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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE MINORENNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello civile di Salerno, Sezione Minorenni, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
dr. Vincenzo BATTIMIELLO Esperto
dr.ssa .Maria APUZZO Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di secondo grado iscritto al n. 439 del ruolo generale dell'anno 2025
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Amato e Stefania Crocamo giusta procura allegata alla memoria difensiva di primo grado
APPELLANTE
E
1 Avv. AURORA ADDESSO quale curatrice speciale e tutrice delle minori
[...]
( nata il [...]) e ( nata il [...]) Persona_1 Persona_2
difesa da se stessa
APPELLATA
NONCHE'
PG in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di
Salerno n.29/2025 pubblicata il 28/02/2025 e comunicata il 15/03/2025 ( Adozione di
provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ex art. 330 cc – Decadenza )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti all'udienza di discussione del 03 giugno
2025 in conformità dei rispettivi atti di costituzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 29/2025, pubblicata il 28/02/2025 e comunicata il 15/03/2025, il
Tribunale per i minorenni di Salerno, pronunciando sulla richiesta del P.M.M. di cui al ricorso introduttivo del procedimento de potestate nei confronti di , ha Parte_1
così provveduto: - “Accoglie la domanda del PMM e, per l'effetto, DICHIARA
[...]
, nata a [...] il [...], DECADUTA dalla responsabilità Pt_1
genitoriale delle minori nata a [...] il [...] e Persona_1
nata a [...] il [...] ; - AFFIDA le minori Persona_2
e ai Servizi Sociali competenti Persona_1 Persona_2
perché, in sinergia con la tutrice provvisoria, avv. Aurora Addesso, continuino ad
assicurarne l'educazione e le cure, anche sanitarie, necessarie ad una loro crescita
equilibrata e proiettata ad una loro dignitosa autonomia economica, al raggiungimento
della loro maggiore età ;-DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del
2 procedimento e pone le spese di curatela speciale, da liquidarsi separatamente, a
definitivo carico dell'Erario, senza possibilità di recupero”.
2. Con reclamo depositato il 25/03/2025 e notificato il 09/04/2025 ha Parte_1
impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di Appello- Sezione Minorenni al fine di sentire così provvedere: “Voglia la Corte, in riforma dell'impugnato provvedimento,
rigettare il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Salerno”.
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'avv. Aurora Addesso, curatrice speciale e tutrice delle due minori, che ha resistito ai motivi di gravame ed ha chiesto la
“conferma della sentenza in quanto pronunciata nell'interesse primario delle minori”.
4.All'udienza di discussione del 03 giugno 2025 le parti private si sono riportate alle rispettive difese, il PG ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la Corte ha
riservato la decisione.
5. ha reclamato la sentenza articolando un unico motivo di gravame Parte_1
con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 330 cc per insussistenza dei
presupposti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
6. Rileva preliminarmente la Corte che, avendo il Tribunale, in applicazione delle norme sul procedimento uniforme in materia di famiglia, persone e minori, concluso il procedimento con sentenza, l'impugnazione doveva rivestire la forma dell'appello e non già del reclamo.
La mancata corrispondenza con il modello legale di impugnazione determina la nullità
dell'atto. Tuttavia, essendo stato il reclamo tempestivamente proposto con ricorso depositato nei termini dell'art. 327 cpc ed avendo raggiunto lo scopo per il quale è stato posto in essere giacché su di esso si è formato il regolare contraddittorio con la curatela dei minori, in applicazione del principio di conservazione e conversione degli atti nulli
(cfr. art. 159 ult.co. cpc) esso può essere qualificato come appello.
3 7. Per la previsione dell'art. 473bis.30 cpc l'appello “deve contenere le indicazioni
previste dall'art. 342 cpc”, e cioè deve essere motivato e contenere a pena di inammissibilità 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Per com'è stata formulata, l'impugnazione proposta da non rispetta Parte_1
le prescrizioni di legge.
7.1. Ed infatti, nella sentenza impugnata, il TM
- ha richiamato il proprio precedente decreto emesso il 16/09/2024 ai sensi dell'art. 403,
co.5, c.c. con il quale aveva confermato il provvedimento presidenziale di convalida del collocamento delle minori in Comunità adottato dai Servizi Sociali a seguito del decesso della nonna materna delle minori, cui le medesime erano state affidate, e a fronte della dichiarazione di decadenza dei rispettivi padri biologici e del rifiuto della madre di tenere le figlie con sé, aveva sospeso la responsabilità della Parte_1
madre, nominato un tutore alle minori e disposto a carico dei Servizi, con immediatezza, una valutazione del SER.D. per eventuali dipendenze da alcool o droga,
una valutazione psicodiagnostica e una valutazione sulle capacità genitoriali della Pt_1
- ha riportato quanto rilevato in quel decreto a proposito della condotta di , Parte_1
delle sue frequentazioni promiscue e pericolose con ambienti di extracomunitari, della vita di strada alla quale aveva costretto le figlie, dell'attività di meretricio che svolgeva nella roulotte dove vivevano, dell'accattonaggio al quale aveva spinto la più piccola, dei continui maltrattamenti da lei subìti, anche alla presenza delle minori, dagli uomini ai quali si accompagnava, dediti all'uso di droghe ed al malaffare e dai quali era irrimediabilmente attratta;
4 - ha richiamato l'ultima relazione dei Servizi Sociali del 10/12/2024, a firma della dr.ssa
, ove si riferiva del lento e doloroso percorso che le minori, col sostegno Persona_3
psicologico, stavano seguendo per elaborare il lutto della perdita della nonna, unica figura genitoriale di riferimento, e si segnalava il rifiuto della di seguire le Pt_1
prescrizioni disposte col decreto del 16/09/2024, avendo effettuato soltanto un incontro per la valutazione delle competenze genitoriali e un accesso al SER.D., con esito positivo alle tossicodipendenze, ed essendosi recata sporadicamente presso i Servizi
Sociali interessandosi alle figlie soltanto attraverso telefonate pure disturbate da una voce maschile di sottofondo che la costringeva ad interrompere la conversazione;
- ha pertanto ritenuto che nessun effettivo cambiamento fosse riscontrabile nella Pt_1
rispetto a quanto era già emerso nel procedimento n. 210/2017, che si era concluso con l'affidamento delle minori alla nonna materna per il rifiuto della madre di prendersi cura di loro, e ciò in quanto, come allora, la rifiutando di sottoporsi agli interventi di Pt_1
sostegno e aiuto previsti dalla legge e predisposti dal TM, aveva di fatto manifestato la medesima volontà; che siffatta inadeguatezza educativa incideva negativamente sulle minori, le quali, dal canto loro, avevano da tempo rifiutato ogni collegamento con la madre;
- ha per tutte queste ragioni dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della su entrambe le minori. Pt_1
7.2. A fronte di siffatta articolata e specifica motivazione, la difesa di ha Parte_1
contestato il provvedimento
- lamentando che il TM abbia tenuto conto esclusivamente della sua condizione all'epoca in cui era ancora viva la madre, sul cui aiuto ella fidava, ma non aveva considerato la sua condizione attuale;
5 - facendo rilevare che il “percorso” da lei intrapreso all'indomani della morte della madre era “tale da dissipare ogni situazione che possa integrare i presupposti per la
declaratoria di decadenza dalla responsabilità ” ;
- evidenziando che il TM avrebbe dovuto valorizzare quanto riportato nel proprio precedente decreto del 16/09/2024, e cioè che la figlia aveva “riconosciuto il Per_1
suo amore per la madre”, e predisporre un programma di incontri madre-figlia, e avrebbe dovuto considerare che la medesima minore aveva dichiarato che la sorella più
piccola “ nei suoi primi anni di vita aveva ricevuto maggiori attenzioni Per_4
materne” e che la frequentazione madre-minori era stata sicuramente “intensa, proficua,
funzionale alla sana ed armonica crescita delle bambine”;
- ha concluso insistendo per la riforma della sentenza e la revoca della declaratoria di decadenza evidenziando che “la normativa privilegia la permanenza dei minori in
famiglia” ed il loro diritto ad essere mantenuti, educati ed istruiti dalla famiglia di origine, “trattandosi della comunità alla quale il minore, legato da relazioni personali
ed affettive, non può né deve rinunciare a meno che il suo stesso interesse lo richieda”.
7.3. Ritiene la Corte che l'impugnazione, sì come proposta, è inammissibile per genericità giacché, in violazione delle prescrizioni del richiamato art. 342 cpc, essa non contiene alcuna specifica censura alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, che ha fondato la sua valutazione negativa delle competenze genitoriali della sia sulla sua condotta di vita e sul rifiuto di tenere con sé le due figlie minori, Pt_1
che ne avevano comportato l'affidamento alla di lei madre sia sul Parte_2
rifiuto di prendere con sé le figlie nonostante che, con il decesso della nonna, esse fossero rimaste prive di un tetto dove vivere, sia per la successiva violazione delle prescrizioni disposte con il decreto del 16/09/2024 non essendosi la sottoposta agli Pt_1
incontri per la valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali.
6 L'appellante, infatti, ha fondato la sua doglianza facendo riferimento ad un, non meglio specificato, “percorso” che starebbe seguendo, alla “proficua frequentazione” con le figlie ed alle dichiarazioni di queste ultime come prova della sua capacità genitoriale,
richiamando poi, sotto il profilo giuridico, il favor normativo per la permanenza dei minori nella famiglia di origine, ma non si è confrontata con le risultanze processuali e con i rilievi espressi dal TM in ordine alla sua condotta che, sì come riportato in precedenza, depongono in senso diametralmente opposto.
In siffatto contesto il richiamo alla normativa che privilegia il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella sua famiglia di origine diventa un mero riferimento astratto che non tiene in alcun conto della peculiarità del caso concreto e delle gravissime circostanze sulle quali, proprio nell'interesse delle minori, il TM ha fondato la declaratoria di decadenza.
9. La sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa – indeterminabile a complessità media --
, negli importi minimi e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, quest'ultima ridotta della metà.
P.Q.M.
La Corte di Appello civile di Salerno, Sezione minorenni, pronunciando sul reclamo,
riqualificato come appello, proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Salerno n. 29/2025 pubblicata il 28/02/2025 e comunicata il 15/03/2025, così provvede:
1. RIGETTA L'IMPUGNAZIONE;
7 2. CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Parte_1
favore della curatrice speciale e tutrice dei minori, avv. Aurora Addesso, in € 2.605,50
per compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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