidatogli.
Nella fattispecie dalle risultanze istruttorie è emersa chiaramente la condotta illecita di un buttafuori DE locale che ha usato violenza nei confronti degli attori senza che vi fosse alcuna necessità, ed è altresì provato (docc.2 e 7) che lo stesso ha operato nell'ambito DEl'incarico di vigilanza DE locale durante la serata DEl'evento occorso agli attori.
3 La teste che si trovava all'interno DE disco-bar “Cafè Momus” con gli Tes_1
attori il 13.07.2019 verso le ore 23 ha dichiarato che mentre e Pt_2 Pt_1
parlavano e scherzavano tra di loro, è arrivato un bodyguard che afferrandoli per le giacche li ha spinti nell'area esterna DE locale, facendoli cadere lungo la discesa che si trovava verso l'uscita; e che una volta che gli attori si sono rialzati li ha colpiti, prima l'uno e poi l'altro, con un manganello.
Ha dichiarato che entrambi i ragazzi avevano riportato DEle lesioni con fuoriuscita di sangue.
Anche il teste ha affermato che uno dei due buttafuori ha strattonato Tes_2
verso l'inizio DEla scala e gli ha tirato un calcio all'addome, Parte_1
facendolo rotolare dalle scale, e che ad un certo punto uno dei due buttafuori ha estratto un manganello sferrandolo all'orecchio di e quando Pt_1 [...]
ha cercato di soccorrere l'amico, anch'egli è stato colpito. Parte_2
Ha dichiarato infine che i ragazzi sanguinavano.
La ricostruzione dei fatti è confermata dalle dichiarazioni rese da tutti i soggetti sentiti a sommarie informazioni (doc.2).
Alla luce di quanto sopra è provata la condotta illecita DE dipendente DE locale, il nesso di causa tra la condotta e le lesioni subite dagli attori e il rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni svolte dal dipendente.
Il nesso causale tra l'incidente e le lesioni subite dall'attore è confermato Pt_1
in sede di ctu ove il consulente afferma che “Il periziato, in seguito all'evento DE 13/7/2019, ha riportato, per trauma diretto dotato di piena efficienza lesiva, una ferita lacera DE padiglione auricolare sinistro e una contusione
4 escoriata DEla gamba destra. Risultano pertanto soddisfatti gli usuali criteri medico-legali per l'ammissione DE nesso causale tra evento e lesioni”.
Ha quantificato l'inabilità temporanea in complessivi 30 giorni (10 giorni al
75%, 5 giorni al 50%, 15 giorni al 25%) e il danno biologico permanente nella misura DE 2%.
Gli accertamenti e le conclusioni DE ctu appaiono immuni da censure di carattere logico o tecnico e possono essere quindi posti a fondamento DEla decisione.
Applicati ai fini DEla liquidazione DE danno i parametri di cui alle Tabelle DE
Tribunale di Milano, il danno da invalidità permanente deve essere liquidato in corrispondenza di un danno biologico DE 2%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva 27 anni, nella misura di € 3.220,00; il danno per i postumi temporanei va quantificato in complessivi € 1.581,25 ( ITP al 75% per 10 giorni € 862,50;
ITP al 50% per 5 giorni €287,50; ITP al 25% per 15 giorni €431,25).
Tale importo esprime il valore DEla lesione anatomo-funzionale in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali e DEla sofferenza soggettiva interiore normalmente conseguenti a quella lesione.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque ad €4.801,25.
Quanto all'attore il nesso causale tra l'incidente e le lesioni subite Parte_2
dallo stesso è confermato in sede di ctu ove il consulente afferma che “Il periziato, in seguito all'evento DE 13/7/2019, ha riportato, per trauma diretto dotato di piena efficienza lesiva, una contusione cranica e una ferita lacera DE padiglione auricolare sinistro. Risultano pertanto soddisfatti gli usuali criteri medico-legali per l'ammissione DE nesso causale tra evento e lesioni”.
5 Ha quantificato l'inabilità temporanea in complessivi 30 giorni (10 giorni al
75%, 5 giorni al 50%, 15 giorni al 25%) e il danno biologico permanente nella misura DE 2%.
Applicati ai fini DEla liquidazione DE danno i parametri di cui alle Tabelle DE
Tribunale di Milano, il danno da invalidità permanente deve essere liquidato in corrispondenza di un danno biologico DE 2%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva 30 anni, nella misura di € 3.164,00; il danno per i postumi temporanei va quantificato in complessivi € 1.581,25 ( ITP al 75% per 10 giorni € 862,50;
ITP al 50% per 5 giorni € 287,50; ITP al 25% per 15 giorni €431,25).
Tale importo esprime il valore DEla lesione anatomo-funzionale in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali e DEla sofferenza soggettiva interiore normalmente conseguenti a quella lesione.
Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque ad € 4.745,25.
Il ctu afferma che per entrambi gli attori non sussiste un danno biologico dinamico-relazionale apprezzabile dal punto di vista medico-legale e con riferimento al danno morale, evidenzia che il livello di sofferenza patito dai periziati in conseguenza DEle lesioni riportate nell'evento DE 13/7/2019 può essere valutato di grado “lieve” in riferimento sia all'invalidità temporanea sia all'invalidità permanente.
Nel “punto DE danno non patrimoniale” applicato si è tenuto conto per entrambi gli attori DEl'incremento per sofferenza soggettiva nella misura DE
25%.
Non si ritiene di procedere ad un'ulteriore personalizzazione DE danno atteso che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso
6 di specie) corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova DEle conseguenze dannose concretamente rivendicate.
Nel caso di specie, non vi è prova di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione DE danno non patrimoniale.
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, è necessaria una devalutazione nominale DEle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente DEla data di insorgenza DE danno (13.7.19) e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto DEla rivalutazione annuale.
Il danno non patrimoniale ammonta pertanto ad oggi quanto all'attore ad Pt_1
€ 5.235,25 importo rivalutato comprensivo di interessi legali, quanto all'attore ad € 5.173,93. Parte_2
Il consulente ha ritenuto congrue le spese mediche documentate pari ad €
70,00 per l'attore e ad € 140,00 per l'attore cui devono Pt_1 Parte_2
aggiungersi le spese di consulenza medico legale di € 329,40 per e di € Pt_1
359,90 per Parte_2
I convenuti e COroparte_1 CP_1
sono tenuti conseguentemente a corrispondere all'attore la somma di € Pt_1
5.634,65 e all'attore la somma di € 5.673,83, oltre interessi dalla Parte_2
data DEla sentenza al saldo.
Le spese di lite ivi comprese le spese di ctu seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei convenuti nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale Giudice Unico nella causa di cui in epigrafe,
a) accertata la responsabilità DEla società convenuta per i danni subiti dagli attori il 13.7.19, condanna la convenuta e il sig. in solido tra loro CP_1
al pagamento in favore DEl'attore DEla somma di € 5.634,65 oltre Pt_1
interessi dalla data DEla sentenza al saldo e in favore DEl'attore Parte_2
DEla somma di € 5.673,83 oltre interessi dalla data DEla sentenza al saldo;
b) condanna la convenuta e il sig. in solido tra loro al pagamento CP_1
DEle spese di lite, spese che si liquidano in € 2.999,00 per compenso oltre
15% per spese generali, iva e cpa, e in € 264,00 per anticipazioni, oltre al pagamento DEle spese di ctu.
Verona, 10.2.25
Il G.o.p.
dott.Eleonora Da Cortà Fumei
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