Sentenza 13 marzo 2025
Decreto collegiale 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/03/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05850/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5850 del 2024, proposto da
IA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sez. lavoro n. 556/2022, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 3317/2021 r.g. pubblicata il 23.05.2022 e notificata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la domanda in esame la ricorrente esponeva quanto appresso.
Il Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, con sentenza n. 556/2022, pubblicata il 23.05.2022, nel definire il giudizio iscritto al n. 3317/2021:
1) dichiarava illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore delle retribuzioni non percepite con riferimento al contratto per n. 25 ore settimanali di lezione, presso un istituto scolastico dalla risoluzione fino al 30.06.2021 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
2) condannava il Ministero al pagamento delle spese processuali.
La sentenza, pubblicata il 23.05.2022, veniva notificata il 23 maggio 2022 e passava in giudicato;
Premesso quanto sopra, parte ricorrente denuncia che i suoi diritti non sono stati soddisfatti (e chiede che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire interamente il provvedimento, fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione e la condanna di quest’ultima alla corresponsione di una penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’amministrazione, solo formalmente costituita in giudizio, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al resistente Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Benevento o un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento nell’ulteriore termine di sessanta giorni; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’amministrazione intimata, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
L’amministrazione intimata è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; condanna il Ministero resistente al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in premessa; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Benevento o di un dirigente da lui delegato, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni; pone a carico del Ministero resistente l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il resistente Ministero al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO