TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2291/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CISIANO PAOLA e Parte_1 dell'avv. MARZANO FRANCOMARCZIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TABERNA GIULIANA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 02/02/1991. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/04/1996 e il 31/05/2002. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/02/2025, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il Sig. lascerà la casa coniugale/trasferirà la propria residenza di Via Pt_1 Tirreno n. 7, scala C, entro la data del 1° febbraio 2025 portando con sé i propri effetti personali. Il Sig.
porterà con sé anche il mobile grande in noce sito nell'ingresso zona giorno, la cassettiera “delle Pt_1 caramelle”, il piccolo sgabello in quercia ed il tavolino a forma di Z. L'asporto di detti mobili avverrà, CP_ previo preavviso, entro la data del 1° aprile 2025. La Sig.ra s'impegna a volturare a proprio nome le utenze relative alla casa familiare, intestate al Sig. , il quale non sarà comunque più tenuto a Pt_1 corrispondere alcuna spesa per i consumi legati alle suddette utenze, per la Tari e per qualsivoglia altra tassa o passività successiva alla data dell'1/2/2025.
DISPONE che il Sig. , a far data dall'1/2/2025, corrisponda, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di €. 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli Per_2 indici Istat, mediante bonifico bancario, da effettuarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto corrente del figlio, le cui coordinate bancarie sono già note. CP_ PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra
PRENDE ATTO CHE i ricorrenti convengono che, qualora pur non essendo ancora Per_2 economicamente autosufficiente, decidesse di andare a vivere per conto suo, l'assegno per il suo mantenimento, eventualmente da rideterminarsi alla luce dei maggiori costi legati ad una sistemazione abitativa autonoma, sarà a carico di entrambi i genitori al 50%.
DISPONE che entrambi i ricorrenti partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie del figlio (ad es. tasse universitarie e libri;
spese abbonamento trasporti pubblici;
spese sanitarie non rimborsate CP_ dal fondo integrativo della banca della Sig.ra spese varie documentate: viaggi vacanze, viaggi pagina 2 di 4 studio), sempre che siano necessitate o espressamente e previamente concordate e, comunque, documentate, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino qui integralmente richiamato. CP_ PRENDE ATTO che, vista l'autosufficienza patrimoniale della Sig.ra e del Sig. , gli stessi Pt_1 rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di voler dividere gli immobili in comproprietà tra loro per la quota indivisa di ½ ciascuno, permutando le rispettive quote, come segue:
- la quota del 50% della casa familiare e del box auto n.53, siti in Torino, Via Tirreno n.7 e n.5/A (Foglio CP_ 1347 n.253 sub 17 e Foglio 1347 n.253 sub 101), in capo al Sig. , verrà trasferita alla Sig.ra Pt_1 che acquisterà, così, la proprietà piena ed esclusiva dei suddetti immobili, nonché di tutti gli arredi insistenti presso la casa coniugale ad eccezione dei mobili indicati supra al n.2) che il Sig. potrà Pt_1 portare con sé, ritirandoli, a sua semplice richiesta, previo preavviso, e, comunque, entro e non oltre la data del 1/4/2025;
- la quota del 50% del box auto n.67, sito in Torino, Via Tirreno n.5/A (Foglio 1347, n.253 sub 115) e della casa e del box, siti in Oulx, Via San Lorenzo n.17 (Foglio 18 n.672 sub 10 e 36 graffati e Foglio CP_ 18, n.672 sub 11), in capo alla Sig.ra verrà trasferita al Sig. che acquisterà, così, la proprietà Pt_1 piena ed esclusiva dei suddetti immobili e degli arredi ivi presenti.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che avranno la materiale disponibilità delle suddette quote sin dalla data dell'1/2/2025, convenendo che, così come previsto al punto 2) del ricorso per il Sig. , Pt_1 CP_ anche la Sig.ra non sarà più tenuta a corrispondere alcuna spesa per i consumi legati alle utenze relative all'immobile di Ulzio, per la Tari e per qualsivoglia altra tassa o passività successiva alla data dell'1/2/2025.
PRENDE ATTO che, fermo restando che, per volontà concorde delle parti, ciascun coniuge avrà la materiale disponibilità della quota dell'immobile, che acquisterà con la permuta, dal 1/2/2025, le parti si obbligano a permutare tra di loro le predette quote stipulando i relativi atti di permuta con atto notarile entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza parziale di separazione, dando atto di concordare nel conferire l'incarico ad un Notaio. Qualora vi fosse necessità di redigere nuova APE, le relative spese CP_ saranno a carico, rispettivamente, del Sig. per l'immobile di Ulzio ed a carico della Sig.ra Pt_1 per quello di Torino. I ricorrenti chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali delle quote dei beni immobili sopradescritti, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.154/1999 e convengono che le spese notarili e quant'altra spesa relativa al compimento di tali permute saranno ripartite fra di loro in parti uguali.
PRENDE ATTO che i ricorrenti, tenuto conto dei diversi valori delle quote oggetto delle permute indicate al punto che precede, pattuiscono di conguagliare la differenza mediante divisione dei saldi dei rapporti bancari, a loro singolarmente intestati o cointestati elencati al punto 10 del “Premesso che” del ricorso, come segue:
-il denaro ed i titoli presenti sui conti correnti intestati ad un solo coniuge resteranno di proprietà esclusiva del coniuge intestatario;
-i ricorrenti s'impegnano a estinguere i conti cointestati previa ripartizione al 50% dell'eventuale saldo residuo.
PRENDE ATTO che i ricorrenti convengono che le tre autovetture (Renault tg CX278RY; Fiat DA tg.FP376DB e Citroen tg. DF819CE) siano assegnate in proprietà esclusiva al coniuge che risulta formalmente intestatario nelle rispettive visure PRA. pagina 3 di 4 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2291/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CISIANO PAOLA e Parte_1 dell'avv. MARZANO FRANCOMARCZIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti ricorrente
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TABERNA GIULIANA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in TORINO il 02/02/1991. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22/04/1996 e il 31/05/2002. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 04/02/2025, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il Sig. lascerà la casa coniugale/trasferirà la propria residenza di Via Pt_1 Tirreno n. 7, scala C, entro la data del 1° febbraio 2025 portando con sé i propri effetti personali. Il Sig.
porterà con sé anche il mobile grande in noce sito nell'ingresso zona giorno, la cassettiera “delle Pt_1 caramelle”, il piccolo sgabello in quercia ed il tavolino a forma di Z. L'asporto di detti mobili avverrà, CP_ previo preavviso, entro la data del 1° aprile 2025. La Sig.ra s'impegna a volturare a proprio nome le utenze relative alla casa familiare, intestate al Sig. , il quale non sarà comunque più tenuto a Pt_1 corrispondere alcuna spesa per i consumi legati alle suddette utenze, per la Tari e per qualsivoglia altra tassa o passività successiva alla data dell'1/2/2025.
DISPONE che il Sig. , a far data dall'1/2/2025, corrisponda, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio la somma mensile di €. 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli Per_2 indici Istat, mediante bonifico bancario, da effettuarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto corrente del figlio, le cui coordinate bancarie sono già note. CP_ PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra
PRENDE ATTO CHE i ricorrenti convengono che, qualora pur non essendo ancora Per_2 economicamente autosufficiente, decidesse di andare a vivere per conto suo, l'assegno per il suo mantenimento, eventualmente da rideterminarsi alla luce dei maggiori costi legati ad una sistemazione abitativa autonoma, sarà a carico di entrambi i genitori al 50%.
DISPONE che entrambi i ricorrenti partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie del figlio (ad es. tasse universitarie e libri;
spese abbonamento trasporti pubblici;
spese sanitarie non rimborsate CP_ dal fondo integrativo della banca della Sig.ra spese varie documentate: viaggi vacanze, viaggi pagina 2 di 4 studio), sempre che siano necessitate o espressamente e previamente concordate e, comunque, documentate, secondo quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Ordine degli Avvocati di Torino qui integralmente richiamato. CP_ PRENDE ATTO che, vista l'autosufficienza patrimoniale della Sig.ra e del Sig. , gli stessi Pt_1 rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di voler dividere gli immobili in comproprietà tra loro per la quota indivisa di ½ ciascuno, permutando le rispettive quote, come segue:
- la quota del 50% della casa familiare e del box auto n.53, siti in Torino, Via Tirreno n.7 e n.5/A (Foglio CP_ 1347 n.253 sub 17 e Foglio 1347 n.253 sub 101), in capo al Sig. , verrà trasferita alla Sig.ra Pt_1 che acquisterà, così, la proprietà piena ed esclusiva dei suddetti immobili, nonché di tutti gli arredi insistenti presso la casa coniugale ad eccezione dei mobili indicati supra al n.2) che il Sig. potrà Pt_1 portare con sé, ritirandoli, a sua semplice richiesta, previo preavviso, e, comunque, entro e non oltre la data del 1/4/2025;
- la quota del 50% del box auto n.67, sito in Torino, Via Tirreno n.5/A (Foglio 1347, n.253 sub 115) e della casa e del box, siti in Oulx, Via San Lorenzo n.17 (Foglio 18 n.672 sub 10 e 36 graffati e Foglio CP_ 18, n.672 sub 11), in capo alla Sig.ra verrà trasferita al Sig. che acquisterà, così, la proprietà Pt_1 piena ed esclusiva dei suddetti immobili e degli arredi ivi presenti.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che avranno la materiale disponibilità delle suddette quote sin dalla data dell'1/2/2025, convenendo che, così come previsto al punto 2) del ricorso per il Sig. , Pt_1 CP_ anche la Sig.ra non sarà più tenuta a corrispondere alcuna spesa per i consumi legati alle utenze relative all'immobile di Ulzio, per la Tari e per qualsivoglia altra tassa o passività successiva alla data dell'1/2/2025.
PRENDE ATTO che, fermo restando che, per volontà concorde delle parti, ciascun coniuge avrà la materiale disponibilità della quota dell'immobile, che acquisterà con la permuta, dal 1/2/2025, le parti si obbligano a permutare tra di loro le predette quote stipulando i relativi atti di permuta con atto notarile entro il termine di 30 giorni dal deposito della sentenza parziale di separazione, dando atto di concordare nel conferire l'incarico ad un Notaio. Qualora vi fosse necessità di redigere nuova APE, le relative spese CP_ saranno a carico, rispettivamente, del Sig. per l'immobile di Ulzio ed a carico della Sig.ra Pt_1 per quello di Torino. I ricorrenti chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali delle quote dei beni immobili sopradescritti, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art.19 L.74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.154/1999 e convengono che le spese notarili e quant'altra spesa relativa al compimento di tali permute saranno ripartite fra di loro in parti uguali.
PRENDE ATTO che i ricorrenti, tenuto conto dei diversi valori delle quote oggetto delle permute indicate al punto che precede, pattuiscono di conguagliare la differenza mediante divisione dei saldi dei rapporti bancari, a loro singolarmente intestati o cointestati elencati al punto 10 del “Premesso che” del ricorso, come segue:
-il denaro ed i titoli presenti sui conti correnti intestati ad un solo coniuge resteranno di proprietà esclusiva del coniuge intestatario;
-i ricorrenti s'impegnano a estinguere i conti cointestati previa ripartizione al 50% dell'eventuale saldo residuo.
PRENDE ATTO che i ricorrenti convengono che le tre autovetture (Renault tg CX278RY; Fiat DA tg.FP376DB e Citroen tg. DF819CE) siano assegnate in proprietà esclusiva al coniuge che risulta formalmente intestatario nelle rispettive visure PRA. pagina 3 di 4 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/6/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4